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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 10634 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per n.q. di erede di Avv. Lio Rosa) PAte_1 Persona_1 _____________________________
ricorrente ___________________________
CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. Reina Chiara) Controparte_1
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore (Avvocatura Distrettuale
[...]
dello Stato di Palermo)
resistente
All'udienza del 3.10.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato convenuto;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese di lite nei confronti delle parti resistenti.
Pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato l' 11.07.2024, il ricorrente in epigrafe deduceva di avere presentato istanza al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi della L.R. n. 4 dell'01.03.2017 e D.P.R.S. n.
532 del 31.03.2017 e del D.P.R.S. n. 545 del 10.05.2017 e che detta istanza era stata respinta, sul presupposto della non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3,
comma 2 del Decreto interministeriale del 26.09.2016.
Chiedeva, dunque, l'accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento della condizione di disabili gravissimi e la condanna delle parti convenute alla corresponsione di tutte le somme arretrate dovute e mai corrisposte.
- premesso che l''ASP e l' si Controparte_2
costituivano chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso;
- rilevato che nel corso del giudizio si costituiva , n.q. di erede della PAte_1
ricorrente, deceduta in data 20.03.2025;
- premesso che, espletata l'attività istruttorie con l'effettuazione di CTU, all'udienza di discussione del 3.10.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che deve innanzitutto affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito formulata dalle parti resistenti, atteso che secondo orientamento recente la materia in esame non attiene alla mera erogazione di un servizio pubblico, dunque riservata al giudice amministrativo, bensì è parte integrante del riconoscimento dei diritti della persona e della garanzia che ai disabili sia garantita l'inclusione sociale. (Cass. n. 25011/2014 del 25 novembre 2014);
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - ritenuto che va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato convenuto atteso che lo stesso è estraneo al procedimento di riconoscimento dello status di disabile gravissimo la cui valutazione è demandata ad
PA una commissione dell , limitandosi l'Assessorato a provvedere al finanziamento della chiesta provvidenza.
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Il c.t.u. nominato in questo grado, Dott. sulla base di accurate Persona_2
indagini medico-legali, ha accertato che il ricorrente non presenta i requisiti sanitari di cui all'art. 3, del D.M. 26/09/2016, per il riconoscimento del beneficio richiesto e non può essere riconosciuto soggetto portatore di disabilità gravissima.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente la domanda proposta da parte ricorrente va rigettata.
Ritenuto che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti avendo reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
PA NN poste definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate avendo formulato il ricorrente la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 03/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 4 -
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 10634 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per n.q. di erede di Avv. Lio Rosa) PAte_1 Persona_1 _____________________________
ricorrente ___________________________
CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. Reina Chiara) Controparte_1
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore (Avvocatura Distrettuale
[...]
dello Stato di Palermo)
resistente
All'udienza del 3.10.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato convenuto;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese di lite nei confronti delle parti resistenti.
Pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato l' 11.07.2024, il ricorrente in epigrafe deduceva di avere presentato istanza al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi della L.R. n. 4 dell'01.03.2017 e D.P.R.S. n.
532 del 31.03.2017 e del D.P.R.S. n. 545 del 10.05.2017 e che detta istanza era stata respinta, sul presupposto della non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3,
comma 2 del Decreto interministeriale del 26.09.2016.
Chiedeva, dunque, l'accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento della condizione di disabili gravissimi e la condanna delle parti convenute alla corresponsione di tutte le somme arretrate dovute e mai corrisposte.
- premesso che l''ASP e l' si Controparte_2
costituivano chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso;
- rilevato che nel corso del giudizio si costituiva , n.q. di erede della PAte_1
ricorrente, deceduta in data 20.03.2025;
- premesso che, espletata l'attività istruttorie con l'effettuazione di CTU, all'udienza di discussione del 3.10.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che deve innanzitutto affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito formulata dalle parti resistenti, atteso che secondo orientamento recente la materia in esame non attiene alla mera erogazione di un servizio pubblico, dunque riservata al giudice amministrativo, bensì è parte integrante del riconoscimento dei diritti della persona e della garanzia che ai disabili sia garantita l'inclusione sociale. (Cass. n. 25011/2014 del 25 novembre 2014);
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - ritenuto che va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato convenuto atteso che lo stesso è estraneo al procedimento di riconoscimento dello status di disabile gravissimo la cui valutazione è demandata ad
PA una commissione dell , limitandosi l'Assessorato a provvedere al finanziamento della chiesta provvidenza.
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Il c.t.u. nominato in questo grado, Dott. sulla base di accurate Persona_2
indagini medico-legali, ha accertato che il ricorrente non presenta i requisiti sanitari di cui all'art. 3, del D.M. 26/09/2016, per il riconoscimento del beneficio richiesto e non può essere riconosciuto soggetto portatore di disabilità gravissima.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente la domanda proposta da parte ricorrente va rigettata.
Ritenuto che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti avendo reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
PA NN poste definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate avendo formulato il ricorrente la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 03/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 4 -
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro