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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4143/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4143/2020 R.G. promossa da
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco GIARDINA, giusta procura in atti.
OPPONENTE
Contro
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro RUSTICO, giusta procura in atti
OPPOSTA
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha spiegato opposizione avverso Parte_1 il D.I. n. 1359/2020 del 27.10.2020 – R.G. n. 1347/2020- del Tribunale di Ragusa col quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 24.147,55, oltre interessi e spese e Controparte_1 compensi della procedura, a titolo di affitto di ramo di azienda, canoni di locazione immobiliare e canoni leasing per il periodo ricompreso tra i mesi di settembre 2019 e marzo 2020.
La società attrice ha rappresentato all' uopo che, con contratto a rogito del Notaio di Persona_1
Modica del 04 febbraio 2019, aveva preso in affitto dalla società convenuta l'azienda avente per oggetto l'attività di ambulatorio polispecialistico.
pagina 1 di 8 Il suddetto contratto prevedeva, tra l'altro, che l'affittuaria sarebbe subentrata in tutti i contratti – non aventi carattere personale- stipulati dalla parte concedente per l'esercizio dell'azienda, ad eccezione del contratto di locazione dell'immobile ove veniva svolta l'attività di impresa, che sarebbe stato regolato in sede separata, e del contratto di leasing relativo ad ecografo Samsung, per cui restava titolare dei rapporti la società opposta.
Inoltre, le parti avevano concordato contrattualmente un canone locativo di € 1.474,00 mensili.
Nonostante ciò, con accordi verbali, le stesse parti avevano convenuto, altresì, che Parte_1 avrebbe corrisposto mensilmente a – in aggiunta al suddetto canone di
[...] Controparte_1 affitto di azienda- anche € 810,67 oltre Iva al 22% a titolo di canone di locazione dell'immobile ed €
532,50 oltre Iva al 22% a titolo di canone leasing BNP Paribas.
In relazione a ciò, peraltro, è stato contestato dall'opponente il fatto che non si Controparte_1 fosse curata, contrariamente a quanto previsto nel citato contratto, di regolare il rapporto relativo all'affitto dell'immobile di proprietà di , ed è stato eccepito, altresì, che, per tale Persona_2 ragione, la stessa opponente si era trovata costretta a saldare canoni di locazione immobiliare non pagati dalla società opposta.
A riprova di ciò, l'opponente ha prodotto ricevuta di bonifico bancario di € 11.000,00 relativo al pagamento dei canoni locativi da settembre 2020 a luglio 2021.
Per le suesposte ragioni, la società opponente ha asserito che il credito azionato sarebbe stato inesistente e/o già soddisfatto.
Oltre a ciò, ha anche rilevato che nell'agosto 2019, dopo sei mesi dalla Parte_1 stipula del contratto di locazione aziendale, in seguito al mutamento nella carica di amministratore p.t., sarebbe stato appurato che, in effetti, l'azienda presa in affitto poteva configurarsi quale semplice studio medico e non come ambulatorio polispecialistico, sì come invece contrattualmente convenuto, venendo quindi a configurarsi la fattispecie di aliud pro alio.
Ciò posto e considerato, altresì, che avrebbe “dolosamente taciuto…dell'inesistenza Controparte_1 delle autorizzazioni amministrative necessarie a svolgere l'attività di ambulatorio polispecialistico”
(cfr. pag. 6 atto di citazione) l'opponente ha dichiarato di aver sospeso il pagamento dei canoni, quale eccezione di inadempimento.
Per le suesposte ragioni, quindi, ha spiegato domanda riconvenzionale volta Parte_1 ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, il risarcimento per i danni patiti e la restituzione delle mensilità già pagate alla società opposta.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, la società attrice ha chiesto quindi: in via preliminare, previa declaratoria di nullità, pronunciarsi l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato o, in via subordinata, ridursi sensibilmente l'ammontare
e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 8 in virtù della domanda riconvenzionale, pronunziarsi la risoluzione del contratto di affitto di azienda del 04.02.2019 a rogito del Notaio in Modica rep. 22760, racc. 9200 per Persona_3 inadempimento della società dichiararsi a restituire a Controparte_1 Parte_2 la somma di € 17.147,55 pari alle sette mensilità di canone di locazione Parte_1 pagate da febbraio 2019 ad agosto 2019, già detratte della somma di € 1.000,00 al mese a titolo di locazione dell'immobile (che la stessa società aveva corrisposto tramite bonifico al proprietario dell'immobile, v. supra); determinarsi nella misura di € 25.000,00 o in quell'altra ritenuta consona da
Giudicante il risarcimento dei danni in favore di in conseguenza della Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento per colpa esclusiva della società opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.09.2021 si è costituita in giudizio che ha chiesto: il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il rigetto della Controparte_1 domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente e, di conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna di al pagamento della complessiva somma Parte_1 di € 24.147,55 portata dal decreto opposto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e alle spese e competenze legali del presente giudizio e di quello monitorio.
A sostegno delle superiori istanze, la società convenuta ha chiarito, anzitutto, che la propria pretesa creditoria trae origine dalle sette fatture prodotte nel giudizio monitorio in uno agli estratti autentici dei registri contabili, asserendo che trattavasi di documenti regolarmente emessi e mai contestati dall'opponente.
In aggiunta, la società opposta ha specificato che le predette fatture sarebbero state il frutto sia del suindicato contratto di affitto di azienda del 04.02.2019 che degli accordi verbali intercorsi tra le due società in merito al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile oggetto dell'attività (da corrispondere al locatore ) e al pagamento del canone leasing Paribas per ecografo Persona_2
Samsung.
Tale circostanza poteva dirsi, a detta dell'opposta, pacificamente provata sia dal pagamento mediante bonifici bancari (regolarmente prodotti) delle fatture precedenti (tutte dello stesso tenore ed importo di quelle oggetto del ricorso per ingiunzione), sia dalla mancata contestazione di tutte le fatture.
In merito alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente, inoltre, Controparte_1 ha eccepito l'infondatezza delle doglianze mosse da controparte, posto che, al momento della conclusione del contratto di affitto di azienda, il legale rappresentante e amministratore p.t. di
[...] era il medesimo di quello di ovvero tale , che Parte_1 Controparte_1 Persona_4 in pratica era parte concedente ed affittuaria al tempo stesso.
Per tale ragione, quindi, l'opposta ha asserito che fosse inverosimile che la società affittuaria non fosse a conoscenza sia delle autorizzazioni amministrative in possesso della società concedente che dell'oggetto del contratto di affitto di azienda.
pagina 3 di 8 Infine, ha rilevato che parte opponente non si era curata di specificare quali fossero Controparte_1
i vizi della cosa affittata né tantomeno aveva mai rappresentato alla concedente l'impossibilità di svolgere attività di poliambulatorio specialistico.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 15.09.2021, con ordinanza resa in pari data, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di €
17.147,55, tenuto conto del pagamento di importi inclusi nel ricorso monitorio fatto dalla società opponente a soggetto terzo, locatore dell'immobile ove ha sede l'attività per cui è causa, ed è stata formulata proposta conciliativa che prevedeva che avrebbe corrisposto a Parte_1 la somma onnicomprensiva di € 12.000,00, a definitiva tacitazione delle Controparte_1 rispettive pretese, con le spese di lite compensate tra le parti.
In seguito, ha manifestato la disponibilità ad accettare la suddetta proposta Controparte_1 conciliativa mentre ha comunicato che non vi erano le condizioni per poterla Parte_1 accettare.
La causa è stata quindi istruita documentalmente e, precisate le conclusioni come in atti, viene decisa come di seguito.
***
Ciò premesso, l'opposizione è solo parzialmente fondata.
Giova rammentare, preliminarmente, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dell'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis CASS. 184/08; CASS. 3102/08).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. CASS. SS.UU. n. 13533/2001).
Orbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti le fatture relative al credito ingiunto, tutte accompagnate da copia dell'estratto del registro IVA vendite con relativa attestazione di conformità.
Ora, è vero che nel giudizio monitorio la fattura rappresenta un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa;
tuttavia, il suo valore probatorio in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si pagina 4 di 8 inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto.
Senonché, guardando al caso di specie, non si rinviene nelle difese della società attrice alcuna contestazione in merito al rapporto in essere con la società opposta né alle fatture oggetto del monitorio, essendosi limitata tale parte, proprio argomentando in merito all'inesistenza e/o pagamento del credito azionato, a denunciare il difetto di regolarizzazione, da parte di del Controparte_1 rapporto di locazione immobiliare con il concedente (cfr. atto di citazione, p. 5-6). Persona_2
Invero, nessun motivo ulteriore che possa qualificare la spiegata deduzione quale reale contestazione dei documenti fiscali de quo è stato fornito dalla società opponente, rimanendo la citata denuncia ancorata a generiche argomentazioni.
Per contro, v'è la circostanza incontestata e provata dell'avvenuto pagamento, fino al luglio 2019, delle fatture precedenti a quelle richieste, tutte dello stesso tenore di quelle oggetto del procedimento monitorio.
Tale contegno può pacificamente essere inteso quale riconoscimento del proprio debito, accompagnato dall'assenza di qualsivoglia prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa azionata dalla controparte.
L'invocato riferimento al mutamento delle cariche sociali, peraltro, non può giustificare il mancato assolvimento dei pagamenti da parte dell'azienda affittuaria, posto che parte del contratto è la persona giuridica che si è impegnata alla corresponsione dei canoni a fronte Parte_1 dell'affitto del ramo di azienda, a prescindere dal soggetto che, al momento della sigla del contratto di affitto in questione, svolgeva le mansioni di amministratore p.t.
Pertanto, mentre può dirsi provata la legittimità della pretesa creditoria, in mancanza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del medesimo credito, l'opposizione va parzialmente accolta, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 17.147,55, dovendo tenersi conto dei precedenti esborsi sostenuti da per il pagamento dei canoni di locazione immobiliare dal Parte_1 settembre 2019 a luglio 2020 in favore di un terzo.
Per ciò che attiene alla spiegata domanda riconvenzionale, occorre preliminarmente operare un corretto inquadramento giuridico in merito alle eccezioni formulate da parte attrice.
Invero, l'opponente ha contestato la consegna- da parte della società opposta- di un bene diverso rispetto a quello pattuito e, per tale ragione, ha ritenuto configurabile la fattispecie dell'aliud pro alio, che- secondo pacifica giurisprudenza - ricorre allorché vi sia “La consegna di una cosa venduta che pagina 5 di 8 difetta delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale” (ex multis,
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/10/2025, n. 27279).
Ricorrendo tale ipotesi, peraltro, “Il giudice, nel risolvere la controversia, può qualificare d'ufficio
l'azione proposta, interpretando le domande dell'attore in termini di domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.”
Senonché, le richiamate disposizioni codicistiche attengono alla specifica disciplina della vendita mentre l'accordo siglato tra le parti in questione è un contratto di affitto di azienda, la cui disciplina è contenuta negli articoli 1615- 1627 c.c.
Ne deriva che risulta applicabile al caso de quo la disciplina dell'affitto o della locazione, considerato che: “Secondo l'opinione della dottrina maggioritaria, che ritiene questa Corte di condividere, il codice civile pone un rapporto di specialità fra le norme che ha dettato per l'affitto (e quindi anche per l'affitto di azienda) e quelle previste per la locazione in genere. Tale rapporto è facilmente delineabile, sia perché le prime sono poste in una sezione del capo dedicato alla locazione, sia perché all'affitto è unanimemente riconosciuta una causa locatizia. Da ciò consegue che tra le norme sull'affitto e quelle sulla locazione corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali, per cui se la fattispecie in esame non è regolata da norma specificamente prevista per l'affitto (e più in particolare per l'affitto di azienda) dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale” (Cass. civ., Sez. III, 01/03/2000, n. 2306).
L'assunto in ordine alla inapplicabilità della disciplina della vendita trova, peraltro, conferma nella stessa domanda di parte attrice, che, dopo avere sostenuto ricorrere nel caso in esame un'ipotesi di aliud pro alio, ha fatto riferimento alla disposizione di cui all'art. 1578 c.c. rubricato “vizi della cosa locata” per indicare i vizi da cui sarebbe stata affetta l'azienda concessa in affitto da parte opposta.
Peraltro, “costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 cod. civ. … quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se eliminabili e manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione” (Tribunale Roma, Sez. VI, Sentenza,
20/06/2019, n. 13232; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/11/2011, n. 24459).
Guardando al caso de quo, non può esservi dubbio che, essendo l'oggetto del contratto di affitto di azienda “l'attività di poliambulatorio specialistico” (cfr. atto di affitto agli atti), la mancanza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'anzidetta attività oggetto del contratto integra una carenza che investe la struttura del contratto stesso e ne impedisce il godimento, sì come previsto dallo stesso accordo.
Per tale ragione, pertanto, la conduttrice e opponente avrebbe potuto richiedere, a causa della mancanza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di poliambulatorio specialistico, oggetto del contratto di affitto, la risoluzione del contratto de quo ai sensi della citata disposizione codicistica pagina 6 di 8 (art. 1578 c.c.: “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito , il conduttore può domandare la risoluzione del contratto
o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili”), se non fosse che la stessa era perfettamente a conoscenza dei vizi della cosa ricevuta in locazione.
Va ribadito, infatti, che, al momento della conclusione del contratto in questione, l'amministratore p.t. della locatrice e quello della conduttrice erano la stessa persona, Parte_1 Parte_1 ossia , il quale rappresentava nel contratto di affitto di azienda sia la parte locatrice che Persona_4 la parte conduttrice.
Per ciò che attiene, inoltre, la richiesta di risarcimento avanzata da parte opponente, deve rilevarsi, che trattasi di un'istanza non corredata da idoneo materiale probatorio del danno patito dalla parte richiedente.
In effetti, si è limitata a richiedere il risarcimento di un danno, quantificato nella Parte_1 misura di € 25.000,00, senza fornire contezza del danno effettivamente patito e della ragione della predetta quantificazione.
A ciò si aggiunga che dagli atti di causa si evince che la società attrice, dopo avere avuto contezza della mancanza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di poliambulatorio specialistico, ha comunque mantenuto la disponibilità del bene immobile sede del predetto ambulatorio, addirittura anticipandone i canoni locatizi (di competenza della società convenuta) dimostrando chiaro interesse a mantenere il possesso dell'immobile in questione, senza nulla riferire, peraltro, in merito all'attività svolta nelle more del giudizio.
Ne deriva, in definitiva, il solo parziale accoglimento dell'opposizione, con condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in misura tra media e minima per tutte le fasi, considerando la natura documentale del giudizio, il valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4143/2020 R.G.;
1. accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1359/2020 del 27.10.2020
– R.G. n. 1347/2020- del Tribunale di Ragusa;
2. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 17.147,55, oltre interessi di legge dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della società opposta che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%. pagina 7 di 8 Ragusa, 27.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4143/2020 R.G. promossa da
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco GIARDINA, giusta procura in atti.
OPPONENTE
Contro
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro RUSTICO, giusta procura in atti
OPPOSTA
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha spiegato opposizione avverso Parte_1 il D.I. n. 1359/2020 del 27.10.2020 – R.G. n. 1347/2020- del Tribunale di Ragusa col quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 24.147,55, oltre interessi e spese e Controparte_1 compensi della procedura, a titolo di affitto di ramo di azienda, canoni di locazione immobiliare e canoni leasing per il periodo ricompreso tra i mesi di settembre 2019 e marzo 2020.
La società attrice ha rappresentato all' uopo che, con contratto a rogito del Notaio di Persona_1
Modica del 04 febbraio 2019, aveva preso in affitto dalla società convenuta l'azienda avente per oggetto l'attività di ambulatorio polispecialistico.
pagina 1 di 8 Il suddetto contratto prevedeva, tra l'altro, che l'affittuaria sarebbe subentrata in tutti i contratti – non aventi carattere personale- stipulati dalla parte concedente per l'esercizio dell'azienda, ad eccezione del contratto di locazione dell'immobile ove veniva svolta l'attività di impresa, che sarebbe stato regolato in sede separata, e del contratto di leasing relativo ad ecografo Samsung, per cui restava titolare dei rapporti la società opposta.
Inoltre, le parti avevano concordato contrattualmente un canone locativo di € 1.474,00 mensili.
Nonostante ciò, con accordi verbali, le stesse parti avevano convenuto, altresì, che Parte_1 avrebbe corrisposto mensilmente a – in aggiunta al suddetto canone di
[...] Controparte_1 affitto di azienda- anche € 810,67 oltre Iva al 22% a titolo di canone di locazione dell'immobile ed €
532,50 oltre Iva al 22% a titolo di canone leasing BNP Paribas.
In relazione a ciò, peraltro, è stato contestato dall'opponente il fatto che non si Controparte_1 fosse curata, contrariamente a quanto previsto nel citato contratto, di regolare il rapporto relativo all'affitto dell'immobile di proprietà di , ed è stato eccepito, altresì, che, per tale Persona_2 ragione, la stessa opponente si era trovata costretta a saldare canoni di locazione immobiliare non pagati dalla società opposta.
A riprova di ciò, l'opponente ha prodotto ricevuta di bonifico bancario di € 11.000,00 relativo al pagamento dei canoni locativi da settembre 2020 a luglio 2021.
Per le suesposte ragioni, la società opponente ha asserito che il credito azionato sarebbe stato inesistente e/o già soddisfatto.
Oltre a ciò, ha anche rilevato che nell'agosto 2019, dopo sei mesi dalla Parte_1 stipula del contratto di locazione aziendale, in seguito al mutamento nella carica di amministratore p.t., sarebbe stato appurato che, in effetti, l'azienda presa in affitto poteva configurarsi quale semplice studio medico e non come ambulatorio polispecialistico, sì come invece contrattualmente convenuto, venendo quindi a configurarsi la fattispecie di aliud pro alio.
Ciò posto e considerato, altresì, che avrebbe “dolosamente taciuto…dell'inesistenza Controparte_1 delle autorizzazioni amministrative necessarie a svolgere l'attività di ambulatorio polispecialistico”
(cfr. pag. 6 atto di citazione) l'opponente ha dichiarato di aver sospeso il pagamento dei canoni, quale eccezione di inadempimento.
Per le suesposte ragioni, quindi, ha spiegato domanda riconvenzionale volta Parte_1 ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, il risarcimento per i danni patiti e la restituzione delle mensilità già pagate alla società opposta.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, la società attrice ha chiesto quindi: in via preliminare, previa declaratoria di nullità, pronunciarsi l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato o, in via subordinata, ridursi sensibilmente l'ammontare
e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 8 in virtù della domanda riconvenzionale, pronunziarsi la risoluzione del contratto di affitto di azienda del 04.02.2019 a rogito del Notaio in Modica rep. 22760, racc. 9200 per Persona_3 inadempimento della società dichiararsi a restituire a Controparte_1 Parte_2 la somma di € 17.147,55 pari alle sette mensilità di canone di locazione Parte_1 pagate da febbraio 2019 ad agosto 2019, già detratte della somma di € 1.000,00 al mese a titolo di locazione dell'immobile (che la stessa società aveva corrisposto tramite bonifico al proprietario dell'immobile, v. supra); determinarsi nella misura di € 25.000,00 o in quell'altra ritenuta consona da
Giudicante il risarcimento dei danni in favore di in conseguenza della Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento per colpa esclusiva della società opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.09.2021 si è costituita in giudizio che ha chiesto: il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il rigetto della Controparte_1 domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente e, di conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna di al pagamento della complessiva somma Parte_1 di € 24.147,55 portata dal decreto opposto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e alle spese e competenze legali del presente giudizio e di quello monitorio.
A sostegno delle superiori istanze, la società convenuta ha chiarito, anzitutto, che la propria pretesa creditoria trae origine dalle sette fatture prodotte nel giudizio monitorio in uno agli estratti autentici dei registri contabili, asserendo che trattavasi di documenti regolarmente emessi e mai contestati dall'opponente.
In aggiunta, la società opposta ha specificato che le predette fatture sarebbero state il frutto sia del suindicato contratto di affitto di azienda del 04.02.2019 che degli accordi verbali intercorsi tra le due società in merito al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile oggetto dell'attività (da corrispondere al locatore ) e al pagamento del canone leasing Paribas per ecografo Persona_2
Samsung.
Tale circostanza poteva dirsi, a detta dell'opposta, pacificamente provata sia dal pagamento mediante bonifici bancari (regolarmente prodotti) delle fatture precedenti (tutte dello stesso tenore ed importo di quelle oggetto del ricorso per ingiunzione), sia dalla mancata contestazione di tutte le fatture.
In merito alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente, inoltre, Controparte_1 ha eccepito l'infondatezza delle doglianze mosse da controparte, posto che, al momento della conclusione del contratto di affitto di azienda, il legale rappresentante e amministratore p.t. di
[...] era il medesimo di quello di ovvero tale , che Parte_1 Controparte_1 Persona_4 in pratica era parte concedente ed affittuaria al tempo stesso.
Per tale ragione, quindi, l'opposta ha asserito che fosse inverosimile che la società affittuaria non fosse a conoscenza sia delle autorizzazioni amministrative in possesso della società concedente che dell'oggetto del contratto di affitto di azienda.
pagina 3 di 8 Infine, ha rilevato che parte opponente non si era curata di specificare quali fossero Controparte_1
i vizi della cosa affittata né tantomeno aveva mai rappresentato alla concedente l'impossibilità di svolgere attività di poliambulatorio specialistico.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 15.09.2021, con ordinanza resa in pari data, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di €
17.147,55, tenuto conto del pagamento di importi inclusi nel ricorso monitorio fatto dalla società opponente a soggetto terzo, locatore dell'immobile ove ha sede l'attività per cui è causa, ed è stata formulata proposta conciliativa che prevedeva che avrebbe corrisposto a Parte_1 la somma onnicomprensiva di € 12.000,00, a definitiva tacitazione delle Controparte_1 rispettive pretese, con le spese di lite compensate tra le parti.
In seguito, ha manifestato la disponibilità ad accettare la suddetta proposta Controparte_1 conciliativa mentre ha comunicato che non vi erano le condizioni per poterla Parte_1 accettare.
La causa è stata quindi istruita documentalmente e, precisate le conclusioni come in atti, viene decisa come di seguito.
***
Ciò premesso, l'opposizione è solo parzialmente fondata.
Giova rammentare, preliminarmente, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dell'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis CASS. 184/08; CASS. 3102/08).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. CASS. SS.UU. n. 13533/2001).
Orbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti le fatture relative al credito ingiunto, tutte accompagnate da copia dell'estratto del registro IVA vendite con relativa attestazione di conformità.
Ora, è vero che nel giudizio monitorio la fattura rappresenta un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa;
tuttavia, il suo valore probatorio in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si pagina 4 di 8 inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto.
Senonché, guardando al caso di specie, non si rinviene nelle difese della società attrice alcuna contestazione in merito al rapporto in essere con la società opposta né alle fatture oggetto del monitorio, essendosi limitata tale parte, proprio argomentando in merito all'inesistenza e/o pagamento del credito azionato, a denunciare il difetto di regolarizzazione, da parte di del Controparte_1 rapporto di locazione immobiliare con il concedente (cfr. atto di citazione, p. 5-6). Persona_2
Invero, nessun motivo ulteriore che possa qualificare la spiegata deduzione quale reale contestazione dei documenti fiscali de quo è stato fornito dalla società opponente, rimanendo la citata denuncia ancorata a generiche argomentazioni.
Per contro, v'è la circostanza incontestata e provata dell'avvenuto pagamento, fino al luglio 2019, delle fatture precedenti a quelle richieste, tutte dello stesso tenore di quelle oggetto del procedimento monitorio.
Tale contegno può pacificamente essere inteso quale riconoscimento del proprio debito, accompagnato dall'assenza di qualsivoglia prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa azionata dalla controparte.
L'invocato riferimento al mutamento delle cariche sociali, peraltro, non può giustificare il mancato assolvimento dei pagamenti da parte dell'azienda affittuaria, posto che parte del contratto è la persona giuridica che si è impegnata alla corresponsione dei canoni a fronte Parte_1 dell'affitto del ramo di azienda, a prescindere dal soggetto che, al momento della sigla del contratto di affitto in questione, svolgeva le mansioni di amministratore p.t.
Pertanto, mentre può dirsi provata la legittimità della pretesa creditoria, in mancanza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del medesimo credito, l'opposizione va parzialmente accolta, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 17.147,55, dovendo tenersi conto dei precedenti esborsi sostenuti da per il pagamento dei canoni di locazione immobiliare dal Parte_1 settembre 2019 a luglio 2020 in favore di un terzo.
Per ciò che attiene alla spiegata domanda riconvenzionale, occorre preliminarmente operare un corretto inquadramento giuridico in merito alle eccezioni formulate da parte attrice.
Invero, l'opponente ha contestato la consegna- da parte della società opposta- di un bene diverso rispetto a quello pattuito e, per tale ragione, ha ritenuto configurabile la fattispecie dell'aliud pro alio, che- secondo pacifica giurisprudenza - ricorre allorché vi sia “La consegna di una cosa venduta che pagina 5 di 8 difetta delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale” (ex multis,
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/10/2025, n. 27279).
Ricorrendo tale ipotesi, peraltro, “Il giudice, nel risolvere la controversia, può qualificare d'ufficio
l'azione proposta, interpretando le domande dell'attore in termini di domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.”
Senonché, le richiamate disposizioni codicistiche attengono alla specifica disciplina della vendita mentre l'accordo siglato tra le parti in questione è un contratto di affitto di azienda, la cui disciplina è contenuta negli articoli 1615- 1627 c.c.
Ne deriva che risulta applicabile al caso de quo la disciplina dell'affitto o della locazione, considerato che: “Secondo l'opinione della dottrina maggioritaria, che ritiene questa Corte di condividere, il codice civile pone un rapporto di specialità fra le norme che ha dettato per l'affitto (e quindi anche per l'affitto di azienda) e quelle previste per la locazione in genere. Tale rapporto è facilmente delineabile, sia perché le prime sono poste in una sezione del capo dedicato alla locazione, sia perché all'affitto è unanimemente riconosciuta una causa locatizia. Da ciò consegue che tra le norme sull'affitto e quelle sulla locazione corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali, per cui se la fattispecie in esame non è regolata da norma specificamente prevista per l'affitto (e più in particolare per l'affitto di azienda) dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale” (Cass. civ., Sez. III, 01/03/2000, n. 2306).
L'assunto in ordine alla inapplicabilità della disciplina della vendita trova, peraltro, conferma nella stessa domanda di parte attrice, che, dopo avere sostenuto ricorrere nel caso in esame un'ipotesi di aliud pro alio, ha fatto riferimento alla disposizione di cui all'art. 1578 c.c. rubricato “vizi della cosa locata” per indicare i vizi da cui sarebbe stata affetta l'azienda concessa in affitto da parte opposta.
Peraltro, “costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 cod. civ. … quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se eliminabili e manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione” (Tribunale Roma, Sez. VI, Sentenza,
20/06/2019, n. 13232; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/11/2011, n. 24459).
Guardando al caso de quo, non può esservi dubbio che, essendo l'oggetto del contratto di affitto di azienda “l'attività di poliambulatorio specialistico” (cfr. atto di affitto agli atti), la mancanza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'anzidetta attività oggetto del contratto integra una carenza che investe la struttura del contratto stesso e ne impedisce il godimento, sì come previsto dallo stesso accordo.
Per tale ragione, pertanto, la conduttrice e opponente avrebbe potuto richiedere, a causa della mancanza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di poliambulatorio specialistico, oggetto del contratto di affitto, la risoluzione del contratto de quo ai sensi della citata disposizione codicistica pagina 6 di 8 (art. 1578 c.c.: “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito , il conduttore può domandare la risoluzione del contratto
o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili”), se non fosse che la stessa era perfettamente a conoscenza dei vizi della cosa ricevuta in locazione.
Va ribadito, infatti, che, al momento della conclusione del contratto in questione, l'amministratore p.t. della locatrice e quello della conduttrice erano la stessa persona, Parte_1 Parte_1 ossia , il quale rappresentava nel contratto di affitto di azienda sia la parte locatrice che Persona_4 la parte conduttrice.
Per ciò che attiene, inoltre, la richiesta di risarcimento avanzata da parte opponente, deve rilevarsi, che trattasi di un'istanza non corredata da idoneo materiale probatorio del danno patito dalla parte richiedente.
In effetti, si è limitata a richiedere il risarcimento di un danno, quantificato nella Parte_1 misura di € 25.000,00, senza fornire contezza del danno effettivamente patito e della ragione della predetta quantificazione.
A ciò si aggiunga che dagli atti di causa si evince che la società attrice, dopo avere avuto contezza della mancanza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di poliambulatorio specialistico, ha comunque mantenuto la disponibilità del bene immobile sede del predetto ambulatorio, addirittura anticipandone i canoni locatizi (di competenza della società convenuta) dimostrando chiaro interesse a mantenere il possesso dell'immobile in questione, senza nulla riferire, peraltro, in merito all'attività svolta nelle more del giudizio.
Ne deriva, in definitiva, il solo parziale accoglimento dell'opposizione, con condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in misura tra media e minima per tutte le fasi, considerando la natura documentale del giudizio, il valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4143/2020 R.G.;
1. accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1359/2020 del 27.10.2020
– R.G. n. 1347/2020- del Tribunale di Ragusa;
2. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 17.147,55, oltre interessi di legge dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della società opposta che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%. pagina 7 di 8 Ragusa, 27.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara
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