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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/07/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2852/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Tisselli e l'avv. Rosalinda Vanessa Loprete, elettivamente domiciliate presso l'ultima in Torino Via Cernaia n°27
ATTRICI contro
(c.f. ), contumace CP_1 C.F._3 (c.f. ), contumace CP_2 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/07/2025 il solo procuratore delle attrici ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria memoria integrativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di comproprietarie e locatrici in forza di contratto transitorio reg.to il 30/03/2023, dell'immobile ad uso abitativo sito in Cervia (RA) Via Maccanetto n°13, intimavano sfratto per finita locazione nei confronti dei propri conduttori e per ottenere la convalida dello sfratto CP_1 CP_2 per finita locazione per la scadenza automatica del 30/06/2023 e comunque per effetto della disdetta comunicata con racc. 23/05/2023, ma non ancora riconsegnato nonostante i solleciti.
Si presentavano gli intimati nella fase sommaria disconoscendo le proprie sottoscrizioni in calce al contratto transitorio azionato.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Con ordinanza 20/11/2023 veniva rigettata l'ordinanza di rilascio, disposta la mediazione e mutato il rito.
I convenuti rimanevano contumaci e la sola parte attrice depositava memoria integrativa ove insisteva per il rimborso dei canoni e delle utenze insolute, chiedeva comunque la verificazione della sottoscrizione della convenuta.
Fallita la mediazione, la causa veniva istruita con CTU calligrafica ed è passata quindi in decisione all'udienza del 07/07/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.
La CTU grafologica, precisa ed approfondita di cui si condivide pienamente la metodologia e le conclusioni, ha stabilito le sottoscrizioni in calce al contratto azionato dalle attrici sono entrambe riferibili alla mano del solo che ha dunque firmato anche per la CP_1 CP_2
Il contratto locatizio ha quindi effetti obbligatori nei confronti del solo mentre la CP_1 non ha alcuna legittimazione passiva non essendo parte del negozio. CP_2
Precisato questo, il contratto era dunque scaduto, con espressa esclusione di rinnovo, al 30/06/203 data alla quale non è stato riconsegnato alle proprietarie e quindi il conduttore andrà condannato all'immediato rilascio dell'immobile a favore delle locatrici.
Le attrici hanno anche introdotto le domande di condanna al pagamento di alcuni canoni e delle utenze insolute.
Per quanto riguarda i canoni, il contratto costituisce prova necessaria e sufficiente della loro debenza che, avendo pagato quattro mesi su sette, va circoscritta a tre mensilità per € 1.950,00 mentre, dopo giugno 2023, il debito si trasforma in indennizzo per protratta occupazione ex art. 1591 c.c. pari quindi all'attualità ad € 15.600,00.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna al pagamento delle utenze dichiarate insolute in quanto lo stesso contratto le pone a carico della parte locatrice (cfr. art. 3).
Il convenuto andrà pertanto condannato a rimborsare alle attrici l'importo complessivo di € 17.550,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenuto conto della sostanziale unicità del procedimento, dell'effettivo scaglione di valore e dell'attività difensiva svolta , in ragione di € 500,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 177,00 per anticipazioni.
Spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente nell'importo già liquidato con decreto
05/07/2024.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da ed Parte_1 Parte_2
nei confronti di e
[...] CP_1 CP_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_2
- accerta e dichiara l'intervenuta scadenza al 30/06/2023 del contratto di locazione inter-partes reg.to il
30/03/2023 e conseguentemente condanna all'immediato rilascio a favore delle CP_1 attrici dell'immobile sito in Cervia (RA) Via Maccanetto n°13 nonché al pagamento dell'importo complessivo di € 17.550,00 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 3.000,00 per compenso e di € 177,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
- spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente nell'importo di cui al decreto di liquidazione 05/07/2024.
Ravenna, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2852/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Tisselli e l'avv. Rosalinda Vanessa Loprete, elettivamente domiciliate presso l'ultima in Torino Via Cernaia n°27
ATTRICI contro
(c.f. ), contumace CP_1 C.F._3 (c.f. ), contumace CP_2 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/07/2025 il solo procuratore delle attrici ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria memoria integrativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di comproprietarie e locatrici in forza di contratto transitorio reg.to il 30/03/2023, dell'immobile ad uso abitativo sito in Cervia (RA) Via Maccanetto n°13, intimavano sfratto per finita locazione nei confronti dei propri conduttori e per ottenere la convalida dello sfratto CP_1 CP_2 per finita locazione per la scadenza automatica del 30/06/2023 e comunque per effetto della disdetta comunicata con racc. 23/05/2023, ma non ancora riconsegnato nonostante i solleciti.
Si presentavano gli intimati nella fase sommaria disconoscendo le proprie sottoscrizioni in calce al contratto transitorio azionato.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Con ordinanza 20/11/2023 veniva rigettata l'ordinanza di rilascio, disposta la mediazione e mutato il rito.
I convenuti rimanevano contumaci e la sola parte attrice depositava memoria integrativa ove insisteva per il rimborso dei canoni e delle utenze insolute, chiedeva comunque la verificazione della sottoscrizione della convenuta.
Fallita la mediazione, la causa veniva istruita con CTU calligrafica ed è passata quindi in decisione all'udienza del 07/07/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.
La CTU grafologica, precisa ed approfondita di cui si condivide pienamente la metodologia e le conclusioni, ha stabilito le sottoscrizioni in calce al contratto azionato dalle attrici sono entrambe riferibili alla mano del solo che ha dunque firmato anche per la CP_1 CP_2
Il contratto locatizio ha quindi effetti obbligatori nei confronti del solo mentre la CP_1 non ha alcuna legittimazione passiva non essendo parte del negozio. CP_2
Precisato questo, il contratto era dunque scaduto, con espressa esclusione di rinnovo, al 30/06/203 data alla quale non è stato riconsegnato alle proprietarie e quindi il conduttore andrà condannato all'immediato rilascio dell'immobile a favore delle locatrici.
Le attrici hanno anche introdotto le domande di condanna al pagamento di alcuni canoni e delle utenze insolute.
Per quanto riguarda i canoni, il contratto costituisce prova necessaria e sufficiente della loro debenza che, avendo pagato quattro mesi su sette, va circoscritta a tre mensilità per € 1.950,00 mentre, dopo giugno 2023, il debito si trasforma in indennizzo per protratta occupazione ex art. 1591 c.c. pari quindi all'attualità ad € 15.600,00.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna al pagamento delle utenze dichiarate insolute in quanto lo stesso contratto le pone a carico della parte locatrice (cfr. art. 3).
Il convenuto andrà pertanto condannato a rimborsare alle attrici l'importo complessivo di € 17.550,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenuto conto della sostanziale unicità del procedimento, dell'effettivo scaglione di valore e dell'attività difensiva svolta , in ragione di € 500,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 177,00 per anticipazioni.
Spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente nell'importo già liquidato con decreto
05/07/2024.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da ed Parte_1 Parte_2
nei confronti di e
[...] CP_1 CP_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_2
- accerta e dichiara l'intervenuta scadenza al 30/06/2023 del contratto di locazione inter-partes reg.to il
30/03/2023 e conseguentemente condanna all'immediato rilascio a favore delle CP_1 attrici dell'immobile sito in Cervia (RA) Via Maccanetto n°13 nonché al pagamento dell'importo complessivo di € 17.550,00 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 3.000,00 per compenso e di € 177,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
- spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente nell'importo di cui al decreto di liquidazione 05/07/2024.
Ravenna, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3