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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/10/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico IA OT ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1781/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), con domicilio eletto a Messina presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'avv. Teresa Notaro che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: pensione di invalidità civile.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 marzo 2024 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di avere presentato istanza di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di invalidità civile, conclusosi per mancanza di contestazioni con decreto di omologa del 24 febbraio 2023, deduceva che a causa del presunto superamento dei limiti reddituali l' non gli aveva erogato la prestazione, giusta CP_1 comunicazione del 21 marzo 2023. Atteso il rigetto del ricorso proposto in via amministrativa chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto al conseguimento della pensione di inabilità e di condannare l' al pagamento dei relativi ratei dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022, oltre interessi CP_1 legali dalla scadenza di ciascuno al soddisfo.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 2 ottobre 2025 dal deposito telematico CP_2 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Dall'allegato decreto di omologa emerge anzitutto che il ricorrente possiede fin dall'ottobre 2022 il requisito sanitario per fruire della chiesta prestazione, quale invalido civile in misura pari al 100%.
Egli ha, altresì, documentato nel corso del giudizio, tramite certificazione dell'Agenzia delle
Entrate, di aver posseduto dall'anno 2022 redditi inferiori al limite di legge (17.050,42 euro). Si evidenzia che come, sebbene nel modello AP70 inviato all' avesse erroneamente dichiarato CP_2 un reddito da lavoro dipendente pari ad € 12.345,07, il ha successivamente allegato al Pt_1 ricorso amministrativo il modello 730/2023 da cui si evince che, come comprovato dalla CU 2023
e dalla ulteriore attestazione del novembre 2024 prodotta nel corso del giudizio, egli ha percepito
10.538,69 euro a titolo di retribuzioni, 745,76 per tfr, 5.800,05 per assegno ordinario e 277,44 per per complessivi 17.361,94 euro, ma ha sostenuto spese mediche deducibili pari a 575 euro Pt_2 non considerate dall'ente (cfr. in proposito App. Messina n. 456/2025). Tale ultima circostanza non è stata specificamente contestata dal resistente.
La S.C. ha invero ribadito di recente che il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d'invalidità civile è quello “imponibile” e cioè, secondo la formulazione dell'art. 3 d.P.R.
n. 917/1986, la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali), e ciò in quanto “proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, … impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità” (cfr.
Cass. n. 5470/2023, n. 5450/2017).
Pertanto, in mancanza di altre ragioni ostative, va riconosciuto il diritto dell'istante al conseguimento della prestazione assistenziale per il periodo richiesto, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, oltre interessi legali e rivalutazione CP_2 monetaria dalla maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014
e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, applicati i minimi per la semplicità e la breve durata, in 884,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara che il ricorrente ha diritto alla corresponsione della pensione di invalidità civile dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022 e condanna l' a pagare in suo favore i relativi ratei con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria CP_1 dalla maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991; condanna, altresì, il
2 resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 884,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore in epigrafe indicato.
Messina, 3.10.2025
Il Giudice del lavoro
IA OT
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