CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 407/25 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c., a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, come da ordinanza , sez. 2, n.5140, 27.2.25, in esito all'annullamento della sentenza n.28/2021, Corte di Appello di Genova, depositata l'8.1.21, promosso da
(C.F./P.IVA , in persona della sua socia Parte_1 P.IVA_1 amministratrice, legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con Parte_2 C.F._1 sede in Cortemilia (CN), Viale Guglielmo Marconi n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Arnodo del Foro di Torino, che la rappresenta e difende per procura speciale in data 18/04/2025, con domicilio eletto come in atti;
-attrice in riassunzione, /originaria appellante- contro
, (C.F. ), anche nella sua qualità di erede universale di CP_1 C.F._2 Per_1
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e
[...] C.F._3 difeso dall'Avv. Andrea Artioli del Foro di Imperia, come da procura in atti, con domicilio eletto presso il Difensore;
-convenuto in riassunzione/originario appellato-
avente ad oggetto: diritti reali/risarcimento danni
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI congiunte in esito all'adesione alla proposta conciliativa del Consigliere istruttore in data 29.10.2025:
“…in via principale, nel merito:
a) accertare e dichiarare che l'immobile ad uso box n. 15, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13, Particella 816, Subalterno 55, appartenente alla categoria C/6, Classe 5, della consistenza di 22 m² e con rendita annua pari ad Euro 104,53, è di esclusiva proprietà della
società semplice, in persona della legale rappresentante pro tempore, in forza del Parte_1 decreto di trasferimento del Tribunale di Sanremo del 07/03/1990, debitamente trascritto presso i
Registri della Conservatoria Immobiliare di Sanremo in data 20/04/1994; decreto di trasferimento che ha attribuito la piena ed esclusiva proprietà alla società predetta, oltre che del bene principale, costituito
1 dall'immobile adibito ad abitazione di tipo civile in Viale dei Pepi n. 24, anche della pertinenza costituita dal locale autorimessa numero 15, identificato nell'atto di compravendita, rogito Dott.
[...]
, Notaio in Torino, Rep. n. 533.756 Raccolta n. 7202, in data 12/12/1983, con scheda registrata Per_2 in data 03/07/1982 con il numero 1007, ed attualmente identificato al CF degli immobili siti nel Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13, Particella 816, Subalterno 55, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza mq
22,00, Rendita Euro 104,53, Viale dei Pepi n. 91, Interno 15, Piano S1;
b) condannare il Signor residente in [...], all'immediato rilascio CP_1 dell'immobile predetto, libero da persone e vuoto da cose di sua proprietà, entro trenta giorni decorrenti dal 16/12/2025, con diritto della IMMOBILIARE ELSA società semplice, in persona della legale rappresentante pro tempore, di essere immessa nel possesso del predetto compendio immobiliare;
c) dichiarare, inoltre, che nulla è dovuto alla società , in persona Parte_1 della legale rappresentante pro tempore, da parte del Signor residente in [...], CP_1
Via Costa n. 156 – anche nella sua qualità di erede universale del Signor – a titolo di Persona_1 indennità per l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa dalla domanda giudiziale di primo grado e fino alla data di liberazione del citato compendio immobiliare;
d) dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Signor al pagamento, in favore della CP_1
, in persona della legale rappresentante pro tempore, dell'importo Parte_1 di Euro 11.818,87, corrisposto al Signor a titolo di restituzione delle somme versate in Persona_1 esecuzione della sentenza cassata dalla Suprema Corte;
e) dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Signor al pagamento, in favore della CP_1
, in persona della legale rappresentante pro tempore, dell'importo Parte_1 onnicomprensivo di Euro 10.000,00, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, a titolo di contributo spese legali;
f) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di rinvio, con reciproca rinuncia delle parti ad ulteriori pretese comunque connesse ai fatti di causa e dei difensori delle parti alla solidarietà professionale, quanto alle spese di lite, ex art. 13, comma ottavo, Legge n. 247/2012.”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina da quanto segue. Con atto di citazione 3.1.2013 la onveniva in giudizio Controparte_2 Persona_1 al fine di sentirlo condannare, previo accertamento, in capo alla medesima, dell'esclusiva proprietà dell'immobile ad uso box n. 15, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13, Particella 816, Subalterno 55, appartenente alla categoria C/6, Classe 5, della consistenza di 22 m² e con rendita annua pari ad Euro 104,53, all'immediato rilascio dell'immobile predetto, libero da persone e vuoto da cose di sua proprietà, dichiarando, inoltre, il diritto dell'allora parte attrice ad ottenere, da parte del predetto il risarcimento dei danni patiti per l'occupazione abusiva CP_1 dell'immobile predetto, da liquidare, tuttavia, in separato giudizio, oltre alle spese di lite. L'originaria parte attrice vantava la proprietà di tale box per effetto del decreto di trasferimento del Tribunale di Sanremo del 07/03/1990, debitamente trascritto presso i Registri della Conservatoria Immobiliare di Sanremo in data 20/04/1994, essendo il box medesimo pertinenza di quanto acquistato con tale decreto, correttamente e compiutamente inteso. Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, in fatto ed in diritto, Persona_1 per concludere chiedendo che fosse dichiarata, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva
2 della società attrice, rispetto alla pretesa rivendica, e che, in via gradata, fossero, comunque, respinte le domande avversarie in quanto del tutto infondate, con vittoria di spese. Istruita la causa e trattenuta la stessa in decisione, il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 157/2016, depositata il 07/12/2016, rigettava le domande attoree e condannava la società
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale pronuncia, dunque, la società soccombente proponeva appello, con atto 22.5.17, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, al fine di ottenere l'accoglimento delle domande originariamente proposte. In via subordinata, l'appellante chiedeva la riforma parziale, circa le spese liquidate, tenuto conto dello scaglione di valore erroneamente applicato dal primo Giudice, rispetto all'effettivo valore della controversia. Si costituiva, con comparsa in data 22/09/2017, il quale, contestando in toto le Persona_1 ragioni di doglianza avversarie, rilevava l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza appellata, vinte le spese. In esito alla trattazione dell'appello, con provvedimento, in ultimo, del 13/10/2020, il Collegio tratteneva la causa per la decisione, assegnando i termini di legge per le difese finali. La Corte d'Appello di Genova, dunque, pronunciava la sentenza n. 28/2021, pubblicata in data 08/01/2021, che così statuiva, accogliendo solo la doglianza in punto spese:
“”…
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia 157/16;
Ridetermina in euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge l'importo che
è tenuta a rifondere a a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado e Controparte_2 Persona_1 per l'effetto condanna a restituire a la differenza tra l'importo di cui al doc. Persona_1 Controparte_2
3 di parte appellante e l'importo sopra riliquidato, oltre interessi legali dal 30 dicembre 2016; conferma nel resto la sentenza di primo grado;
compensa le spese di lite del giudizio di appello in misura pari a 1/5; condanna a rifondere a restante frazione, frazione che liquida in euro Controparte_2 Persona_1
3.021,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge…” Avverso tale pronuncia la proponeva ricorso per cassazione, deducendo Parte_1 tre motivi: -1) la violazione dell'art. 2912 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che il box fosse dotato di autonomo identificativo castale, valorizzando a tal fine la scheda provvisoria di accatastamento, e trascurando invece la decisiva circostanza che nel decreto di trasferimento era stato indicato espressamente che l'appartamento oggetto della procedura esecutiva non era stato ancora censito al N.C.E.U.; - 2) l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello aveva trascurato di considerare che, nel caso di specie, il box per auto oggetto di causa non era dotato di autonomo identificativo catastale, onde non poteva presumersi la rinuncia del creditore al diritto di assoggettare all'espropriazione anche il bene pertinenziale, poi oggetto del decreto di trasferimento;
