Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2721 del 2025, proposto da
Gmc S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Strano, Flaminia Bruschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.A., Anas S.p.A. - Struttura Territoriale Toscana, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;
nei confronti
di:
- Consorzio Stabile Infra.Tech s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano, Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Effebi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego opposto da ANAS S.p.A. con nota prot. 0689289 alla istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente e assunta al protocollo ANAS con n.1180032 del 3.7.2025;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti indicati nella già menzionata istanza di accesso, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione degli stessi, ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Infra.Tech s.c. a r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. ND CC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Rilevato che, con memoria difensiva del 2 dicembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto la sua pretesa di accesso agli atti sarebbe stata soddisfatta in corso di causa.
2) Rilevato che non risultano soddisfatte le formalità di cui all’art. 84, commi da 1 a 3, c.p.a.
3) Ritenuto, ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 84 c.p.a., che possa essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione (non essendo stata peraltro allegata la documentazione comprovante il riferito riscontro all’accesso).
4) Ritenuto che:
- a) le spese di lite possano essere compensate tra parte ricorrente e il Consorzio Stabile Infra.Tech s.c. a r.l., considerata la fattispecie nel suo complesso;
- b) nulla vada disposto sulle spese nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio in quanto non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e il Consorzio Stabile Infra.Tech s.c. a r.l.
Nulla spese nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio ma non costituitisi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE CA, Presidente
ND CC, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND CC | LE CA |
IL SEGRETARIO