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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1836/ 2023 promosso da
, C.F. rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Gaspare Sollena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Partinico, Via Principe Umberto n. 48 giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Palermo, alla Via F.
Laurana, n. 59
1 RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Parte ricorrente eccepisce di avere adempiuto al pagamento dell'ordinanza ingiunzione come rimodulata dall' e chiede la dichiarazione della CP_1
cessazione della materia del contendere con vittoria di spese. L' si associa CP_1
chiedendo la compensazione delle spese.
All'udienza del 02.12.2024 la causa è stata posta in decisione.
Il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza (Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574).
Di qui l'adozione anche della relativa forma.
Il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto
2 venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalle parti.
Non resta pertanto che statuire sul punto in conformità.
Stante la richiesta di parte ricorrente, deve provvedersi sulle spese.
In merito, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884
del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494,
Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Osservato che, tenuto conto della soccombenza virtuale sia dell' per un CP_1
verso che ha provveduto a riliquidare le somme dovute dopo il deposito del ricorso e sia della parte ricorrente che ha effettuato il pagamento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese nella misura del 50% e per porre a carico dell il rimanente 50%, liquidate come in dispositivo con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
3 - condanna l' al rimborso, in favore del ricorrente, del rimanente 50% delle CP_1
spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario
Avv. Gaspare Sollena.
Così in Termini Imerese il 28 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1836/ 2023 promosso da
, C.F. rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Gaspare Sollena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Partinico, Via Principe Umberto n. 48 giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Palermo, alla Via F.
Laurana, n. 59
1 RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Parte ricorrente eccepisce di avere adempiuto al pagamento dell'ordinanza ingiunzione come rimodulata dall' e chiede la dichiarazione della CP_1
cessazione della materia del contendere con vittoria di spese. L' si associa CP_1
chiedendo la compensazione delle spese.
All'udienza del 02.12.2024 la causa è stata posta in decisione.
Il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza (Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574).
Di qui l'adozione anche della relativa forma.
Il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto
2 venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalle parti.
Non resta pertanto che statuire sul punto in conformità.
Stante la richiesta di parte ricorrente, deve provvedersi sulle spese.
In merito, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884
del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494,
Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Osservato che, tenuto conto della soccombenza virtuale sia dell' per un CP_1
verso che ha provveduto a riliquidare le somme dovute dopo il deposito del ricorso e sia della parte ricorrente che ha effettuato il pagamento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese nella misura del 50% e per porre a carico dell il rimanente 50%, liquidate come in dispositivo con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
3 - condanna l' al rimborso, in favore del ricorrente, del rimanente 50% delle CP_1
spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario
Avv. Gaspare Sollena.
Così in Termini Imerese il 28 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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