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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore POZZO ELVIRA, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 891/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Torino
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Torino Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Borgiallo - Via Giannino Cigliana 1 10080 Borgiallo TO
Email_5elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 278/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 IRAP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Il contribuente appellante così conclude:
“In via cautelare: sospenda l'esecutività dell'appellata sentenza sospendere l'esecutività della sentenza appellata sia per la presenza del fumus boni iuris che del periculum in mora e fissare la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza di sospensione;
In via pregiudiziale previo annullamento della sentenza impugnata, rimettere la causa alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Torino, diversa sezione, ai sensi degli art. 59, comma 1, D.Igs 546/1992 e art. 111, comma 2, Cost.; Nel merito, previa riforma della sentenza impugnata a norma dell'art. 59, comma 2, D.Igs 546/1992: In via principale Accertato che non risultano essere stati notificati gli atti prodromici all'impugnata intimazione di pagamento n. 11020239015924517/000, notificata il 10/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate-Ri- scossione di Torino, dichiarare la nullità consequenziale dell'intimazione di pagamento impugnata per i motivi esposti in narrativa che qui s'intendono integralmente ripetuti e per l'effetto dichiarare Ricorrente_1che nulla è dovuto dal Sig. nei confronti della Agenzia delle Entrate - Riscossione di Torino, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino, Comune di Borgiallo e Camera di Commercio di Torino;
Per l'effetto, condannare alle spese ed onorari di giudizio Agenzia delle Entrate -Riscossione di Torino e/o Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino e/o Comune di Borgiallo e/o Camera di Commercio di Torino. In via subordinata
- Accertato che per le obbligazioni accessorie quali gli interessi e le sanzioni, per l'imposta sui rifiuti (TARI) e per i diritti camerali il termine prescrizionale è di durata quinquennale, dichiarare pre- scritti gli asseriti crediti per interessi e sanzioni, nonché asserito credito per imposta sui rifiuti (TARI) e asseriti crediti per diritti camerali di cui all'impugnata intimazione di pagamento n. 11020239015924517/000, notificata il 10/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Torino Ricorrente_1e, per l'effetto ridurre l'importo dell'asserito debito del Sig. nei confronti di Agenzia delle Entrate -Riscossione di Torino da euro 68.730,33 ad euro 48.551,96; In via di ulteriore subordine Nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della prescrizione quinquennale di crediti per interessi e sanzioni per IRAP, IRPEF, Addizionale Regionale ed IVA, accertato che per l'imposta sui rifiuti (TARI) e per i diritti camerali il termine prescrizionale è di durata quinquennale, dichiarare prescritti gli asseriti crediti per imposta sui rifiuti (TARI) e per diritti camerali di cui all'impugnata intimazione di pagamento n. 11020239015924517/000, notificata il 10/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Torino e, per l'effetto ridurre, l'importo dell'asserito Ricorrente_1debito del Sig. nei confronti di Agenzia delle Entrate -Riscossione di Torino da Euro 68.730,33 ad euro 68.028,21; compensare le spese di lite ed onorari di giudizio tra le parti.”
L'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione così conclude:
“Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado;
rigettare l'appello, confermando la sentenza di primo grado n. 278/2025 e la legittimità degli atti impugnati;
- confermare la sentenza di primo grado in punto di condanna del ricorrente alle spese di lite;
con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”.
L'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino così conclude:
“In via cautelare
- respingere l'istanza di sospensione in quanto non supportata nè dal fumus boni juris, nè dal periculum in mora. Nel merito
- rigettare l'appello del Sig. Ricorrente_1, con piena conferma della sentenza di primo grado anche in punto spese, con vittoria delle spese di giudizio anche del presente grado, come da nota spese allegata”.
