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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 7271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7271 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: Dott. LE Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29857 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di separazione giudiZIle già pronunciata con sentenza n. 7452/2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 LU Felaco,
RICORRENTE-resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Mariano Menna, giusta procura in atti
RESISTENTE-ricorrente in riconvenzionale
NONCHE' AVV. CARLO PENNA
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
E PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 21.3.2025 in presenza, i procuratori hanno concluso come in atti. Il curatore speciale ha chiesto pronunciarsi la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori. Il PM, con parere del 25.3.2025 ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori, non dandosi accoglimento alla domanda di decadenza;
prosecuzione degli incontri madre-figli in spazio neutro, prosecuzione del sostegno psicologico dei minori e determinazione del mantenimento a carico della madre nella misura già vigente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.12.2021, la SIn. – premesso che dal matrimonio del Parte_1 4.9.2007 con il SIn. sono nati LE (22.3.2004), (24.4.2013) e Controparte_1 Per_1
(13.8.2014) – esponeva: Per_2 (…) d) che il loro rapporto coniugale è andato progressivamente deteriorandosi a causa di un notevole cambiamento comportamentale e dello stile di vita del SI. . Controparte_1 Quest'ultima, infatti, nel corso dell'unione matrimoniale ha assunto una condotta distaccata, immatura ed aggressiva nei confronti della coniuge, quest'ultima è stato costretto per anni a subire continue mortificazioni nonché offese costanti;
e) che sempre il SI. si è Controparte_1 rifiutata di provvedere a prendersi cura della propria famiglia, a collaborare al suo governo e ad
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attivarsi per le sue eSIenze quotidiane per occuparsi in modo esclusivo e completo a se stesso. In particolare, il SI. si è sempre rifiutata di sostenere economicamente le spese Controparte_1 familiari, ad interessarsi delle eSIenze dei figli, a mantenere, educare ed istruire gli stessi, costringendo la SI.ra a provvedere, da solo, ad ogni eSIenza delle minori;
f) che oggi, Parte_1 i figli minori, vivono per “ordine” ed imposizione “aggressiva del padre” con la nonna paterna, negando alla madre ogni rapporto con la prole;
g) che dopo l'ennesima lite avvenuta il 27.07.2021, la SI.ra , la ricorrente, si è allontanata dalla casa coniugale;
h) che il Parte_1 resistente ha riportato molteplici condanne penali per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ex art 73, 74, 80 DPR 309/90 e ciò nonostante il disappunto della coniuge ovvero i suoi tentativi di aiutarlo ad “uscire” da siffatte attività illecite;
i) che oggi, il resistente per i predetti reati è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, la SI.ra ; l) che sempre ad occuparsi della casa, delle faccende Parte_2 domestiche, di cucinare, stirare ecc… è sempre stato la ricorrente, mentre il resistente trascorreva le giornate nello svolgimento delle proprie attività illecite;
m) che è stata propria l'assenza del resistente per le sue continue detenzioni dovute dalle molteplici condanne penali riportate, a far venir meno il rapporto coniugale;
n) che vani sono stati i tentativi di addivenire ad una giusta ed equa separazione consensuale. Nel caso di specie, risulta innegabile che il comportamento del resistente immaturo, illecito, inadempiente, disinteressato e superficiale ha determinato nella ricorrente una frattura ed una assoluta intollerabilità.
Ha chiesto:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. concedere l'affidamento esclusivo ex art 155 bis dei figli minori alla madre, stante l'inidoneità del padre a prendersene cura, ad educarli, a mantenerli;
3. disporsi che il padre possa incontrare i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di Napoli secondo il programma di incontri all'uopo fissato dai suddetti S.S. d'intesa con i genitori e nel rispetto delle eSIenze della prole con espressa previsione che i suddetti Servizi Sociali, all'esito del periodo di monitoraggio, offrano alla S.V. Ill.ma una relazione dettagliata della condotta del padre;
4. Disporsi per il resistente un percorso con professionisti specializzati, di acquisizione della capacità genitoriale e/o valutazione della attuale condizione del padre;
5. disporre a carico del SI. di Controparte_1 versare un assegno di mantenimento dell'importo di € 900,00 in favore dei figli, aggiornato come per legge, oltre ad un assegno di € 200,00 per la coniuge, non economicamente autosufficiente. Nel mentre le spese ordinarie e le spese straordinarie, di rilevante entità, nonché quelle mediche, scolastiche ed extrascolastiche cadranno a carico dei coniugi in parti uguali tra loro;
6. Condannare per addebito responsabilità il resistente al risarcimento dei danni morali subiti dall'istante, aventi origini nei gravi inadempimenti negoZIli assunti e perpetrati dalla stessa per tutto il periodo di convivenza;
7. Condannare il SI. SI. alla rifusione delle spese processuali, Controparte_1 con attribuzione al procuratore antistatario, in caso di opposizione;
Si è costituito il resistente e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: (…) 1) Motivi della crisi coniugale: in proposito, va sottolineato che motivo della crisi coniugale è stato il comportamento della SI.ra che: 1 a) ha intrattenuto una relazione Parte_1 extraconiugale ed il 27 luglio 2021 ha abbandonato i figli e la casa coniugale per seguire il suo amante mentre il marito era in carcere;
2 a) nell'ambito del rapporto con il marito la SI.ra Pt_1 ha sempre minacciato il marito costringendolo a dare un apporto economico Controparte_1 che il non poteva fornire perché senza fisso lavoro e per questa ragione il si è CP_1 CP_1 trovato senza via d'uscita e per soddisfare le voglie della moglie ha iniZIto a delinquere;
3 a) la SI.ra non ha mai curato il menage familiare in quanto non ha mai lavato e stirato i Parte_1 panni, non ha mai cucinato né apparecchiato la tavola;
2) Situazione economica di 2 Parte_1 a) la SI.ra ha lavorato dal 2019 in poi e fino ad agosto 2020 riceveva per detto lavoro Parte_1 uno stipendio di euro 400,00 circa mensili;
successivamente fino al 27 luglio 2021 ha percepito presso l'impresa di puliZI di colui che è stato ed è il suo amante lo stipendio di euro 500,00
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mensili; dopo il 27 luglio 2021, giorno in cui ha abbandonato la casa coniugale ha fatto Parte_1 perdere le tracce di sé. 3) Rapporto con i figli di 3 a) la SI.ra dopo aver Parte_1 Pt_1 abbandonato i figli, in tanti mesi, finora ha chiamato solo 5-6 volte i figli per telefono e non ha mai dato soldi ai figli;
i figli – che possono essere sentiti sul punto e come possono confermare gli assistenti sociali – liberamente e non perché costretti, non vogliono sentire la mamma perché questa li ha abbandonati ed ha lasciato il padre mentre era in carcere;
la SI.ra ha percepito Pt_1 ad agosto 2021 un assegno per i suoi tre figli senza dare nulla ai medesimi. Si contestano recisamente le affermazioni fatte da controparte per quanto riguarda la presunta immaturità, il presunto carattere geloso-ossessivo del , il presunto disinteresse e la presunta superficialità CP_1 del come anche il presunto comportamento della SI.ra che avrebbe tentato di CP_1 Pt_1 dissuadere il marito dalle attività illecite. Fatto sta che, come si è detto, il marito si è sentito costretto a delinquere per soddisfare la bramosia di danaro della moglie, non avendo alternative lavorative;
ci si oppone quindi alle limitazioni negli incontri con i figli ad al percorso per l'acquisizione di una capacità genitoriale da parte del , chiesti dalla controparte in quanto CP_1 le richieste sono frutto di un'evidente rappresentazione falsa e capziosa della realtà. Il ha CP_1 sempre assistito materialmente e moralmente i figli e dal carcere mandava i soldi che guadagnava, come può essere accertato presso il penitenZIrio in cui è stato detenuto. In relazione al comportamento della SI.ra , che ha abbandonato il tetto coniugale non dopo Parte_1 un'ennesima lite – a differenza di quanto asserito nel ricorso – ma quando il era in CP_1 carcere, la madre di quest'ultimo e, cioè, la SI.ra , ha presentato denuncia in data Parte_2 19.8.2021 per violazione degli obblighi di assistenza familiare Ha chiesto: a) che venga pronunZIta la separazione tra i coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
b) che sia disposto l'addebito della separazione alla SI.ra e sia Parte_1 condannata la medesima per questo al risarcimento di tutti i danni morali al;
c) che venga CP_1 disposto l'obbligo della SI.ra di corrispondere per i figli un assegno mensile di euro Parte_1 600,00 al mese d) che i figli – i quali hanno già espresso liberamente di non volere stare con la madre - vengano affidati esclusivamente al padre con diritto di visita della Controparte_1 madre secondo le modalità che l'autorità giurisdizionale adita vorrà fissare;
e) che la casa coniugale venga attribuita al padre;
f) che la ricorrente sia condannata alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.