-3) la violazione o falsa applicazione dell'art. 41-sexies della Legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 della Legge n. 765 del 1967, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non aveva considerato che il box per autovetture costituiva una pertinenza necessaria dell'appartamento, posta la natura imperativa e inderogabile di dette disposizioni di legge. In esito al giudizio dei Giudici di legittimità, di fronte ai quali on svolgeva attività Persona_1 difensiva, rimanendo intimato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso della società , dichiarava assorbiti il secondo ed il terzo motivo e, Pt_1 cassava, dunque, la citata sentenza della Corte d'Appello di Genova, con rinvio alla medesima
3 Corte, in diversa composizione, il tutto assumendo, in particolare, quanto segue: “…la Corte di
Appello, di conseguenza, avrebbe dovuto indagare il tema dell'esistenza, o meno, del vincolo pertinenziale, che invece ha trascurato, configurando, erroneamente, una presunzione di rinuncia del creditore al pignoramento del box, fondata su una circostanza in effetti non sussistente. Si impone quindi la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa al giudice di merito, affinché sia indagato il decisivo tema dell'esistenza, o meno, del vincolo pertinenziale tra l'alloggio oggetto del trasferimento del 7.3.1990 ed il box per auto oggetto del presente giudizio…”. Con tempestivo atto di citazione in riassunzione datato 24.4.25, l dava Controparte_2 corso al nuovo giudizio previsto dalla Corte di Cassazione e precisava le conclusioni come segue:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, nel merito: a) dichiarare che
l'immobile ad uso box n. 15, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13,
Particella 816, Subalterno 55, appartenente alla categoria C/6, Classe 5, della consistenza di 22 m² e con rendita annua pari ad Euro 104,53, è di esclusiva proprietà della società semplice, in Parte_1 persona della legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi suesposti e, conseguentemente, b) condannare il Signor residente in [...], all'immediato rilascio CP_1 dell'immobile predetto, libero da persone e vuoto da cose di sua proprietà; c) dichiarare, inoltre, il diritto della società odierna riassumente ad ottenere, da parte del Signor residente in [...]
Costa n. 156 – anche nella sua qualità di erede universale del Signor – l'indennità per Persona_1
l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa, quanto meno dalla domanda giudiziale di primo grado, ovverosia dal gennaio 2013; indennità da liquidare in separato giudizio per tutti i suesposti motivi;
d) dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Signor al pagamento in favore della società CP_1 odierna riassumente dell'importo di Euro 11.818,87, corrisposto al Signor a titolo di Persona_1 restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata dalla Suprema Corte. in ogni caso: liquidare le spese del giudizio di legittimità, dichiarando tenuto e condannando il Signor odierno CP_1 convenuto, a rifonderle alla conchiudente. Con ogni relativo e conseguente provvedimento. Con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio, dichiarandosi altresì tenuto e condannandosi il convenuto Signor
[...]
a rimborsare alla conchiudente le spese di giudizio (competenze, rimborso spese generali, CP_1 anticipazioni, CPA ed IVA) percepite in forza della sentenza di primo grado e di quella d'appello.”
L'attrice in riassunzione, ancora, chiariva che, nelle more, l'originario convenuto era deceduto, sì che citato in giudizio era nella sua duplice qualità di occupante/intestatario CP_1 del compendio immobiliare per cui è causa, nonché quale erede universale del predetto
[...]
Per_1
Con comparsa 30.9.25, si costituiva, dunque, il predetto , il quale contestava le CP_1 avversarie pretese, ripercorrendo, nella propria ottica, le ragioni esaminate dalla Corte di legittimità, sì da instare, comunque, per il rigetto di ogni pretesa avversaria e per la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese. In esito alla prima udienza, dunque, il Consigliere istruttore formulava, previa argomentazione, come da ordinanza 29.10.25, la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c,: “- definizione della controversia come segue: 1) atto ricognitivo notarile o verbale di conciliazione giudiziale o sentenza a conclusioni congiunte, in cui si accerta che la proprietà del box in questione è in capo alla società poiché ricompresa nel decreto di trasferimento di cui è causa;
2) obbligo di Controparte_2 rilascio del box medesimo, libero da persone e cose, da parte di ntro 30 gg. dall'adesione alla CP_1 proposta conciliativa, con immissione nel possesso della 3) restituzione a Controparte_2 CP_2 delle spese di lite già corrisposte per i precedenti gradi di giudizio, pari ad € 11.818,87; 4) rinuncia ad
[...] ogni pretesa di indennizzo da Parte di per l'occupazione del box in questione;
5) pagamento, a titolo CP_2 di contributo spese legali, da parte di favore di della omnicomprensiva somma di € Persona_1 CP_2
4 10.000,00, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, attesa la natura giuridica della società; 6) spese del giudizio di rinvio integralmente compensate fra le Parti;
7) rinuncia ad ogni reciproca ulteriore pretesa comunque connessa ai fatti di causa;
8) rinuncia alla solidarietà da parte dei Difensori quanto alle spese di lite”, il tutto avvertendo che, in caso di adesione, si sarebbe subito provveduto a pronunciare sentenza, intendendosi l'adesione medesima come rinuncia ai termini per difese finali. Con note scritte, rispettivamente in data 15.12.25 e in data 12.12.25, sia Parte attrice in riassunzione, che parte convenuta in riassunzione dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì da concludere congiuntamente come in epigrafe, a definizione della lite, con richiesta di statuire con sentenza quanto concordato. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, deve essere pronunciata la presente sentenza, a fronte dell'accordo raggiunto, che risolve le questioni di cui è causa, afferenti a diritti disponibili, in via definitiva, nulla ostando, nel reciproco interesse delle Parti medesime.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c., a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, come da ordinanza , sez. 2, n.5140, 27.2.25, in esito all'annullamento della sentenza n.28/2021, Corte di Appello di Genova, depositata l'8.1.21, la Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) accerta e dichiara che l'immobile ad uso box n. 15, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13, Particella 816, Subalterno 55, appartenente alla categoria C/6, Classe 5, della consistenza di 22 m² e con rendita annua pari ad Euro 104,53, è di esclusiva proprietà della semplice, in persona della legale rappresentante pro Parte_1 tempore, in forza del decreto di trasferimento del Tribunale di Sanremo del 07/03/1990, debitamente trascritto presso i Registri della Conservatoria Immobiliare di Sanremo in data 20/04/1994; decreto di trasferimento che ha attribuito la piena ed esclusiva proprietà alla società predetta, oltre che del bene principale, costituito dall'immobile adibito ad abitazione di tipo civile in Viale dei Pepi n. 24, anche della pertinenza costituita dal locale autorimessa numero 15, identificato nell'atto di compravendita, rogito Dott. , Notaio in Torino, Rep. n. 533.756 Raccolta n. 7202, Persona_2 in data 12/12/1983, con scheda registrata in data 03/07/1982 con il numero 1007, ed attualmente identificato al CF degli immobili siti nel Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13, Particella 816, Subalterno 55, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza mq 22,00, Rendita Euro 104,53, Viale dei Pepi n. 91, Interno 15, Piano S1; b) condanna il Signor residente in [...], CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile predetto, libero da persone e vuoto da cose di sua proprietà, entro trenta giorni decorrenti dal 16/12/2025, con diritto della IMMOBILIARE ELSA società semplice, in persona della legale rappresentante pro tempore, di essere immessa nel possesso del predetto compendio immobiliare;
c) dichiara, inoltre, che nulla è dovuto alla società , in Parte_1 persona della legale rappresentante pro tempore, da parte del Signor residente in CP_1
Sanremo (IM), Via Costa n. 156 – anche nella sua qualità di erede universale del Signor
[...]
– a titolo di indennità per l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa dalla Per_1 domanda giudiziale di primo grado e fino alla data di liberazione del citato compendio immobiliare;
d) dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna il Signor al pagamento, in CP_1 favore della , in persona della legale rappresentante pro Parte_1 tempore, dell'importo di Euro 11.818,87, corrisposto al Signor a titolo di restituzione Persona_1 delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata dalla Suprema Corte;
5 e) dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna il Signor al pagamento, in CP_1 favore della , in persona della legale rappresentante pro CP_2 Parte_1 tempore, dell'importo onnicomprensivo di Euro 10.000,00, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, a titolo di contributo spese legali;
f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di rinvio, con reciproca rinuncia delle parti ad ulteriori pretese comunque connesse ai fatti di causa e dei difensori delle parti alla solidarietà professionale, quanto alle spese di lite, ex art. 13, comma ottavo, Legge n. 247/2012.
