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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/09/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1207/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
29/12/1981, con l'Avv. MASSA GABRIELLA ANGELA e con l'Avv. SANGIACOMO
FRANCESCO;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
CAVALLI PAOLO
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 24 maggio 2024, la Sig.ra esponeva di aver intrattenuto una Pt_1
relazione more uxorio con il Sig. da settembre 2009 a gennaio 2022 e chiedeva pronuncia CP_1 sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il Per_1
6 dicembre 2010, , nato il [...] e nata il [...]. Per_2 Per_3
In particolare, parte ricorrente chiedeva il disporsi di affidamento condiviso con collocazione presso di sé, regime di visite padre-figli, un contributo al mantenimento pari a € 250,00 per ciascun figlio e spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Con ordinanza emessa il 2 febbraio 2025, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, il Giudice delegato rilevava che il padre non si costituiva in giudizio e che la madre riferiva di contrasti genitoriali anche con richieste di interventi delle forze dell'ordine nei passaggi dei figli, pertanto riteneva di richiedere a riguardo un primo monitoraggio ai SS, al fine di valutare eventuali interventi necessari a supporto del nucleo e disponeva nei termini che seguono: “Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i minori , e;
i minori vivranno presso la Per_1 Per_2 Persona_4
madre; Visite padre-figli come segue: il padre potrà vedere i figli almeno un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì, e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ludici dei minori. Il padre terrà, inoltre, i figli con sé tre fine settimana anche non consecutivi al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 19 alla domenica sera alle ore 21 e durante le vacanze estive per un periodo anche non consecutivo di un mese. Tale periodo dovrà essere concordato fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per l'estate 2024 i figli trascorreranno il mese di luglio con il padre ed il mese di agosto con la madre. I figli trascorreranno, inoltre, con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 27 dicembre e le vacanze pasquali dal Venerdì Santo al
Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività nel corso dell'anno; i genitori potranno comunque accordarsi per visite ulteriori;
dispone il monitoraggio del nucleo da parte del;
pone a Pt_2
carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli, da corrispondersi entro CP_1
il 5 di ogni mese alla madre, euro 450 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria”.
Con memoria del 17 giugno 2025 il Sig. si costituiva in giudizio contestando quanto ex CP_1
adverso dedotto nel ricorso introduttivo. In particolare, parte resistente chiedeva la revoca dell'ordinanza emessa in data 2 febbraio 2025 con efficacia ex tunc limitatamente al contributo posto a carico del resistente per il mantenimento dei figli minori e chiedeva altresì che l'udienza fissata in data 3 luglio 2025 fosse in presenza al fine di tentare la “consensualizzazione” della presente procedura. Medio tempore perveniva anche relazione del , positiva “Alla luce degli Pt_2 elementi descritti, dell'età dei minori e delle buone capacità riscontrate nei genitori, il Servizio scrivente non ritiene opportuna l'attivazione di interventi a favore del nucleo in quanto non sussistono condizioni di pregiudizio ai danni dei ragazzi. Si rimane a disposizione per eventuali colloqui di sostegno ai genitori qualora ce ne fosse necessità.”.
Il Giudice delegato revocava l'udienza del 3 luglio 2025 e rinviava in presenza all'udienza del 16 luglio 2025 per la comparizione delle parti. All'udienza del 16 luglio 2025 i difensori delle parti dichiaravano di aver trovato un accordo come da ordinanza del 2 febbraio 2025, dando atto altresì che l'Assegno unico veniva percepito nella misura del 50 % ciascuno e rinunciando a qualsivoglia memoria conclusionale. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti non risulta in contrasto con norme imperative, e risulta corrispondente agli interessi dei figli minori, già oggetto di ordinanza del giudice delegato nonché considerato il riscontro fornito dal SS. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo raggiunto in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in recepimento degli accordi raggiunti dalle parti:
affida in via condivisa ad entrambi i genitori i minori , e;
i minori Per_1 Per_2 Persona_4
vivranno presso la madre;
dispone visite padre-figli come segue: il padre potrà vedere i figli almeno un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì, e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ludici dei minori. Il padre terrà, inoltre, i figli con sé tre fine settimana anche non consecutivi al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 19 alla domenica sera alle ore 21 e durante le vacanze estive per un periodo anche non consecutivo di un mese. Tale periodo dovrà essere concordato fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I figli trascorreranno, inoltre, con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 27 dicembre e le vacanze pasquali dal
Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività nel corso dell'anno; i genitori potranno comunque accordarsi per visite ulteriori;
pone a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli, da corrispondersi CP_1 entro il 5 di ogni mese alla madre, € 450,00 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al
50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
