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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 236/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 236/2024
Oggi 6 marzo 2025 alle ore 12:09 innanzi al giudice Maria Rosaria Boncompagni, sono comparsi: per l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Parte_1 L'AQUILA, oggi nessuno;
per 'avv. RANUCCI SILVIO, oggi sostituito dall'avv. Antonella Fantini. Controparte_1
Il giudice invita a precisare le conclusioni. L'avv. Fantini si riporta alla comparsa di costituzione e alle note conclusive depositate. Il giudice preso atto, si ritira in camera di consiglio al termine dell'udienza, all'esito della quale, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo di sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che si allega in calce al presente verbale di udienza.
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito dello svolgimento dell'udienza di discussione del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile di II grado, iscritta al n. 236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
(C.F. ), in persona del p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, elettivamente domiciliato presso i relativi uffici del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila, alla Via Buccio di Ranallo s.n.c.,
- Appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Silvio Ranucci, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via M. Colonna n. 7, presso lo studio del difensore,
- Appellato
Conclusioni: all'udienza del 6 marzo 2025 la parte appellata ha precisato le conclusioni come da verbale che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ricorreva in opposizione, ai sensi dell'art. 205 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di Controparte_1
seguito “Codice della Strada” o “C.d.S.”), avverso il decreto (P. n. 2022004045 III Area, emesso in data 29 settembre 2022) con cui la ha sospeso la validità della sua patente di guida Controparte_2
per il periodo di tredici mesi.
In particolare l'attore esponeva che, il giorno 29 luglio 2022, si trovava lungo la A14 sulla propria corsia di marcia, in direzione nord, nel territorio del Comune di Fossacesia, quando alle ore 14:05 circa, in un tratto di strada in salita con curva volgente a sinistra, veniva tamponato, a ridosso della linea di pagina 2 di 7 mezzeria nella parte posteriore sinistra, da un'autovettura Alfa Romeo GT in fase di sorpasso e sospinto addosso al muro che delimitava il margine destro della carreggiata. Il veniva CP_1
trasportato presso l'Ospedale di Lanciano, dove gli veniva diagnosticato “trauma cranico commotivo con FLC sopracigliare sx in paz sars cov 19 positivo”. Nell'occasione gli venivano effettuati sia l'esame alcolemico, risultato negativo, sia quello delle urine, per evidenziare eventuali tracce di sostanze stupefacenti, il quale risultava positivo, avendo riportato tracce di cannabinoidi.
Tanto premesso parte ricorrente deduceva, tra l'altro, l'inesistenza della violazione rilevata, rappresentando che le tracce rinvenute nelle analisi di laboratorio avrebbero potuto essere ricondotte ad un consumo di cannabis sativa (light) che il ricorrente aveva effettuato diversi giorni prima e che, dunque, ciò non era idoneo ad influire sulle condizioni psicofisiche dello stesso il giorno dell'incidente.
Il ricorrente ha quindi osservato che, al momento dell'incidente, non si trovava in stato di alterazione psicofisica e che la positività ai cannabinoidi emergeva dal solo esame delle urine al quale non era seguito l'esame di conferma basato sul campione di sangue. Il contestava altresì che CP_1
l'emissione del decreto fosse intervenuta nel prescritto termine ragionevole.
Si costituiva in giudizio la che deduceva l'infondatezza delle argomentazioni Controparte_2
dell'appellante, evidenziando, in particolare, la doverosità dell'adozione del provvedimento di sospensione della patente, a fronte delle circostanze emerse nel caso di specie, stante il disposto dell'art. 223, comma 1, del Codice della strada.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 31 del 19 febbraio 2024, depositata il 27 febbraio 2024, accoglieva il ricorso e annullava il decreto prefettizio opposto, condannando la al Controparte_2
pagamento delle spese di lite.
