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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente
IO CO, LA
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RL02434 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RL02434 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL (partita iva: P.IVA_1) con sede in Piazza Carli 3 Indirizzo_1 Comune_1 (Vi), in persona del proprio legale rappresentante Nominativo_1, con l'avvocato Difensore_1 del foro di Treviso – domicilio digitale: Email_1, - impugnava avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018 numero T6503RL02434/2024 notificato in data 27/02/2025 versato in atti.
Affidava il ricorso ai seguenti motivi 1) Principio contabile OIC numero 15 – crediti;
articolo 101 TUIR.
L'articolo 101 del TUIR dispone che “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. 2) Articolo 101 del TUIR – la perdita definitiva del credito di euro 132.000,oo di cui alla fattura numero 59 del 31/12/2006. 3) Articolo 101
TUIR – perdita definitiva del credito pari ad euro 250.000,oo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
I tre motivi vanno trattati congiuntamente.
I principi contabili invocati dal ricorrente non hanno attinenza dirimente per il caso dedotto.
L'accertamento dell'Agenzia nasce da analitico controllo della voce “perdite su crediti”. L'Agenzia assumeva quanto segue: “I funzionari hanno chiesto alla società di dimostrare sia l'esistenza di tali crediti sia la presenza degli “elementi certi e precisi” richiesti dalla normativa al fine di poter procedere alla deducibilità fiscale delle perdite sui crediti come sancito dall'art. 101 del TUIR ed i relativi chiarimenti forniti dalla Circolare n. 26/E emessa dall' Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa in data 01/08/2013. Tali crediti, secondo la società, erano stati generati a seguito di due “operazioni” poste in essere da _2 che negli anni 2006 e 2008 era, oltre che socio, legale rappresentante della Ricorrente_1 SRL. La prima “operazione” riguardava dei lavori che la società aveva svolto su alcuni immobili del sig. _2. Al termine dei lavori la società aveva emesso la fattura n. 59 del 31/12/2006 (all. n. 7 del ricorso) per un imponibile di € 120.000,00 e IVA per € 12.000,00, che però il socio non aveva mai saldato. Nel 2018 la società, avendo riscontrato l'insolvibilità del socio, aveva “ceduto” il credito per l'importo complessivo di € 10.000,00 ( all. n. 6 del 2 ricorso)".
L'Agenzia delle entrate ha quindi inquadrato correttaemnte il caso come segue: "La cessione riguardava sia l'importo di € 132.000,00 sia l'importo di € 250.000,00 relativo alla seconda “operazione”. La seconda
“operazione” riguardava una serie di prelievi dalle casse della società (all. n. 17 del ricorso) effettuati dal socio _2 nel corso del 2008. Nel 2010 il sig. _2, che non aveva mai “restituito” gli importi prelevati dalle casse della società, aveva rilasciato una “promessa di pagamento” (all. n. 18 del ricorso) con la quale aveva riconosciuto il suo debito pari a € 250.000,00. Nel 2013 la società aveva cercato di riscuotere detti importi con un decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo (all. n. 19 del ricorso), ma tale tentativo non aveva portato al pagamento degli importi prelevati dalle casse societarie. Nel 2018 la società, avendo riscontrato l'insolvibilità del socio, aveva “ceduto” il credito per l'importo complessivo di
€ 10.000,00 ( all. n. 6 del ricorso). (...) L'Ufficio procedeva, quindi, al recupero dell'imponibile pari a ad
€ 380.704,00 quale maggior reddito d'impresa/valore della produzione, ai fini IRES ed IRAP. ”
La questione si divide in due. La prima questione è la seguente: può una società detrarre come costo i soldi che l'amministratore (nonchè socio) ha sottratto sine titulo? Il secondo quesito: può una società portare a “perdita su crediti”, detraendolo dall'imponibile, l'inadempimento (mancato pagamento) del medesimo socio e amministratore rispetto ad una fattura di lavori fatti presso l'abitazione privata del medesimo?
Entrambe le domande trovano una risposta negativa, dando - così - ragione all'Agenzia.
Infatti nel primo caso - al di là dell'assenza di prova certa circa il fatto che l'ammanco fosse una appropriazione indebita – manca il requisito dell'inerenza, ed anzi trattasi (secondo la Cassazione) di liberalità (n.661/2023).
Infatti l'Agenzia ha citato giurisprudenza della Suprema Corte contestulizzandola, ponendo in essere un ragionamento condivisibile che va sposato da questa Corte. Il ragionamento è il seguente: Preliminarmente si osserva che la società non ha dimostrato l'origine del credito di € 250.000,00 vantato nei confronti del sig. _2 (che ad oggi è ancora socio con quota del 25%); nel ricorso per decreto ingiuntivo viene asserito che trattasi non di un credito commerciale correlato ad eventuali ricavi, ma di somme prelevate per motivi personali.>>. Diciamo quindi - incidentalmente - che detta quota del 25% - per esempio - non è stata aggradita.
Il credito non è stato dimostrato nella sua origine, ma se anche lo fosse non si potrebbe considerare un
“credito commerciale”, quindi inerente l'attività della società. Comunque sia tale credito non potrebbe comunque essere considerato inerente e quindi la perdita relativa non deducibile ai fini della determinazione dei ricavi della società. Fattispecie simile, del resto, si trova in giurisprudenza (società, che ha riconosciuto al proprio socio un prestito, ha poi deciso di rinunziare alla restituzione dello stesso).
La Cassazione (si veda sentenza di Cass. n. 661 del 12/01/2023) in tali casi ha statuito che la rinuncia del credito costituisce operazione equiparabile a liberalità in favore del socio e pertanto non deducibile in quanto tale operazione non porta alcun vantaggio (quindi per antieconomicità).
E' ben vero che il credito sarebbe stato provata dalla documentazione fornita dal ricorrente ma appunto – detto credito di 250 mila euro verso il socio - non è di natura commerciale e quindi non è inerente all'attività della società.
Infine va detto che il monitorio tentato dalla società nel 2013 (Tribunale di Rovigo) conferma la natura assunta dall'Agenzia (“per motivi personali”). Il Decreto ingiuntivo – a quanto pare – non è stato peraltro mai emesso dal Tribunale, nè riproposto.
Nel secondo caso – oltre a mancare la prova della perdita su crediti – e cioè della inesigibilità del medesimo, manca, comunque, il requisito dell'inerenza.
Infatti fare lavori presso la propria abitazione privata con la prospettiva di non pagarli non consente di valutare come presente il requisito dell'inerenza, la cui prova – evidentemente ricade sul ricorrente. Prova non fornita. Infatti l'Ufficio ha – semmai - dato prova del contrario come segue: < Infine in merito alla cessione del credito alla società Società_1 si osserva che: • Nel contratto manca il nominativo di chi firma in nome della società cessionaria;
• Manca la comunicazione o l'accettazione del debitore ceduto;
• Non è stata prodotta la contabile relativa al pagamento della somma del corrispettivo contrattuale di € 10.000,00; • Società_1 è evasore totale dalla sua costituzione;
• L'importo della cessione non è stato assoggettato a tassazione né nei ricavi né in scomputo alla perdita su crediti.”
Dette asserzioni - mai controvertite dal ricorrente - confermano la tesi dell'Agenzia secondo cui non vi sono quegli elementi certi e precisi, necessari a porre nell'alveo dell'art. 101 del TUIR, ai fini della deducibilità fiscale della invocata (dal ricorrente), la perdita su crediti.
Spese ex lege
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 3.170,00, oltre accessori di legge.
Vicenza, 06.02.2026.
Il LA Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente
IO CO, LA
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RL02434 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RL02434 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL (partita iva: P.IVA_1) con sede in Piazza Carli 3 Indirizzo_1 Comune_1 (Vi), in persona del proprio legale rappresentante Nominativo_1, con l'avvocato Difensore_1 del foro di Treviso – domicilio digitale: Email_1, - impugnava avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018 numero T6503RL02434/2024 notificato in data 27/02/2025 versato in atti.
Affidava il ricorso ai seguenti motivi 1) Principio contabile OIC numero 15 – crediti;
articolo 101 TUIR.
L'articolo 101 del TUIR dispone che “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. 2) Articolo 101 del TUIR – la perdita definitiva del credito di euro 132.000,oo di cui alla fattura numero 59 del 31/12/2006. 3) Articolo 101
TUIR – perdita definitiva del credito pari ad euro 250.000,oo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
I tre motivi vanno trattati congiuntamente.
I principi contabili invocati dal ricorrente non hanno attinenza dirimente per il caso dedotto.
L'accertamento dell'Agenzia nasce da analitico controllo della voce “perdite su crediti”. L'Agenzia assumeva quanto segue: “I funzionari hanno chiesto alla società di dimostrare sia l'esistenza di tali crediti sia la presenza degli “elementi certi e precisi” richiesti dalla normativa al fine di poter procedere alla deducibilità fiscale delle perdite sui crediti come sancito dall'art. 101 del TUIR ed i relativi chiarimenti forniti dalla Circolare n. 26/E emessa dall' Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa in data 01/08/2013. Tali crediti, secondo la società, erano stati generati a seguito di due “operazioni” poste in essere da _2 che negli anni 2006 e 2008 era, oltre che socio, legale rappresentante della Ricorrente_1 SRL. La prima “operazione” riguardava dei lavori che la società aveva svolto su alcuni immobili del sig. _2. Al termine dei lavori la società aveva emesso la fattura n. 59 del 31/12/2006 (all. n. 7 del ricorso) per un imponibile di € 120.000,00 e IVA per € 12.000,00, che però il socio non aveva mai saldato. Nel 2018 la società, avendo riscontrato l'insolvibilità del socio, aveva “ceduto” il credito per l'importo complessivo di € 10.000,00 ( all. n. 6 del 2 ricorso)".