Genova, lì 17.12.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c., a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, come da ordinanza , sez. 2, n.5140, 27.2.25, in esito all'annullamento della sentenza n.28/2021, Corte di Appello di Genova, depositata l'8.1.21, promosso da
(C.F./P.IVA , in persona della sua socia Parte_1 P.IVA_1 amministratrice, legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con Parte_2 C.F._1 sede in Cortemilia (CN), Viale Guglielmo Marconi n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Arnodo del Foro di Torino, che la rappresenta e difende per procura speciale in data 18/04/2025, con domicilio eletto come in atti;
-attrice in riassunzione, /originaria appellante- contro
, (C.F. ), anche nella sua qualità di erede universale di CP_1 C.F._2 Per_1
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e
[...] C.F._3 difeso dall'Avv. Andrea Artioli del Foro di Imperia, come da procura in atti, con domicilio eletto presso il Difensore;
-convenuto in riassunzione/originario appellato-
avente ad oggetto: diritti reali/risarcimento danni
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI congiunte in esito all'adesione alla proposta conciliativa del Consigliere istruttore in data 29.10.2025:
“…in via principale, nel merito:
a) accertare e dichiarare che l'immobile ad uso box n. 15, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13, Particella 816, Subalterno 55, appartenente alla categoria C/6, Classe 5, della consistenza di 22 m² e con rendita annua pari ad Euro 104,53, è di esclusiva proprietà della
società semplice, in persona della legale rappresentante pro tempore, in forza del Parte_1 decreto di trasferimento del Tribunale di Sanremo del 07/03/1990, debitamente trascritto presso i
Registri della Conservatoria Immobiliare di Sanremo in data 20/04/1994; decreto di trasferimento che ha attribuito la piena ed esclusiva proprietà alla società predetta, oltre che del bene principale, costituito
1 dall'immobile adibito ad abitazione di tipo civile in Viale dei Pepi n. 24, anche della pertinenza costituita dal locale autorimessa numero 15, identificato nell'atto di compravendita, rogito Dott.
[...]
, Notaio in Torino, Rep. n. 533.756 Raccolta n. 7202, in data 12/12/1983, con scheda registrata Per_2 in data 03/07/1982 con il numero 1007, ed attualmente identificato al CF degli immobili siti nel Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13, Particella 816, Subalterno 55, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza mq
22,00, Rendita Euro 104,53, Viale dei Pepi n. 91, Interno 15, Piano S1;
b) condannare il Signor residente in [...], all'immediato rilascio CP_1 dell'immobile predetto, libero da persone e vuoto da cose di sua proprietà, entro trenta giorni decorrenti dal 16/12/2025, con diritto della IMMOBILIARE ELSA società semplice, in persona della legale rappresentante pro tempore, di essere immessa nel possesso del predetto compendio immobiliare;
c) dichiarare, inoltre, che nulla è dovuto alla società , in persona Parte_1 della legale rappresentante pro tempore, da parte del Signor residente in [...], CP_1
Via Costa n. 156 – anche nella sua qualità di erede universale del Signor – a titolo di Persona_1 indennità per l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa dalla domanda giudiziale di primo grado e fino alla data di liberazione del citato compendio immobiliare;
d) dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Signor al pagamento, in favore della CP_1
, in persona della legale rappresentante pro tempore, dell'importo Parte_1 di Euro 11.818,87, corrisposto al Signor a titolo di restituzione delle somme versate in Persona_1 esecuzione della sentenza cassata dalla Suprema Corte;
e) dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Signor al pagamento, in favore della CP_1
, in persona della legale rappresentante pro tempore, dell'importo Parte_1 onnicomprensivo di Euro 10.000,00, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, a titolo di contributo spese legali;
f) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di rinvio, con reciproca rinuncia delle parti ad ulteriori pretese comunque connesse ai fatti di causa e dei difensori delle parti alla solidarietà professionale, quanto alle spese di lite, ex art. 13, comma ottavo, Legge n. 247/2012.”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina da quanto segue. Con atto di citazione 3.1.2013 la onveniva in giudizio Controparte_2 Persona_1 al fine di sentirlo condannare, previo accertamento, in capo alla medesima, dell'esclusiva proprietà dell'immobile ad uso box n. 15, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13, Particella 816, Subalterno 55, appartenente alla categoria C/6, Classe 5, della consistenza di 22 m² e con rendita annua pari ad Euro 104,53, all'immediato rilascio dell'immobile predetto, libero da persone e vuoto da cose di sua proprietà, dichiarando, inoltre, il diritto dell'allora parte attrice ad ottenere, da parte del predetto il risarcimento dei danni patiti per l'occupazione abusiva CP_1 dell'immobile predetto, da liquidare, tuttavia, in separato giudizio, oltre alle spese di lite. L'originaria parte attrice vantava la proprietà di tale box per effetto del decreto di trasferimento del Tribunale di Sanremo del 07/03/1990, debitamente trascritto presso i Registri della Conservatoria Immobiliare di Sanremo in data 20/04/1994, essendo il box medesimo pertinenza di quanto acquistato con tale decreto, correttamente e compiutamente inteso. Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, in fatto ed in diritto, Persona_1 per concludere chiedendo che fosse dichiarata, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva
2 della società attrice, rispetto alla pretesa rivendica, e che, in via gradata, fossero, comunque, respinte le domande avversarie in quanto del tutto infondate, con vittoria di spese. Istruita la causa e trattenuta la stessa in decisione, il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 157/2016, depositata il 07/12/2016, rigettava le domande attoree e condannava la società
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale pronuncia, dunque, la società soccombente proponeva appello, con atto 22.5.17, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, al fine di ottenere l'accoglimento delle domande originariamente proposte. In via subordinata, l'appellante chiedeva la riforma parziale, circa le spese liquidate, tenuto conto dello scaglione di valore erroneamente applicato dal primo Giudice, rispetto all'effettivo valore della controversia. Si costituiva, con comparsa in data 22/09/2017, il quale, contestando in toto le Persona_1 ragioni di doglianza avversarie, rilevava l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza appellata, vinte le spese. In esito alla trattazione dell'appello, con provvedimento, in ultimo, del 13/10/2020, il Collegio tratteneva la causa per la decisione, assegnando i termini di legge per le difese finali. La Corte d'Appello di Genova, dunque, pronunciava la sentenza n. 28/2021, pubblicata in data 08/01/2021, che così statuiva, accogliendo solo la doglianza in punto spese:
“”…
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia 157/16;
Ridetermina in euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge l'importo che
è tenuta a rifondere a a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado e Controparte_2 Persona_1 per l'effetto condanna a restituire a la differenza tra l'importo di cui al doc. Persona_1 Controparte_2
3 di parte appellante e l'importo sopra riliquidato, oltre interessi legali dal 30 dicembre 2016; conferma nel resto la sentenza di primo grado;
compensa le spese di lite del giudizio di appello in misura pari a 1/5; condanna a rifondere a restante frazione, frazione che liquida in euro Controparte_2 Persona_1
3.021,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge…” Avverso tale pronuncia la proponeva ricorso per cassazione, deducendo Parte_1 tre motivi: -1) la violazione dell'art. 2912 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che il box fosse dotato di autonomo identificativo castale, valorizzando a tal fine la scheda provvisoria di accatastamento, e trascurando invece la decisiva circostanza che nel decreto di trasferimento era stato indicato espressamente che l'appartamento oggetto della procedura esecutiva non era stato ancora censito al N.C.E.U.; - 2) l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello aveva trascurato di considerare che, nel caso di specie, il box per auto oggetto di causa non era dotato di autonomo identificativo catastale, onde non poteva presumersi la rinuncia del creditore al diritto di assoggettare all'espropriazione anche il bene pertinenziale, poi oggetto del decreto di trasferimento;
-3) la violazione o falsa applicazione dell'art. 41-sexies della Legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 della Legge n. 765 del 1967, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non aveva considerato che il box per autovetture costituiva una pertinenza necessaria dell'appartamento, posta la natura imperativa e inderogabile di dette disposizioni di legge. In esito al giudizio dei Giudici di legittimità, di fronte ai quali on svolgeva attività Persona_1 difensiva, rimanendo intimato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso della società , dichiarava assorbiti il secondo ed il terzo motivo e, Pt_1 cassava, dunque, la citata sentenza della Corte d'Appello di Genova, con rinvio alla medesima
3 Corte, in diversa composizione, il tutto assumendo, in particolare, quanto segue: “…la Corte di
Appello, di conseguenza, avrebbe dovuto indagare il tema dell'esistenza, o meno, del vincolo pertinenziale, che invece ha trascurato, configurando, erroneamente, una presunzione di rinuncia del creditore al pignoramento del box, fondata su una circostanza in effetti non sussistente. Si impone quindi la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa al giudice di merito, affinché sia indagato il decisivo tema dell'esistenza, o meno, del vincolo pertinenziale tra l'alloggio oggetto del trasferimento del 7.3.1990 ed il box per auto oggetto del presente giudizio…”. Con tempestivo atto di citazione in riassunzione datato 24.4.25, l dava Controparte_2 corso al nuovo giudizio previsto dalla Corte di Cassazione e precisava le conclusioni come segue:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, nel merito: a) dichiarare che
l'immobile ad uso box n. 15, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13,
Particella 816, Subalterno 55, appartenente alla categoria C/6, Classe 5, della consistenza di 22 m² e con rendita annua pari ad Euro 104,53, è di esclusiva proprietà della società semplice, in Parte_1 persona della legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi suesposti e, conseguentemente, b) condannare il Signor residente in [...], all'immediato rilascio CP_1 dell'immobile predetto, libero da persone e vuoto da cose di sua proprietà; c) dichiarare, inoltre, il diritto della società odierna riassumente ad ottenere, da parte del Signor residente in [...]
Costa n. 156 – anche nella sua qualità di erede universale del Signor – l'indennità per Persona_1
l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa, quanto meno dalla domanda giudiziale di primo grado, ovverosia dal gennaio 2013; indennità da liquidare in separato giudizio per tutti i suesposti motivi;
d) dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Signor al pagamento in favore della società CP_1 odierna riassumente dell'importo di Euro 11.818,87, corrisposto al Signor a titolo di Persona_1 restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata dalla Suprema Corte. in ogni caso: liquidare le spese del giudizio di legittimità, dichiarando tenuto e condannando il Signor odierno CP_1 convenuto, a rifonderle alla conchiudente. Con ogni relativo e conseguente provvedimento. Con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio, dichiarandosi altresì tenuto e condannandosi il convenuto Signor
[...]
a rimborsare alla conchiudente le spese di giudizio (competenze, rimborso spese generali, CP_1 anticipazioni, CPA ed IVA) percepite in forza della sentenza di primo grado e di quella d'appello.”
L'attrice in riassunzione, ancora, chiariva che, nelle more, l'originario convenuto era deceduto, sì che citato in giudizio era nella sua duplice qualità di occupante/intestatario CP_1 del compendio immobiliare per cui è causa, nonché quale erede universale del predetto
[...]
Per_1
Con comparsa 30.9.25, si costituiva, dunque, il predetto , il quale contestava le CP_1 avversarie pretese, ripercorrendo, nella propria ottica, le ragioni esaminate dalla Corte di legittimità, sì da instare, comunque, per il rigetto di ogni pretesa avversaria e per la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese. In esito alla prima udienza, dunque, il Consigliere istruttore formulava, previa argomentazione, come da ordinanza 29.10.25, la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c,: “- definizione della controversia come segue: 1) atto ricognitivo notarile o verbale di conciliazione giudiziale o sentenza a conclusioni congiunte, in cui si accerta che la proprietà del box in questione è in capo alla società poiché ricompresa nel decreto di trasferimento di cui è causa;
2) obbligo di Controparte_2 rilascio del box medesimo, libero da persone e cose, da parte di ntro 30 gg. dall'adesione alla CP_1 proposta conciliativa, con immissione nel possesso della 3) restituzione a Controparte_2 CP_2 delle spese di lite già corrisposte per i precedenti gradi di giudizio, pari ad € 11.818,87; 4) rinuncia ad
[...] ogni pretesa di indennizzo da Parte di per l'occupazione del box in questione;
5) pagamento, a titolo CP_2 di contributo spese legali, da parte di favore di della omnicomprensiva somma di € Persona_1 CP_2
