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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 667/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. ES LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 667/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata dai coniugi:
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
e residente in [...]
178
e nato a [...] il 26 maggio Controparte_2
1951, C.F. e residente in [...]
Corsi n. 178
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. NC Mattucci
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025, i sig.ri e CP_1 CP_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Isola del Gran Sasso D'Italia
[...]
(TE)) in data 20 aprile 1975 e precisando che dalla loro unione sono nati le figlie
NC (1° agosto 1976) e (12 luglio 1980) , entrambe maggiorenni ed Per_1 economicamente indipendenti, hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, attualmente in Fonte Nuova (RM), Via Valle dei Corsi n.178, di proprietà delle figlie e concessa in comodato d'uso gratuito ai genitori, è assegnata alla moglie che rimarrà ad abitarci. Il marito se ne allontanerà prima della pronuncia del provvedimento di separazione.
3. Le figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
4. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti”.
2) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 19 novembre 2025.
3) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
4) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
2 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) in data 20 aprile 1975, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Isola del Gran
Sasso D'Italia (TE), Anno 1975, Atto N. 56, Parte II- Serie A;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL IU ES LU
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. ES LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 667/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata dai coniugi:
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
e residente in [...]
178
e nato a [...] il 26 maggio Controparte_2
1951, C.F. e residente in [...]
Corsi n. 178
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. NC Mattucci
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025, i sig.ri e CP_1 CP_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Isola del Gran Sasso D'Italia
[...]
(TE)) in data 20 aprile 1975 e precisando che dalla loro unione sono nati le figlie
NC (1° agosto 1976) e (12 luglio 1980) , entrambe maggiorenni ed Per_1 economicamente indipendenti, hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, attualmente in Fonte Nuova (RM), Via Valle dei Corsi n.178, di proprietà delle figlie e concessa in comodato d'uso gratuito ai genitori, è assegnata alla moglie che rimarrà ad abitarci. Il marito se ne allontanerà prima della pronuncia del provvedimento di separazione.
3. Le figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
4. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti”.
2) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 19 novembre 2025.
3) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
4) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
2 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) in data 20 aprile 1975, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Isola del Gran
Sasso D'Italia (TE), Anno 1975, Atto N. 56, Parte II- Serie A;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL IU ES LU
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