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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5526 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MILITO ANGELO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. VINCENZI MARIA TERESA;
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/11/2022 Parte_1 titolare della
omonima ditta individuale, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2022 emesso da questo Tribunale del lavoro in data
13/10/2022 su ricorso presentato ex art. 633 c.p.c. da Controparte_1 per l'importo di euro 3.664,41 a titolo di TFR, oltre spese della procedura.
In particolare, l'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria avendo versato integralmente alla lavoratrice la somma rivendicata a titolo di
TFR, con la corresponsione di cinque acconti, nel corso del rapporto lavorativo e del saldo, in seguito alla cessazione dello stesso.
Sulla scorta di tale narrativa il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale domanda ha resistito l'ingiungente deducendo l'infondatezza delle avverse censure e contestando, in particolare, la sussistenza degli eccepiti acconti.
La controversia, istruita con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, è stata decisa nella modalità della trattazione scritta.
***
La pretesa creditoria vantata dalla lavoratrice è fondata per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, giova ricordare come in applicazione del principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di fatti estintivi o modificativi delle pretese vantate dal lavoratore, mentre, colui che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto.
Solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito,
l'onere della prova torna a gravare sul creditore, nel caso in cui questi controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. ex multis Cass 19527/2012)
Ciò chiarito in diritto, va ribadito che nella fattispecie in esame, risultano pacifici, oltre che documentalmente provati, sia la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 25/7/2015, sia la cessazione dello stesso per recesso della dipendente nel febbraio del 2022, sia ancora l'importo del credito in contesa. Del resto, la somma di € 3.664,41 richiesta con il ricorso monitorio a titolo di TFR è stata riconosciuta (e il relativo pagamento ingiunto) sulla base del CUD 2022 compilato ed emesso dal datore di lavoro sulla base dei dati, anche contabili, in suo possesso, pertanto su idonea e sufficiente prova documentale del credito, in ordine all'an e al quantum debeatur.
Ciò posto, il datore di lavoro, pur non contestando l'ammontare del credito maturato, ha dedotto l'intervenuto pagamento del dovuto con conseguente estinzione della pretesa creditoria. In tale prospettiva, ha ritenuto di aver pienamente dato prova del pagamento dell'importo rivendicato, con il versamento in favore della dipendente, dapprima, di cinque acconti di € 500 ciascuno, corrisposti con bonifici nelle date del 25/11/2020, del 2/1/2021, dell'11/2/2021, del 14/5/2021 e del 7/7/2021; poi, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (nel febbraio 2022), con l'erogazione di € 389,71 a titolo di saldo BP 2022 in data 28/3/2022 e di € 804,78 a titolo di saldo TFR in data
22/4/2022.
Ebbene, su concorde allegazione delle parti, risulta che la lavoratrice è stata posta in Cassa Integrazione durante l'emergenza sanitaria Covid, per gli anni
2020 e 2021 con fasi alterne allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Pertanto, con riferimento ai cinque acconti, parte opposta ha dedotto, contestandone di conseguenza la causale, non la corresponsione, che gli stessi sono imputabili alle retribuzioni dovute per i periodi intermedi di lavoro svolto dalla lavoratrice e fino alla data di cessazione del rapporto. In ragione dei principi sopra richiamati, era pertanto onere del datore opponente dimostrare in modo rigoroso e preciso il fatto estintivo del pagamento proprio del debito di cui si controverte (TFR) allegando circostanze asseverative sulla puntuale imputazione del pagamento, attribuita al debitore ex art. 1193 c.c. al momento dell'adempimento, e non ex post solo a seguito di contestazione del creditore, pena l'inefficacia della stessa.
Ed invero, nei prospetti di pagamento allegati dal ricorrente la causale si identifica puntualmente in acconti su stipendi;
non vi è prova in atti di un'istanza scritta della lavoratrice circa l'anticipazione del TFR, né alcuna quietanza liberatoria rilasciata e sottoscritta da quest'ultima, in ordine all'importo di €
2.500,00, quale somma eventualmente percepita a titolo di acconto per TFR, né ancora, le somme anticipate soano state riportate, come dovuto, nelle buste paga emesse mensilmente.
A ciò aggiungasi che anche il CUD 2022 in atti, di provenienza datoriale, non reca l'indicazione di alcuna cifra sotto la voce "Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno", mentre figura espressamente la sola somma totale di € 3.664,41 sotto la voce "TFR maturato e rimasto in azienda", corrispondente all'importo esattamente rivendicato a titolo di TFR dall'odierna opposta.
Analogamente, alcun contributo probatorio, in tal senso, può essere attribuito alle buste paga versate in atti, delle quali, peraltro, parte opponente ha omesso di provare la consegna alla dipendente, a fronte dello specifico disconoscimento da questa sollevato.
In ogni caso, in linea di principio, si osserva che, in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt.
2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie.
Diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per acconti), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti. Ebbene, parte datoriale ha dedotto che l'importo risultante nel cedolino di febbraio 2022, sotto la voce "netto in busta", pari ad € 804,78, sia riferibile all'importo netto del TFR detratti gli acconti.
Tuttavia, dall'esame della busta paga in questione risulta che l'importo indicato
(di € 804,78) è parte della risultante di tutte le competenze maturate dalla dipendente (indicate a titolo di ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR), detratti i presunti acconti (di € 2.500) e le ritenute fiscali e contributive (nelle deduzioni del ricorrente la residua parte di € 389,71 è stata corrisposta il
28/03/2022 a titolo di saldo busta paga 2022).
Tale circostanza -che fa confluire in un unico conteggio voci diverse della retribuzione lorda- basta, già di per sé, a ritenere errato il calcolo dell'importo netto che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare alla dipendente a titolo di solo TFR, a prescindere dall'ulteriore accertamento circa la mancanza di prova del pagamento delle somme indicate.
Lungi dal fornire indicazioni inequivoche, insomma, la busta paga di febbraio
2022 determina un credito complessivo della lavoratrice, composto dalla somma maturata a titolo di TFR e da quelle spettanti a titolo di ferie, tredicesima e quattordicesima e ne opera la compensazione con gli acconti e le ritenute indicate genericamente in busta paga.
Pertanto, considerata l'impossibilità di imputare (ex post) gli acconti versati (per la somma di € 2.500,00) all'importo maturato a titolo di TFR e valutata la mancanza di indicazioni chiare nelle operazioni di determinazione delle voci retributive e delle detrazioni, la busta paga in parola non può fornire alcun valore probatorio in punto di accertamento delle quote assunte in compensazione e di conseguente riduzione del credito in contesa.
Quanto alla prova del pagamento dell'importo versato a titolo di saldo TFR (di €
804,78) -l'unico con imputazione contestuale e inequivoca della causale del versamento- al fine di una rideterminazione del credito complessivo, si osserva che i prospetti di pagamento allegati dall'opponente non sono sufficienti a provare l'effettivo trasferimento di denaro nella sfera di disponibilità del destinatario. Ed infatti, la semplice disposizione di bonifico non costituisce prova del pagamento in quanto la prova è raggiunta solo se dimostrata con l'integrazione di altri elementi comprovanti che la somma di denaro sia entrata materialmente ed effettivamente nella disponibilità dell'avente diritto ed il cui onere grava, logicamente, sul solvens.
In altri termini, il mero ordine di bonifico, persino quando risulti dall'annotazione nell'estratto conto, non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Cassazione, secondo cui il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando - e per il solo fatto che il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione ove non immediatamente eseguibile è revocabile o anche
- -
suscettibile di storno ove non andata a buon fine (cfr. da ultimo, Cass, sez. 2, sentenza n. 8046 del 21.3.2023).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha prodotto l'estratto del proprio conto corrente comprovante l'effettivo addebito della somma, né ha chiesto l'esibizione dell'estratto conto della beneficiaria al fine di provare l'effettivo accredito delle somme che assume corrisposte. Né può invocarsi il principio di vicinanza della prova posto che l'incasso delle somme è circostanza che cade nella sfera di conoscibilità del debitore in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalità solutoria non può conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme (in questi termini Cass. citata).