4 10.000,00, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, attesa la natura giuridica della società; 6) spese del giudizio di rinvio integralmente compensate fra le Parti;
7) rinuncia ad ogni reciproca ulteriore pretesa comunque connessa ai fatti di causa;
8) rinuncia alla solidarietà da parte dei Difensori quanto alle spese di lite”, il tutto avvertendo che, in caso di adesione, si sarebbe subito provveduto a pronunciare sentenza, intendendosi l'adesione medesima come rinuncia ai termini per difese finali. Con note scritte, rispettivamente in data 15.12.25 e in data 12.12.25, sia Parte attrice in riassunzione, che parte convenuta in riassunzione dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì da concludere congiuntamente come in epigrafe, a definizione della lite, con richiesta di statuire con sentenza quanto concordato. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, deve essere pronunciata la presente sentenza, a fronte dell'accordo raggiunto, che risolve le questioni di cui è causa, afferenti a diritti disponibili, in via definitiva, nulla ostando, nel reciproco interesse delle Parti medesime.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c., a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, come da ordinanza , sez. 2, n.5140, 27.2.25, in esito all'annullamento della sentenza n.28/2021, Corte di Appello di Genova, depositata l'8.1.21, la Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) accerta e dichiara che l'immobile ad uso box n. 15, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13, Particella 816, Subalterno 55, appartenente alla categoria C/6, Classe 5, della consistenza di 22 m² e con rendita annua pari ad Euro 104,53, è di esclusiva proprietà della semplice, in persona della legale rappresentante pro Parte_1 tempore, in forza del decreto di trasferimento del Tribunale di Sanremo del 07/03/1990, debitamente trascritto presso i Registri della Conservatoria Immobiliare di Sanremo in data 20/04/1994; decreto di trasferimento che ha attribuito la piena ed esclusiva proprietà alla società predetta, oltre che del bene principale, costituito dall'immobile adibito ad abitazione di tipo civile in Viale dei Pepi n. 24, anche della pertinenza costituita dal locale autorimessa numero 15, identificato nell'atto di compravendita, rogito Dott. , Notaio in Torino, Rep. n. 533.756 Raccolta n. 7202, Persona_2 in data 12/12/1983, con scheda registrata in data 03/07/1982 con il numero 1007, ed attualmente identificato al CF degli immobili siti nel Comune di Ospedaletti (IM) al Foglio 13, Particella 816, Subalterno 55, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza mq 22,00, Rendita Euro 104,53, Viale dei Pepi n. 91, Interno 15, Piano S1; b) condanna il Signor residente in [...], CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile predetto, libero da persone e vuoto da cose di sua proprietà, entro trenta giorni decorrenti dal 16/12/2025, con diritto della IMMOBILIARE ELSA società semplice, in persona della legale rappresentante pro tempore, di essere immessa nel possesso del predetto compendio immobiliare;
c) dichiara, inoltre, che nulla è dovuto alla società , in Parte_1 persona della legale rappresentante pro tempore, da parte del Signor residente in CP_1
Sanremo (IM), Via Costa n. 156 – anche nella sua qualità di erede universale del Signor
[...]
– a titolo di indennità per l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa dalla Per_1 domanda giudiziale di primo grado e fino alla data di liberazione del citato compendio immobiliare;
d) dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna il Signor al pagamento, in CP_1 favore della , in persona della legale rappresentante pro Parte_1 tempore, dell'importo di Euro 11.818,87, corrisposto al Signor a titolo di restituzione Persona_1 delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata dalla Suprema Corte;
5 e) dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna il Signor al pagamento, in CP_1 favore della , in persona della legale rappresentante pro CP_2 Parte_1 tempore, dell'importo onnicomprensivo di Euro 10.000,00, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, a titolo di contributo spese legali;
f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di rinvio, con reciproca rinuncia delle parti ad ulteriori pretese comunque connesse ai fatti di causa e dei difensori delle parti alla solidarietà professionale, quanto alle spese di lite, ex art. 13, comma ottavo, Legge n. 247/2012.
Genova, lì 17.12.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
6