Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01269/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2023, proposto da
IT AN IP, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Donaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- delle note prot.n. 7680 del 10.9.2014, 8304 del 1.2014, 3571 del 14.4.2016, n.76 del 4.1.2017 del Servizio Affari Generali del Comune di San Donaci con le quali si disconosce la validità ed efficacia della concessione cimiteriale rilasciata al padre e de cuius della ricorrente nel lontano 1942 per la durata di 99 anni e relativamente ad una cappella gentilizia sita nel cimitero comunale di San Donaci, stante la presunta novazione del rapporto concessorio avvenuta con deliberazione di G.M. n. 478 del 15.9.1994 a nome della sorella del de cuius sig.ra IP IA;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui all'odierno ricorso, ivi compresa, ove occorra e per tuziorismo, la citata deliberazione G.M. n.478/1994.
Per l’accertamento
- del diritto della ricorrente ad ottenere la voltura della concessione cimiteriale del 1942 a suo nome in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- del diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme indebitamente ed erroneamente versate dalla defunta sig.ra IP IA, sua dante causa, a fronte degli atti illegittimi adottati dal Comune convenuto e qui impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa PA RO e udito l’Avv. V. Parato per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Giova una breve ricostruzione della controversia.
Con deliberazione n. 8 del 18 aprile 1942 il Comune di San Donaci concedeva mt.50 di suolo cimiteriale al signor IP ON fu Giuseppe, che ne aveva fatto domanda, per la costruzione di una tomba di famiglia; tale concessione cimiteriale veniva rinnovata per anni 20 con Deliberazione G.M. n.478 del 15/9/1994 e successivo contratto del 22/11/1994 intestato alla sorella del de cuius sig.ra IP IA, a fronte del quale contratto di rinnovo versava la complessiva somma di £ 3.218.720 di cui £ 2.945.000 per il rinnovo ventennale della concessione e £ 273.720 per spese e competenze di registrazione.
Con lettera del 10/09/2014 prot. 7680 il Comune di San Donaci e per esso la Responsabile del Servizio “preso atto della prossima scadenza per trascorso ventennio della concessione del suolo cimiteriale a lei intestato e non avendo ricevuto ad oggi alcuna richiesta di rinnovo, invitava la signora IP IA a manifestare la sua volontà in merito”.
La signora IP IA, presa visione della somma richiesta ammontante in € 8.427,42 con lettera del 18/09/2014 chiedeva la dilazione del pagamento a 10 anni o in subordine un rinnovo ventennale della concessione allegando un primo parziale pagamento di € 700,00;
Il Comune di San Donaci in data 01/10/2014 prot. 8304 a mezzo l’istruttore Direttivo Primo Settore respingeva la richiesta di dilazione o di rinnovo ventennale.
La sig.ra IA IP, zia della odierna ricorrente, citava innanzi al Giudice di Pace di Brindisi il Comune di San Donaci al fine di accertare la nullità degli atti di concessione demaniale cimiteriale in suo favore (delibera di G.C. n. 478 del 15/09/1994 e successivo atto di convenzionamento del 22/11/1994), onde ottenere la ripetizione delle somme illo tempore pagate, sul presupposto che la concessione demaniale cimiteriale originaria del 18/04/1942, in favore del genitore della stessa, fosse di durata novantanovennale. Il Comune di San Donaci, costituitosi in giudizio contestava l’ex adverso dedotto eccependo, in limine, il difetto di competenza funzionale e di giurisdizione del Giudice adito, atteso che la domanda proposta era volta all’accertamento della nullità di un provvedimento amministrativo (concessione demaniale).
Con sentenza n.2001 del 7.11.2018, il Giudice di Pace di Brindisi accoglieva la domanda della sig.ra IP (di accertamento della nullità dell’atto amministrativo) e condannava l’Amministrazione comunale alla restituzione di somme pagate 23 anni prima (rispetto alla citazione) dall’attrice, oltre le spese di giudizio.
Con sentenza n. 257/2022 il Tribunale di Brindisi, decidendo l’appello promosso dal Comune di San Donaci avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 2001/2018, ha dichiarato “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo”, sul presupposto che “nel caso concreto la IP ha chiesto accertarsi la nullità dell’atto di concessione demaniale cimiteriale (delibera di GC n.478 del 15.9.1994) e il successivo contratto del 22.11.1994 sul presupposto che ella sarebbe subentrata nella concessione -della asserita durata novantanovennale- rilasciata il 18/4/1942 in favore del fratello. È dunque evidente che la pretesa dell’attrice non ha natura meramente patrimoniale dal momento che l’invocata restituzione è solo una conseguenza del venir meno della causa dell’avvenuto pagamento del canone; la domanda investe invece l’an del pagamento e quindi la legittimità della delibera G.C. n.478 e del rapporto concessorio sorto nel 1994. La IP contesta le modalità con cui la PA ha esercitato il proprio potere autoritativo nel momento in cui ha instaurato un nuovo rapporto concessorio nonostante l’asserita perduranza di quello precedente del 1942. L’oggetto del giudizio è proprio il rapporto concessorio, di talché sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo”.
