Art. 25.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri competenti per materia, saranno emanati i regolamenti per l'applicazione della presente legge.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri competenti per materia, saranno emanati i regolamenti per l'applicazione della presente legge.