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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/10/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1250 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. AL DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] -RM- il 13.2.1966), elettivamente domiciliato in Roma Parte_1
Viale Giulio CE n. 95, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
CE AR n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari di cui all'art. 5, comma 4, legge n. 407/1990, la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 legge n.118/71 ed il riconoscimento della contribuzione figurativa utile per il diritto al pensionamento ai sensi dell'art. 80 legge n. 388/2000.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha negato la sussistenza dei requisiti invocati.
Con ricorso depositato in data 25.2.2025, ha contestato le risultanze peritali Parte_1 del giudizio di accertamento tecnico preventivo sostenendo che, sulla base della documentazione medica prodotta, emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per affermare la sussistenza dei requisiti medici per
1 ottenere l'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari, il diritto alla richiesta di pensione anticipata, nonché il diritto all'erogazione della pensione di inabilità.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, vengano riconosciuti i suddetti requisiti sanitari.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 25.2.2025 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 10.2.2025.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta che il Ctu avrebbe sottovalutato la gravità del quadro clinico del ricorrente, non valutando sufficientemente le patologie da cui risulta affetto e avendo omesso di valutarne altre (esiti trauma piede e mano sinistra e contusivo toracico;
diverticolosi intestinale;
spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali;
segni strumentali di sofferenza vascolare cronica).
Ebbene, deve rilevarsi, in primo luogo, che la difesa non ha sollevato contestazioni per il tramite del proprio consulente Dott. che era presente alle indagini peritali, né viene dedotto Persona_1 un ipotetico peggioramento del quadro clinico della ricorrente.
2 Ad ogni modo, il Ctu nominato (dott.ssa ha accertato, in modo chiaro e all'esito Persona_2 di un articolato ed esaustivo ragionamento scientifico, che la parte ricorrente non presenta i requisiti sanitari richiesti.
Invero, il Ctu ha evidenziando quanto segue: “ In anamnesi, come da certificato introduttivo a firma del dott. si legge la diagnosi di broncopatia cronica, cardiopatia ipertensiva, Persona_3 spondiloartrosi diffusa con protrusioni discali (assenza di doc.san. in merito ed esame obiettivo negativo), segni strumentali di sofferenza vascolare cronica. Sulla base dell'esame obiettivo e della documentazione versata in atti si giudica il ricorrente invalido in misura pari al 52% (cinquantadue per cento) in relazione a: - ipertensione arteriosa e retinopatia ipertensiva in p. con ispessimento medio intimale diffuso all'esame eco-doppler dei vasi epiaortici eseguito il 12.3.2024 (p.a. al cod.
6441) nella misura del 20%; - broncopatia cornica in ex fumatore (non eseguito walking test, spirometria e visita pneumologica programmata a seguito di visita cardiologica agli atti del 6.9.2023) si valuta sulla base dell'esame obiettivo (saturazione di O2 in aria ambiente pari al 97%, FVT normotrasmesso e MV ridotto in sede medio-basale sin) ed in riferimento al cod. 6013 nella misura massima del 20%. - disturbo dell'adattamento con umore deflesso in paziente che ha riferito di non avvalersi di terapia psico-farmacologica (p.a. al cod 2205: fisso 25%)”.
Quanto all'omessa valutazione delle patologie “ esiti trauma piede e mano sinistra e contusivo toracico;
diverticolosi intestinale;
spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali;
segni strumentali di sofferenza vascolare cronica”, il Ctu nella parte relativa all'Anamnesi ed esame obiettivo del periziato ha precisato che il si trova in : “ buone condizioni generali, normotipo Parte_1
(H: 168 cm;
P: 81 kg), muscolatura tonico-trofica, non deficit sensitivo/motori, articolarità degli arti superiori ed inferiori libera ed utile;
rachide cervicale e lombare non limitato, non dolente;
Lasegue negativo bilateralmente a 90°; limitazione dolorosa spalla destra per circa 1/3 dei gradi in extra- rotazione con scrosci articolari alla mobilizzazione;
passaggi postura autonomi, deambulazione fisiologica”.
Tali risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Le censure del ricorrente, dunque, sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio
3 formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico (v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass.,
3.10.2011 n. 20188).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale ed il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M
.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 14/10/2025
Il Giudice
AL Di ET
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