2. Con l'odierno gravame, il , in persona del Ministro p.t., ha impugnato la Parte_1
pronuncia di prime cure. Più nel dettaglio, l'appellante ha rilevato l'erroneo riferimento, da parte del
Giudice di Pace, al secondo comma dell'art. 223 C.d.S. - in luogo del primo comma del medesimo articolo – relativo alle ipotesi di reato ex art. 222, co. 2 e 3, C.d.S., ovvero ai casi di incidenti stradali con lesioni, risultando perciò del tutto inconferente rispetto al caso di specie. Invero, ai sensi del primo comma dell'art. 223 C.d.S., la positività ai cannabinoidi era circostanza sufficiente ad integrare l'ipotesi di reato, idonea ad abilitare la all'adozione del provvedimento sospensivo vincolato CP_2 di cui all'art. 223, comma primo, C.d.S. Difatti, parte appellante ha rilevato che l'accertamento della dipendenza di un soggetto da sostanze alcoliche o stupefacenti non spettava né alla , né al CP_2
Giudice di Pace, atteso che il compito del Prefetto era quello di disporre la sospensione provvisoria della patente nell'esercizio di un potere vincolato di cui all'art. 223, comma 1, C.d.S., mentre quello del
Giudice di Pace atteneva alla verifica della sussistenza dell'obbligo, per il sanzionato, di ottemperare al pagina 3 di 7 legittimo provvedimento restrittivo, non già ad un giudizio di merito sull'effettivo stato di alterazione psicofisica del ricorrente.
Parte appellante ha dunque rilevato che, nel caso di specie, non vi era dubbio che sussistesse il presupposto di cui all'art. 223, comma 1, C.d.S. atteso che il era effettivamente risultato CP_1
positivo ai cannabinoidi, circostanza che delineava l'ipotesi di reato prospettata nel rapporto comunicato dalla Polizia Stradale.
3. Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il quale ha Controparte_1
condiviso la pronuncia del giudice di prime cure, rilevando l'assenza della prova che avesse fatto uso di cannabinoidi e/o sostanze stupefacenti atte ad alterare le sue condizioni psicofisiche al momento della guida, attesa l'inadeguatezza degli esami cui lo stesso veniva sottoposto.
Parte appellata ha, inoltre, rilevato l'omessa valutazione della fondatezza o meno dell'accusa da parte della , la quale emetteva il provvedimento di sospensione cautelare della patente di CP_2
guida, sulla base di un automatismo, sostenendo che si trattasse di un atto dovuto. Al contrario, parte appellata ha sostenuto che l'applicazione da parte del Prefetto della misura preventiva prevista dall'art. 223, comma 2 non era automaticamente correlata alla esistenza della notizia di reato ma esigeva una valutazione circa la fondatezza dell'accusa.
4. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, verificata la regolarità della costituzione delle parti, fissava udienza per la discussione, svoltasi in data odierna, all'esito della quale la parte appellata ha concluso come da verbale che precede ed il giudice ha emesso la presente sentenza.
5. L'appello proposto deve essere accolto.
Invero, è opportuno precisare che, con il decreto opposto, è stata disposta la sospensione provvisoria della validità della patente di guida del ai sensi dell'art. 223, comma 1, del Codice della strada, CP_1
non già ai sensi del successivo secondo comma, come ritenuto dal giudice di prime cure e prospettato anche dall'odierno appellante.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le ipotesi di guida in stato di alterazione psicofisica dalle quali siano derivate lesioni o omicidio rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art.
222, commi 2 e 3, cod. strada – appunto contemplate dal citato art. 223, comma 2 - in relazione alle quali il provvedimento della sospensione provvisoria della patente deve essere adottato dal Prefetto previa valutazione della sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità"; viceversa, quando dallo stato di alterazione non derivino tali reati, il provvedimento sospensivo della patente integra - ex art. 223, comma 1, cod. strada - un atto dovuto privo di discrezionalità (così, Cass., sez. 6
- 2, 8 maggio 2018, n. 10983; in senso conforme, Cass., sez. VI, 21 novembre 2018, n. 30150; nella pagina 4 di 7 giurisprudenza di merito, tra le altre: Trib. Roma, 8 giugno 2022, n. 9055; Trib. Roma, 14 dicembre
2020, n. 17843). Invero, la norma da ultimo citata, integrante previsione di portata generale - in quanto relativa a tutte le ipotesi di reato che prevedano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente – implica l'applicazione della sospensione provvisoria della validità della patente di guida, da parte del Prefetto, prescindendo dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, dovendo l'autorità amministrativa verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste (cfr. Cass., sez. II, 18 aprile 2018, n. 9538), sicché il
Prefetto è tenuto ad irrogarla nei casi stabiliti dalla legge.