L'appellata Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino così conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte Tributaria adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla Camera di commercio di Torino, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della Camera di commercio di Torino in quanto infondata;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Camera di commercio di Torino relativamente alle doglianze del contribuente;
- e, quindi, confermare la sentenza n. 278/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino;
- con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ulteriormente eccepire, integrare e produrre.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un'intimazione di pagamento (n.110202390115924517000) per complessivi € 87.072,49, notificatagli in data 10.10.2023, riferita a dodici cartelle esattoriali indicate come notificate al contribuente tra il 28.10.2006 ed il 12.10.2022. Ricorrente_1Il impugnava l'intimazione in questione esclusivamente con riferimento alle somme portate da sei di quelle cartelle prodromiche e, precisamente, quelle recanti il n. 11020070008311048000, n. 11020110083551313000, n. 11020140018120502000, n. 11020140040108429000, n. 11020170003173525000 e n. 11020180007887792000. In particolare, a sostegno della propria domanda, il Ricorrente_1 eccepiva la prescrizione di tutte le pretese creditorie fatte oggetto di quelle cartelle, assumendo l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione (soprattutto con riferimento alle sanzioni ed agli interessi) nonché l'assenza di qualsivoglia atto interruttivo.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, facendo presente anzitutto la necessità di applicare il termine decennale di prescrizione non solo ai crediti erariali in contestazione, ma anche agli interessi ed alle sanzioni, in considerazione dell'unitarietà delle obbligazioni in esame. In ogni caso, poi, l'Ufficio faceva presente che, nel caso di specie, erano intervenuti due atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
• in data 29.4.2016, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020169006300053000, Nominativo_1avvenuta ai sensi dell'art. 139 CPC mediante consegna alla sig.ra , qualificatasi “suocera”, con successivo invio di raccomandata informativa;
• in data 25.5.2022, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020229003147243000, avvenuta ai sensi dell'art. 149 CPC mediante consegna a persona qualificatasi “moglie”. Ricordava, altresì, l'intervenuta sospensione dei termini (dal 8.3.2020 al 31.8.2020) per la normativa emergenziale COVID-19. Negava, quindi, l'avvenuta maturazione di qualsivoglia prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso del contribuente.
3. Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, la quale contestava l'applicabilità ai crediti erariali dell'invocato termine breve (quinquennale) di prescrizione ed evidenziava anch'essa l'avvenuta notifica di due ulteriori intimazioni di pagamento nel 2016 e nel 2022.
4. Si costituiva in giudizio, infine, pure la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, opponendo il fatto che il ricorrente non aveva mai impugnato le cartelle prodromiche riportanti i crediti della CCIIAA, già notificategli. Eccepiva, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione relativamente all'eventuale prescrizione maturata successivamente.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, con sentenza emessa in data 19.2.2025, respingeva il ricorso del contribuente, evidenziando che le somme oggetto di causa erano state rivendicate dagli aventi diritto con due distinte intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate a mezzo posta al contribuente il 18.4.2016 ed il 22.5.2022. Affermava, in particolare, che la notifica di quegli atti era sicuramente valida poiché legittimamente eseguita senza l'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario e, pertanto, senza necessità di una apposita relata di notifica o dell'invio di una comunicazione di avvenuta notificazione. Infine, condannava il contribuente, quale parte interamente soccombente, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, € 2.000,00 in favore della Agenzia Riscossione ed in € 1.000,00 a favore della Camera di Commercio di Torino.
6. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il contribuente, ribadendo, come primo motivo, il fatto che i giudici di prime cure non avevano considerato che la mancata notifica degli atti prodromici (cartelle) determinava la nullità dell'atto successivo impugnato. Inoltre, evidenziava che la sentenza appellata aveva erroneamente applicato il termine decennale di prescrizione anche gli accessori dei tributi (e, cioè, agli interessi ed alle sanzioni). L'appellante sosteneva che la sentenza appellata, altrettanto erroneamente, aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale pure alla TARI ed al diritto camerale e, cioè, a crediti sicuramente soggetti alla prescrizione quinquennale. Chiedeva, quindi, la totale riforma della decisione di primo grado.
7. Avanzava, altresì, istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata. Sul punto, richiamava non solo il fumus boni iuris della propria pretesa, ma anche il periculum in mora consistente nel fatto che la riscossione coattiva del rilevante ammontare delle somme dovute esponeva il contribuente alla necessità di far fronte all'indebitamento o all'iscrizione di formalità pregiudizievoli sui beni di sua proprietà, dato che egli percepiva uno stipendio di soli € 1.500,00 (quale lavoratore dipendente) ed era comproprietario (insieme alla moglie) dell'unico immobile costituente la propria abitazione.
8. In data 30.10.2025, si costituiva in grado di appello la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, ribadendo la tempestività dell'azione accertativa ed eccependo il difetto della propria legittimazione passiva con riguardo alla prospettata prescrizione dei crediti in epoca successiva. Chiedeva, quindi, la conferma della decisione di prime cure.
9. In data 15.11.2025, si costituiva in giudizio avanti a questa Corte anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, la quale, con riguardo alle eccezioni riferite alle notifiche delle cartelle e degli atti esecutivi successivi, rinviava alle difese dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Formulava poi analoghe richieste anche in relazione ai crediti vantati dalla CCIIAA. In merito, invece, alla prescrizione dei propri crediti, faceva presente che essi erano già stati azionati con due distinte intimazioni di pagamento, mai impugnate dal contribuente, e, pertanto, essi si erano ormai cristallizzati, rendendo inammissibile il ricorso di controparte. Con riferimento all'istanza cautelare avanzata dal Ricorrente_1, evidenziava l'inesistenza del fumus boni iuris della pretesa del contribuente, mentre, in relazione al periculum in mora, sottolineava che esso non poteva ritenersi in re ipsa nel pagamento di quanto dovuto, anche in considerazione della possibilità di richiedere rateazioni.
10. In data 17.11.2025, si costituiva in grado di appello anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, evidenziando anzitutto che il contribuente, in primo grado, non aveva mai eccepito l'omessa notifica delle cartelle prodromiche, essendosi limitato a sostenere la prescrizione dei crediti. Affermava, altresì, che tale nuova questione non era neppure rilevabile d'ufficio. In ogni caso, ricordava l'avvenuta rituale notifica, ormai accertata in via definitiva, delle intimazioni di pagamento precedenti a quella oggetto del presente giudizio, con conseguente tardività di qualsiasi eccezione relativa alla sussistenza dei crediti tributari in questione. Ribadiva, poi, l'applicabilità ai tributi della prescrizione decennale e, comunque, l'intervenuta sospensione del termine derivante dalla normativa emergenziale. Infine, si opponeva alla richiesta cautelare della controparte, evidenziando l'insussistenza sia del fumus boni iuris della pretesa del Ricorrente_1, sia del periculum in mora, rilevando, sotto quest'ultimo aspetto, la possibilità di rateazione del dovuto.