In conclusione, in assenza di prova da parte datoriale dell'avvenuto pagamento, anche parziale, del TFR rivendicato, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese si liquidano come in dispositivo e si pongono a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa ANNA CAPUTO, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, avente n. 249/2022;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidandole in € 886,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 22/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MILITO ANGELO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. VINCENZI MARIA TERESA;
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/11/2022 Parte_1 titolare della
omonima ditta individuale, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2022 emesso da questo Tribunale del lavoro in data
13/10/2022 su ricorso presentato ex art. 633 c.p.c. da Controparte_1 per l'importo di euro 3.664,41 a titolo di TFR, oltre spese della procedura.
In particolare, l'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria avendo versato integralmente alla lavoratrice la somma rivendicata a titolo di
TFR, con la corresponsione di cinque acconti, nel corso del rapporto lavorativo e del saldo, in seguito alla cessazione dello stesso.
Sulla scorta di tale narrativa il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale domanda ha resistito l'ingiungente deducendo l'infondatezza delle avverse censure e contestando, in particolare, la sussistenza degli eccepiti acconti.
La controversia, istruita con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, è stata decisa nella modalità della trattazione scritta.
***
La pretesa creditoria vantata dalla lavoratrice è fondata per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, giova ricordare come in applicazione del principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di fatti estintivi o modificativi delle pretese vantate dal lavoratore, mentre, colui che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto.
Solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito,
l'onere della prova torna a gravare sul creditore, nel caso in cui questi controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. ex multis Cass 19527/2012)
Ciò chiarito in diritto, va ribadito che nella fattispecie in esame, risultano pacifici, oltre che documentalmente provati, sia la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 25/7/2015, sia la cessazione dello stesso per recesso della dipendente nel febbraio del 2022, sia ancora l'importo del credito in contesa. Del resto, la somma di € 3.664,41 richiesta con il ricorso monitorio a titolo di TFR è stata riconosciuta (e il relativo pagamento ingiunto) sulla base del CUD 2022 compilato ed emesso dal datore di lavoro sulla base dei dati, anche contabili, in suo possesso, pertanto su idonea e sufficiente prova documentale del credito, in ordine all'an e al quantum debeatur.
Ciò posto, il datore di lavoro, pur non contestando l'ammontare del credito maturato, ha dedotto l'intervenuto pagamento del dovuto con conseguente estinzione della pretesa creditoria. In tale prospettiva, ha ritenuto di aver pienamente dato prova del pagamento dell'importo rivendicato, con il versamento in favore della dipendente, dapprima, di cinque acconti di € 500 ciascuno, corrisposti con bonifici nelle date del 25/11/2020, del 2/1/2021, dell'11/2/2021, del 14/5/2021 e del 7/7/2021; poi, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (nel febbraio 2022), con l'erogazione di € 389,71 a titolo di saldo BP 2022 in data 28/3/2022 e di € 804,78 a titolo di saldo TFR in data
22/4/2022.
Ebbene, su concorde allegazione delle parti, risulta che la lavoratrice è stata posta in Cassa Integrazione durante l'emergenza sanitaria Covid, per gli anni
2020 e 2021 con fasi alterne allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Pertanto, con riferimento ai cinque acconti, parte opposta ha dedotto, contestandone di conseguenza la causale, non la corresponsione, che gli stessi sono imputabili alle retribuzioni dovute per i periodi intermedi di lavoro svolto dalla lavoratrice e fino alla data di cessazione del rapporto. In ragione dei principi sopra richiamati, era pertanto onere del datore opponente dimostrare in modo rigoroso e preciso il fatto estintivo del pagamento proprio del debito di cui si controverte (TFR) allegando circostanze asseverative sulla puntuale imputazione del pagamento, attribuita al debitore ex art. 1193 c.c. al momento dell'adempimento, e non ex post solo a seguito di contestazione del creditore, pena l'inefficacia della stessa.
Ed invero, nei prospetti di pagamento allegati dal ricorrente la causale si identifica puntualmente in acconti su stipendi;
non vi è prova in atti di un'istanza scritta della lavoratrice circa l'anticipazione del TFR, né alcuna quietanza liberatoria rilasciata e sottoscritta da quest'ultima, in ordine all'importo di €
2.500,00, quale somma eventualmente percepita a titolo di acconto per TFR, né ancora, le somme anticipate soano state riportate, come dovuto, nelle buste paga emesse mensilmente.
