TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2852 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. GRISOLIA MARIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. LINI Controparte_1
Co RICCARDO ( SEDE Controparte_2 C.F._1 CP_4
;
[...]
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.8.19 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190002367581000 notificatogli in data
17.7.2019, con ciò lamentando l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contributive azionate dall'istituto resistente a titolo di contributi 'Gestione
Commercianti' per il periodo compreso tra il 2013 ed il 2018 per una somma complessiva di 17.462,55 avendo rivestito la carica di socio amministratore di società rimasta attiva solo dal 2006 fino al 2009, sebbene formalmente sciolta soltanto il 14 febbraio 2014.
A tal fine, ha eccepito la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali azionati ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99 e l'infondatezza delle pretese, avendo svolto attività dipendente dal 2009 (cfr. in atti buste paga prodotte relative alle mensilità di luglio, agosto, settembre e novembre 2015 nonché di quelle da gennaio a giugno del 2016) e quindi mancando il requisito della prevalenza e della abitualità dell'attività d'impresa, richiesto per la legittima iscrizione alla
Gestione Commercianti.
Costituitasi la parte resistente , in proprio e quale mandataria della CP_1 CP_5
essa in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva della
[...] nonché la tardività della promossa opposizione per inutile decorso Controparte_5 del termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99 e, infine, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99.
Nel merito, affermava la sussistenza dell'obbligo contributivo 'Gestione
Commercianti' anni 2013-2014 a carico del ricorrente, risultando, per quegli anni, ancora iscritta presso la Camera di Commercio la società di cui il ricorrente era socio ed amministratore. In punto di fatto, evidenziava che, come risultava pure dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso ricorrente, la sua attività, dal 2006 e fino a tutto il 2015, fatta eccezione unicamente per il 2011, appariva svolta come apprendista ed in maniera assolutamente saltuaria, tale comunque da non poter compromettere una sua attività autonoma in ambito societario.
All'udienza del 9.3.21 il ricorrente ha poi dato conto della riduzione in autotutela della somma originariamente pretesa, disposta con provvedimento del
10.1.2020 fino all'importo di € 3.366,31, nonché dell'intervento della sentenza n. 772/2020 attraverso la quale questo stesso Tribunale ha statuito sulla non debenza di contributi dovuti dallo stesso ricorrente per trimestri differenti da quelli asseritamente dovuti in questo giudizio – che sono primo e secondo, cioè da gennaio-marzo e aprile-giugno –, ossia per il terzo e quarto (cioè luglio- settembre e ottobre-dicembre) relativi però sempre alle medesime annualità in contestazione (cioè dal 2013 al 2018).
Tanto premesso, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Sul difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_5
[...]
Com' è noto, infatti, l'originario comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 prevedeva che il ricorso presentato al Giudice del lavoro contro l'iscrizione a ruolo, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dovesse essere notificato sia all'ente impositore sia al concessionario della riscossione;
senonché, il riferimento al concessionario è stato espunto dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, conv. in l. 22 novembre 2002,
n. 265 e alcuna novità sul punto è stata introdotta dall'art. 30 d.l. 31.5.2010, conv. in l. 30.7.2010 n. 122, che ha innovato il sistema di riscossione dei crediti sostituendo al tradizionale sistema di recupero mediante ruolo quello mediante notificazione da parte dello stesso ente impositore di un avviso di addebito.
Pertanto, anche alla luce della nuova formula legislativa, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito avente ad oggetto il merito della pretesa non può ritenersi sussistente alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei riguardi del concessionario in coerenza, peraltro, con la natura del procedimento avente ad oggetto il rapporto previdenziale, al quale, come è intuibile, il concessionario appare del tutto estraneo, non essendo contitolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
2. Sull'intempestività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. e sull'ammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99
Precisato che unico legittimato passivo a fronte delle doglianze di parte ricorrente risulta essere l'Istituto previdenziale convenuto, a questo punto si può procedere con la qualificazione delle domande proposte e, conseguentemente, all'esame della tempestività dell'opposizione promossa attraverso di esse.
Ebbene, per la parte in cui il ricorrente eccepisce la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali azionati ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99, e dunque un vizio di forma del procedimento esattoriale, la sua domanda va qualificata quale 'opposizione agli atti esecutivi' e, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essa appare intempestiva perché non promossa nel termine di venti giorni rispetto alla notifica dell'atto impugnato. Tale opposizione, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
Diversamente, nella misura in cui viene contestata la legittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti e dunque la sussistenza dei presupposti che la giustificano, si ritiene che la domanda avanzata dal ricorrente debba essere considerata quale un'opposizione nel merito ex art. 24 d.lgs. 46/99 ritualmente proposta entro i quaranta giorni prescritti dalla legge a pena di decadenza, nonché di incontrovertibilità del credito portato dall'atto.
È doveroso, pertanto, approfondire l'esame della fondatezza della pretesa creditoria.
3. Nel merito
Anzitutto si dà atto, brevemente, che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 il quale, nel riformulare l'art. 29 comma 1 della L. n. 160 del 1975 ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Ciò posto, l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti di cui si discute
è stata operata sul presupposto dell'iscrizione del medesimo nel registro delle imprese come socio amministratore di società di persone.
A tal proposito va sottolineato che per quanto l'iscrizione nel registro delle imprese possa costituire un elemento presuntivo dell'esercizio di un'attività commerciale, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provata la sussistenza congiunta dei requisiti richiesti con onere gravante sull'ente impositore che, invero, non è stato assolto.
Nell'intrapreso giudizio oppositivo, difatti, l'onere della prova dell' an dei crediti previdenziali grava sull'ente che si assume creditore, considerata la sua posizione di convenuto solo in senso formale in questo tipo di giudizio e la sua qualità di attore in senso sostanziale, analogamente a quanto avviene per il giudizio oppositivo all'ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e segg.
c.p.c., cui la giurisprudenza di legittimità equipara per analogia il giudizio di opposizione (Cass. 6.8.2012, n. 14963). Ebbene, nel caso di specie, l'ente resistente non ha fornito la prova sufficiente della congiunta ricorrenza in capo all'opponente dei presupposti della titolarità o della effettiva gestione dell'impresa di cui si tratta negli anni in contesa e della sua direzione prevalente con il lavoro proprio e dei propri familiari ma, soprattutto, non ha provato la partecipazione del ricorrente negli stessi anni al lavoro aziendale con i caratteri imprescindibili dell'abitualità e della prevalenza.
L'effettivo apporto abituale e prevalente nel lavoro aziendale dell'opera professionale personale rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa negli anni in contesa è infatti il dato determinate che giustifica tale tipo di contribuzione e vale a differenziarla rispetto alla 'Gestione Separata', ove invece l'obbligo contributivo sorge a causa della mera produzione di un certo reddito (sul punto
S.U. 12.2.2010, n. 3240)1.
Nel caso in esame, è apparso impossibile desumere la ricorrenza di tale requisito di legge dalle prospettazioni della parte resistente la quale, per il vero, non ha dato seguito ad alcuna produzione documentale in giudizio ma ha solo allegato delle circostanze fattuali in base alle quali giustificare l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti (come il fatto che il ricorrente, nei periodi oggetto di contestazione, era socio amministratore della società e, per l'effetto, aveva richiesto l'iscrizione alla Gestione;
l' aver questi indicato, nelle dichiarazioni dei redditi della società, che l'attività da lui ivi svolta ne rappresentava 'l'attività prevalente' ed, infine, la denuncia da parte della società di redditi d'impresa da ripartire tra i soci in misura proporzionale alle quote da essi possedute) e provveduto a minare la credibilità del compendio probatorio offerto dal ricorrente
(rilevando che dall'estratto contributivo avrebbe dovuto desumersi che il dipendente dal 2006 e fino a tutto il 2015, fatta eccezione unicamente per il
2011, avrebbe svolto in maniera saltuaria le mansioni di apprendista e non di lavoratore dipendente, e quindi la 'prevalenza' dell'attività da questi svolta nell'ambito societario non sarebbe stata alterata). Dunque, dal momento che in atti l'unico elemento ad emergere e che sarebbe idoneo a provare la partecipazione personale e prevalente del ricorrente al lavoro aziendale sarebbe l'iscrizione della società in esame nel registro delle imprese ed esso da solo appare insufficiente a legittimare l'iscrizione alla Gestione
Commercianti da parte del ricorrente, occorre affermare la fondatezza della domanda da quest'ultimo azionata in giudizio.
Ne consegue la non debenza delle somme portate dall'avviso di addebito opposto.
Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza ugualmente formulati dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014, ridotti del
50% per natura, valore e non particolare complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
- dichiara non dovuti i contributi portati dall'avviso di addebito oggetto di impugnazione;
- compensa le spese nei confronti della Controparte_5
- condanna a rimborsare all'Avv.to Mario Grisolia, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sempre questa caratteristica, tra l'altro, vale a diversificare l'attività di mero amministratore e quella di partecipazione personale e prevalente del socio al lavoro aziendale anche ai fini dell'esatta individuazione dell'assoggettamento all'obbligo contributivo tra le diverse gestioni, quella separata e quella degli esercenti attività commerciali (sempre stessa Cass. sul punto).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. GRISOLIA MARIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. LINI Controparte_1
Co RICCARDO ( SEDE Controparte_2 C.F._1 CP_4
;
[...]
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.8.19 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190002367581000 notificatogli in data
17.7.2019, con ciò lamentando l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contributive azionate dall'istituto resistente a titolo di contributi 'Gestione
Commercianti' per il periodo compreso tra il 2013 ed il 2018 per una somma complessiva di 17.462,55 avendo rivestito la carica di socio amministratore di società rimasta attiva solo dal 2006 fino al 2009, sebbene formalmente sciolta soltanto il 14 febbraio 2014.
A tal fine, ha eccepito la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali azionati ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99 e l'infondatezza delle pretese, avendo svolto attività dipendente dal 2009 (cfr. in atti buste paga prodotte relative alle mensilità di luglio, agosto, settembre e novembre 2015 nonché di quelle da gennaio a giugno del 2016) e quindi mancando il requisito della prevalenza e della abitualità dell'attività d'impresa, richiesto per la legittima iscrizione alla
Gestione Commercianti.
Costituitasi la parte resistente , in proprio e quale mandataria della CP_1 CP_5
essa in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva della
[...] nonché la tardività della promossa opposizione per inutile decorso Controparte_5 del termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99 e, infine, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99.
Nel merito, affermava la sussistenza dell'obbligo contributivo 'Gestione
Commercianti' anni 2013-2014 a carico del ricorrente, risultando, per quegli anni, ancora iscritta presso la Camera di Commercio la società di cui il ricorrente era socio ed amministratore. In punto di fatto, evidenziava che, come risultava pure dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso ricorrente, la sua attività, dal 2006 e fino a tutto il 2015, fatta eccezione unicamente per il 2011, appariva svolta come apprendista ed in maniera assolutamente saltuaria, tale comunque da non poter compromettere una sua attività autonoma in ambito societario.
All'udienza del 9.3.21 il ricorrente ha poi dato conto della riduzione in autotutela della somma originariamente pretesa, disposta con provvedimento del
10.1.2020 fino all'importo di € 3.366,31, nonché dell'intervento della sentenza n. 772/2020 attraverso la quale questo stesso Tribunale ha statuito sulla non debenza di contributi dovuti dallo stesso ricorrente per trimestri differenti da quelli asseritamente dovuti in questo giudizio – che sono primo e secondo, cioè da gennaio-marzo e aprile-giugno –, ossia per il terzo e quarto (cioè luglio- settembre e ottobre-dicembre) relativi però sempre alle medesime annualità in contestazione (cioè dal 2013 al 2018).
Tanto premesso, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Sul difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_5
[...]
Com' è noto, infatti, l'originario comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 prevedeva che il ricorso presentato al Giudice del lavoro contro l'iscrizione a ruolo, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dovesse essere notificato sia all'ente impositore sia al concessionario della riscossione;
senonché, il riferimento al concessionario è stato espunto dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, conv. in l. 22 novembre 2002,
n. 265 e alcuna novità sul punto è stata introdotta dall'art. 30 d.l. 31.5.2010, conv. in l. 30.7.2010 n. 122, che ha innovato il sistema di riscossione dei crediti sostituendo al tradizionale sistema di recupero mediante ruolo quello mediante notificazione da parte dello stesso ente impositore di un avviso di addebito.
Pertanto, anche alla luce della nuova formula legislativa, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito avente ad oggetto il merito della pretesa non può ritenersi sussistente alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei riguardi del concessionario in coerenza, peraltro, con la natura del procedimento avente ad oggetto il rapporto previdenziale, al quale, come è intuibile, il concessionario appare del tutto estraneo, non essendo contitolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
2. Sull'intempestività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. e sull'ammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99
Precisato che unico legittimato passivo a fronte delle doglianze di parte ricorrente risulta essere l'Istituto previdenziale convenuto, a questo punto si può procedere con la qualificazione delle domande proposte e, conseguentemente, all'esame della tempestività dell'opposizione promossa attraverso di esse.
Ebbene, per la parte in cui il ricorrente eccepisce la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali azionati ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99, e dunque un vizio di forma del procedimento esattoriale, la sua domanda va qualificata quale 'opposizione agli atti esecutivi' e, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essa appare intempestiva perché non promossa nel termine di venti giorni rispetto alla notifica dell'atto impugnato. Tale opposizione, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
Diversamente, nella misura in cui viene contestata la legittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti e dunque la sussistenza dei presupposti che la giustificano, si ritiene che la domanda avanzata dal ricorrente debba essere considerata quale un'opposizione nel merito ex art. 24 d.lgs. 46/99 ritualmente proposta entro i quaranta giorni prescritti dalla legge a pena di decadenza, nonché di incontrovertibilità del credito portato dall'atto.
È doveroso, pertanto, approfondire l'esame della fondatezza della pretesa creditoria.
3. Nel merito
Anzitutto si dà atto, brevemente, che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 il quale, nel riformulare l'art. 29 comma 1 della L. n. 160 del 1975 ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Ciò posto, l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti di cui si discute
è stata operata sul presupposto dell'iscrizione del medesimo nel registro delle imprese come socio amministratore di società di persone.
A tal proposito va sottolineato che per quanto l'iscrizione nel registro delle imprese possa costituire un elemento presuntivo dell'esercizio di un'attività commerciale, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provata la sussistenza congiunta dei requisiti richiesti con onere gravante sull'ente impositore che, invero, non è stato assolto.
Nell'intrapreso giudizio oppositivo, difatti, l'onere della prova dell' an dei crediti previdenziali grava sull'ente che si assume creditore, considerata la sua posizione di convenuto solo in senso formale in questo tipo di giudizio e la sua qualità di attore in senso sostanziale, analogamente a quanto avviene per il giudizio oppositivo all'ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e segg.
c.p.c., cui la giurisprudenza di legittimità equipara per analogia il giudizio di opposizione (Cass. 6.8.2012, n. 14963). Ebbene, nel caso di specie, l'ente resistente non ha fornito la prova sufficiente della congiunta ricorrenza in capo all'opponente dei presupposti della titolarità o della effettiva gestione dell'impresa di cui si tratta negli anni in contesa e della sua direzione prevalente con il lavoro proprio e dei propri familiari ma, soprattutto, non ha provato la partecipazione del ricorrente negli stessi anni al lavoro aziendale con i caratteri imprescindibili dell'abitualità e della prevalenza.
L'effettivo apporto abituale e prevalente nel lavoro aziendale dell'opera professionale personale rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa negli anni in contesa è infatti il dato determinate che giustifica tale tipo di contribuzione e vale a differenziarla rispetto alla 'Gestione Separata', ove invece l'obbligo contributivo sorge a causa della mera produzione di un certo reddito (sul punto
S.U. 12.2.2010, n. 3240)1.
Nel caso in esame, è apparso impossibile desumere la ricorrenza di tale requisito di legge dalle prospettazioni della parte resistente la quale, per il vero, non ha dato seguito ad alcuna produzione documentale in giudizio ma ha solo allegato delle circostanze fattuali in base alle quali giustificare l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti (come il fatto che il ricorrente, nei periodi oggetto di contestazione, era socio amministratore della società e, per l'effetto, aveva richiesto l'iscrizione alla Gestione;
l' aver questi indicato, nelle dichiarazioni dei redditi della società, che l'attività da lui ivi svolta ne rappresentava 'l'attività prevalente' ed, infine, la denuncia da parte della società di redditi d'impresa da ripartire tra i soci in misura proporzionale alle quote da essi possedute) e provveduto a minare la credibilità del compendio probatorio offerto dal ricorrente
(rilevando che dall'estratto contributivo avrebbe dovuto desumersi che il dipendente dal 2006 e fino a tutto il 2015, fatta eccezione unicamente per il
2011, avrebbe svolto in maniera saltuaria le mansioni di apprendista e non di lavoratore dipendente, e quindi la 'prevalenza' dell'attività da questi svolta nell'ambito societario non sarebbe stata alterata). Dunque, dal momento che in atti l'unico elemento ad emergere e che sarebbe idoneo a provare la partecipazione personale e prevalente del ricorrente al lavoro aziendale sarebbe l'iscrizione della società in esame nel registro delle imprese ed esso da solo appare insufficiente a legittimare l'iscrizione alla Gestione
Commercianti da parte del ricorrente, occorre affermare la fondatezza della domanda da quest'ultimo azionata in giudizio.
Ne consegue la non debenza delle somme portate dall'avviso di addebito opposto.
Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza ugualmente formulati dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014, ridotti del
50% per natura, valore e non particolare complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
- dichiara non dovuti i contributi portati dall'avviso di addebito oggetto di impugnazione;
- compensa le spese nei confronti della Controparte_5
- condanna a rimborsare all'Avv.to Mario Grisolia, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sempre questa caratteristica, tra l'altro, vale a diversificare l'attività di mero amministratore e quella di partecipazione personale e prevalente del socio al lavoro aziendale anche ai fini dell'esatta individuazione dell'assoggettamento all'obbligo contributivo tra le diverse gestioni, quella separata e quella degli esercenti attività commerciali (sempre stessa Cass. sul punto).