Il Presidente del Tribunale, all'udienza del 24.3.2022, ha ascoltato i coniugi: la ricorrente ha dichiarato: i miei figli sono a casa della mamma di lui. Per 20 anni abbiamo vissuto a casa di mia suocera. Sono andata via di casa il 27.7.2021 perché mio marito era in carcere e in sua assenza venivo maltrattata e picchiata dalla sua famiglia. Quando hanno scoperto che avevo una relazione con un altro uomo mi hanno minacciato ed allontanato di casa. Da 8 mesi non vedo i miei figli perché i genitori di mio marito e mio marito non me li fanno vedere. LE, che ieri ha compiuto 18 anni, non mi ha voluto vedere. Vivo a Mugnano con il mio compagno e potrei tenere i bambini con me. Ho un'impresa di pulizie con il mio compagno e guadagno circa 4.000,00- 5.000,00 euro al mese a metà con lui. Sarei disposta a vedere i miei figli e passare qualcosa per loro nella misura ritenuta congrua. I bambini stanno bene con il padre e la nonna paterna. Il resistente ha dichiarato: i miei figli sono a casa con me e mia madre. Sono 10 mesi che mi sono separato e ha chiamato solo 3 volte. Tra 7/8 mesi termina la mia reclusione;
sono in Pt_1 detenzione carceraria per spaccio. Per me va bene che gli incontri con la madre si svolgano in presenza dei SS, ma i miei figli probabilmente non la vorranno vedere. Il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: Rilevato: - che, benché entrambe le parti abbiano chiesto, nelle rispettive difese, l'affidamento esclusivo dei figli, in sede di comparizione la confermando di essersi allontanata dal Pt_1 domicilio coniugale nel luglio 2021 e di non avere avuto da allora una frequentazione con i minori, ha dichiarato che i figli stanno bene con il padre che vive presso l'abitazione della madre, luogo
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che in precedenza era stato il domicilio coniugale e ha manifestato la sua volontà di riprendere i rapporti con i figli e di contribuire al loro mantenimento;
Ritenuto: - che non vi siano motivi per derogare al regime legale dell'affido condiviso dei figli minori non essendovi, allo stato, elementi per esprimere un giudizio negativo sulla capacità genitoriale dei coniugi;
- che, considerato che i figli vivono con il padre e con la nonna paterna con la quale già convivevano prima della separazione di fatto dei genitori e che la non ha Pt_1 rapporti con i figli dal luglio 2021, ferma la necessità di ulteriori approfondimenti, appare opportuno che i figli minori mantengano, invia provvisoria, la propria residenza privilegiata con il padre;
- che, al fine di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui fino ad ora si è articolata la vita familiare dei minori, la casa familiare deve essere assegnata al;
- che, in considerazione delle difficoltà relazionali tra i CP_1 figli e la madre di cui hanno dato conto entrambi i coniugi, appare opportuno anche al fine di acquisire ulteriori informazioni sulla complessiva situazione del nucleo familiare e di agevolare la ripresa della relazione genitoriale, disporre che gli incontri della madre con i figli minori avvengano con l'intervento dei servizi sociali;
- che, l'assegno di mantenimento da porre a carico della per i tre figli, considerate le condizioni dei coniugi, può essere fissato, come richiesto Pt_1 dal resistente, in euro 600,0 ( 200,0 per ciascun figlio) da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche delle minori facendo rinvio, quanto alla distinzione di spese che ordinarie e straordinarie e alla modalità di loro determinazione, al protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Napoli;
P.Q.M.
letti gli artt. 706 e segg. c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre, attribuendo alla madre il diritto/dovere di incontrarli con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti almeno una volta alla settimana, in giorni ed orari da concordarsi;
3) assegna la casa familiare al;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere al resistente , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno di € 600,00 ( euro 200,0 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche, con rinvio, quanto alla distinzione di spese che ordinarie e straordinarie e alla modalità di loro determinazione, al protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Napoli;
5) nomina giudice istruttore la dott.ssa Cozzolino e rimette le parti innanzi alla stessa per l'udienza del 5/4/2022 ; 6) assegna a parte ricorrente il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, 3° comma nn. 2,3,4,5 e 6 c.p.c. e a parte resistente termine fino a venti giorni prima dell'udienza dinanzi al giudice istruttore per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, 1° e 2° comma c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al P.M. ed ai difensori delle parti, nonché di richiedere ai Servizi Sociali territorialmente competenti una relazione sull'andamento dei complessivi rapporti familiari, da depositare presso la cancelleria del giudice istruttore almeno 15 giorni prima di detta udienza.
All'esito della prima udienza in TS del 5.7.2022, il Collegio – su istanza delle parti – ha pronunciato sentenza sullo status ed ha rimesso la causa sul ruolo.
Alla prima udienza dell'11.10.2022, assente la per motivi di salute – è stato ascoltato il Pt_1
che ha dichiarato: sono consapevole delle difficoltà dei miei figli ed ma CP_1 Per_1 Per_2 purtroppo, anche se io cerco di spingerli verso la madre parlando bene di lei, loro si sono arrabbiati perché lei ha avuto un altro figlio e per come li ha lasciati;
io vivo con mia madre ed i bambini e due sorelle che mi aiutano a seguirli. Li portano a scuola e li fanno studiare. Io ho trovato vari lavori saltuari ed ora faccio il rider. La casa dove viviamo è del Comune;
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riesce a lavorare. non chiama i figli e non mi corrisponde nulla per i bambini. Mi rimetto al Pt_1 Giudice. I bambini non hanno problemi a scuola;
l'unico problema sono gli incontri con la madre. Ai colloqui li accompagno io una volta a settimana, ma purtroppo dopo che la madre ha avuto un altro figlio, si sono ritratti un'altra volta e si sono bloccati nei confronti della madre. Hanno saputo da un amichetto che la madre aveva partorito e sono rimasti traumatizzati. Sono regrediti nel rapporto con la madre ed io non so che fare. I primi incontri si stavano svolgendo abbastanza bene ma poi purtroppo si sono bloccati di nuovo. Sono disponibile a tentare ancora e cerco di aiutarli. I bambini hanno visto su face book le foto che ha messo la madre.
All'udienza del 9.2.2023, la – presente – ha dichiarato: mi sono recata sempre agli incontri Pt_1 con i miei figli, ma come risulta dall'ultima relazione, e non vogliono parlare con Per_2 Per_1 me;
tutto questo è iniZIto da quando ho avuto un altro figlio. Non so più che fare e sono preoccupata. Non riesco a corrispondere l'assegno ai miei figli ormai da due anni perché non lavoro. Sono disoccupata. Ho portato più volte dei vestiti per i miei figli ma quando glieli ho dati mio figlio non li ha voluti. ha preso solo la calza alla AN. La sorella di mi ha Per_2 CP_2 detto di darli ai bambini;
anzi, ho precisato che ho contattato la fidanzata di mio figlio grande e mi è stato detto di darli direttamente ai bambini. Ma purtroppo non li hanno voluto. Neppure mio figlio grande ha voluto incontrarmi e quindi non so come fargli avere questi vestiti. I SS mi avevano autorizzato a darli direttamente a loro ma non è stato possibile. Sono stata chiamata due volte dalla scuola perché mio figlio non si era sentito bene;
andai ma poi mia cognata disse alla scuola che se ne sarebbe occupata lei. Non posso più andare a scuola perché ha detto di non CP_2 chiamarmi. Sono disponibile a continuare ad andare agli incontri ed a fare qualsiasi tentativo per ricostruire un rapporto con i miei figli. Dichiaro di rinunciare alla domanda di rinuncia alla domanda di addebito.
Il SIn. ha dichiarato: circa gli incontri presso i SS devo dire che i bambini ogni che volta CP_1 che vado ad accompagnarli non vogliono vedere la madre;
circa i regali devo dire che gli avevo detto di accettarli ma loro non hanno voluto e il piccolo ha preso solo la calza della AN;
mi impegno a dire al Preside a scuola che la madre è libera di andare a parlare per i figli e che io non mi oppongo in alcun modo e non la minaccerò più in alcun modo. Sono disposto a continuare ad accompagnare i miei figli agli incontri fino a quando le cose si saranno calmate. Rinuncio anche io alla domanda di addebito.
Il Gi – preso atto dell'inizio dei percorsi (come disposti dal Presidente), ha disposto la prosecuzione degli incontri presso i SS, ha invitato i coniugi ad iniZIre un percorso di sostegno alla genitorialità, ha disposto che le visite protette fossero assistite dalla presenza di un psicologo, dott. Per_3 (indicato dagli operatori) e, successivamente – con ordinanza del 23.5.2023- lette le ultime relazioni di aggiornamento sempre più preoccupanti anche tenuto conto della conflittualità tra i coniugi - ha nominato curatore speciale dei minori l'avv. Carlo Penna.
Il curatore si è costituito ed ha dedotto: Dopo avere letto con attenzione gli atti di cui al fascicolo di causa, concernente il procedimento relativo alla separazione giudiZIle dei coniugi ed avere constatato una rilevante CP_3 problematica, scaturente dalla conflittualità molto forte, in essere tra le parti e una posizione estremamente ostativa nei confronti della madre, da parte dei minori, lo scrivente ha provveduto a contattare i Servizi Sociali territoriali competenti in persona della OT , la quale CP_4 ritiene necessario che i percorsi debbano continuare anche alla luce della circostanza che cominciano ad intravedersi dei lievi miglioramenti, in special modo, nei rapporti minori-madre, iniZIlmente caratterizzati da una forte chiusura da parte dei minori stessi, su posizioni di forte ostilità, aggravata dal loro punto di vista, dalla nascita di un nuovo bambino, avuto dalla madre con altro uomo. Da quanto riferitomi, in un colloquio avuto con la OT Collica sono
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sembrati aprirsi dei piccoli spiragli di confronto tra la madre ed i figli, la madre impegnandosi ad andare oltre il rifiuto manifestatole. Anche la posizione paterna, da sempre poco collaborativa nel favorire una ripresa dei rapporti madre-figli, era apparsa più contenuta. Poi un nuovo litigio tra il
, la sorella ed il compagno della SI. ha prodotto un nuovo stato di CP_1 Pt_1 Pt_3 detenzione del e della germana. Sarà cura dello scrivente convocare i legali delle parti ed CP_1 incontrare i minori, confrontandosi con i Servizi Sociali, al fine di avviare un discorso che possa tutelare i minori, magari anche sottraendo gli stessi, qualora non emergano cambiamenti di rilievo, a queste dinamiche di conflitto ed alla loro odierna collocazione. Pertanto lo scrivente, nella qualità, chiede che venga concesso un ulteriore termine per le verifiche del caso e fissata una nuova udienza, onde potere rappresentare a codesto Tribunale le soluzioni più adatte ed idonee, nel caso di specie, alla tutela degli interessi dei minori. Necessaria la continuazione del monitoraggio ed un supporto psicologico per i minori.
Con successive determinazioni conseguenti agli aggiornamenti dei SS sugli incontri madre-figli (sempre più complesse e difficili alla luce del totale rifiuto dei bambini di accettare il fatto che la madre, dopo averli lasciati, aveva avuto un altro bambino) – ha disposto quanto segue:
letta l' ultima relazione dei SS del 12.5.2023 - a firma della dott.ssa Concetta Marseglia e del dott.
(psicologo), rilevato che dalla stessa emerge una lieve miglioramento dei Persona_4 rapporti dei minori ed con la madre (vedi incontri del 5.4 e del 26.4 ) in quanto Per_1 Per_2 gli stessi stanno lentamente recuperando un dialogo con la SIn. preso atto dell'eccellente Pt_1 lavoro di equipe che lavora da tempo per arginare i danni conseguenti alla separazione dei genitori ed all'allontanamento della madre dalla casa coniugale (con la nascita di un altro figlio dal compagno che ha procurato un grande dolore nei bambini), atteso che gli stessi operatori hanno svolto colloqui con la e con la riuscendo faticosamente a far comprendere Pt_1 CP_1 loro la delicatezza del lavoro svolto, e recependo la disponibilità dei genitori alla prosecuzione degli incontri con modalità protette, rilevato, tuttavia, che continua ad esservi una accesa conflittualità tra le parti causata principalmente dall'ingerenza e dalla intromissione del compagno della e della famiglia del (che, comunque si occupa dei minori) e che tali condotte si Pt_1 CP_1 riflettono inevitabilmente sugli stessi pregiudicando e vanificando gli sforzi dell'equipe, preso atto, infine, che – stante anche l'attuale stato detentivo domiciliare del i bambini possono CP_1 essere accompagnati agli incontri dalla nonna paterna, dalla ZI paterna o dall'amica (SIn. Immacolata), che hanno dato la loro disponibilità, dispone - che gli incontri proseguano con le modalità sino ad oggi seguite per ulteriori mesi tre, ed invita i genitori ad attenersi con rigore alle indicazioni dei SS, avvisandoli sin d'ora che le rispettive condotte ostative o ostacolanti – che saranno segnalate dall'equipe o dal curatore – saranno oggetto di attenta valutazione di questo GI;