11. In data 19.11.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
12. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto precisare che l'oggetto del presente processo è costituito unicamente dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. n.110202390115924517000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti del Ricorrente_1, per complessivi € 87.072,49, regolarmente notificata al contribuente (come da lui stesso apertamente riconosciuto già a p. 1 del ricorso introduttivo) in data 10.10.2023. 2. Chiarito quanto precede, passando ad esaminare i motivi di impugnazione volti a contestare la fondatezza della pretesa impositiva, è inevitabile osservare che l'unico rilievo sollevato dal contribuente, avanti a questa Corte, inerisce l'intervenuta prescrizione dei crediti, azionati da ADER con l'intimazione poc'anzi ricordata, relativi a sei delle cartelle prodromiche richiamate. Orbene, siffatto motivo di impugnazione risulta evidentemente infondato se si ricorda che l'intimazione di pagamento per cui è processo è riferita a somme che, in gran parte, erano già state fatte oggetto di ben due atti impositivi, successivi alle singole cartelle con le quali erano stati accertati i debiti tributari in questione (la cui sussistenza, peraltro, è mai stata contestata neppure in questa sede, ove il contribuente si è limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione degli stessi). Si tratta, più precisamente di:
- intimazione di pagamento n. 11020169006300053000, notificata al contribuente in data 28.4.2016 (e non il 18.4.2016, come indicato nella decisione di primo grado), a mezzo posta, mediante consegna alla sig.ra Nominativo_1 , qualificatasi “suocera”, con successivo invio di raccomandata informativa (cfr. all. 3 alle controdeduzioni ADER in primo grado);
- intimazione di pagamento n. 11020229003147243000, notificata a mezzo posta al contribuente in data 25.5.2022, mediante consegna a persona qualificatasi “moglie” del destinatario (cfr. all. 4 alle controdeduzioni ADER in primo grado); Orbene, la ritualità della notifica di tali atti, già richiamati nella decisione di primo grado, non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione nell'atto di appello e, pertanto, deve ritenersi rappresentare una circostanza ormai pacifica ad acquisita come vera. Altrettanto incontestato è il fatto che tali ulteriori intimazioni di pagamento avevano per oggetto, tra l'altro, i medesimi crediti tributari oggetto del presente processo, pur con la precisazione che l'intimazione notificata il 28.4.2016, ovviamente, non contemplava le somme portate dalle cartelle
- successive a tale data - n. 11020170003173525000 e n. 11020180007887792000. Pertanto, deve ritenersi che il credito fiscale fatto valere nel presente processo è ormai divenuto definitivo, per effetto della sua cristallizzazione conseguente alla mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento (e, segnatamente, della più recente, avvenuta nel 2022, comprensiva di tutti i crediti di cui qui si discute) precedenti all'atto riscossivo oggetto del presente processo. E' infatti, doveroso ricordare, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che: “Per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo - come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, id est l'atto di intimazione del 2008 - è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v . Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024). In altri termini, questa Corte ha, infatti, chiarito che "sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (v. Cass. n. 12263 del 2007; Cass. n. 8335 del 2003), precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 11760 del 2019; Cass. n. 33797 del 2019).” (così, assai recentemente, si è espressa Cass. 13.2.2025 n. 3733). Siffatta cristallizzazione del credito tributario si riferisce a tutte le eccezioni astrattamente proponibili dal contribuente, ivi compresa la prescrizione (fatta valere in questa sede). Infatti, anche l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 21 del D.Lgs 546/92, quantomeno entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della già citata intimazione di pagamento n. 11020229003147243000, notificata il 25.5.2022. Si noti, invero, che l'intervenuta prescrizione, laddove ritenuta già maturata in quel momento, consisteva in un'eccezione in senso stretto o proprio (cfr. Cass. 19.1.2007 n. 1194), che avrebbe dovuto essere sollevata avverso quell'atto impositivo (ed, anzi, per la gran parte dei crediti, già avverso la precedente intimazione n. 11020169006300053000, notificata il 28.4.2016), risultando invece ormai preclusa nel presente processo.
3. Dunque, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione notificata al contribuente nel 2022 rende evidentemente infondata la pretesa del contribuente di far valere avanti a questa Corte una prescrizione asseritamente già maturata in epoca precedente a quell'atto impositivo.
4. Assolutamente da escludersi è, poi, la maturazione di qualsivoglia prescrizione (anche quinquennale) del credito vantato dall'Erario, in epoca successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020229003147243000. Infatti, tra la notifica di quell'atto (25.5.2022) e quella dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (avvenuta il 10.10.2023) non è neppure trascorso un anno e mezzo.
5. La sentenza di prime cure merita, quindi, integrale conferma. La totale soccombenza del contribuente impone, infine, la sua condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare), come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna il contribuente a rifondere le spese del presente grado di giudizio che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, con riferimento alla Agenzia delle Entrate – Riscossione, in € 3.000,00 con riferimento all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino ed in € 1.500,00 con riferimento alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. Torino, 11.2.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore POZZO ELVIRA, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 891/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Torino
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Torino Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Borgiallo - Via Giannino Cigliana 1 10080 Borgiallo TO
Email_5elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 278/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239015924517/000 IRAP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Il contribuente appellante così conclude:
“In via cautelare: sospenda l'esecutività dell'appellata sentenza sospendere l'esecutività della sentenza appellata sia per la presenza del fumus boni iuris che del periculum in mora e fissare la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza di sospensione;
In via pregiudiziale previo annullamento della sentenza impugnata, rimettere la causa alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Torino, diversa sezione, ai sensi degli art. 59, comma 1, D.Igs 546/1992 e art. 111, comma 2, Cost.; Nel merito, previa riforma della sentenza impugnata a norma dell'art. 59, comma 2, D.Igs 546/1992: In via principale Accertato che non risultano essere stati notificati gli atti prodromici all'impugnata intimazione di pagamento n. 11020239015924517/000, notificata il 10/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate-Ri- scossione di Torino, dichiarare la nullità consequenziale dell'intimazione di pagamento impugnata per i motivi esposti in narrativa che qui s'intendono integralmente ripetuti e per l'effetto dichiarare Ricorrente_1che nulla è dovuto dal Sig. nei confronti della Agenzia delle Entrate - Riscossione di Torino, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino, Comune di Borgiallo e Camera di Commercio di Torino;
Per l'effetto, condannare alle spese ed onorari di giudizio Agenzia delle Entrate -Riscossione di Torino e/o Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino e/o Comune di Borgiallo e/o Camera di Commercio di Torino. In via subordinata
- Accertato che per le obbligazioni accessorie quali gli interessi e le sanzioni, per l'imposta sui rifiuti (TARI) e per i diritti camerali il termine prescrizionale è di durata quinquennale, dichiarare pre- scritti gli asseriti crediti per interessi e sanzioni, nonché asserito credito per imposta sui rifiuti (TARI) e asseriti crediti per diritti camerali di cui all'impugnata intimazione di pagamento n. 11020239015924517/000, notificata il 10/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Torino Ricorrente_1e, per l'effetto ridurre l'importo dell'asserito debito del Sig. nei confronti di Agenzia delle Entrate -Riscossione di Torino da euro 68.730,33 ad euro 48.551,96; In via di ulteriore subordine Nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della prescrizione quinquennale di crediti per interessi e sanzioni per IRAP, IRPEF, Addizionale Regionale ed IVA, accertato che per l'imposta sui rifiuti (TARI) e per i diritti camerali il termine prescrizionale è di durata quinquennale, dichiarare prescritti gli asseriti crediti per imposta sui rifiuti (TARI) e per diritti camerali di cui all'impugnata intimazione di pagamento n. 11020239015924517/000, notificata il 10/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Torino e, per l'effetto ridurre, l'importo dell'asserito Ricorrente_1debito del Sig. nei confronti di Agenzia delle Entrate -Riscossione di Torino da Euro 68.730,33 ad euro 68.028,21; compensare le spese di lite ed onorari di giudizio tra le parti.”
L'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione così conclude:
“Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado;
rigettare l'appello, confermando la sentenza di primo grado n. 278/2025 e la legittimità degli atti impugnati;
- confermare la sentenza di primo grado in punto di condanna del ricorrente alle spese di lite;
con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”.
L'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino così conclude:
“In via cautelare
- respingere l'istanza di sospensione in quanto non supportata nè dal fumus boni juris, nè dal periculum in mora. Nel merito
- rigettare l'appello del Sig. Ricorrente_1, con piena conferma della sentenza di primo grado anche in punto spese, con vittoria delle spese di giudizio anche del presente grado, come da nota spese allegata”.