Con ordinanza n. 27199/2023 del 22/09/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra AN IP IT, rilevando in via incidentale un difetto di legittimazione (essendo rimasto indimostrato il titolo di erede universale della originaria ricorrente -zia- IP IA), e definitivamente statuendo che “ancorché riconoscimento del diritto alla prestazione patrimoniale avanzata dalla ricorrente passa necessariamente attraverso il sindacato della legittimità dell’esercizio dei poteri autoritativi del Comune concessionario, e ciò implica che correttamente è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in sede esclusiva”.
A seguito dell’ ordinanza Cassazione 27199/2023 della Cassazione, la ricorrente ha quindi riassunto innanzi a questo Tribunale Amministrativo un giudizio civile iniziato nel 2018 dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alla voltura della concessione cimiteriale del 1942 asseritamente disposta per 99 anni.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE - DEGLI ARTT.822 E SS. NONCHE’ ART.952 E SS. C.C. E DELL’ART.1234 C.C. - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA E CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA –– ERRONEA PRESUPPOSIZIONE - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO –CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è, oltre che irricevibile per tardività e inammissibile quanto alla richiesta di accertamento del diritto alla voltura della concessione cimiteriale del 1942, è anche infondato.
Invero, premesso che vengono formulate in riassunzione anche domande diverse rispetto a quelle proposte innanzi al G.O., la domanda di annullamento degli atti impugnati è irricevibile per palese tardività della stessa avuto riguardo alla notifica degli stessi atti alla dante causa.
E’ notorio che la cd. translatio iudicii non può consentire l’elusioni dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione e l’art.11, comma 2, c.p.a. ha espressamente tenuto “ferme” in materia le preclusioni e le decadenze intervenute atteso che affinchè si possa produrre tale utile effetto occorre che la causa civile sia stata introdotta entro lo stesso termine previsto per il ricorso al giudice amministrativo ( art.11 c.p.a “Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite”).
Il ricorso è pertanto irricevibile quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati.
In ogni caso, la domanda è pure infondata, in quanto risulta dirimente rilevare che l’art.22 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune resistente prevede che “alla morte del concessionario gli eredi devono dare notizia al Sindaco entro trenta giorni con contestuale richiesta di voltura e con designazione di un loro rappresentante, alla morte del titolare della concessione originaria” e , nella specie nessuna richiesta di voltura è stata fatta tempestivamente.
Orbene, risulta evidente che la mancata attivazione, da parte della ricorrente (quand’anche fosse realmente erede universale) degli adempimenti previsti dall’art. 22 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di San Donaci (alla morte del concessionario gli eredi devono dare notizia al Sindaco entro trenta giorni con contestuale richiesta di voltura e con designazione di un loro rappresentante, alla morte del titolare della concessione originaria) impedisce alla stessa di chiedere legittimamente la voltura in suo favore della originaria concessione del 1942 in testa al padre, tanto più che l’originaria concessione non recava alcuna esplicita indicazione del termine della sua durata.
Non risultando pertanto dimostrata tempestivamente la illegittimità degli atti impugnati e la nullità/illegittimità della deliberazione comunale del 15.09.1994 n. 478 (cui è seguito il contratto del 22.11.1994), in base alla quale venivano corrisposti Euro 8.427,42 ed 3.200,00 (di cui alla racc. del 18.09.2014) è infondata anche la richiesta di restituzione delle somme suindicate, asseritamente versate illegittimamente.
Il ricorso è, infine, inammissibile quanto alla richiesta di accertamento del diritto alla voltura della concessione del 1942, non potendo la ricorrente vantare in proposito alcun diritto soggettivo.
Secondo giurisprudenza costante, lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti inter privati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento.
Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione concedente, sicchè sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l’intrinseca ‘cedevolezza’ del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico (Consiglio Stato, n. 3313 del 2000; Cons. Stato, n.4943 del 2015).
E’ stato evidenziato che: “Come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni ed utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinanzi ai poteri dell’amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto”, trattandosi, “…di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione”, così che, a fronte di successive determinazioni del concedente, il concessionario può chiedere ogni tutela spettante alla sua posizione di interesse legittimo.
In definitiva, il concessionario è tenuto a rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, poiché lo ius sepulchri riguarda una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione del regolamento di polizia mortuaria.
Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l’interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico – sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico.
In conclusione il ricorso è irricevibile per tarditivà, infondato e inammissibile (quanto alla richiesta di accertamento del diritto alla volutura della concessione del 1942).
Nulla per le spese, in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA RO, Presidente FF, Estensore
IAchiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA RO |
IL SEGRETARIO