D'altronde, come evidenziato anche da altra giurisprudenza di merito, richiamandosi ai chiarimenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti “a posteriori” dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità (così, Trib. Roma,
8 giugno 2022, n. 9055, che richiama Cass., sez. II, 5 ottobre 2020, n. 21266).
Nel caso di specie, il Prefetto, in data 29 settembre 2022, ha emesso l'opposto decreto sulla scorta del rapporto n. 2151/220-20/138, datato 12 agosto 2022, redatto dalla Sottosezione Polstrada di Vasto
Sud, con il quale è stata comunicata la violazione dell'art. 187, comma 1bis, del Codice della strada.
Invero, nel predetto rapporto si legge che il in data 29 luglio 2022, percorrendo la A14 nel CP_1
territorio del Comune di Fossacesia, “in un tratto di strada in salita con curva volgente a sinistra, mentre impegnava la corsia di marcia si spostava sul margine sinistro della corsia e veniva urtato dall'autovettura Alfa Romeo GT targata CY506TA che, nel medesimo momento stava effettuando la manovra di sorpasso della suddetta autovettura”. Avendo riportato delle lesioni, il veniva CP_1
trasportato da un'ambulanza del 118 presso l'Ospedale di Lanciano, dove, su richiesta della Polizia
Stradale, venivano effettuati gli esami tossicologici urinari all'esito dei quali il risultava CP_1
positivo ai cannabinoidi. Sicché, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata e di quanto rappresentato nel rapporto trasmesso dalla Polizia Stradale, deve concludersi per la legittimità del provvedimento opposto, atteso che il Prefetto ha disposto la sospensione provvisoria della validità della patente di guida del per la durata di tredici mesi, tenuto conto della modalità e, si CP_1
pagina 5 di 7 aggiunge, del contesto spaziale con cui la violazione è stata perpetrata (il sinistro essendosi verificato in autostrada), in un termine da reputarsi ragionevole – considerando il ristretto lasso temporale trascorso tra gli eseguiti accertamenti, la comunicazione del suddetto rapporto e l'emissione del decreto in discorso - sulla scorta della comunicata ipotesi di reato sopracitata, per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, e degli esiti degli esami tossicologici effettuati – oggetto, peraltro, di generiche contestazioni da parte dell'odierno appellato in punto di attendibilità - la valutazione della sussistenza di “fondati elementi di una evidente responsabilità”, da parte del Prefetto, essendo prevista per la diversa ipotesi contemplata dall'art. 223, comma 2, del Codice della Strada.
6. Quanto alle spese di lite è opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, con la precisazione che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (così, Cass., sez. VI, 4 aprile 2018, n.
8400, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Ciò premesso, in relazione al primo grado di giudizio, si osserva che quando l'autorità amministrativa sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario a ciò delegato, sono liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (tra le altre, Cass., sez. II, 27 aprile 2016, n. 8413; Id.,
20 dicembre 2017, n. 30597), che non risulta essere stata tuttavia prodotta dall'odierna parte appellante, sicché nulla viene liquidato in suo favore.
Per quanto concerne, invece, il secondo grado di giudizio, stante la costituzione della parte appellante a mezzo dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (ritenuto indeterminato, attesa la natura della sanzione in discorso), della contenuta difficoltà delle questioni trattate, del carattere documentale della controversia e dell'effettiva attività processuale svolta, del tutto assente per quanto concerne la fase istruttoria. Al riguardo si evidenzia che, nel giudizio di appello, il riconoscimento della voce tariffaria relativa alla fase istruttoria spetta unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma
pagina 6 di 7 non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (Cass., sez. III, ord., 16 aprile 2021, n. 10206). Sicché, in applicazione dei valori minimi, si ritiene congruo rifondere alla parte appellante le spese di giudizio che si liquidano in 2.906,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso delle somme prenotate a debito (cfr. Cass., sez. II, 11 settembre 2018, n. 22014), spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado iscritta al n. 236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dal , in persona del p.t., per la riforma Parte_1 Pt_2
della sentenza n. 31/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lanciano e, per l'effetto, conferma il decreto opposto, dagli estremi sopra indicati, emesso dalla Prefettura di in data 29 settembre 2022; CP_2
- nulla sulle spese in relazione al primo grado di giudizio;
- condanna a rifondere alla parte appellante le spese del presente grado di giudizio che Controparte_1
si liquidano in 2.906,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso delle somme prenotate a debito, nonché delle spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 6 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 236/2024
Oggi 6 marzo 2025 alle ore 12:09 innanzi al giudice Maria Rosaria Boncompagni, sono comparsi: per l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Parte_1 L'AQUILA, oggi nessuno;
per 'avv. RANUCCI SILVIO, oggi sostituito dall'avv. Antonella Fantini. Controparte_1
Il giudice invita a precisare le conclusioni. L'avv. Fantini si riporta alla comparsa di costituzione e alle note conclusive depositate. Il giudice preso atto, si ritira in camera di consiglio al termine dell'udienza, all'esito della quale, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo di sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che si allega in calce al presente verbale di udienza.
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito dello svolgimento dell'udienza di discussione del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile di II grado, iscritta al n. 236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
(C.F. ), in persona del p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, elettivamente domiciliato presso i relativi uffici del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila, alla Via Buccio di Ranallo s.n.c.,
- Appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Silvio Ranucci, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via M. Colonna n. 7, presso lo studio del difensore,
- Appellato
Conclusioni: all'udienza del 6 marzo 2025 la parte appellata ha precisato le conclusioni come da verbale che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ricorreva in opposizione, ai sensi dell'art. 205 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di Controparte_1
seguito “Codice della Strada” o “C.d.S.”), avverso il decreto (P. n. 2022004045 III Area, emesso in data 29 settembre 2022) con cui la ha sospeso la validità della sua patente di guida Controparte_2
per il periodo di tredici mesi.
In particolare l'attore esponeva che, il giorno 29 luglio 2022, si trovava lungo la A14 sulla propria corsia di marcia, in direzione nord, nel territorio del Comune di Fossacesia, quando alle ore 14:05 circa, in un tratto di strada in salita con curva volgente a sinistra, veniva tamponato, a ridosso della linea di pagina 2 di 7 mezzeria nella parte posteriore sinistra, da un'autovettura Alfa Romeo GT in fase di sorpasso e sospinto addosso al muro che delimitava il margine destro della carreggiata. Il veniva CP_1
trasportato presso l'Ospedale di Lanciano, dove gli veniva diagnosticato “trauma cranico commotivo con FLC sopracigliare sx in paz sars cov 19 positivo”. Nell'occasione gli venivano effettuati sia l'esame alcolemico, risultato negativo, sia quello delle urine, per evidenziare eventuali tracce di sostanze stupefacenti, il quale risultava positivo, avendo riportato tracce di cannabinoidi.
Tanto premesso parte ricorrente deduceva, tra l'altro, l'inesistenza della violazione rilevata, rappresentando che le tracce rinvenute nelle analisi di laboratorio avrebbero potuto essere ricondotte ad un consumo di cannabis sativa (light) che il ricorrente aveva effettuato diversi giorni prima e che, dunque, ciò non era idoneo ad influire sulle condizioni psicofisiche dello stesso il giorno dell'incidente.
Il ricorrente ha quindi osservato che, al momento dell'incidente, non si trovava in stato di alterazione psicofisica e che la positività ai cannabinoidi emergeva dal solo esame delle urine al quale non era seguito l'esame di conferma basato sul campione di sangue. Il contestava altresì che CP_1
l'emissione del decreto fosse intervenuta nel prescritto termine ragionevole.
Si costituiva in giudizio la che deduceva l'infondatezza delle argomentazioni Controparte_2
dell'appellante, evidenziando, in particolare, la doverosità dell'adozione del provvedimento di sospensione della patente, a fronte delle circostanze emerse nel caso di specie, stante il disposto dell'art. 223, comma 1, del Codice della strada.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 31 del 19 febbraio 2024, depositata il 27 febbraio 2024, accoglieva il ricorso e annullava il decreto prefettizio opposto, condannando la al Controparte_2
pagamento delle spese di lite.
2. Con l'odierno gravame, il , in persona del Ministro p.t., ha impugnato la Parte_1
pronuncia di prime cure. Più nel dettaglio, l'appellante ha rilevato l'erroneo riferimento, da parte del
Giudice di Pace, al secondo comma dell'art. 223 C.d.S. - in luogo del primo comma del medesimo articolo – relativo alle ipotesi di reato ex art. 222, co. 2 e 3, C.d.S., ovvero ai casi di incidenti stradali con lesioni, risultando perciò del tutto inconferente rispetto al caso di specie. Invero, ai sensi del primo comma dell'art. 223 C.d.S., la positività ai cannabinoidi era circostanza sufficiente ad integrare l'ipotesi di reato, idonea ad abilitare la all'adozione del provvedimento sospensivo vincolato CP_2 di cui all'art. 223, comma primo, C.d.S. Difatti, parte appellante ha rilevato che l'accertamento della dipendenza di un soggetto da sostanze alcoliche o stupefacenti non spettava né alla , né al CP_2
Giudice di Pace, atteso che il compito del Prefetto era quello di disporre la sospensione provvisoria della patente nell'esercizio di un potere vincolato di cui all'art. 223, comma 1, C.d.S., mentre quello del
Giudice di Pace atteneva alla verifica della sussistenza dell'obbligo, per il sanzionato, di ottemperare al pagina 3 di 7 legittimo provvedimento restrittivo, non già ad un giudizio di merito sull'effettivo stato di alterazione psicofisica del ricorrente.
Parte appellante ha dunque rilevato che, nel caso di specie, non vi era dubbio che sussistesse il presupposto di cui all'art. 223, comma 1, C.d.S. atteso che il era effettivamente risultato CP_1
positivo ai cannabinoidi, circostanza che delineava l'ipotesi di reato prospettata nel rapporto comunicato dalla Polizia Stradale.
3. Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il quale ha Controparte_1
condiviso la pronuncia del giudice di prime cure, rilevando l'assenza della prova che avesse fatto uso di cannabinoidi e/o sostanze stupefacenti atte ad alterare le sue condizioni psicofisiche al momento della guida, attesa l'inadeguatezza degli esami cui lo stesso veniva sottoposto.
Parte appellata ha, inoltre, rilevato l'omessa valutazione della fondatezza o meno dell'accusa da parte della , la quale emetteva il provvedimento di sospensione cautelare della patente di CP_2
guida, sulla base di un automatismo, sostenendo che si trattasse di un atto dovuto. Al contrario, parte appellata ha sostenuto che l'applicazione da parte del Prefetto della misura preventiva prevista dall'art. 223, comma 2 non era automaticamente correlata alla esistenza della notizia di reato ma esigeva una valutazione circa la fondatezza dell'accusa.
4. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, verificata la regolarità della costituzione delle parti, fissava udienza per la discussione, svoltasi in data odierna, all'esito della quale la parte appellata ha concluso come da verbale che precede ed il giudice ha emesso la presente sentenza.
5. L'appello proposto deve essere accolto.
Invero, è opportuno precisare che, con il decreto opposto, è stata disposta la sospensione provvisoria della validità della patente di guida del ai sensi dell'art. 223, comma 1, del Codice della strada, CP_1
non già ai sensi del successivo secondo comma, come ritenuto dal giudice di prime cure e prospettato anche dall'odierno appellante.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le ipotesi di guida in stato di alterazione psicofisica dalle quali siano derivate lesioni o omicidio rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art.
222, commi 2 e 3, cod. strada – appunto contemplate dal citato art. 223, comma 2 - in relazione alle quali il provvedimento della sospensione provvisoria della patente deve essere adottato dal Prefetto previa valutazione della sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità"; viceversa, quando dallo stato di alterazione non derivino tali reati, il provvedimento sospensivo della patente integra - ex art. 223, comma 1, cod. strada - un atto dovuto privo di discrezionalità (così, Cass., sez. 6
- 2, 8 maggio 2018, n. 10983; in senso conforme, Cass., sez. VI, 21 novembre 2018, n. 30150; nella pagina 4 di 7 giurisprudenza di merito, tra le altre: Trib. Roma, 8 giugno 2022, n. 9055; Trib. Roma, 14 dicembre
2020, n. 17843). Invero, la norma da ultimo citata, integrante previsione di portata generale - in quanto relativa a tutte le ipotesi di reato che prevedano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente – implica l'applicazione della sospensione provvisoria della validità della patente di guida, da parte del Prefetto, prescindendo dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, dovendo l'autorità amministrativa verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste (cfr. Cass., sez. II, 18 aprile 2018, n. 9538), sicché il
Prefetto è tenuto ad irrogarla nei casi stabiliti dalla legge.
D'altronde, come evidenziato anche da altra giurisprudenza di merito, richiamandosi ai chiarimenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti “a posteriori” dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità (così, Trib. Roma,
8 giugno 2022, n. 9055, che richiama Cass., sez. II, 5 ottobre 2020, n. 21266).
Nel caso di specie, il Prefetto, in data 29 settembre 2022, ha emesso l'opposto decreto sulla scorta del rapporto n. 2151/220-20/138, datato 12 agosto 2022, redatto dalla Sottosezione Polstrada di Vasto
Sud, con il quale è stata comunicata la violazione dell'art. 187, comma 1bis, del Codice della strada.
Invero, nel predetto rapporto si legge che il in data 29 luglio 2022, percorrendo la A14 nel CP_1
territorio del Comune di Fossacesia, “in un tratto di strada in salita con curva volgente a sinistra, mentre impegnava la corsia di marcia si spostava sul margine sinistro della corsia e veniva urtato dall'autovettura Alfa Romeo GT targata CY506TA che, nel medesimo momento stava effettuando la manovra di sorpasso della suddetta autovettura”. Avendo riportato delle lesioni, il veniva CP_1
trasportato da un'ambulanza del 118 presso l'Ospedale di Lanciano, dove, su richiesta della Polizia
Stradale, venivano effettuati gli esami tossicologici urinari all'esito dei quali il risultava CP_1
positivo ai cannabinoidi. Sicché, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata e di quanto rappresentato nel rapporto trasmesso dalla Polizia Stradale, deve concludersi per la legittimità del provvedimento opposto, atteso che il Prefetto ha disposto la sospensione provvisoria della validità della patente di guida del per la durata di tredici mesi, tenuto conto della modalità e, si CP_1
pagina 5 di 7 aggiunge, del contesto spaziale con cui la violazione è stata perpetrata (il sinistro essendosi verificato in autostrada), in un termine da reputarsi ragionevole – considerando il ristretto lasso temporale trascorso tra gli eseguiti accertamenti, la comunicazione del suddetto rapporto e l'emissione del decreto in discorso - sulla scorta della comunicata ipotesi di reato sopracitata, per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, e degli esiti degli esami tossicologici effettuati – oggetto, peraltro, di generiche contestazioni da parte dell'odierno appellato in punto di attendibilità - la valutazione della sussistenza di “fondati elementi di una evidente responsabilità”, da parte del Prefetto, essendo prevista per la diversa ipotesi contemplata dall'art. 223, comma 2, del Codice della Strada.
6. Quanto alle spese di lite è opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, con la precisazione che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (così, Cass., sez. VI, 4 aprile 2018, n.
8400, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Ciò premesso, in relazione al primo grado di giudizio, si osserva che quando l'autorità amministrativa sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario a ciò delegato, sono liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (tra le altre, Cass., sez. II, 27 aprile 2016, n. 8413; Id.,
20 dicembre 2017, n. 30597), che non risulta essere stata tuttavia prodotta dall'odierna parte appellante, sicché nulla viene liquidato in suo favore.
Per quanto concerne, invece, il secondo grado di giudizio, stante la costituzione della parte appellante a mezzo dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (ritenuto indeterminato, attesa la natura della sanzione in discorso), della contenuta difficoltà delle questioni trattate, del carattere documentale della controversia e dell'effettiva attività processuale svolta, del tutto assente per quanto concerne la fase istruttoria. Al riguardo si evidenzia che, nel giudizio di appello, il riconoscimento della voce tariffaria relativa alla fase istruttoria spetta unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma
pagina 6 di 7 non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (Cass., sez. III, ord., 16 aprile 2021, n. 10206). Sicché, in applicazione dei valori minimi, si ritiene congruo rifondere alla parte appellante le spese di giudizio che si liquidano in 2.906,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso delle somme prenotate a debito (cfr. Cass., sez. II, 11 settembre 2018, n. 22014), spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado iscritta al n. 236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dal , in persona del p.t., per la riforma Parte_1 Pt_2
della sentenza n. 31/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lanciano e, per l'effetto, conferma il decreto opposto, dagli estremi sopra indicati, emesso dalla Prefettura di in data 29 settembre 2022; CP_2
- nulla sulle spese in relazione al primo grado di giudizio;
- condanna a rifondere alla parte appellante le spese del presente grado di giudizio che Controparte_1
si liquidano in 2.906,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso delle somme prenotate a debito, nonché delle spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 6 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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