TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 36
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La translatio iudicii non consente di eludere i termini decadenziali. Le preclusioni e decadenze intervenute nel giudizio civile sono fatte salve, ma la causa deve essere riproposta entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite della Cassazione, cosa non avvenuta.

  • Rigettato
    Violazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

    La mancata attivazione degli adempimenti previsti dall'art. 22 del Regolamento impedisce alla ricorrente di chiedere legittimamente la voltura della concessione.

  • Inammissibile
    Mancanza di diritto soggettivo

    Lo ius sepulchri, pur configurandosi come diritto reale nei rapporti inter privati, non preclude l'esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione concedente. La posizione del concessionario è un interesse legittimo che cede dinanzi ai poteri dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda di restituzione

    Non essendo stati dimostrati la illegittimità degli atti impugnati e la nullità/illegittimità della deliberazione comunale, la richiesta di restituzione delle somme è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 36
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 36
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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