TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa DI OM Presidente dott.ssa EL LD AN Giudice dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30.10.2025, assunto in decisione in data 3.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Miriam Iesusa Pasquariello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Monza, via Bergamo n.11;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale tra i coniugi e omologare le seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lissone (MB) in Via Gioberti n° 29, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il Sig. si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro il giorno 1 novembre 2025, portando Pt_2 con sé i propri effetti personali, consegnando le chiavi dell'abitazione alla SI Pt_1
3.a La Sig.ra si impegna a consentire al Sig. di poter portare via i propri effetti, qualora Pt_1 Pt_2 non fossero stati già tutti presi, entro dieci giorni dal trasferimento del medesimo, previo specifico appuntamento con la SI concordato almeno due giorni prima. Pt_1
PIANO GENITORIALE PER I IG RE
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_2 Per_1 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) nella giornata del giovedì, dall'uscita della scuola, riportandoli presso la madre alle ore 21:00, dopo cena. Inoltre, potrà tenere con sé i minori dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00.
4/a) Quando per motivi di lavoro il Sig. non potrà provvedere a far visita ai minori nella giornata Pt_2 del giovedì ovvero nei fine settimana al medesimo spettante, provvederà a comunicarlo con un preavviso di due giorni precedenti e a garantire, ove non fosse possibile lo scambio dei fine settimana per pregressi impegni assunti dalla SI una copertura attraverso l'assistenza di una babysitter scelta di Pt_1 comune accordo tra i ricorrenti, il cui costo sarà a carico del Sig. Pt_2
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua: i minori trascorreranno le vacanze di Natale con la madre, mentre il padre che per impegni di lavoro non potrà tenere con sé i minori, provvederà a garantire una babysitter per tre ore giornaliere. Il padre terrà con sé i figli nella festività di Natale, con pernottamento dei minori presso di sé e fino al giorno seguente di Santo Stefano, ad anni alterni. Durante le vacanze pasquali i ricorrenti provvederanno a regolamentare le visite compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi in modo da garantire il diritto dei minori a trascorrere il proprio tempo con ciascun genitore. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
10/04 di ogni anno.
5. Il Sig. verserà alla SI tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_2 Pt_1 ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 1.200,00 e così € 600,00= per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6/c) Le spese di detrazione fiscale sono determinate nella misura del 50% a favore di ciascun coniuge.
6/d) L'GN NI è attribuito nella sua interezza a favore della SI . Parte_1
7. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci.
La SI si impegna a presentare domanda di accollo del mutuo stipulato per l'acquisto della Pt_1 casa coniugale, dal deposito del presente ricorso entro e non oltre il giorno. In caso di accettazione della domanda di accollo da parte della banca, il Sig. contestualmente all'atto di accollo, stipulerà atto Pt_2 di donazione della propria quota dell'immobile in favore della SI Le spese notarili saranno Pt_1
a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.7.2016 a Seregno;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati (25.6.2014) e (13.9.2017); Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 3.12.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 25.6.2014 e , 13.9.2017) e, per le restanti Per_1 Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 30.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Seregno in data 6.7.2016 (atto n. 30 parte I
[...] del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025
Il Presidente
DI OM
Il giudice est.
EL LD AN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa DI OM Presidente dott.ssa EL LD AN Giudice dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30.10.2025, assunto in decisione in data 3.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Miriam Iesusa Pasquariello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Monza, via Bergamo n.11;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale tra i coniugi e omologare le seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lissone (MB) in Via Gioberti n° 29, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il Sig. si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro il giorno 1 novembre 2025, portando Pt_2 con sé i propri effetti personali, consegnando le chiavi dell'abitazione alla SI Pt_1
3.a La Sig.ra si impegna a consentire al Sig. di poter portare via i propri effetti, qualora Pt_1 Pt_2 non fossero stati già tutti presi, entro dieci giorni dal trasferimento del medesimo, previo specifico appuntamento con la SI concordato almeno due giorni prima. Pt_1
PIANO GENITORIALE PER I IG RE
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_2 Per_1 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) nella giornata del giovedì, dall'uscita della scuola, riportandoli presso la madre alle ore 21:00, dopo cena. Inoltre, potrà tenere con sé i minori dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00.
4/a) Quando per motivi di lavoro il Sig. non potrà provvedere a far visita ai minori nella giornata Pt_2 del giovedì ovvero nei fine settimana al medesimo spettante, provvederà a comunicarlo con un preavviso di due giorni precedenti e a garantire, ove non fosse possibile lo scambio dei fine settimana per pregressi impegni assunti dalla SI una copertura attraverso l'assistenza di una babysitter scelta di Pt_1 comune accordo tra i ricorrenti, il cui costo sarà a carico del Sig. Pt_2
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua: i minori trascorreranno le vacanze di Natale con la madre, mentre il padre che per impegni di lavoro non potrà tenere con sé i minori, provvederà a garantire una babysitter per tre ore giornaliere. Il padre terrà con sé i figli nella festività di Natale, con pernottamento dei minori presso di sé e fino al giorno seguente di Santo Stefano, ad anni alterni. Durante le vacanze pasquali i ricorrenti provvederanno a regolamentare le visite compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi in modo da garantire il diritto dei minori a trascorrere il proprio tempo con ciascun genitore. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
10/04 di ogni anno.
5. Il Sig. verserà alla SI tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_2 Pt_1 ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 1.200,00 e così € 600,00= per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6/c) Le spese di detrazione fiscale sono determinate nella misura del 50% a favore di ciascun coniuge.
6/d) L'GN NI è attribuito nella sua interezza a favore della SI . Parte_1
7. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci.
La SI si impegna a presentare domanda di accollo del mutuo stipulato per l'acquisto della Pt_1 casa coniugale, dal deposito del presente ricorso entro e non oltre il giorno. In caso di accettazione della domanda di accollo da parte della banca, il Sig. contestualmente all'atto di accollo, stipulerà atto Pt_2 di donazione della propria quota dell'immobile in favore della SI Le spese notarili saranno Pt_1
a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.7.2016 a Seregno;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati (25.6.2014) e (13.9.2017); Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 3.12.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 25.6.2014 e , 13.9.2017) e, per le restanti Per_1 Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 30.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Seregno in data 6.7.2016 (atto n. 30 parte I
[...] del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025
Il Presidente
DI OM
Il giudice est.
EL LD AN