A ciò aggiungasi che anche il CUD 2022 in atti, di provenienza datoriale, non reca l'indicazione di alcuna cifra sotto la voce "Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno", mentre figura espressamente la sola somma totale di € 3.664,41 sotto la voce "TFR maturato e rimasto in azienda", corrispondente all'importo esattamente rivendicato a titolo di TFR dall'odierna opposta.
Analogamente, alcun contributo probatorio, in tal senso, può essere attribuito alle buste paga versate in atti, delle quali, peraltro, parte opponente ha omesso di provare la consegna alla dipendente, a fronte dello specifico disconoscimento da questa sollevato.
In ogni caso, in linea di principio, si osserva che, in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt.
2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie.
Diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per acconti), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti. Ebbene, parte datoriale ha dedotto che l'importo risultante nel cedolino di febbraio 2022, sotto la voce "netto in busta", pari ad € 804,78, sia riferibile all'importo netto del TFR detratti gli acconti.
Tuttavia, dall'esame della busta paga in questione risulta che l'importo indicato
(di € 804,78) è parte della risultante di tutte le competenze maturate dalla dipendente (indicate a titolo di ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR), detratti i presunti acconti (di € 2.500) e le ritenute fiscali e contributive (nelle deduzioni del ricorrente la residua parte di € 389,71 è stata corrisposta il
28/03/2022 a titolo di saldo busta paga 2022).
Tale circostanza -che fa confluire in un unico conteggio voci diverse della retribuzione lorda- basta, già di per sé, a ritenere errato il calcolo dell'importo netto che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare alla dipendente a titolo di solo TFR, a prescindere dall'ulteriore accertamento circa la mancanza di prova del pagamento delle somme indicate.
Lungi dal fornire indicazioni inequivoche, insomma, la busta paga di febbraio
2022 determina un credito complessivo della lavoratrice, composto dalla somma maturata a titolo di TFR e da quelle spettanti a titolo di ferie, tredicesima e quattordicesima e ne opera la compensazione con gli acconti e le ritenute indicate genericamente in busta paga.
Pertanto, considerata l'impossibilità di imputare (ex post) gli acconti versati (per la somma di € 2.500,00) all'importo maturato a titolo di TFR e valutata la mancanza di indicazioni chiare nelle operazioni di determinazione delle voci retributive e delle detrazioni, la busta paga in parola non può fornire alcun valore probatorio in punto di accertamento delle quote assunte in compensazione e di conseguente riduzione del credito in contesa.
Quanto alla prova del pagamento dell'importo versato a titolo di saldo TFR (di €
804,78) -l'unico con imputazione contestuale e inequivoca della causale del versamento- al fine di una rideterminazione del credito complessivo, si osserva che i prospetti di pagamento allegati dall'opponente non sono sufficienti a provare l'effettivo trasferimento di denaro nella sfera di disponibilità del destinatario. Ed infatti, la semplice disposizione di bonifico non costituisce prova del pagamento in quanto la prova è raggiunta solo se dimostrata con l'integrazione di altri elementi comprovanti che la somma di denaro sia entrata materialmente ed effettivamente nella disponibilità dell'avente diritto ed il cui onere grava, logicamente, sul solvens.
In altri termini, il mero ordine di bonifico, persino quando risulti dall'annotazione nell'estratto conto, non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Cassazione, secondo cui il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando - e per il solo fatto che il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione ove non immediatamente eseguibile è revocabile o anche
- -
suscettibile di storno ove non andata a buon fine (cfr. da ultimo, Cass, sez. 2, sentenza n. 8046 del 21.3.2023).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha prodotto l'estratto del proprio conto corrente comprovante l'effettivo addebito della somma, né ha chiesto l'esibizione dell'estratto conto della beneficiaria al fine di provare l'effettivo accredito delle somme che assume corrisposte. Né può invocarsi il principio di vicinanza della prova posto che l'incasso delle somme è circostanza che cade nella sfera di conoscibilità del debitore in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalità solutoria non può conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme (in questi termini Cass. citata).
In conclusione, in assenza di prova da parte datoriale dell'avvenuto pagamento, anche parziale, del TFR rivendicato, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese si liquidano come in dispositivo e si pongono a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa ANNA CAPUTO, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, avente n. 249/2022;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidandole in € 886,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 22/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO