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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7917 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3642/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate da parte appellante;
rilevato che parte appellata non ha depositato le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3642/2025 promossa da:
(P.IVA ) – in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante e amministratore unico – con sede legale in Controparte_1
Trapani al vico Distretto n. 20, elettivamente domiciliata in Trapani alla via Niso n. 10 presso lo studio dell'avv. Mario Tasquier, C.F. , dal quale è C.F._1
rappresentata e difesa.
Appellante contro
c.f. , residente in [...] C.F._2
della Liberazione n. 85, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) alla pagina 1 di 6 via Alessandro Manzoni n. 253, presso lo studio dall'avv. Marco MOUZACITIS, c.f.
, dal quale è rappresentato e difeso. C.F._3
Appellato
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di inadempimento contrattuale e danno da vacanza rovinata
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 11-09-2025, il difensore dell'appellante si richiamava ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello iscritto in data 19 febbraio 2025, la società Parte_1
ha impugnato la sentenza r.g.n. 693/2025, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, VI
Sezione, in data 30 dicembre 2024 e notificata all'odierna appellante in data 20 gennaio
2025 a mezzo PEC dall'avv. Marco Mouzacitis, avente ad oggetto l'accoglimento integrale delle domande di rimborso e risarcimento danni da vacanza rovinata, proposte dal sig. nei confronti della società appellante, per sentir Controparte_2
emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del procedimento civile rubricato al r.g.n. 523/2023 innanzi al G.d.P di Napoli.
2) Accertare e dichiarare, per l'effetto, la nullità di ogni atto processuale conseguenziale alla notifica.
3) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza r.g.n. 693/2025 resa in data 30 dicembre 2024 dal Giudice di Pace di Napoli.
4) Dichiarare la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
5) Condannare il responsabile degli atti al risarcimento dei danni causati dalla nullità, ex art. 162 c.p.c. pagina 2 di 6 6) Emettere ogni altro provvedimento del caso.
7) Condannare al pagamento delle spese e competenze, Controparte_2
oltre accessori di legge.
Parte appellante deduceva di non aver mai ricevuto valida notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Infatti, in data 27 ottobre 2022, l'avv. Sara
Galletta notificava alla via PEC, un messaggio recante la dicitura Parte_1
“Notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 CITAZIONE IANNICELLI CONTRO
, allegando, però, allo stesso unicamente la procura alle liti e la Parte_1
relata di notifica ed omettendo, quindi, la notificazione dell'atto di citazione.
Il Giudice di Pace dichiarava la contumacia della convenuta, non rilevando il vizio di notifica. La sentenza emessa dal Giudice di prime cure veniva notificata alla società
l 20 gennaio 2025, a mezzo pec dall'avv. Marco Mouzacitis, Parte_1
ed in tale data l'appellante veniva a conoscenza della pendenza del giudizio e della decisione resa.
Si costituiva, in data 9 giugno 2025, il Signor chiedendo Controparte_2
annullare la sentenza impugnata e rimettere gli atti al primo giudice.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte appellante con il presente giudizio ha chiesto dichiararsi la inesistenza (ovvero, in subordine, la nullità) della notifica dell'atto introduttivo del procedimento civile r.g.n.
523/2023 innanzi al Giudice di Pace di Napoli a causa della totale mancanza materiale dell'atto di citazione in allegato alla pec inerente la notificazione effettuata in data
27-10-2022 dall'Avv.Sara Galletta, difensore originario di alla Controparte_2
Parte_1
Ebbene - come emerge dalla documentazione versata in atti dall'appellante (v.pec del
27-10-2022 inviata dall'Avv.Sara Galletta alla e come, peraltro, non Parte_1
contestato da parte appellata -, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non pagina 3 di 6 veniva notificato alla convenuta di talchè la mancata allegazione al Parte_1
messaggio di posta elettronica certificata dell'atto di citazione, elemento indefettibile per la valida instaurazione del contraddittorio, comporta l'inesistenza della notifica stessa.
Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale l'inesistenza della notificazione ricorre, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costituitivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, la inesistenza della notifica per omissione materiale dell'atto si distingue dalla nullità della stessa, perché non consente la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. Sez. Unite,
14916/2016: “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costituitivi essenziali idonei
a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente.”).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il motivo di gravame appare fondato, stante l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione di primo grado, per totale mancanza materiale dell'atto.
pagina 4 di 6 La pronuncia impugnata è stata, dunque, emessa in assenza della costituzione della parte convenuta, la quale è stata dichiarata contumace in un procedimento non validamente instaurato, stante l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione.
Il primo giudice ha omesso di rilevare l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo e la mancata, regolare, instaurazione del contraddittorio, incorrendo in un vizio processuale, che incide sulla validità del procedimento stesso.
E considerato che la sentenza n. 693/2025 del Giudice di Pace di Napoli è stata emessa in difetto di vocatio in ius, ne discende l'inevitabile conseguenza dell'annullamento della stessa.
Per quanto esposto, l'appello è fondato e merita accoglimento, dovendosi annullare la sentenza impugnata per inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado.
Non possono, tuttavia, applicarsi i provvedimenti di cui all'art.354 cpc, posto che la norma in parola limita i casi di rimessione al primo giudice alle ipotesi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo, oltrechè alle ipotesi in cui il giudice di appello riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.
Le spese del presente grado di appello seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
693/2025 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede: pagina 5 di 6 1. accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza n.693/2025 del Giudice di Pace di Napoli per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
2. condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese del presente grado di appello, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed euro 1700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 12-9-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate da parte appellante;
rilevato che parte appellata non ha depositato le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3642/2025 promossa da:
(P.IVA ) – in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante e amministratore unico – con sede legale in Controparte_1
Trapani al vico Distretto n. 20, elettivamente domiciliata in Trapani alla via Niso n. 10 presso lo studio dell'avv. Mario Tasquier, C.F. , dal quale è C.F._1
rappresentata e difesa.
Appellante contro
c.f. , residente in [...] C.F._2
della Liberazione n. 85, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) alla pagina 1 di 6 via Alessandro Manzoni n. 253, presso lo studio dall'avv. Marco MOUZACITIS, c.f.
, dal quale è rappresentato e difeso. C.F._3
Appellato
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di inadempimento contrattuale e danno da vacanza rovinata
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 11-09-2025, il difensore dell'appellante si richiamava ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello iscritto in data 19 febbraio 2025, la società Parte_1
ha impugnato la sentenza r.g.n. 693/2025, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, VI
Sezione, in data 30 dicembre 2024 e notificata all'odierna appellante in data 20 gennaio
2025 a mezzo PEC dall'avv. Marco Mouzacitis, avente ad oggetto l'accoglimento integrale delle domande di rimborso e risarcimento danni da vacanza rovinata, proposte dal sig. nei confronti della società appellante, per sentir Controparte_2
emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del procedimento civile rubricato al r.g.n. 523/2023 innanzi al G.d.P di Napoli.
2) Accertare e dichiarare, per l'effetto, la nullità di ogni atto processuale conseguenziale alla notifica.
3) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza r.g.n. 693/2025 resa in data 30 dicembre 2024 dal Giudice di Pace di Napoli.
4) Dichiarare la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
5) Condannare il responsabile degli atti al risarcimento dei danni causati dalla nullità, ex art. 162 c.p.c. pagina 2 di 6 6) Emettere ogni altro provvedimento del caso.
7) Condannare al pagamento delle spese e competenze, Controparte_2
oltre accessori di legge.
Parte appellante deduceva di non aver mai ricevuto valida notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Infatti, in data 27 ottobre 2022, l'avv. Sara
Galletta notificava alla via PEC, un messaggio recante la dicitura Parte_1
“Notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 CITAZIONE IANNICELLI CONTRO
, allegando, però, allo stesso unicamente la procura alle liti e la Parte_1
relata di notifica ed omettendo, quindi, la notificazione dell'atto di citazione.
Il Giudice di Pace dichiarava la contumacia della convenuta, non rilevando il vizio di notifica. La sentenza emessa dal Giudice di prime cure veniva notificata alla società
l 20 gennaio 2025, a mezzo pec dall'avv. Marco Mouzacitis, Parte_1
ed in tale data l'appellante veniva a conoscenza della pendenza del giudizio e della decisione resa.
Si costituiva, in data 9 giugno 2025, il Signor chiedendo Controparte_2
annullare la sentenza impugnata e rimettere gli atti al primo giudice.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte appellante con il presente giudizio ha chiesto dichiararsi la inesistenza (ovvero, in subordine, la nullità) della notifica dell'atto introduttivo del procedimento civile r.g.n.
523/2023 innanzi al Giudice di Pace di Napoli a causa della totale mancanza materiale dell'atto di citazione in allegato alla pec inerente la notificazione effettuata in data
27-10-2022 dall'Avv.Sara Galletta, difensore originario di alla Controparte_2
Parte_1
Ebbene - come emerge dalla documentazione versata in atti dall'appellante (v.pec del
27-10-2022 inviata dall'Avv.Sara Galletta alla e come, peraltro, non Parte_1
contestato da parte appellata -, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non pagina 3 di 6 veniva notificato alla convenuta di talchè la mancata allegazione al Parte_1
messaggio di posta elettronica certificata dell'atto di citazione, elemento indefettibile per la valida instaurazione del contraddittorio, comporta l'inesistenza della notifica stessa.
Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale l'inesistenza della notificazione ricorre, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costituitivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, la inesistenza della notifica per omissione materiale dell'atto si distingue dalla nullità della stessa, perché non consente la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. Sez. Unite,
14916/2016: “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costituitivi essenziali idonei
a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente.”).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il motivo di gravame appare fondato, stante l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione di primo grado, per totale mancanza materiale dell'atto.
pagina 4 di 6 La pronuncia impugnata è stata, dunque, emessa in assenza della costituzione della parte convenuta, la quale è stata dichiarata contumace in un procedimento non validamente instaurato, stante l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione.
Il primo giudice ha omesso di rilevare l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo e la mancata, regolare, instaurazione del contraddittorio, incorrendo in un vizio processuale, che incide sulla validità del procedimento stesso.
E considerato che la sentenza n. 693/2025 del Giudice di Pace di Napoli è stata emessa in difetto di vocatio in ius, ne discende l'inevitabile conseguenza dell'annullamento della stessa.
Per quanto esposto, l'appello è fondato e merita accoglimento, dovendosi annullare la sentenza impugnata per inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado.
Non possono, tuttavia, applicarsi i provvedimenti di cui all'art.354 cpc, posto che la norma in parola limita i casi di rimessione al primo giudice alle ipotesi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo, oltrechè alle ipotesi in cui il giudice di appello riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.
Le spese del presente grado di appello seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
693/2025 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede: pagina 5 di 6 1. accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza n.693/2025 del Giudice di Pace di Napoli per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
2. condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese del presente grado di appello, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed euro 1700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 12-9-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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