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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 508/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
UL OB, RE
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005606711000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 03020249005606711000 e l'avviso di accertamento n.
63016013784871009000 (anno 2011), eccependo l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi in forza del giudicato formatosi con la Sentenza n. 3440/2022 della CGT di II Grado della Calabria. Tale pronuncia ha dichiarato estinti per prescrizione quinquennale gli accessori (sanzioni e interessi) relativi ai tributi erariali, a causa del decorso di oltre cinque anni tra la notifica delle cartelle e l'atto interruttivo.
L'Agenzia delle Entrate e l'AdER, nelle controdeduzioni depositate nel 2025, hanno documentato l'avvenuta esecuzione della sentenza citata mediante l'emissione di provvedimenti di sgravio (convalidati l'08/04/2025) relativi alle annualità 2009 e 2010. L'Ufficio insiste, tuttavia, sulla legittimità della pretesa per quanto riguarda il capitale dell'avviso di accertamento n. 63016013784871009000, ritenendo che il giudicato non ne travolga gli accessori.
La Corte, all' udienza dell'11.02.2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione parziale della materia del contendere
In via preliminare, la Corte prende atto dei provvedimenti di sgravio convalidati l'8 aprile 2025 (es. Prot.
2025S243803, 2025S0244019, ecc.). Tali atti annullano sanzioni e interessi per i carichi relativi a IRPEF,
IVA e IRAP (anni 2009-2010), in ossequio al giudicato n. 3440/2022. Sul punto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, essendo venuta meno l'efficacia degli atti impugnati limitatamente a tali somme.
2. Sulla portata del giudicato della Sentenza n. 3440/2022
Nel merito, la controversia residua riguarda l'estensione della prescrizione quinquennale agli accessori dell'avviso di accertamento n. 63016013784871009000 (anno 2011).
La Sentenza n. 3440/2022 della CGT di II Grado ha statuito in modo netto che: "poiché le cartelle di pagamento sono state notificate oltre il quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione... le sanzioni e gli interessi ad esse connessi devono ritenersi ormai prescritti".
Tale statuizione, riferendosi genericamente ai "tributi erariali" oggetto del contenzioso, copre l'intero perimetro dei crediti accessori la cui riscossione è stata attivata oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del
D.Lgs. 472/97. Pertanto, l'eccezione dell'Ufficio volta a isolare l'accertamento 2011 dal giudicato appare infondata, in quanto la ratio della prescrizione quinquennale degli accessori post-notifica dell'atto impositivo si applica uniformemente a tutti i carichi erariali azionati tardivamente.
3. Conclusioni
L'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata nella parte in cui include sanzioni e interessi già dichiarati prescritti o già oggetto di sgravio. Resta fermo l'obbligo di pagamento per la sola quota capitale non colpita da prescrizione o annullamento.
4. Spese di lite
Considerata la parziale cessazione della materia del contendere e la complessità della stratificazione dei titoli esecutivi, si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, sez. 3°, definitivamente pronunciando:
-Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle sanzioni e agli interessi oggetto dei provvedimenti di sgravio emessi dall'Agenzia delle Entrate in data 08/04/2025;
-Accoglie parzialmente il ricorso per la restante parte e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
03020249005606711000 limitatamente a sanzioni e interessi riferiti a crediti erariali, in conformità al giudicato di cui alla Sentenza n. 3440/2022 della CGT II Grado Calabria;
-Rigetta nel resto il ricorso;
-Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2026.
Il Giudice RE
Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
UL OB, RE
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005606711000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 03020249005606711000 e l'avviso di accertamento n.
63016013784871009000 (anno 2011), eccependo l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi in forza del giudicato formatosi con la Sentenza n. 3440/2022 della CGT di II Grado della Calabria. Tale pronuncia ha dichiarato estinti per prescrizione quinquennale gli accessori (sanzioni e interessi) relativi ai tributi erariali, a causa del decorso di oltre cinque anni tra la notifica delle cartelle e l'atto interruttivo.
L'Agenzia delle Entrate e l'AdER, nelle controdeduzioni depositate nel 2025, hanno documentato l'avvenuta esecuzione della sentenza citata mediante l'emissione di provvedimenti di sgravio (convalidati l'08/04/2025) relativi alle annualità 2009 e 2010. L'Ufficio insiste, tuttavia, sulla legittimità della pretesa per quanto riguarda il capitale dell'avviso di accertamento n. 63016013784871009000, ritenendo che il giudicato non ne travolga gli accessori.
La Corte, all' udienza dell'11.02.2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione parziale della materia del contendere
In via preliminare, la Corte prende atto dei provvedimenti di sgravio convalidati l'8 aprile 2025 (es. Prot.
2025S243803, 2025S0244019, ecc.). Tali atti annullano sanzioni e interessi per i carichi relativi a IRPEF,
IVA e IRAP (anni 2009-2010), in ossequio al giudicato n. 3440/2022. Sul punto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, essendo venuta meno l'efficacia degli atti impugnati limitatamente a tali somme.
2. Sulla portata del giudicato della Sentenza n. 3440/2022
Nel merito, la controversia residua riguarda l'estensione della prescrizione quinquennale agli accessori dell'avviso di accertamento n. 63016013784871009000 (anno 2011).
La Sentenza n. 3440/2022 della CGT di II Grado ha statuito in modo netto che: "poiché le cartelle di pagamento sono state notificate oltre il quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione... le sanzioni e gli interessi ad esse connessi devono ritenersi ormai prescritti".
Tale statuizione, riferendosi genericamente ai "tributi erariali" oggetto del contenzioso, copre l'intero perimetro dei crediti accessori la cui riscossione è stata attivata oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del
D.Lgs. 472/97. Pertanto, l'eccezione dell'Ufficio volta a isolare l'accertamento 2011 dal giudicato appare infondata, in quanto la ratio della prescrizione quinquennale degli accessori post-notifica dell'atto impositivo si applica uniformemente a tutti i carichi erariali azionati tardivamente.
3. Conclusioni
L'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata nella parte in cui include sanzioni e interessi già dichiarati prescritti o già oggetto di sgravio. Resta fermo l'obbligo di pagamento per la sola quota capitale non colpita da prescrizione o annullamento.
4. Spese di lite
Considerata la parziale cessazione della materia del contendere e la complessità della stratificazione dei titoli esecutivi, si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, sez. 3°, definitivamente pronunciando:
-Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle sanzioni e agli interessi oggetto dei provvedimenti di sgravio emessi dall'Agenzia delle Entrate in data 08/04/2025;
-Accoglie parzialmente il ricorso per la restante parte e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
03020249005606711000 limitatamente a sanzioni e interessi riferiti a crediti erariali, in conformità al giudicato di cui alla Sentenza n. 3440/2022 della CGT II Grado Calabria;
-Rigetta nel resto il ricorso;
-Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2026.
Il Giudice RE
Il Presidente