- autorizza la nonna paterna, la ZI paterna o l'amica di famiglia (SIn.ra Immacolata) a condurre i minori agli incontri in vece del padre, invitando tale SIn.ra Immacolata a depositare le proprie generalità agli operatori ed al curatore, indicando il cognome, la data di nascita e l'indirizzo (…). Successivamente, all'esito di un lieve miglioramento nei rapporti madre-figli, con ordinanza del 29.2.2024, la è stata autorizzata a tenere con sé i bambini al di fuori dello spazio protetto, Pt_1 prelevandoli presso il Polo e riportandoli per consentire l'osservazione degli operatori. Tuttavia, però, dopo aver appreso che la era in attesa di un secondo figlio dal compagno, alla Pt_1 luce della relazione dei SS del 27.1.2025 dalla quale è emersa una regressione dei minori nel rapporto con la madre, il Gi ha ritenuto necessario l'ascolto di ed . Per_1 Per_2 All'udienza del 21.3.2025 ha dichiarato: sto vivendo con mia ZI e pure . Per_1 Per_5 Per_2 Faccio la I media e mi accompagna mia ZI e mi viene a prendere. Non voglio più vedere mia madre. Non ho ricordi belli di mia madre. Ero disponibile ad incontrare mia madre e l'ho vista per qualche tempo presso i Servizi Sociali, ma poi, quando ho saputo che aspetta il secondo figlio mi è caduta dal cuore. Se il Giudice mi chiede se ho un ricordo bello di mia madre, io rispondo che non ne ho. Ogni volta – quando vivevamo insieme – che le chiedevo una cosa lei era sempre a telefono ed era distratta. Oggi per venire qui ho dovuto saltare un giorno di scuola, e mi dispiace perché mi
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piace andare a scuola. Vado bene e mi piacciono storia e geografia. Vorrei fare l'alberghiero. PÀ l'ho visto l'ultima volta a Natale, e ci scrive le lettere e mi fa piacere riceverle e gli rispondo. A casa di ZI stiamo io, e e mio zio LU, oltre a mio cugino di 4 anni e la Per_5 Per_2 Per_6 nonna. Stiamo bene e ci vogliamo tutti bene perchè ci sentiamo seguiti ed accuditi. So che Carlo Penna è mio avvocato e se voglio chiamarlo mia ZI ha il suo numero. : compio 11 anni ad agosto. Oggi ho visto mia madre nel corridoio, ma non l'ho salutata. Per_2 Mi ha deluso. Non voglio vederla più. Lei ha avuto un altro bambino e quando ho saputo che è di nuovo incinta non la perdono più. Avevamo iniZIto a rivederla ma poi adesso basta. Non sono stato influenzato e mi sento libero in quello che sto dicendo. Quando mia madre chiama a telefono non rispondo, parla solo mia ZI. Ora che sto con mia ZI e mio zio sto meglio ed ho superato il periodo difficile che ho avuto. Vado in 4 elementare e oggi non sono andato, ma un po' mi dispiace. La mia materia preferita è la matematica. Voglio continuare a studiare perché voglio fare il Carabiniere. PÀ ci scrive le lettere e io rispondo;
gli voglio molto bene. Con ZI e zio Per_5 LU stiamo bene e ci sentiamo amati. Vado a giocare a calcio quasi tutti i giorni mi piace un sacco. Non ho ricordi belli di mamma. Non voglio conoscere il figlio di mia madre.
La causa, quindi, è stata riservata in decisione con i termini di legge.
Nessuna determinazione va adottata in ordine alle domande di addebito alle quali le parti hanno rinunciato.
Avuto riguardo all'affido dei minori ed , di 13 ed 11 anni, osserva il Collegio Per_1 Per_2 che nel corso della lunga istruttoria è stato esperito ogni tentativo per cercare di ricostruire il rapporto dei minori con la madre. Dalle relazioni di aggiornamento continue dei SS che hanno avuto in cura il nucleo ed hanno svolto un lavoro encomiabile in quanto reso molto complesso dall'ostatività dei bambini, dopo un sensibile miglioramento dei rapporti con la madre, i minori si sono sentiti nuovamente “traditi” da lei che è rimasta nuovamente incinta e non sono riusciti a metabolizzare la scelta della madre di fare un secondo figlio. Non è stato possibile, nell'ultima fase del processo, riavvicinare i bambini alla madre in quanto si è sostanZIlmente vanificato tutto il lavoro di equipe (anche con la collaborazione del curatore) svolto negli ultimi due anni. Tuttavia il Collegio non può ignorare gli sforzi della che non si è mai sottratta agli incontri Pt_1 che si è sempre recata presso il Polo, e che ha seguito (come anche il ) con puntualità tutte le CP_1 prescrizioni e le indicazioni degli operatori. Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di decadenza formulata dal curatore in quanto gli incontri dei minori con la madre non sono stati mai causa o fonte di pregiudizio per i bambini (non vè traccia di ciò nelle relazioni), ma è stato sempre registrata una forte oppositività dei bambini che si è poi acuita nuovamente alla notiZI della seconda gravidanza della madre. E' chiaro che il percorso di ed , anche con il Per_1 Per_2 sostegno dello psicologo, deve proseguire in quanto gli stessi devono essere sostenuti ed aiutati nel consolidare il legame affettivo con la Pt_1 Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al G.Tutelare che vigilerà sulla prosecuzione degli incontri. Per quanto riguarda la modalità di affidamento, lo stesso procuratore del resistente, all'ultima udienza in presenza del 21.3.2025, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso il padre. Il PM, nell'opporsi alla domanda di decadenza, ha chiesto disporsi l'affido condiviso di ed Per_1
ad entrambi i genitori. Per_2 A parere del Collegio, non vi sono, allo stato, motivi per derogare all'affido condiviso sia alla luce della condotta della ricorrente nel corso del processo sia tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni dei SS che hanno sempre descritto la madre come un genitore attento, paziente ed accudente;
né sono state registrati o denunciate invadenze della madre nella vita dei figli tali da
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potersi ritenere pregiudizievole per i minori il regime di affido condiviso che va senz'altro disposto anche e soprattutto per consentire alla madre di partecipare (come ha dimostrato di voler fare) alla vita dei figli e di condividere con il padre ogni responsabilità. Sulla collocazione prevalente di ed , il Collegio dispone che gli stessi – Per_1 Per_2 temporaneamente ospitati presso gli zii paterni (con il consenso della madre e del padre, temporaneamente detenuto) – saranno collocati presso il padre al quale resta assegnata la casa coniugale. Va precisato che i SIn. (sorella del resistente ) e (di lei Parte_4 Parte_5 marito e cognato del ) presenti all'ultima udienza del 21.3.2025, hanno dato la loro CP_1 disponibilità a continuare ad ospitare i nipoti.
Sulla domanda di mantenimento per e . Per_1 Per_2 Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Osserva il Collegio che l'ordinanza del Presidente del Tribunale del 24.3.2022 con la quale era stato posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00, sebbene siano trascorsi oltre 3 anni, non può ritenersi, oggi, ancora sostenibile dalla Pt_1
– che ha avuto altri due figli e non lavora più con il compagno. Va, pertanto, posto a carico di l'obbligo di corrispondere al la somma mensile di € 500,00 con decorrenza dalla Parte_1 CP_1 pronuncia e rivalutazione annuale da luglio 2026. Tale importo, tuttavia, dovrà essere rivalutato secondo gli indici Istat da aprile 2022. Entrambi i genitori sono tenuti al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del 7.3.2018. L'assegno unico per i figli minori, stabilmente residenti con il padre dal 2021, va corrisposto per intero al , alla luce della CP_1 recente ordinanza n. 4672/2025 della C.di Cassazione.
Le spese processuali, stante l'esito del giudizio, possono trovare tra le parti integrale compensazione. Gli onorari dell'avv. Carlo Penna vanno posti a carico della ricorrente e, per essa a carico dello Stato, come liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei minori ed ad entrambi i Per_1 Persona_7 genitori con collocazione privilegiata presso il padre;
2. Dispone che le visite madre-figli proseguano in modalità assistita, come indicato in parte motiva, con vigilanza del GT al quale vanno trasmessi gli atti;
3. Assegna la casa coniugale a;
Controparte_1
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di CP_1 euro 500,00 con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da luglio 2026, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
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5. autorizza a percepire per intero gli Assegni Unici per i figli Controparte_1 minori;
6. compensa tra le parti le spese di giudizio;
7. pone a carico di l'onorario dell'avv. Carlo Penna, curatore dei minori Parte_1 e per essa a carico dello , che sarà liquidato con separato decreto. Pt_6
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 13.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa I.Cozzolino Dott. LE Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: Dott. LE Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29857 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di separazione giudiZIle già pronunciata con sentenza n. 7452/2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 LU Felaco,
RICORRENTE-resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Mariano Menna, giusta procura in atti
RESISTENTE-ricorrente in riconvenzionale
NONCHE' AVV. CARLO PENNA
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
E PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 21.3.2025 in presenza, i procuratori hanno concluso come in atti. Il curatore speciale ha chiesto pronunciarsi la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori. Il PM, con parere del 25.3.2025 ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori, non dandosi accoglimento alla domanda di decadenza;
prosecuzione degli incontri madre-figli in spazio neutro, prosecuzione del sostegno psicologico dei minori e determinazione del mantenimento a carico della madre nella misura già vigente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.12.2021, la SIn. – premesso che dal matrimonio del Parte_1 4.9.2007 con il SIn. sono nati LE (22.3.2004), (24.4.2013) e Controparte_1 Per_1
(13.8.2014) – esponeva: Per_2 (…) d) che il loro rapporto coniugale è andato progressivamente deteriorandosi a causa di un notevole cambiamento comportamentale e dello stile di vita del SI. . Controparte_1 Quest'ultima, infatti, nel corso dell'unione matrimoniale ha assunto una condotta distaccata, immatura ed aggressiva nei confronti della coniuge, quest'ultima è stato costretto per anni a subire continue mortificazioni nonché offese costanti;
e) che sempre il SI. si è Controparte_1 rifiutata di provvedere a prendersi cura della propria famiglia, a collaborare al suo governo e ad
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attivarsi per le sue eSIenze quotidiane per occuparsi in modo esclusivo e completo a se stesso. In particolare, il SI. si è sempre rifiutata di sostenere economicamente le spese Controparte_1 familiari, ad interessarsi delle eSIenze dei figli, a mantenere, educare ed istruire gli stessi, costringendo la SI.ra a provvedere, da solo, ad ogni eSIenza delle minori;
f) che oggi, Parte_1 i figli minori, vivono per “ordine” ed imposizione “aggressiva del padre” con la nonna paterna, negando alla madre ogni rapporto con la prole;
g) che dopo l'ennesima lite avvenuta il 27.07.2021, la SI.ra , la ricorrente, si è allontanata dalla casa coniugale;
h) che il Parte_1 resistente ha riportato molteplici condanne penali per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ex art 73, 74, 80 DPR 309/90 e ciò nonostante il disappunto della coniuge ovvero i suoi tentativi di aiutarlo ad “uscire” da siffatte attività illecite;
i) che oggi, il resistente per i predetti reati è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, la SI.ra ; l) che sempre ad occuparsi della casa, delle faccende Parte_2 domestiche, di cucinare, stirare ecc… è sempre stato la ricorrente, mentre il resistente trascorreva le giornate nello svolgimento delle proprie attività illecite;
m) che è stata propria l'assenza del resistente per le sue continue detenzioni dovute dalle molteplici condanne penali riportate, a far venir meno il rapporto coniugale;
n) che vani sono stati i tentativi di addivenire ad una giusta ed equa separazione consensuale. Nel caso di specie, risulta innegabile che il comportamento del resistente immaturo, illecito, inadempiente, disinteressato e superficiale ha determinato nella ricorrente una frattura ed una assoluta intollerabilità.
Ha chiesto:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. concedere l'affidamento esclusivo ex art 155 bis dei figli minori alla madre, stante l'inidoneità del padre a prendersene cura, ad educarli, a mantenerli;
3. disporsi che il padre possa incontrare i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di Napoli secondo il programma di incontri all'uopo fissato dai suddetti S.S. d'intesa con i genitori e nel rispetto delle eSIenze della prole con espressa previsione che i suddetti Servizi Sociali, all'esito del periodo di monitoraggio, offrano alla S.V. Ill.ma una relazione dettagliata della condotta del padre;
4. Disporsi per il resistente un percorso con professionisti specializzati, di acquisizione della capacità genitoriale e/o valutazione della attuale condizione del padre;
5. disporre a carico del SI. di Controparte_1 versare un assegno di mantenimento dell'importo di € 900,00 in favore dei figli, aggiornato come per legge, oltre ad un assegno di € 200,00 per la coniuge, non economicamente autosufficiente. Nel mentre le spese ordinarie e le spese straordinarie, di rilevante entità, nonché quelle mediche, scolastiche ed extrascolastiche cadranno a carico dei coniugi in parti uguali tra loro;
6. Condannare per addebito responsabilità il resistente al risarcimento dei danni morali subiti dall'istante, aventi origini nei gravi inadempimenti negoZIli assunti e perpetrati dalla stessa per tutto il periodo di convivenza;
7. Condannare il SI. SI. alla rifusione delle spese processuali, Controparte_1 con attribuzione al procuratore antistatario, in caso di opposizione;
Si è costituito il resistente e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: (…) 1) Motivi della crisi coniugale: in proposito, va sottolineato che motivo della crisi coniugale è stato il comportamento della SI.ra che: 1 a) ha intrattenuto una relazione Parte_1 extraconiugale ed il 27 luglio 2021 ha abbandonato i figli e la casa coniugale per seguire il suo amante mentre il marito era in carcere;
2 a) nell'ambito del rapporto con il marito la SI.ra Pt_1 ha sempre minacciato il marito costringendolo a dare un apporto economico Controparte_1 che il non poteva fornire perché senza fisso lavoro e per questa ragione il si è CP_1 CP_1 trovato senza via d'uscita e per soddisfare le voglie della moglie ha iniZIto a delinquere;
3 a) la SI.ra non ha mai curato il menage familiare in quanto non ha mai lavato e stirato i Parte_1 panni, non ha mai cucinato né apparecchiato la tavola;
2) Situazione economica di 2 Parte_1 a) la SI.ra ha lavorato dal 2019 in poi e fino ad agosto 2020 riceveva per detto lavoro Parte_1 uno stipendio di euro 400,00 circa mensili;
successivamente fino al 27 luglio 2021 ha percepito presso l'impresa di puliZI di colui che è stato ed è il suo amante lo stipendio di euro 500,00
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mensili; dopo il 27 luglio 2021, giorno in cui ha abbandonato la casa coniugale ha fatto Parte_1 perdere le tracce di sé. 3) Rapporto con i figli di 3 a) la SI.ra dopo aver Parte_1 Pt_1 abbandonato i figli, in tanti mesi, finora ha chiamato solo 5-6 volte i figli per telefono e non ha mai dato soldi ai figli;
i figli – che possono essere sentiti sul punto e come possono confermare gli assistenti sociali – liberamente e non perché costretti, non vogliono sentire la mamma perché questa li ha abbandonati ed ha lasciato il padre mentre era in carcere;
la SI.ra ha percepito Pt_1 ad agosto 2021 un assegno per i suoi tre figli senza dare nulla ai medesimi. Si contestano recisamente le affermazioni fatte da controparte per quanto riguarda la presunta immaturità, il presunto carattere geloso-ossessivo del , il presunto disinteresse e la presunta superficialità CP_1 del come anche il presunto comportamento della SI.ra che avrebbe tentato di CP_1 Pt_1 dissuadere il marito dalle attività illecite. Fatto sta che, come si è detto, il marito si è sentito costretto a delinquere per soddisfare la bramosia di danaro della moglie, non avendo alternative lavorative;
ci si oppone quindi alle limitazioni negli incontri con i figli ad al percorso per l'acquisizione di una capacità genitoriale da parte del , chiesti dalla controparte in quanto CP_1 le richieste sono frutto di un'evidente rappresentazione falsa e capziosa della realtà. Il ha CP_1 sempre assistito materialmente e moralmente i figli e dal carcere mandava i soldi che guadagnava, come può essere accertato presso il penitenZIrio in cui è stato detenuto. In relazione al comportamento della SI.ra , che ha abbandonato il tetto coniugale non dopo Parte_1 un'ennesima lite – a differenza di quanto asserito nel ricorso – ma quando il era in CP_1 carcere, la madre di quest'ultimo e, cioè, la SI.ra , ha presentato denuncia in data Parte_2 19.8.2021 per violazione degli obblighi di assistenza familiare Ha chiesto: a) che venga pronunZIta la separazione tra i coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
b) che sia disposto l'addebito della separazione alla SI.ra e sia Parte_1 condannata la medesima per questo al risarcimento di tutti i danni morali al;
c) che venga CP_1 disposto l'obbligo della SI.ra di corrispondere per i figli un assegno mensile di euro Parte_1 600,00 al mese d) che i figli – i quali hanno già espresso liberamente di non volere stare con la madre - vengano affidati esclusivamente al padre con diritto di visita della Controparte_1 madre secondo le modalità che l'autorità giurisdizionale adita vorrà fissare;
e) che la casa coniugale venga attribuita al padre;
f) che la ricorrente sia condannata alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.
Il Presidente del Tribunale, all'udienza del 24.3.2022, ha ascoltato i coniugi: la ricorrente ha dichiarato: i miei figli sono a casa della mamma di lui. Per 20 anni abbiamo vissuto a casa di mia suocera. Sono andata via di casa il 27.7.2021 perché mio marito era in carcere e in sua assenza venivo maltrattata e picchiata dalla sua famiglia. Quando hanno scoperto che avevo una relazione con un altro uomo mi hanno minacciato ed allontanato di casa. Da 8 mesi non vedo i miei figli perché i genitori di mio marito e mio marito non me li fanno vedere. LE, che ieri ha compiuto 18 anni, non mi ha voluto vedere. Vivo a Mugnano con il mio compagno e potrei tenere i bambini con me. Ho un'impresa di pulizie con il mio compagno e guadagno circa 4.000,00- 5.000,00 euro al mese a metà con lui. Sarei disposta a vedere i miei figli e passare qualcosa per loro nella misura ritenuta congrua. I bambini stanno bene con il padre e la nonna paterna. Il resistente ha dichiarato: i miei figli sono a casa con me e mia madre. Sono 10 mesi che mi sono separato e ha chiamato solo 3 volte. Tra 7/8 mesi termina la mia reclusione;
sono in Pt_1 detenzione carceraria per spaccio. Per me va bene che gli incontri con la madre si svolgano in presenza dei SS, ma i miei figli probabilmente non la vorranno vedere. Il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: Rilevato: - che, benché entrambe le parti abbiano chiesto, nelle rispettive difese, l'affidamento esclusivo dei figli, in sede di comparizione la confermando di essersi allontanata dal Pt_1 domicilio coniugale nel luglio 2021 e di non avere avuto da allora una frequentazione con i minori, ha dichiarato che i figli stanno bene con il padre che vive presso l'abitazione della madre, luogo
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che in precedenza era stato il domicilio coniugale e ha manifestato la sua volontà di riprendere i rapporti con i figli e di contribuire al loro mantenimento;
Ritenuto: - che non vi siano motivi per derogare al regime legale dell'affido condiviso dei figli minori non essendovi, allo stato, elementi per esprimere un giudizio negativo sulla capacità genitoriale dei coniugi;
- che, considerato che i figli vivono con il padre e con la nonna paterna con la quale già convivevano prima della separazione di fatto dei genitori e che la non ha Pt_1 rapporti con i figli dal luglio 2021, ferma la necessità di ulteriori approfondimenti, appare opportuno che i figli minori mantengano, invia provvisoria, la propria residenza privilegiata con il padre;
- che, al fine di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui fino ad ora si è articolata la vita familiare dei minori, la casa familiare deve essere assegnata al;
- che, in considerazione delle difficoltà relazionali tra i CP_1 figli e la madre di cui hanno dato conto entrambi i coniugi, appare opportuno anche al fine di acquisire ulteriori informazioni sulla complessiva situazione del nucleo familiare e di agevolare la ripresa della relazione genitoriale, disporre che gli incontri della madre con i figli minori avvengano con l'intervento dei servizi sociali;
- che, l'assegno di mantenimento da porre a carico della per i tre figli, considerate le condizioni dei coniugi, può essere fissato, come richiesto Pt_1 dal resistente, in euro 600,0 ( 200,0 per ciascun figlio) da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche delle minori facendo rinvio, quanto alla distinzione di spese che ordinarie e straordinarie e alla modalità di loro determinazione, al protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Napoli;
P.Q.M.
letti gli artt. 706 e segg. c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre, attribuendo alla madre il diritto/dovere di incontrarli con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti almeno una volta alla settimana, in giorni ed orari da concordarsi;
3) assegna la casa familiare al;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere al resistente , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno di € 600,00 ( euro 200,0 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche, con rinvio, quanto alla distinzione di spese che ordinarie e straordinarie e alla modalità di loro determinazione, al protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Napoli;
5) nomina giudice istruttore la dott.ssa Cozzolino e rimette le parti innanzi alla stessa per l'udienza del 5/4/2022 ; 6) assegna a parte ricorrente il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, 3° comma nn. 2,3,4,5 e 6 c.p.c. e a parte resistente termine fino a venti giorni prima dell'udienza dinanzi al giudice istruttore per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, 1° e 2° comma c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al P.M. ed ai difensori delle parti, nonché di richiedere ai Servizi Sociali territorialmente competenti una relazione sull'andamento dei complessivi rapporti familiari, da depositare presso la cancelleria del giudice istruttore almeno 15 giorni prima di detta udienza.
All'esito della prima udienza in TS del 5.7.2022, il Collegio – su istanza delle parti – ha pronunciato sentenza sullo status ed ha rimesso la causa sul ruolo.
Alla prima udienza dell'11.10.2022, assente la per motivi di salute – è stato ascoltato il Pt_1
che ha dichiarato: sono consapevole delle difficoltà dei miei figli ed ma CP_1 Per_1 Per_2 purtroppo, anche se io cerco di spingerli verso la madre parlando bene di lei, loro si sono arrabbiati perché lei ha avuto un altro figlio e per come li ha lasciati;
io vivo con mia madre ed i bambini e due sorelle che mi aiutano a seguirli. Li portano a scuola e li fanno studiare. Io ho trovato vari lavori saltuari ed ora faccio il rider. La casa dove viviamo è del Comune;
LE
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riesce a lavorare. non chiama i figli e non mi corrisponde nulla per i bambini. Mi rimetto al Pt_1 Giudice. I bambini non hanno problemi a scuola;
l'unico problema sono gli incontri con la madre. Ai colloqui li accompagno io una volta a settimana, ma purtroppo dopo che la madre ha avuto un altro figlio, si sono ritratti un'altra volta e si sono bloccati nei confronti della madre. Hanno saputo da un amichetto che la madre aveva partorito e sono rimasti traumatizzati. Sono regrediti nel rapporto con la madre ed io non so che fare. I primi incontri si stavano svolgendo abbastanza bene ma poi purtroppo si sono bloccati di nuovo. Sono disponibile a tentare ancora e cerco di aiutarli. I bambini hanno visto su face book le foto che ha messo la madre.
All'udienza del 9.2.2023, la – presente – ha dichiarato: mi sono recata sempre agli incontri Pt_1 con i miei figli, ma come risulta dall'ultima relazione, e non vogliono parlare con Per_2 Per_1 me;
tutto questo è iniZIto da quando ho avuto un altro figlio. Non so più che fare e sono preoccupata. Non riesco a corrispondere l'assegno ai miei figli ormai da due anni perché non lavoro. Sono disoccupata. Ho portato più volte dei vestiti per i miei figli ma quando glieli ho dati mio figlio non li ha voluti. ha preso solo la calza alla AN. La sorella di mi ha Per_2 CP_2 detto di darli ai bambini;
anzi, ho precisato che ho contattato la fidanzata di mio figlio grande e mi è stato detto di darli direttamente ai bambini. Ma purtroppo non li hanno voluto. Neppure mio figlio grande ha voluto incontrarmi e quindi non so come fargli avere questi vestiti. I SS mi avevano autorizzato a darli direttamente a loro ma non è stato possibile. Sono stata chiamata due volte dalla scuola perché mio figlio non si era sentito bene;
andai ma poi mia cognata disse alla scuola che se ne sarebbe occupata lei. Non posso più andare a scuola perché ha detto di non CP_2 chiamarmi. Sono disponibile a continuare ad andare agli incontri ed a fare qualsiasi tentativo per ricostruire un rapporto con i miei figli. Dichiaro di rinunciare alla domanda di rinuncia alla domanda di addebito.
Il SIn. ha dichiarato: circa gli incontri presso i SS devo dire che i bambini ogni che volta CP_1 che vado ad accompagnarli non vogliono vedere la madre;
circa i regali devo dire che gli avevo detto di accettarli ma loro non hanno voluto e il piccolo ha preso solo la calza della AN;
mi impegno a dire al Preside a scuola che la madre è libera di andare a parlare per i figli e che io non mi oppongo in alcun modo e non la minaccerò più in alcun modo. Sono disposto a continuare ad accompagnare i miei figli agli incontri fino a quando le cose si saranno calmate. Rinuncio anche io alla domanda di addebito.
Il Gi – preso atto dell'inizio dei percorsi (come disposti dal Presidente), ha disposto la prosecuzione degli incontri presso i SS, ha invitato i coniugi ad iniZIre un percorso di sostegno alla genitorialità, ha disposto che le visite protette fossero assistite dalla presenza di un psicologo, dott. Per_3 (indicato dagli operatori) e, successivamente – con ordinanza del 23.5.2023- lette le ultime relazioni di aggiornamento sempre più preoccupanti anche tenuto conto della conflittualità tra i coniugi - ha nominato curatore speciale dei minori l'avv. Carlo Penna.
Il curatore si è costituito ed ha dedotto: Dopo avere letto con attenzione gli atti di cui al fascicolo di causa, concernente il procedimento relativo alla separazione giudiZIle dei coniugi ed avere constatato una rilevante CP_3 problematica, scaturente dalla conflittualità molto forte, in essere tra le parti e una posizione estremamente ostativa nei confronti della madre, da parte dei minori, lo scrivente ha provveduto a contattare i Servizi Sociali territoriali competenti in persona della OT , la quale CP_4 ritiene necessario che i percorsi debbano continuare anche alla luce della circostanza che cominciano ad intravedersi dei lievi miglioramenti, in special modo, nei rapporti minori-madre, iniZIlmente caratterizzati da una forte chiusura da parte dei minori stessi, su posizioni di forte ostilità, aggravata dal loro punto di vista, dalla nascita di un nuovo bambino, avuto dalla madre con altro uomo. Da quanto riferitomi, in un colloquio avuto con la OT Collica sono
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sembrati aprirsi dei piccoli spiragli di confronto tra la madre ed i figli, la madre impegnandosi ad andare oltre il rifiuto manifestatole. Anche la posizione paterna, da sempre poco collaborativa nel favorire una ripresa dei rapporti madre-figli, era apparsa più contenuta. Poi un nuovo litigio tra il
, la sorella ed il compagno della SI. ha prodotto un nuovo stato di CP_1 Pt_1 Pt_3 detenzione del e della germana. Sarà cura dello scrivente convocare i legali delle parti ed CP_1 incontrare i minori, confrontandosi con i Servizi Sociali, al fine di avviare un discorso che possa tutelare i minori, magari anche sottraendo gli stessi, qualora non emergano cambiamenti di rilievo, a queste dinamiche di conflitto ed alla loro odierna collocazione. Pertanto lo scrivente, nella qualità, chiede che venga concesso un ulteriore termine per le verifiche del caso e fissata una nuova udienza, onde potere rappresentare a codesto Tribunale le soluzioni più adatte ed idonee, nel caso di specie, alla tutela degli interessi dei minori. Necessaria la continuazione del monitoraggio ed un supporto psicologico per i minori.
Con successive determinazioni conseguenti agli aggiornamenti dei SS sugli incontri madre-figli (sempre più complesse e difficili alla luce del totale rifiuto dei bambini di accettare il fatto che la madre, dopo averli lasciati, aveva avuto un altro bambino) – ha disposto quanto segue:
letta l' ultima relazione dei SS del 12.5.2023 - a firma della dott.ssa Concetta Marseglia e del dott.
(psicologo), rilevato che dalla stessa emerge una lieve miglioramento dei Persona_4 rapporti dei minori ed con la madre (vedi incontri del 5.4 e del 26.4 ) in quanto Per_1 Per_2 gli stessi stanno lentamente recuperando un dialogo con la SIn. preso atto dell'eccellente Pt_1 lavoro di equipe che lavora da tempo per arginare i danni conseguenti alla separazione dei genitori ed all'allontanamento della madre dalla casa coniugale (con la nascita di un altro figlio dal compagno che ha procurato un grande dolore nei bambini), atteso che gli stessi operatori hanno svolto colloqui con la e con la riuscendo faticosamente a far comprendere Pt_1 CP_1 loro la delicatezza del lavoro svolto, e recependo la disponibilità dei genitori alla prosecuzione degli incontri con modalità protette, rilevato, tuttavia, che continua ad esservi una accesa conflittualità tra le parti causata principalmente dall'ingerenza e dalla intromissione del compagno della e della famiglia del (che, comunque si occupa dei minori) e che tali condotte si Pt_1 CP_1 riflettono inevitabilmente sugli stessi pregiudicando e vanificando gli sforzi dell'equipe, preso atto, infine, che – stante anche l'attuale stato detentivo domiciliare del i bambini possono CP_1 essere accompagnati agli incontri dalla nonna paterna, dalla ZI paterna o dall'amica (SIn. Immacolata), che hanno dato la loro disponibilità, dispone - che gli incontri proseguano con le modalità sino ad oggi seguite per ulteriori mesi tre, ed invita i genitori ad attenersi con rigore alle indicazioni dei SS, avvisandoli sin d'ora che le rispettive condotte ostative o ostacolanti – che saranno segnalate dall'equipe o dal curatore – saranno oggetto di attenta valutazione di questo GI;
- autorizza la nonna paterna, la ZI paterna o l'amica di famiglia (SIn.ra Immacolata) a condurre i minori agli incontri in vece del padre, invitando tale SIn.ra Immacolata a depositare le proprie generalità agli operatori ed al curatore, indicando il cognome, la data di nascita e l'indirizzo (…). Successivamente, all'esito di un lieve miglioramento nei rapporti madre-figli, con ordinanza del 29.2.2024, la è stata autorizzata a tenere con sé i bambini al di fuori dello spazio protetto, Pt_1 prelevandoli presso il Polo e riportandoli per consentire l'osservazione degli operatori. Tuttavia, però, dopo aver appreso che la era in attesa di un secondo figlio dal compagno, alla Pt_1 luce della relazione dei SS del 27.1.2025 dalla quale è emersa una regressione dei minori nel rapporto con la madre, il Gi ha ritenuto necessario l'ascolto di ed . Per_1 Per_2 All'udienza del 21.3.2025 ha dichiarato: sto vivendo con mia ZI e pure . Per_1 Per_5 Per_2 Faccio la I media e mi accompagna mia ZI e mi viene a prendere. Non voglio più vedere mia madre. Non ho ricordi belli di mia madre. Ero disponibile ad incontrare mia madre e l'ho vista per qualche tempo presso i Servizi Sociali, ma poi, quando ho saputo che aspetta il secondo figlio mi è caduta dal cuore. Se il Giudice mi chiede se ho un ricordo bello di mia madre, io rispondo che non ne ho. Ogni volta – quando vivevamo insieme – che le chiedevo una cosa lei era sempre a telefono ed era distratta. Oggi per venire qui ho dovuto saltare un giorno di scuola, e mi dispiace perché mi
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piace andare a scuola. Vado bene e mi piacciono storia e geografia. Vorrei fare l'alberghiero. PÀ l'ho visto l'ultima volta a Natale, e ci scrive le lettere e mi fa piacere riceverle e gli rispondo. A casa di ZI stiamo io, e e mio zio LU, oltre a mio cugino di 4 anni e la Per_5 Per_2 Per_6 nonna. Stiamo bene e ci vogliamo tutti bene perchè ci sentiamo seguiti ed accuditi. So che Carlo Penna è mio avvocato e se voglio chiamarlo mia ZI ha il suo numero. : compio 11 anni ad agosto. Oggi ho visto mia madre nel corridoio, ma non l'ho salutata. Per_2 Mi ha deluso. Non voglio vederla più. Lei ha avuto un altro bambino e quando ho saputo che è di nuovo incinta non la perdono più. Avevamo iniZIto a rivederla ma poi adesso basta. Non sono stato influenzato e mi sento libero in quello che sto dicendo. Quando mia madre chiama a telefono non rispondo, parla solo mia ZI. Ora che sto con mia ZI e mio zio sto meglio ed ho superato il periodo difficile che ho avuto. Vado in 4 elementare e oggi non sono andato, ma un po' mi dispiace. La mia materia preferita è la matematica. Voglio continuare a studiare perché voglio fare il Carabiniere. PÀ ci scrive le lettere e io rispondo;
gli voglio molto bene. Con ZI e zio Per_5 LU stiamo bene e ci sentiamo amati. Vado a giocare a calcio quasi tutti i giorni mi piace un sacco. Non ho ricordi belli di mamma. Non voglio conoscere il figlio di mia madre.
La causa, quindi, è stata riservata in decisione con i termini di legge.
Nessuna determinazione va adottata in ordine alle domande di addebito alle quali le parti hanno rinunciato.
Avuto riguardo all'affido dei minori ed , di 13 ed 11 anni, osserva il Collegio Per_1 Per_2 che nel corso della lunga istruttoria è stato esperito ogni tentativo per cercare di ricostruire il rapporto dei minori con la madre. Dalle relazioni di aggiornamento continue dei SS che hanno avuto in cura il nucleo ed hanno svolto un lavoro encomiabile in quanto reso molto complesso dall'ostatività dei bambini, dopo un sensibile miglioramento dei rapporti con la madre, i minori si sono sentiti nuovamente “traditi” da lei che è rimasta nuovamente incinta e non sono riusciti a metabolizzare la scelta della madre di fare un secondo figlio. Non è stato possibile, nell'ultima fase del processo, riavvicinare i bambini alla madre in quanto si è sostanZIlmente vanificato tutto il lavoro di equipe (anche con la collaborazione del curatore) svolto negli ultimi due anni. Tuttavia il Collegio non può ignorare gli sforzi della che non si è mai sottratta agli incontri Pt_1 che si è sempre recata presso il Polo, e che ha seguito (come anche il ) con puntualità tutte le CP_1 prescrizioni e le indicazioni degli operatori. Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di decadenza formulata dal curatore in quanto gli incontri dei minori con la madre non sono stati mai causa o fonte di pregiudizio per i bambini (non vè traccia di ciò nelle relazioni), ma è stato sempre registrata una forte oppositività dei bambini che si è poi acuita nuovamente alla notiZI della seconda gravidanza della madre. E' chiaro che il percorso di ed , anche con il Per_1 Per_2 sostegno dello psicologo, deve proseguire in quanto gli stessi devono essere sostenuti ed aiutati nel consolidare il legame affettivo con la Pt_1 Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al G.Tutelare che vigilerà sulla prosecuzione degli incontri. Per quanto riguarda la modalità di affidamento, lo stesso procuratore del resistente, all'ultima udienza in presenza del 21.3.2025, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso il padre. Il PM, nell'opporsi alla domanda di decadenza, ha chiesto disporsi l'affido condiviso di ed Per_1
ad entrambi i genitori. Per_2 A parere del Collegio, non vi sono, allo stato, motivi per derogare all'affido condiviso sia alla luce della condotta della ricorrente nel corso del processo sia tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni dei SS che hanno sempre descritto la madre come un genitore attento, paziente ed accudente;
né sono state registrati o denunciate invadenze della madre nella vita dei figli tali da
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potersi ritenere pregiudizievole per i minori il regime di affido condiviso che va senz'altro disposto anche e soprattutto per consentire alla madre di partecipare (come ha dimostrato di voler fare) alla vita dei figli e di condividere con il padre ogni responsabilità. Sulla collocazione prevalente di ed , il Collegio dispone che gli stessi – Per_1 Per_2 temporaneamente ospitati presso gli zii paterni (con il consenso della madre e del padre, temporaneamente detenuto) – saranno collocati presso il padre al quale resta assegnata la casa coniugale. Va precisato che i SIn. (sorella del resistente ) e (di lei Parte_4 Parte_5 marito e cognato del ) presenti all'ultima udienza del 21.3.2025, hanno dato la loro CP_1 disponibilità a continuare ad ospitare i nipoti.
Sulla domanda di mantenimento per e . Per_1 Per_2 Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Osserva il Collegio che l'ordinanza del Presidente del Tribunale del 24.3.2022 con la quale era stato posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00, sebbene siano trascorsi oltre 3 anni, non può ritenersi, oggi, ancora sostenibile dalla Pt_1
– che ha avuto altri due figli e non lavora più con il compagno. Va, pertanto, posto a carico di l'obbligo di corrispondere al la somma mensile di € 500,00 con decorrenza dalla Parte_1 CP_1 pronuncia e rivalutazione annuale da luglio 2026. Tale importo, tuttavia, dovrà essere rivalutato secondo gli indici Istat da aprile 2022. Entrambi i genitori sono tenuti al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del 7.3.2018. L'assegno unico per i figli minori, stabilmente residenti con il padre dal 2021, va corrisposto per intero al , alla luce della CP_1 recente ordinanza n. 4672/2025 della C.di Cassazione.
Le spese processuali, stante l'esito del giudizio, possono trovare tra le parti integrale compensazione. Gli onorari dell'avv. Carlo Penna vanno posti a carico della ricorrente e, per essa a carico dello Stato, come liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei minori ed ad entrambi i Per_1 Persona_7 genitori con collocazione privilegiata presso il padre;
2. Dispone che le visite madre-figli proseguano in modalità assistita, come indicato in parte motiva, con vigilanza del GT al quale vanno trasmessi gli atti;
3. Assegna la casa coniugale a;
Controparte_1
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di CP_1 euro 500,00 con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da luglio 2026, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
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5. autorizza a percepire per intero gli Assegni Unici per i figli Controparte_1 minori;
6. compensa tra le parti le spese di giudizio;
7. pone a carico di l'onorario dell'avv. Carlo Penna, curatore dei minori Parte_1 e per essa a carico dello , che sarà liquidato con separato decreto. Pt_6
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 13.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa I.Cozzolino Dott. LE Sdino
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