dà atto che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50 % ciascuno.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1207/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
29/12/1981, con l'Avv. MASSA GABRIELLA ANGELA e con l'Avv. SANGIACOMO
FRANCESCO;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
CAVALLI PAOLO
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 24 maggio 2024, la Sig.ra esponeva di aver intrattenuto una Pt_1
relazione more uxorio con il Sig. da settembre 2009 a gennaio 2022 e chiedeva pronuncia CP_1 sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il Per_1
6 dicembre 2010, , nato il [...] e nata il [...]. Per_2 Per_3
In particolare, parte ricorrente chiedeva il disporsi di affidamento condiviso con collocazione presso di sé, regime di visite padre-figli, un contributo al mantenimento pari a € 250,00 per ciascun figlio e spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Con ordinanza emessa il 2 febbraio 2025, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, il Giudice delegato rilevava che il padre non si costituiva in giudizio e che la madre riferiva di contrasti genitoriali anche con richieste di interventi delle forze dell'ordine nei passaggi dei figli, pertanto riteneva di richiedere a riguardo un primo monitoraggio ai SS, al fine di valutare eventuali interventi necessari a supporto del nucleo e disponeva nei termini che seguono: “Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i minori , e;
i minori vivranno presso la Per_1 Per_2 Persona_4
madre; Visite padre-figli come segue: il padre potrà vedere i figli almeno un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì, e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ludici dei minori. Il padre terrà, inoltre, i figli con sé tre fine settimana anche non consecutivi al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 19 alla domenica sera alle ore 21 e durante le vacanze estive per un periodo anche non consecutivo di un mese. Tale periodo dovrà essere concordato fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per l'estate 2024 i figli trascorreranno il mese di luglio con il padre ed il mese di agosto con la madre. I figli trascorreranno, inoltre, con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 27 dicembre e le vacanze pasquali dal Venerdì Santo al
Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività nel corso dell'anno; i genitori potranno comunque accordarsi per visite ulteriori;
dispone il monitoraggio del nucleo da parte del;
pone a Pt_2
carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli, da corrispondersi entro CP_1
il 5 di ogni mese alla madre, euro 450 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria”.
Con memoria del 17 giugno 2025 il Sig. si costituiva in giudizio contestando quanto ex CP_1
adverso dedotto nel ricorso introduttivo. In particolare, parte resistente chiedeva la revoca dell'ordinanza emessa in data 2 febbraio 2025 con efficacia ex tunc limitatamente al contributo posto a carico del resistente per il mantenimento dei figli minori e chiedeva altresì che l'udienza fissata in data 3 luglio 2025 fosse in presenza al fine di tentare la “consensualizzazione” della presente procedura. Medio tempore perveniva anche relazione del , positiva “Alla luce degli Pt_2 elementi descritti, dell'età dei minori e delle buone capacità riscontrate nei genitori, il Servizio scrivente non ritiene opportuna l'attivazione di interventi a favore del nucleo in quanto non sussistono condizioni di pregiudizio ai danni dei ragazzi. Si rimane a disposizione per eventuali colloqui di sostegno ai genitori qualora ce ne fosse necessità.”.
Il Giudice delegato revocava l'udienza del 3 luglio 2025 e rinviava in presenza all'udienza del 16 luglio 2025 per la comparizione delle parti. All'udienza del 16 luglio 2025 i difensori delle parti dichiaravano di aver trovato un accordo come da ordinanza del 2 febbraio 2025, dando atto altresì che l'Assegno unico veniva percepito nella misura del 50 % ciascuno e rinunciando a qualsivoglia memoria conclusionale. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti non risulta in contrasto con norme imperative, e risulta corrispondente agli interessi dei figli minori, già oggetto di ordinanza del giudice delegato nonché considerato il riscontro fornito dal SS. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo raggiunto in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in recepimento degli accordi raggiunti dalle parti:
affida in via condivisa ad entrambi i genitori i minori , e;
i minori Per_1 Per_2 Persona_4
vivranno presso la madre;
dispone visite padre-figli come segue: il padre potrà vedere i figli almeno un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì, e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ludici dei minori. Il padre terrà, inoltre, i figli con sé tre fine settimana anche non consecutivi al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 19 alla domenica sera alle ore 21 e durante le vacanze estive per un periodo anche non consecutivo di un mese. Tale periodo dovrà essere concordato fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I figli trascorreranno, inoltre, con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 27 dicembre e le vacanze pasquali dal
Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività nel corso dell'anno; i genitori potranno comunque accordarsi per visite ulteriori;
pone a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli, da corrispondersi CP_1 entro il 5 di ogni mese alla madre, € 450,00 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al
50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
dà atto che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50 % ciascuno.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini