CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente MANGANELLI CARMELA BRUNA, Relatore DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3197/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv.Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Del Demanio Dg Legale E Contenzioso
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bari - Via Melo 70121 Bari BA
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240031852558000 DEMANIO STORICO ARTISTICO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente in data 9 ottobre 2024, l'odierno ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore e con il patrocinio del difensore costituito, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01420240031852558/000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di Bari e notificata l'11.4.2024.
Con tale atto, l'Agente della Riscossione aveva ingiunto il pagamento, per conto dell'Agenzia del
Demanio, della somma di euro 52.435,48, oltre interessi, per un totale di euro 66.874,77, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo del ricorrente, poiché questo, a far data dal 1950 circa, aveva occupato alcuni immobili facenti capo al complesso appartenente al Demanio Pubblico dello Stato –
Ramo Storico Artistico e iscritto nel registro Mod. 23D/8 al n. 58 della provincia di Bari, denominato
“Denominazione_1”. In particolare, tali locali erano stati adibiti, nel corso degli anni, a scuola materna denominata “Identificativo_1”, gestita dall'Ente odierno ricorrente.
Il ricorrente rappresentava altresì di avere già proposto impugnazione della medesima cartella innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari ma che, con ordinanza resa in data 4 luglio 2024, tale autorità aveva declinato la giurisdizione in favore di quella del giudice tributario. Per tale ragione, aveva proceduto a riassumere la causa innanzi a questa Corte di Giustizia, insistendo altresì per la sospensione dell'efficacia in via cautelare dell'atto impugnato.
Si costituivano in giudizio sia l'Agente della Riscossione che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Agenzia del Demanio, che concludevano entrambe per il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura, in via preliminare, chiedeva a questa Corte una pronuncia declinatoria della giurisdizione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge n. 69/2009.
All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, veniva concessa con ordinanza la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 20.1.2025 questa Corte sollevava conflitto negativo innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della Legge n. 69/2009 ritenendo che, nel caso concreto, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario.
In data 8.7.2025, la Corte di Cassazione pronunciava ordinanza con cui dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e cassava la pronuncia declinatoria del Tribunale di Bari, dinanzi al quale rimetteva le parti nel termine-di legge.
All'odierna udienza, alla presenza della sola parte ricorrente, questa Corte decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione In conformità con la pronuncia della Suprema Corte, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, allo stesso tempo cassando la pronuncia del Tribunale di Bari, che aveva declinato la propria competenza, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Questo in quanto l'oggetto della pretesa, ovvero la richiesta di pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo di un complesso immobiliare facente capo al Demanio dello Stato - Ramo
Storico Artistico, non avendo la qualifica di tributo, esula dalla giurisdizione di questa Corte.
In termini consimili, si è affermato che “Esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie l'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canone per la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici, ed è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla p.a. sul rapporto concessorio, nel qual caso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Tale situazione non è mutata per effetto della l. 28 dicembre 2001 n. 448, la quale ha devoluto al giudice tributario le controversie di natura tributaria precedentemente attribuite al giudice ordinario, ma non ha sottratto a quest'ultimo le controversie che non avessero la predetta natura, né per effetto della l. 2 dicembre 2005 n. 248, la quale ha devoluto alle commissioni tributarie soltanto le controversie riguardanti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446” (Cassazione civile sez. un., 18/09/2006, n. 20067).
Per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese compensate, non risultando vittoriosa né soccombente alcuna delle parti in causa.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice tributario, da declinarsi in favore di quello ordinario, come da pronuncia di regolamento di giurisdizione per conflitto negativo resa nel presente processo.
Spese compensate.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
EL RU NG DE ON
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente MANGANELLI CARMELA BRUNA, Relatore DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3197/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv.Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Del Demanio Dg Legale E Contenzioso
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bari - Via Melo 70121 Bari BA
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240031852558000 DEMANIO STORICO ARTISTICO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente in data 9 ottobre 2024, l'odierno ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore e con il patrocinio del difensore costituito, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01420240031852558/000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di Bari e notificata l'11.4.2024.
Con tale atto, l'Agente della Riscossione aveva ingiunto il pagamento, per conto dell'Agenzia del
Demanio, della somma di euro 52.435,48, oltre interessi, per un totale di euro 66.874,77, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo del ricorrente, poiché questo, a far data dal 1950 circa, aveva occupato alcuni immobili facenti capo al complesso appartenente al Demanio Pubblico dello Stato –
Ramo Storico Artistico e iscritto nel registro Mod. 23D/8 al n. 58 della provincia di Bari, denominato
“Denominazione_1”. In particolare, tali locali erano stati adibiti, nel corso degli anni, a scuola materna denominata “Identificativo_1”, gestita dall'Ente odierno ricorrente.
Il ricorrente rappresentava altresì di avere già proposto impugnazione della medesima cartella innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari ma che, con ordinanza resa in data 4 luglio 2024, tale autorità aveva declinato la giurisdizione in favore di quella del giudice tributario. Per tale ragione, aveva proceduto a riassumere la causa innanzi a questa Corte di Giustizia, insistendo altresì per la sospensione dell'efficacia in via cautelare dell'atto impugnato.
Si costituivano in giudizio sia l'Agente della Riscossione che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Agenzia del Demanio, che concludevano entrambe per il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura, in via preliminare, chiedeva a questa Corte una pronuncia declinatoria della giurisdizione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge n. 69/2009.
All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, veniva concessa con ordinanza la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 20.1.2025 questa Corte sollevava conflitto negativo innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della Legge n. 69/2009 ritenendo che, nel caso concreto, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario.
In data 8.7.2025, la Corte di Cassazione pronunciava ordinanza con cui dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e cassava la pronuncia declinatoria del Tribunale di Bari, dinanzi al quale rimetteva le parti nel termine-di legge.
All'odierna udienza, alla presenza della sola parte ricorrente, questa Corte decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione In conformità con la pronuncia della Suprema Corte, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, allo stesso tempo cassando la pronuncia del Tribunale di Bari, che aveva declinato la propria competenza, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Questo in quanto l'oggetto della pretesa, ovvero la richiesta di pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo di un complesso immobiliare facente capo al Demanio dello Stato - Ramo
Storico Artistico, non avendo la qualifica di tributo, esula dalla giurisdizione di questa Corte.
In termini consimili, si è affermato che “Esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie l'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canone per la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici, ed è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla p.a. sul rapporto concessorio, nel qual caso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Tale situazione non è mutata per effetto della l. 28 dicembre 2001 n. 448, la quale ha devoluto al giudice tributario le controversie di natura tributaria precedentemente attribuite al giudice ordinario, ma non ha sottratto a quest'ultimo le controversie che non avessero la predetta natura, né per effetto della l. 2 dicembre 2005 n. 248, la quale ha devoluto alle commissioni tributarie soltanto le controversie riguardanti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446” (Cassazione civile sez. un., 18/09/2006, n. 20067).
Per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese compensate, non risultando vittoriosa né soccombente alcuna delle parti in causa.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice tributario, da declinarsi in favore di quello ordinario, come da pronuncia di regolamento di giurisdizione per conflitto negativo resa nel presente processo.
Spese compensate.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
EL RU NG DE ON