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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 5436/2024
VERBALE DI CAUSA ai sensi dell'art. 127bis c.p.c.
Successivamente oggi 20/11/2025 alle ore 12.45 è comparso – mediante collegamento da remoto a mezzo dell'applicativo Teams - per parte attrice l'Avv.
BEGHIN, che precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato e discute brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5436/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 21.11.2024 da
, C.F. con l'Avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
BEGHIN, giusta procura allegato all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso il suo studio in CAMPOSAMPIERO
- parte attrice - contro
, C.F. , contumace CP_1 C.F._2
- parte convenuta –
OGGETTO: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 20/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione dell'autovettura meglio indicata nell'atto introduttivo entro 10 giorni, ovvero, in via subordinata, al pagamento dell'importo di € 11.250,00 a titolo di risarcimento del danno. Allega, in particolare, di avere acquistato l'auto d'epoca per cui è causa al fine di rivenderla a terzi restaurata, con l'accordo che il convenuto avrebbe eseguito personalmente i necessari lavori di riparazione e restauro, ricevendo in cambio la metà del corrispettivo della futura vendita. L'auto sarebbe stata, quindi, trasportata presso l'abitazione del convenuto, che avrebbe regolarmente eseguito i lavori concordati, non provvedendo, tuttavia, mai alla restituzione dell'autovettura all'attore, che si stava adoperando ai fini della sua vendita a terzi. Il danno subito dall'attore, fatto valere in via subordinata, viene quantificato nella metà dell'importo di € 22.500,00, corrispondente al valore commerciale dell'auto in questione, come risultante dalle riviste specializzate.
2. A fronte della contumacia del convenuto e della sua mancata comparizione all'udienza del 25.9.2025, per la quale egli era stato convocato al fine di rendere interpello sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria attorea, la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale e rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni.
Invero, la mancata comparizione del convenuto alla scorsa udienza, fissata per procedere al suo interpello, consente di ritenere come ammesse, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze dedotte nei capitoli di prova e, in particolare, la detenzione dell'autovettura di cui si discute da parte del convenuto (cfr. capitolo
15), al quale era stata consegnata affinché provvedesse alle riparazioni e opere di ristrutturazione necessarie ai fini della sua successiva rivendita (cfr. capitolo 5).
L'attore, pertanto, quale committente delle lavorazioni eseguite sull'autovettura in questione, ha diritto alla restituzione della stessa, a fronte della mancata costituzione in giudizio del convenuto che, conseguentemente, non ha fatto valere alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligo restitutorio su di esso gravante.
Per tutti i predetti motivi, il convenuto deve essere condannato alla restituzione a favore dell'attore dell'autovettura Maserati modello “Biturbo SI”, tg. BOD19268, telaio ZAM331B00HB117392.
Non viene disposto, come richiesto, che la condanna venga eseguita entro 10 giorni, trattandosi di pretesa giuridicamente incoercibile, non avendo l'attore altresì richiesto, conformemente all'art. 614bis c.p.c., che sia disposto a carico dell'obbligato il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento (bensì soltanto, nelle conclusioni
2 originariamente formulate, il pagamento di un unico importo, onnicomprensivo, nel caso di inadempimento).
3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento vanno poste a carico della parte convenuta e vanno liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come recentemente aggiornato, tenuto conto del valore (dichiarato pari ad € 22.500,00) e della minima complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, dell'assenza di attività istruttoria (limitata al deposito di una memoria ex art. 171ter c.p.c.) nonché della decisione a seguito di discussione orale, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
Ne viene disposta la distrazione a favore del procuratore attoreo, come richiesto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) condanna il convenuto a restituire all'attore CP_1 [...]
l'autovettura Maserati modello “Biturbo SI”, tg. BOD19268, telaio Parte_1
ZAM331B00HB117392;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a CP_1 favore dell'attore , liquidate nell'importo di € 3.387,00 a Parte_1 titolo di compenso e di € 264,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario Avv. Matteo Beghin.
Treviso, 20/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
3
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 5436/2024
VERBALE DI CAUSA ai sensi dell'art. 127bis c.p.c.
Successivamente oggi 20/11/2025 alle ore 12.45 è comparso – mediante collegamento da remoto a mezzo dell'applicativo Teams - per parte attrice l'Avv.
BEGHIN, che precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato e discute brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5436/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 21.11.2024 da
, C.F. con l'Avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
BEGHIN, giusta procura allegato all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso il suo studio in CAMPOSAMPIERO
- parte attrice - contro
, C.F. , contumace CP_1 C.F._2
- parte convenuta –
OGGETTO: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 20/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione dell'autovettura meglio indicata nell'atto introduttivo entro 10 giorni, ovvero, in via subordinata, al pagamento dell'importo di € 11.250,00 a titolo di risarcimento del danno. Allega, in particolare, di avere acquistato l'auto d'epoca per cui è causa al fine di rivenderla a terzi restaurata, con l'accordo che il convenuto avrebbe eseguito personalmente i necessari lavori di riparazione e restauro, ricevendo in cambio la metà del corrispettivo della futura vendita. L'auto sarebbe stata, quindi, trasportata presso l'abitazione del convenuto, che avrebbe regolarmente eseguito i lavori concordati, non provvedendo, tuttavia, mai alla restituzione dell'autovettura all'attore, che si stava adoperando ai fini della sua vendita a terzi. Il danno subito dall'attore, fatto valere in via subordinata, viene quantificato nella metà dell'importo di € 22.500,00, corrispondente al valore commerciale dell'auto in questione, come risultante dalle riviste specializzate.
2. A fronte della contumacia del convenuto e della sua mancata comparizione all'udienza del 25.9.2025, per la quale egli era stato convocato al fine di rendere interpello sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria attorea, la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale e rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni.
Invero, la mancata comparizione del convenuto alla scorsa udienza, fissata per procedere al suo interpello, consente di ritenere come ammesse, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze dedotte nei capitoli di prova e, in particolare, la detenzione dell'autovettura di cui si discute da parte del convenuto (cfr. capitolo
15), al quale era stata consegnata affinché provvedesse alle riparazioni e opere di ristrutturazione necessarie ai fini della sua successiva rivendita (cfr. capitolo 5).
L'attore, pertanto, quale committente delle lavorazioni eseguite sull'autovettura in questione, ha diritto alla restituzione della stessa, a fronte della mancata costituzione in giudizio del convenuto che, conseguentemente, non ha fatto valere alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligo restitutorio su di esso gravante.
Per tutti i predetti motivi, il convenuto deve essere condannato alla restituzione a favore dell'attore dell'autovettura Maserati modello “Biturbo SI”, tg. BOD19268, telaio ZAM331B00HB117392.
Non viene disposto, come richiesto, che la condanna venga eseguita entro 10 giorni, trattandosi di pretesa giuridicamente incoercibile, non avendo l'attore altresì richiesto, conformemente all'art. 614bis c.p.c., che sia disposto a carico dell'obbligato il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento (bensì soltanto, nelle conclusioni
2 originariamente formulate, il pagamento di un unico importo, onnicomprensivo, nel caso di inadempimento).
3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento vanno poste a carico della parte convenuta e vanno liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come recentemente aggiornato, tenuto conto del valore (dichiarato pari ad € 22.500,00) e della minima complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, dell'assenza di attività istruttoria (limitata al deposito di una memoria ex art. 171ter c.p.c.) nonché della decisione a seguito di discussione orale, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
Ne viene disposta la distrazione a favore del procuratore attoreo, come richiesto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) condanna il convenuto a restituire all'attore CP_1 [...]
l'autovettura Maserati modello “Biturbo SI”, tg. BOD19268, telaio Parte_1
ZAM331B00HB117392;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a CP_1 favore dell'attore , liquidate nell'importo di € 3.387,00 a Parte_1 titolo di compenso e di € 264,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario Avv. Matteo Beghin.
Treviso, 20/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
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