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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1766/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10446/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002896425 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1703/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.07120259002896425000, per euro 2.411,71, portante la cartella di pagamento n.07120190079284115000.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti, nonché la decadenza e la prescrizione;
ha altresì allegato la violazione del principio della trasparenza amministrativa e del contraddittorio.
Si è costituito il concessionario, contestando l'avverso dedotto e producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, stante la produzione di relazione di notifica della cartella, perfezionatasi in data 27.12.2019.
Pertanto, ogni contestazione andava fatta con l'impugnazione della cartella e dunque anche quella inerente ad una dedotta violazione del principio della trasparenza amministrativa e del principio del contraddittorio
(e ciò si dice a prescindere da ogni considerazione sull'effettiva fondatezza di quest'ultima deduzione).
Inoltre, ferma l'impossibilità, per quanto sin qui detto, di dedurre il vizio di decadenza, stante appunto la notifica della cartella, in ordine alla prescrizione vanno richiamate le previsioni contenute non tanto nel primo comma dell'art. 67 D.L. 17.3.2020, n. 18, ma soprattutto quelle del successivo art. 68, comma 4-bis: "...con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Alcun atto prodromico ulteriore andava poi notificato. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese vanno compensate, stante la controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10446/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002896425 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1703/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.07120259002896425000, per euro 2.411,71, portante la cartella di pagamento n.07120190079284115000.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti, nonché la decadenza e la prescrizione;
ha altresì allegato la violazione del principio della trasparenza amministrativa e del contraddittorio.
Si è costituito il concessionario, contestando l'avverso dedotto e producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, stante la produzione di relazione di notifica della cartella, perfezionatasi in data 27.12.2019.
Pertanto, ogni contestazione andava fatta con l'impugnazione della cartella e dunque anche quella inerente ad una dedotta violazione del principio della trasparenza amministrativa e del principio del contraddittorio
(e ciò si dice a prescindere da ogni considerazione sull'effettiva fondatezza di quest'ultima deduzione).
Inoltre, ferma l'impossibilità, per quanto sin qui detto, di dedurre il vizio di decadenza, stante appunto la notifica della cartella, in ordine alla prescrizione vanno richiamate le previsioni contenute non tanto nel primo comma dell'art. 67 D.L. 17.3.2020, n. 18, ma soprattutto quelle del successivo art. 68, comma 4-bis: "...con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Alcun atto prodromico ulteriore andava poi notificato. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese vanno compensate, stante la controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.