L'Agenzia delle entrate ha quindi inquadrato correttaemnte il caso come segue: "La cessione riguardava sia l'importo di € 132.000,00 sia l'importo di € 250.000,00 relativo alla seconda “operazione”. La seconda
“operazione” riguardava una serie di prelievi dalle casse della società (all. n. 17 del ricorso) effettuati dal socio _2 nel corso del 2008. Nel 2010 il sig. _2, che non aveva mai “restituito” gli importi prelevati dalle casse della società, aveva rilasciato una “promessa di pagamento” (all. n. 18 del ricorso) con la quale aveva riconosciuto il suo debito pari a € 250.000,00. Nel 2013 la società aveva cercato di riscuotere detti importi con un decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo (all. n. 19 del ricorso), ma tale tentativo non aveva portato al pagamento degli importi prelevati dalle casse societarie. Nel 2018 la società, avendo riscontrato l'insolvibilità del socio, aveva “ceduto” il credito per l'importo complessivo di
€ 10.000,00 ( all. n. 6 del ricorso). (...) L'Ufficio procedeva, quindi, al recupero dell'imponibile pari a ad
€ 380.704,00 quale maggior reddito d'impresa/valore della produzione, ai fini IRES ed IRAP. ”
La questione si divide in due. La prima questione è la seguente: può una società detrarre come costo i soldi che l'amministratore (nonchè socio) ha sottratto sine titulo? Il secondo quesito: può una società portare a “perdita su crediti”, detraendolo dall'imponibile, l'inadempimento (mancato pagamento) del medesimo socio e amministratore rispetto ad una fattura di lavori fatti presso l'abitazione privata del medesimo?
Entrambe le domande trovano una risposta negativa, dando - così - ragione all'Agenzia.
Infatti nel primo caso - al di là dell'assenza di prova certa circa il fatto che l'ammanco fosse una appropriazione indebita – manca il requisito dell'inerenza, ed anzi trattasi (secondo la Cassazione) di liberalità (n.661/2023).
Infatti l'Agenzia ha citato giurisprudenza della Suprema Corte contestulizzandola, ponendo in essere un ragionamento condivisibile che va sposato da questa Corte. Il ragionamento è il seguente: Preliminarmente si osserva che la società non ha dimostrato l'origine del credito di € 250.000,00 vantato nei confronti del sig. _2 (che ad oggi è ancora socio con quota del 25%); nel ricorso per decreto ingiuntivo viene asserito che trattasi non di un credito commerciale correlato ad eventuali ricavi, ma di somme prelevate per motivi personali.>>. Diciamo quindi - incidentalmente - che detta quota del 25% - per esempio - non è stata aggradita.
Il credito non è stato dimostrato nella sua origine, ma se anche lo fosse non si potrebbe considerare un
“credito commerciale”, quindi inerente l'attività della società. Comunque sia tale credito non potrebbe comunque essere considerato inerente e quindi la perdita relativa non deducibile ai fini della determinazione dei ricavi della società. Fattispecie simile, del resto, si trova in giurisprudenza (società, che ha riconosciuto al proprio socio un prestito, ha poi deciso di rinunziare alla restituzione dello stesso).
La Cassazione (si veda sentenza di Cass. n. 661 del 12/01/2023) in tali casi ha statuito che la rinuncia del credito costituisce operazione equiparabile a liberalità in favore del socio e pertanto non deducibile in quanto tale operazione non porta alcun vantaggio (quindi per antieconomicità).
E' ben vero che il credito sarebbe stato provata dalla documentazione fornita dal ricorrente ma appunto – detto credito di 250 mila euro verso il socio - non è di natura commerciale e quindi non è inerente all'attività della società.
Infine va detto che il monitorio tentato dalla società nel 2013 (Tribunale di Rovigo) conferma la natura assunta dall'Agenzia (“per motivi personali”). Il Decreto ingiuntivo – a quanto pare – non è stato peraltro mai emesso dal Tribunale, nè riproposto.
Nel secondo caso – oltre a mancare la prova della perdita su crediti – e cioè della inesigibilità del medesimo, manca, comunque, il requisito dell'inerenza.
Infatti fare lavori presso la propria abitazione privata con la prospettiva di non pagarli non consente di valutare come presente il requisito dell'inerenza, la cui prova – evidentemente ricade sul ricorrente. Prova non fornita. Infatti l'Ufficio ha – semmai - dato prova del contrario come segue: < Infine in merito alla cessione del credito alla società Società_1 si osserva che: • Nel contratto manca il nominativo di chi firma in nome della società cessionaria;
• Manca la comunicazione o l'accettazione del debitore ceduto;
• Non è stata prodotta la contabile relativa al pagamento della somma del corrispettivo contrattuale di € 10.000,00; • Società_1 è evasore totale dalla sua costituzione;
• L'importo della cessione non è stato assoggettato a tassazione né nei ricavi né in scomputo alla perdita su crediti.”
Dette asserzioni - mai controvertite dal ricorrente - confermano la tesi dell'Agenzia secondo cui non vi sono quegli elementi certi e precisi, necessari a porre nell'alveo dell'art. 101 del TUIR, ai fini della deducibilità fiscale della invocata (dal ricorrente), la perdita su crediti.
Spese ex lege
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 3.170,00, oltre accessori di legge.
Vicenza, 06.02.2026.
Il LA Il Presidente