L'appellata Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino così conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte Tributaria adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla Camera di commercio di Torino, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della Camera di commercio di Torino in quanto infondata;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Camera di commercio di Torino relativamente alle doglianze del contribuente;
- e, quindi, confermare la sentenza n. 278/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino;
- con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ulteriormente eccepire, integrare e produrre.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un'intimazione di pagamento (n.110202390115924517000) per complessivi € 87.072,49, notificatagli in data 10.10.2023, riferita a dodici cartelle esattoriali indicate come notificate al contribuente tra il 28.10.2006 ed il 12.10.2022. Ricorrente_1Il impugnava l'intimazione in questione esclusivamente con riferimento alle somme portate da sei di quelle cartelle prodromiche e, precisamente, quelle recanti il n. 11020070008311048000, n. 11020110083551313000, n. 11020140018120502000, n. 11020140040108429000, n. 11020170003173525000 e n. 11020180007887792000. In particolare, a sostegno della propria domanda, il Ricorrente_1 eccepiva la prescrizione di tutte le pretese creditorie fatte oggetto di quelle cartelle, assumendo l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione (soprattutto con riferimento alle sanzioni ed agli interessi) nonché l'assenza di qualsivoglia atto interruttivo.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, facendo presente anzitutto la necessità di applicare il termine decennale di prescrizione non solo ai crediti erariali in contestazione, ma anche agli interessi ed alle sanzioni, in considerazione dell'unitarietà delle obbligazioni in esame. In ogni caso, poi, l'Ufficio faceva presente che, nel caso di specie, erano intervenuti due atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
• in data 29.4.2016, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020169006300053000, Nominativo_1avvenuta ai sensi dell'art. 139 CPC mediante consegna alla sig.ra , qualificatasi “suocera”, con successivo invio di raccomandata informativa;
• in data 25.5.2022, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020229003147243000, avvenuta ai sensi dell'art. 149 CPC mediante consegna a persona qualificatasi “moglie”. Ricordava, altresì, l'intervenuta sospensione dei termini (dal 8.3.2020 al 31.8.2020) per la normativa emergenziale COVID-19. Negava, quindi, l'avvenuta maturazione di qualsivoglia prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso del contribuente.
3. Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, la quale contestava l'applicabilità ai crediti erariali dell'invocato termine breve (quinquennale) di prescrizione ed evidenziava anch'essa l'avvenuta notifica di due ulteriori intimazioni di pagamento nel 2016 e nel 2022.
4. Si costituiva in giudizio, infine, pure la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, opponendo il fatto che il ricorrente non aveva mai impugnato le cartelle prodromiche riportanti i crediti della CCIIAA, già notificategli. Eccepiva, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione relativamente all'eventuale prescrizione maturata successivamente.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, con sentenza emessa in data 19.2.2025, respingeva il ricorso del contribuente, evidenziando che le somme oggetto di causa erano state rivendicate dagli aventi diritto con due distinte intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate a mezzo posta al contribuente il 18.4.2016 ed il 22.5.2022. Affermava, in particolare, che la notifica di quegli atti era sicuramente valida poiché legittimamente eseguita senza l'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario e, pertanto, senza necessità di una apposita relata di notifica o dell'invio di una comunicazione di avvenuta notificazione. Infine, condannava il contribuente, quale parte interamente soccombente, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, € 2.000,00 in favore della Agenzia Riscossione ed in € 1.000,00 a favore della Camera di Commercio di Torino.
6. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il contribuente, ribadendo, come primo motivo, il fatto che i giudici di prime cure non avevano considerato che la mancata notifica degli atti prodromici (cartelle) determinava la nullità dell'atto successivo impugnato. Inoltre, evidenziava che la sentenza appellata aveva erroneamente applicato il termine decennale di prescrizione anche gli accessori dei tributi (e, cioè, agli interessi ed alle sanzioni). L'appellante sosteneva che la sentenza appellata, altrettanto erroneamente, aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale pure alla TARI ed al diritto camerale e, cioè, a crediti sicuramente soggetti alla prescrizione quinquennale. Chiedeva, quindi, la totale riforma della decisione di primo grado.
7. Avanzava, altresì, istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata. Sul punto, richiamava non solo il fumus boni iuris della propria pretesa, ma anche il periculum in mora consistente nel fatto che la riscossione coattiva del rilevante ammontare delle somme dovute esponeva il contribuente alla necessità di far fronte all'indebitamento o all'iscrizione di formalità pregiudizievoli sui beni di sua proprietà, dato che egli percepiva uno stipendio di soli € 1.500,00 (quale lavoratore dipendente) ed era comproprietario (insieme alla moglie) dell'unico immobile costituente la propria abitazione.
8. In data 30.10.2025, si costituiva in grado di appello la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, ribadendo la tempestività dell'azione accertativa ed eccependo il difetto della propria legittimazione passiva con riguardo alla prospettata prescrizione dei crediti in epoca successiva. Chiedeva, quindi, la conferma della decisione di prime cure.
9. In data 15.11.2025, si costituiva in giudizio avanti a questa Corte anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, la quale, con riguardo alle eccezioni riferite alle notifiche delle cartelle e degli atti esecutivi successivi, rinviava alle difese dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Formulava poi analoghe richieste anche in relazione ai crediti vantati dalla CCIIAA. In merito, invece, alla prescrizione dei propri crediti, faceva presente che essi erano già stati azionati con due distinte intimazioni di pagamento, mai impugnate dal contribuente, e, pertanto, essi si erano ormai cristallizzati, rendendo inammissibile il ricorso di controparte. Con riferimento all'istanza cautelare avanzata dal Ricorrente_1, evidenziava l'inesistenza del fumus boni iuris della pretesa del contribuente, mentre, in relazione al periculum in mora, sottolineava che esso non poteva ritenersi in re ipsa nel pagamento di quanto dovuto, anche in considerazione della possibilità di richiedere rateazioni.
10. In data 17.11.2025, si costituiva in grado di appello anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, evidenziando anzitutto che il contribuente, in primo grado, non aveva mai eccepito l'omessa notifica delle cartelle prodromiche, essendosi limitato a sostenere la prescrizione dei crediti. Affermava, altresì, che tale nuova questione non era neppure rilevabile d'ufficio. In ogni caso, ricordava l'avvenuta rituale notifica, ormai accertata in via definitiva, delle intimazioni di pagamento precedenti a quella oggetto del presente giudizio, con conseguente tardività di qualsiasi eccezione relativa alla sussistenza dei crediti tributari in questione. Ribadiva, poi, l'applicabilità ai tributi della prescrizione decennale e, comunque, l'intervenuta sospensione del termine derivante dalla normativa emergenziale. Infine, si opponeva alla richiesta cautelare della controparte, evidenziando l'insussistenza sia del fumus boni iuris della pretesa del Ricorrente_1, sia del periculum in mora, rilevando, sotto quest'ultimo aspetto, la possibilità di rateazione del dovuto.
11. In data 19.11.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
12. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto precisare che l'oggetto del presente processo è costituito unicamente dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. n.110202390115924517000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti del Ricorrente_1, per complessivi € 87.072,49, regolarmente notificata al contribuente (come da lui stesso apertamente riconosciuto già a p. 1 del ricorso introduttivo) in data 10.10.2023. 2. Chiarito quanto precede, passando ad esaminare i motivi di impugnazione volti a contestare la fondatezza della pretesa impositiva, è inevitabile osservare che l'unico rilievo sollevato dal contribuente, avanti a questa Corte, inerisce l'intervenuta prescrizione dei crediti, azionati da ADER con l'intimazione poc'anzi ricordata, relativi a sei delle cartelle prodromiche richiamate. Orbene, siffatto motivo di impugnazione risulta evidentemente infondato se si ricorda che l'intimazione di pagamento per cui è processo è riferita a somme che, in gran parte, erano già state fatte oggetto di ben due atti impositivi, successivi alle singole cartelle con le quali erano stati accertati i debiti tributari in questione (la cui sussistenza, peraltro, è mai stata contestata neppure in questa sede, ove il contribuente si è limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione degli stessi). Si tratta, più precisamente di:
- intimazione di pagamento n. 11020169006300053000, notificata al contribuente in data 28.4.2016 (e non il 18.4.2016, come indicato nella decisione di primo grado), a mezzo posta, mediante consegna alla sig.ra Nominativo_1 , qualificatasi “suocera”, con successivo invio di raccomandata informativa (cfr. all. 3 alle controdeduzioni ADER in primo grado);
- intimazione di pagamento n. 11020229003147243000, notificata a mezzo posta al contribuente in data 25.5.2022, mediante consegna a persona qualificatasi “moglie” del destinatario (cfr. all. 4 alle controdeduzioni ADER in primo grado); Orbene, la ritualità della notifica di tali atti, già richiamati nella decisione di primo grado, non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione nell'atto di appello e, pertanto, deve ritenersi rappresentare una circostanza ormai pacifica ad acquisita come vera. Altrettanto incontestato è il fatto che tali ulteriori intimazioni di pagamento avevano per oggetto, tra l'altro, i medesimi crediti tributari oggetto del presente processo, pur con la precisazione che l'intimazione notificata il 28.4.2016, ovviamente, non contemplava le somme portate dalle cartelle
- successive a tale data - n. 11020170003173525000 e n. 11020180007887792000. Pertanto, deve ritenersi che il credito fiscale fatto valere nel presente processo è ormai divenuto definitivo, per effetto della sua cristallizzazione conseguente alla mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento (e, segnatamente, della più recente, avvenuta nel 2022, comprensiva di tutti i crediti di cui qui si discute) precedenti all'atto riscossivo oggetto del presente processo. E' infatti, doveroso ricordare, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che: “Per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo - come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, id est l'atto di intimazione del 2008 - è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v . Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024). In altri termini, questa Corte ha, infatti, chiarito che "sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (v. Cass. n. 12263 del 2007; Cass. n. 8335 del 2003), precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 11760 del 2019; Cass. n. 33797 del 2019).” (così, assai recentemente, si è espressa Cass. 13.2.2025 n. 3733). Siffatta cristallizzazione del credito tributario si riferisce a tutte le eccezioni astrattamente proponibili dal contribuente, ivi compresa la prescrizione (fatta valere in questa sede). Infatti, anche l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 21 del D.Lgs 546/92, quantomeno entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della già citata intimazione di pagamento n. 11020229003147243000, notificata il 25.5.2022. Si noti, invero, che l'intervenuta prescrizione, laddove ritenuta già maturata in quel momento, consisteva in un'eccezione in senso stretto o proprio (cfr. Cass. 19.1.2007 n. 1194), che avrebbe dovuto essere sollevata avverso quell'atto impositivo (ed, anzi, per la gran parte dei crediti, già avverso la precedente intimazione n. 11020169006300053000, notificata il 28.4.2016), risultando invece ormai preclusa nel presente processo.
3. Dunque, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione notificata al contribuente nel 2022 rende evidentemente infondata la pretesa del contribuente di far valere avanti a questa Corte una prescrizione asseritamente già maturata in epoca precedente a quell'atto impositivo.
4. Assolutamente da escludersi è, poi, la maturazione di qualsivoglia prescrizione (anche quinquennale) del credito vantato dall'Erario, in epoca successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020229003147243000. Infatti, tra la notifica di quell'atto (25.5.2022) e quella dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (avvenuta il 10.10.2023) non è neppure trascorso un anno e mezzo.
5. La sentenza di prime cure merita, quindi, integrale conferma. La totale soccombenza del contribuente impone, infine, la sua condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare), come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna il contribuente a rifondere le spese del presente grado di giudizio che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, con riferimento alla Agenzia delle Entrate – Riscossione, in € 3.000,00 con riferimento all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino ed in € 1.500,00 con riferimento alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. Torino, 11.2.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu