Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 220 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
,nato a [...] il [...] e residente in [...]c.f.
, Codice Fiscale_1
Suelli (CA), via Eleonora D'Arborea n°2, di cittadinanza italiana, elettivamente domiciliato in
Cagliari, alla piazza G. Garibaldi n°17, presso lo studio l'avv. Andrea Secci, che la rappresenta e difende per procura speciale posta in calce al ricorso,
Ricorrente
contro
Codice Fiscale_2 nata a [...], il [...], ivi Controparte_1 c.f.
residente a[...],
Convenuto -contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale: a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 celebrato in Ortacesus (CA) il 20 agosto 1994 e
,
trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Ortacesus, ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) revocare, l'obbligo, sussistente in capo al ricorrente, di versamento dell'assegno di mantenimento
PE_ in favore del figlio c) con vittoria di compensi e spese del giudizio. "
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale domandando la
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'obbligo previsto a suo
PE_ carico, di versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha dedotto che le parti hanno contratto
PE matrimonio in Ortacesus (Ca) in data 20 agosto 1994; che dall'unione coniugale è nato il figlio
(24.05.1997 -Cagliari); che i coniugi sono addivenuti ad una separazione in via consensuale,
omologata con decreto del 6 dicembre 2007 dal Tribunale di Cagliari alle seguenti condizioni: “1) I
coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, riestando liberi di fissare dove meglio ritengono la loro residenza o domicilio, in relazione alle rispettive esigenze lavorative e sociali 2)
La casa coniugale, sita in Ortacesus (CA), via Gaetano Scirea n°14, viene assegnata alla Sig.ra
Controparte_1 . 3) I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale sono stati equamente divisi secondo il riparto stabilito in accordo tra i coniugi stessi, i quali dichiarano di non avere nulla a
PE_ pretendere reciprocamente. 4) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori seppure continuerà a coabitare nella casa coniugale insieme alla mamma. 5) I coniugi Parte_2
PE presso ciascun genitore secondo accordi determineranno i tempi e le modalità della presenza di che interverranno tra i coniugi, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, nonché con quelle scolastiche del minore. La potestà ordinaria verrà esercitata separatamente. 6) Il signor Pt_1 si obbliga, in adempimento di quanto riportato al punto 6) del ricorso del 26.09.2007, a corrispondere entro il 30.11.2007, € 2.000,00 a favore della CP_1 quale 50% del residuo prezzo di vendita del terreno sito in Ortacesus, Loc. Billia, alienato nel corrente mese al prezzo di € 16.000,00
somma con cui provvederà contestualmente alla estinzione del mutuo contratto per il suo acquisto.
7) La CP_1 rimborserà a favore della Parte_3 le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della motocicletta Hornet 600, che rimarrà di sua esclusiva proprietà. 8) Il Pt 1 rimborserà a favore le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della vettura BMWdella Controparte_2
che rimarrà di sua esclusiva proprietà. 9) In adempimento di quanto statuito tra le parti al punto 10)
del ricorso del 26.09.2007, avendo le parti venduto il terreno indicato al punto 6) del medesimo ricorso, il Pt 1 da divorzio CP_3 / CP_4 - pag. 3 dicembre 2007, corrisponderà a favore
PE della moglie e a titolo di contributo per il mantenimento del figlio € 300,00 al mese da versare
entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese in contanti o a mezzo bonifico postale o altro sistema equipollente purché consenta sempre alla CP_1 di disporre della somma alla data indicata. Tale
somma verrà aggiornata annualmente a decorrere dalla data dell'omologazione del verbale redatto all'udienza presidenziale, in ragione dell'indice ISTAT relativo all'aumento del costo della vita per
PE_ (spese mediche, le famiglie di impiegati e operai. 10) Le spese straordinarie relative al piccolo viaggi, sport) necessarie e/o concordate tra i coniugi, verranno divise al 50% tra i ricorrenti. 11) I
coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio." ; che la convivenza non è più ripresa e
PE sono stati adempiuti tutti gli obblighi assunti con gli accordi di separazione;
che il figlio è
ormai divenuto economicamente indipendente.
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Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza del 4.06.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato la convivenza non è mai ripresa. Attualmente abito a Suelli via E.D'Arborea n.7 in una casa di mia proprietà con la mia attuale compagna. In sede di separazione
PE_ nato il [...]. Il ragazzo si è resoera previsto il mantenimento per nostro figlio indipendente economicamente e successivamente ha avuto problemi con la giustizia e si trova ristretto in carcere. Tutte le questioni economiche sono state risolte. PEtanto domando solo la pronuncia del divorzio senza condizioni."
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e dichiarata la contumacia della resistente, ha provveduto ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c. revocando il contributo di mantenimento previsto a carico del ricorrente per il figlio maggiorenne. Inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
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La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
15.01.2025), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 e Controparte_1
PE_
Quanto alla revoca del contributo di mantenimento per il figlio deve darsi atto che lo stesso è
28enne e, in ragione della contumacia della resistente, formalmente titolare del contributo di mantenimento, non vi è contestazione in ordine alla raggiunta indipendenza economica a alla fuoriuscita dal nucleo familiare.
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Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ortacesus (Ca) il 20.08.1994 tra Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...]
(CA), via Eleonora D'Arborea n°2 e Controparte_1 وnata a Ortacesus, il
1.08.1971, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994,
atto n. 3, parte II, serie A);
Conferma la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore del figlio PE_1
Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 23.06.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Latti Dott. Mario Farina