Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1766
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data anteriore, rendesse irrilevante la dedotta mancata notifica degli atti presupposti, dovendo ogni contestazione essere avanzata con l'impugnazione della cartella stessa.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha rigettato l'eccezione di decadenza in quanto la notifica della cartella era avvenuta in data utile. In ordine alla prescrizione, ha richiamato la normativa sulla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino al 31 dicembre 2021, prorogati di dodici o ventiquattro mesi.

  • Rigettato
    Violazione principio trasparenza e contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che, stante la notifica della cartella di pagamento, ogni contestazione relativa a tali principi dovesse essere sollevata con l'impugnazione della cartella stessa, a prescindere dalla fondatezza della deduzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1766
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1766
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo