CA
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.SA Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr.SA Virginia Zuppetta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 30 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promoSA da
(P.IVA in persona di , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Dirigente in servizio presso la Direzione Generale, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianfranco Cotronecome da procura in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Sabrina T. Conte, come da procura in atti,
APPELLATA
E
C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2025, da intendersi qui per integralmente riportate, all'esito delle quali la causa è stata riservata per la pagina 1 di 10 decisione con assegnazione del termine di gg.60 per il deposito di conclusionali e di successivi gg.20 per repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il giudice del Tribunale di Lecce ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo nell'appellata sentenza:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 CP_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 953/19, emesso dal Tribunale di Lecce il
26.04.19, e convenivano in giudizio davanti all'intestato Tribunale (di Parte_1 seguito indicata semplicemente come , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata conclusione del contratto di finanziamento di cui alla narrativa che precede e, in ogni caso, per violazione dell'art. 117 TUB per mancanza della forma scritta e per omeSA consegna agli opponenti di copia del contratto de quo al momento della stipula dello stesso;
per l'effetto, procedere alla rideterminazione dell'esatto dare/avere tra le parti;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione che precede, accertare e dichiarare l'improcedibilità, improponibilità, inammissibilità e infondatezza della pretesa creditoria per la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del
TAEG/ISC per difformità tra tasso indicato e quello realmente applicato dall'istituto di credito al finanziamento;
per l'effetto, applicare al finanziamento del 23.05.13 il tasso minimo dei B.O.T. ex art. 117 T.U.B.; per l'effetto, ancora, procedere alla rideterminazione, sulla scorta del nuovo tasso applicato, dell'esatto dare/avere tra le parti e, pertanto, accertare e dichiarare che gli opponenti hanno versato alla società opposta le prime 68 rate per intero e
l'87,59% della rata n. 69; in ogni caso, per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede, accertare e dichiarare la illegittimità della iscrizione a sofferenza degli opponenti e, per
l'effetto, condannare la banca opposta al risarcimento dei danni patiti dagli stessi e che, prudenzialmente , si quantificano in un importo non inferiore alla somma delle rate a scadere
e successive alla n.69 o nell'altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa;
condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
L'attrice deduceva che, con la garanzia fideiussoria del sig. Controparte_1 [...]
in data 23.05.2013 aveva formulato richiesta per l'ottenimento di un finanziamento CP_2 di Euro 27.537,24, con rimborso mediante n.120 rate mensili di Euro 338,44 ciascuna (tranne
pagina 2 di 10 la prima di Euro 348,94) con TAN del 7,99, oltre spese di istruttoria pari ad Euro 369,76 e premio assicurativo facoltativo di Euro 2.607,00.
Esponevano di aver corrisposto n.43 rate per l'importo di Euro 14.563,42, oltre ad Euro
300,00 per spese di istruttoria.
Lamentavano che la aveva indicato in contratto un TAEG/ISC difforme da quello CP_3 realmente applicato e chiedevano il ricalcolo delle somme ai sensi dell'art. 117 TUB.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“preliminarmente, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto opposto non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni di cui al decreto ingiuntivo opposto;
sempre ed in ogni caso con esemplare condanna alle spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori di legge e di tariffa”.
Rilevava l'infondatezza dell'opposizione e precisava che il finanziamento in oggetto rientrava nella tipologia di credito al consumo il cui piano di ammortamento era stato sviluppato con il metodo c.d. “alla francese”.
Sosteneva, inoltre, che il piano di ammortamento alla francese non era affetto da alcuna forma di anatocismo, poiché con tale metodo gli interessi venivano sempre calcolati sulla quota capitale e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, escludendo ogni discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato.
Anche relativamente alla discrepanza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo, evidenziava che nel contratto di finanziamento era stato correttamente indicato l'Indicatore
Sintetico di Costo (ISC), calcolato secondo le istruzioni della AN d'Italia”.
La causa, istruita mediante acquisizione dei documenti proDOi dalle parti ed espletamento di
CT tecnico-contabile e di successiva integrazione e decisa, veniva decisa, seguito di trattazione scritta, ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 2948 emeSA dal Tribunale di Lecce il 21.10.2022, pubblicata in pari data, con la quale il primo giudice accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da e revocava il decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_2 opposto n.953/19 e rideterminava in € 10.968,68 il credito della banca opposta, che condannava al pagamento, in favore degli opponenti, di spese e competenze di causa, incluse quelle di CT.
pagina 3 di 10 Con provvedimento del 2.12.2022 la detta sentenza è stata corretta nella parte in cui era stata disposta la condanna della banca opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, anziché dei loro difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 03.01.2023, deducendo l'erroneità della sentenza, per i motivi che verranno di seguito esaminati, e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della steSA.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.03.2023 si è costituita , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'appello, del quale in subordine ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa conclusionale depositata il 13.06.2025 ha altresì eccepito il difetto di legittimazione ad causam per carenza di valido mandato di parte appellante ed ha formulato appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
sebbene ritualmente citato, non si è costituito, per cui ne viene qui dichiarata CP_2 la contumacia.
Con ordinanza collegiale del 7/17.07.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza e fiSAta, per la precisazione delle conclusioni,
l'udienza del 16.04.2025, sostituita da trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione ad causam in capo alla banca, formulata sul presupposto che il mandato conferito in calce al ricorso per decreto ingiuntivo non poSA estendersi alla presente fase di appello in seguito alla sopravvenuta revoca del decreto ingiuntivo.
Tale eccezione, sebbene sollevata dalla difesa della per la prima volta in sede di CP_1 comparsa conclusionale - e dunque tardivamente -, deve tuttavia essere esaminata da questa
Corte, traducendosi l'eccezione di carenza di ius postulandi in capo al difensore in un difetto di legitimatio ad causam, come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, fatti salvi gli effetti del giudicato.
L'eccezione è in primo luogo intrinsecamente smentita dal tenore letterale della procura ad litem rilasciata all'Avv. Cotrone (difensore della opposta, odierna appellante), espreSAmente conferita per "ogni fase, stato e grado del giudizio….contro e Controparte_1 [...]
nonché per il “giudizio di opposizione in ogni grado” e, quindi, per ogni tipo e CP_2 grado di giudizio conseguente alla mancata riscossione della somma ingiunta. pagina 4 di 10 La procura risulta inoltre conferita in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e costituisce un negozio unilaterale autonomo, la cui validità non viene certo meno in caso di mancato accoglimento delle richieste del difensore, ovvero di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo, essendo stata, come detto, rilasciata per ogni fase, stato o grado del giudizio, per cui continua ad avere efficacia anche nel presente giudizio di appello, a meno che non vi siano specifiche limitazioni nel mandato stesso, non riscontrabili nella fattispecie.
Le S.U. della CaSAzione hanno in particolare precisato che la procura, ove risulti - come nella specie - conferita in termini ampi e comprensivi ("con ogni facoltà"), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa, nonché di economia processuale
(artt. 24 e 111 Cost.), deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni neceSArie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita (Cass. S.U. sent. nr.4909/2016).
1. - Con il primo motivo di gravame l'appellante denunzia l'omeSA e/o carente motivazione della sentenza di primo grado, deducendo che il Tribunale si sarebbe limitato all'acritica condivisione delle risultanze della CT “senza per nulla entrare nel merito delle stesse quantomeno sotto il profilo squisitamente giuridico”.
In particolare, viene censurata la sentenza laddove il primo giudice, senza rappresentare il percorso logico-deduttivo sotteso alla decisione e senza richiamare i principi giuridici e la normativa afferente ai criteri di calcolo aDOati dal CT DO.SA , ne ha condiviso Persona_1 pienamente il risultato, giungendo a ritenere la nullità delle clausole che indicano costi inveritieri e la sostituzione alle stesse dei tassi BOT.
L'appellante evidenzia, inoltre, la carenza motivazionale anche con riferimento alla ritenuta non pertinenza, ai fini del decidere, delle osservazioni formulate dal CTP della AN prof.
, rispetto alle quali la CT della DO.SA avrebbe omesso di replicare Per_2 Per_1 adeguatamente, pur attenendo le stesse a significativi aspetti, quali: - la confusione tra TAEG e
TEG risultante dalle operazioni peritali;
- l'inserimento delle spese assicurative nel calcolo del
TEG; - la trasparenza e buona fede bancaria.
Nel dettaglio, deduce che il Tribunale nulla avrebbe argomentato in merito ai seguenti punti evidenziati dal CTP della banca opposta:
1.a) sia il tasso di interesse nominale (TAN) previsto nel contratto di finanziamento per il periodo di ammortamento pari al 7,99 % in misura fiSA, sia il TAEG/ISC (indicatore sintetico del costo) pari al 8,81 %, sarebbero inferiori al tasso soglia usura rilevato da AN d'Italia per pagina 5 di 10 il periodo in discorso per le operazioni classificate come “CREDITI PERSONALI” non finalizzati;
1.b) parimenti non si riscontrerebbe alcun superamento del tasso soglia per il TEG, risultante dal piano di ammortamento determinato secondo le ipotesi prospettate in contratto, sia con riferimento ad ogni rata pagata, sia con riferimento al pagamento di eventuali maggiorazioni dovute a ritardati pagamenti della rata;
1.c) anche il piano di ammortamento relativo al rimborso del prestito, su cui è stato fondato il
D.I. opposto, sarebbe stato correttamente elaborato sulla base del tasso nominale del 5,95%, così come indicato in contratto e senza alcuna violazione delle norme antiusura, né della disciplina in tema di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale.
Sotto tale aspetto l'appellante si duole che il primo giudice non abbia valorizzato la circostanza che il contratto di finanziamento de quo è stato stipulato attraverso un format contrattuale europeo, denominato “Secci”, la cui adozione garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni in materia di trasparenza indicate dalla U.E.
La censura è infondata.
Ritiene la Corte che non ricorra nella fattispecie la lamentata carente e/o omeSA motivazione, avendo il Tribunale congruamente motivato la sua decisione, sulla scorta dei rilievi del consulente. Peraltro, quand'anche questa Corte avesse rilevato l'assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata (e non è il caso), avrebbe solo l'obbligo di decidere nel merito perché il vizio di carenza di motivazione non rientra tra quelli taSAtivamente indicati dagli art. 353 e 354 c.p.c. (Cass. 1992/6243). D'altra parte non va dimenticato che la decisione appellata rimane assorbita da quella emeSA dal giudice del gravame, il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione delle parti, ancorché nell'ambito delle questioni sottoposte con i motivi di impugnazione.
Tanto premesso, rileva la Corte che, come noto, ove il giudicante ritiene convincenti le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio e vi aderisce, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali poSA desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (ex multis Cass. civ., n.
19475/2005). Nella fattispecie in esame va altresì considerato che il CT ha risposto in modo esauriente alle osservazioni del CTP della parte opposta, odierna appellante.
Orbene, richiamando le risultanze della CT, in quanto coerenti ed esenti da vizi logici o di metodo, il Tribunale ha ritenuto che il TAEG pattuito in contratto (pari all'8,81%) fosse stato pagina 6 di 10 erroneamente indicato, in quanto non si era tenuto conto del premio assicurativo obbligatorio, con conseguente necessità di procedere al ricalcolo dello stesso e dell'intero rapporto contrattuale mediante l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB.
Ed invero, il TAEG rappresenta un indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo scopo di rendere eDOo il cliente del costo effettivo totale del credito, prima di accedervi.
Ciò premesso, occorre chiarire che il premio e le spese relative al contratto di assicurazione, stipulato unitamente al contratto di finanziamento, devono essere considerati al fine della determinazione del TAEG, giusto il disposto della norma di cui al secondo comma dell'art. 121 T.U.B., secondo cui “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito,
o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Nella relazione di consulenza depositata in primo grado, a firma della DO.SA , si Per_1 legge quanto segue: “Si rileva che il Taeg corrisponde a quello indicato nel contratto nel caso in cui tra le spese iniziali non si comprendono le spese di assicurazione per l'importo complessivo di € 2.607,00” (pag. 20 CT).
Il CT, pertanto, ha chiarito che il TAEG esposto nel contratto sottoscritto dalle parti corrisponde a quello effettivamente applicato (pari all'8.81%) nel caso in cui non si tenga conto del premio assicurativo, precisando che il TAEG comprensivo delle spese di assicurazione è pari a 11,378%, che risulta inferiore alla soglia prevista per la categoria di
“crediti personali” dal D.M. 27 giugno 2011.
Le conclusioni del CT, condivise anche da questa Corte e da cui non v'è motivo di discostarsi, forniscono adeguata risposta alle osservazioni dei CTP.
Orbene, la Corte ritiene che nel calcolo del TAEG vadano incluse le spese assicurative.
Invero, il modulo di adesione al contratto di assicurazione è stato sottoscritto contestualmente alla richiesta di finanziamento (ossia in data 23.05.2013), venendosi quindi a delineare un'operazione contrattuale unitaria in cui, per accedere al finanziamento, il consumatore sopporta anche i costi dell'assicurazione, con la conseguenza che tali costi costituiscono, unitamente agli interessi corrispettivi, il costo del finanziamento.
Ne consegue che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il contratto di credito al consumo sottoscritto tra le parti del giudizio è connotato da una clausola che reca erronea indicazione, per difetto, del TAEG, con conseguente sussistenza del profilo di nullità parziale rilevato in sentenza. pagina 7 di 10 La circostanza, evidenziata dalla banca, che il TAEG, così come il TAN e il TAG, non supererebbe comunque il tasso soglia vigente, è ininfluente e non sposta i termini della questione, dal momento che la sussistenza di una discrasia, in termini peggiorativi, tra il
TAEG indicato in contratto e quello effettivo derivante dalla corretta considerazione di tutti i costi correlati all'erogazione del credito, comporta di per sé la nullità della relativa clausola.
In conclusione, l'applicazione del TAEG più elevato rispetto a quello indicato nella scrittura privata del 23.05.2013, trattandosi di credito al consumo, conduce alla neceSAria applicazione della norma di cui al settimo comma dell'art. 125 bis T.U.B., con la conseguenza che il consumatore è obbligato alla sola corresponsione degli interessi secondo il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB, ossia in misura pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, deve dunque ritenersi che la decisione impugnata sia esente dalle censure mosse e meriti conferma.
2. - Con il secondo motivo di appello subordinatamente al mancato Parte_1 accoglimento del motivo sub “1”, reputa erronea la condanna alle spese del giudizio alla luce dell'effettivo riconoscimento, seppur nel minore importo accertato in sentenza, del credito in suo favore e alla luce della soccombenza sostanziale degli opponenti.
La censura è fondata.
Come ha avuto modo di chiarire la CaSAzione, con orientamento dal quale non vi è motivo per discostarsi nel caso in esame, “Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) Rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali (in termini, ex plurimis, CaSAzione ordinanza n.4860/2024).
Nella fattispecie in esame il contenzioso è scaturito dal mancato pagamento delle nr.120 rate del finanziamento da parte dell'opponente, il quale ultimo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, pur chiedendo la rideterminazione dei rapporti dare-avere, ha riconosciuto di aver versato solo le prime 43 rate di ammortamento, senza tuttavia offrire l'importo dovuto, così costringendo la banca opposta a proseguire nel contenzioso al fine di disporre di un titolo esecutivo. Il primo giudice ha peraltro deciso l'opposizione, sulla base della ragione più liquida, accogliendo il motivo di opposizione sub lettera “c”, ma risultano, quand'anche in via pagina 8 di 10 implicita, rigettati tutti gli ulteriori motivi di opposizione (veds. atto di opposizione motivi sub lettera “a” e “b”).
In tale contesto, attesa l'apprezzabile riduzione del credito della banca, chiesto con il decreto ingiuntivo in euro 21.796,41 e riconosciuto nell'appellata sentenza in euro 10.968, reputa questa Corte che le spese del primo grado del giudizio debbano essere interamente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio ed anche della presenza di contrasti in giurisprudenza in ordine alle questioni esaminate. Anche le spese della CT espletata in primo grado vanno in via definitiva poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Da ciò consegue il diritto della appellante di ripetere le somme eventualmente già CP_3 corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza;
3. - Atteso l'accoglimento del secondo motivo di appello e l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legitimatio ad causam sollevata dall'appellata in sede di comparsa conclusionale, anche spese e compensi del presente grado del giudizio vanno interamente compensate tra le parti costituite. Le spese processuali vanno invece dichiarate irripetibili nei confronti della parte rimasta contumace.
3.bis - Nella comparsa di costituzione l'Avv.to S. Conte si è dichiarata antistataria;
la steSA richiesta di distrazione delle spese è stata reiterata nella comparsa conclusionale del
13.06.2025. Lo stesso difensore, tuttavia, in data 30 maggio 2025 ha depositato delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ammissione della al gratuito patrocinio sulla CP_1 base di istanza depositata il 24/4/2025.
Trattasi all'evidenza di richieste contraddittorie, in relazione alle quali la CaSAzione, dopo alcuni contrasti giurisprudenziali, ha stabilito la prevalenza dell'ammissione al gratuito patrocinio rispetto alla possibilità per l'avvocato di chiedere la distrazione delle spese al giudice, non potendo in tal modo il difensore porre nel nulla il diritto della parte al P.S.T.. La
S.C. ha in particolare affermato che, in presenza di un provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, l'eventuale richiesta di distrazione delle spese deve ritenersi priva di effetto
(Cass. SS.UU. sentenza n.1009/2014).
Con separato decreto verranno pertanto liquidati i compensi a carico dell'Erario e in favore del difensore della per l'attività espletata dopo il 24 aprile 2025. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, in parziale accoglimento dell'appello proposto da n persona di , dirigente in servizio Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 presso la Direzione Generale, con atto di citazione notificato il 03.01.2023 nei confronti di e avverso la sentenza n. 2948, emeSA dal Controparte_1 CP_2
Tribunale di Lecce il 21.10.2022 e pubblicata in pari data, così provvede:
1. In riforma dei capi nr. “3” e “4” dell'appellata sentenza, come corretti con decreto del
Tribunale del 2/12/2022, dichiara spese e compensi del giudizio di primo grado interamente compensati tra le parti;
pone le spese della CT espletata in primo grado in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, con conseguente diritto della CP_3 appellante di ripetere le somme eventualmente già corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. dichiara spese e compensi del presente grado del giudizio interamente compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti della parte rimasta contumace.
Così deciso in Lecce, il 4 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.SA Anna Rita Pasca
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.SA Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr.SA Virginia Zuppetta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 30 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promoSA da
(P.IVA in persona di , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Dirigente in servizio presso la Direzione Generale, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianfranco Cotronecome da procura in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Sabrina T. Conte, come da procura in atti,
APPELLATA
E
C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2025, da intendersi qui per integralmente riportate, all'esito delle quali la causa è stata riservata per la pagina 1 di 10 decisione con assegnazione del termine di gg.60 per il deposito di conclusionali e di successivi gg.20 per repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il giudice del Tribunale di Lecce ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo nell'appellata sentenza:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 CP_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 953/19, emesso dal Tribunale di Lecce il
26.04.19, e convenivano in giudizio davanti all'intestato Tribunale (di Parte_1 seguito indicata semplicemente come , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata conclusione del contratto di finanziamento di cui alla narrativa che precede e, in ogni caso, per violazione dell'art. 117 TUB per mancanza della forma scritta e per omeSA consegna agli opponenti di copia del contratto de quo al momento della stipula dello stesso;
per l'effetto, procedere alla rideterminazione dell'esatto dare/avere tra le parti;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione che precede, accertare e dichiarare l'improcedibilità, improponibilità, inammissibilità e infondatezza della pretesa creditoria per la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del
TAEG/ISC per difformità tra tasso indicato e quello realmente applicato dall'istituto di credito al finanziamento;
per l'effetto, applicare al finanziamento del 23.05.13 il tasso minimo dei B.O.T. ex art. 117 T.U.B.; per l'effetto, ancora, procedere alla rideterminazione, sulla scorta del nuovo tasso applicato, dell'esatto dare/avere tra le parti e, pertanto, accertare e dichiarare che gli opponenti hanno versato alla società opposta le prime 68 rate per intero e
l'87,59% della rata n. 69; in ogni caso, per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede, accertare e dichiarare la illegittimità della iscrizione a sofferenza degli opponenti e, per
l'effetto, condannare la banca opposta al risarcimento dei danni patiti dagli stessi e che, prudenzialmente , si quantificano in un importo non inferiore alla somma delle rate a scadere
e successive alla n.69 o nell'altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa;
condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
L'attrice deduceva che, con la garanzia fideiussoria del sig. Controparte_1 [...]
in data 23.05.2013 aveva formulato richiesta per l'ottenimento di un finanziamento CP_2 di Euro 27.537,24, con rimborso mediante n.120 rate mensili di Euro 338,44 ciascuna (tranne
pagina 2 di 10 la prima di Euro 348,94) con TAN del 7,99, oltre spese di istruttoria pari ad Euro 369,76 e premio assicurativo facoltativo di Euro 2.607,00.
Esponevano di aver corrisposto n.43 rate per l'importo di Euro 14.563,42, oltre ad Euro
300,00 per spese di istruttoria.
Lamentavano che la aveva indicato in contratto un TAEG/ISC difforme da quello CP_3 realmente applicato e chiedevano il ricalcolo delle somme ai sensi dell'art. 117 TUB.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“preliminarmente, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto opposto non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni di cui al decreto ingiuntivo opposto;
sempre ed in ogni caso con esemplare condanna alle spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori di legge e di tariffa”.
Rilevava l'infondatezza dell'opposizione e precisava che il finanziamento in oggetto rientrava nella tipologia di credito al consumo il cui piano di ammortamento era stato sviluppato con il metodo c.d. “alla francese”.
Sosteneva, inoltre, che il piano di ammortamento alla francese non era affetto da alcuna forma di anatocismo, poiché con tale metodo gli interessi venivano sempre calcolati sulla quota capitale e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, escludendo ogni discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato.
Anche relativamente alla discrepanza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo, evidenziava che nel contratto di finanziamento era stato correttamente indicato l'Indicatore
Sintetico di Costo (ISC), calcolato secondo le istruzioni della AN d'Italia”.
La causa, istruita mediante acquisizione dei documenti proDOi dalle parti ed espletamento di
CT tecnico-contabile e di successiva integrazione e decisa, veniva decisa, seguito di trattazione scritta, ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 2948 emeSA dal Tribunale di Lecce il 21.10.2022, pubblicata in pari data, con la quale il primo giudice accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da e revocava il decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_2 opposto n.953/19 e rideterminava in € 10.968,68 il credito della banca opposta, che condannava al pagamento, in favore degli opponenti, di spese e competenze di causa, incluse quelle di CT.
pagina 3 di 10 Con provvedimento del 2.12.2022 la detta sentenza è stata corretta nella parte in cui era stata disposta la condanna della banca opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, anziché dei loro difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 03.01.2023, deducendo l'erroneità della sentenza, per i motivi che verranno di seguito esaminati, e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della steSA.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.03.2023 si è costituita , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'appello, del quale in subordine ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa conclusionale depositata il 13.06.2025 ha altresì eccepito il difetto di legittimazione ad causam per carenza di valido mandato di parte appellante ed ha formulato appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
sebbene ritualmente citato, non si è costituito, per cui ne viene qui dichiarata CP_2 la contumacia.
Con ordinanza collegiale del 7/17.07.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza e fiSAta, per la precisazione delle conclusioni,
l'udienza del 16.04.2025, sostituita da trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione ad causam in capo alla banca, formulata sul presupposto che il mandato conferito in calce al ricorso per decreto ingiuntivo non poSA estendersi alla presente fase di appello in seguito alla sopravvenuta revoca del decreto ingiuntivo.
Tale eccezione, sebbene sollevata dalla difesa della per la prima volta in sede di CP_1 comparsa conclusionale - e dunque tardivamente -, deve tuttavia essere esaminata da questa
Corte, traducendosi l'eccezione di carenza di ius postulandi in capo al difensore in un difetto di legitimatio ad causam, come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, fatti salvi gli effetti del giudicato.
L'eccezione è in primo luogo intrinsecamente smentita dal tenore letterale della procura ad litem rilasciata all'Avv. Cotrone (difensore della opposta, odierna appellante), espreSAmente conferita per "ogni fase, stato e grado del giudizio….contro e Controparte_1 [...]
nonché per il “giudizio di opposizione in ogni grado” e, quindi, per ogni tipo e CP_2 grado di giudizio conseguente alla mancata riscossione della somma ingiunta. pagina 4 di 10 La procura risulta inoltre conferita in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e costituisce un negozio unilaterale autonomo, la cui validità non viene certo meno in caso di mancato accoglimento delle richieste del difensore, ovvero di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo, essendo stata, come detto, rilasciata per ogni fase, stato o grado del giudizio, per cui continua ad avere efficacia anche nel presente giudizio di appello, a meno che non vi siano specifiche limitazioni nel mandato stesso, non riscontrabili nella fattispecie.
Le S.U. della CaSAzione hanno in particolare precisato che la procura, ove risulti - come nella specie - conferita in termini ampi e comprensivi ("con ogni facoltà"), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa, nonché di economia processuale
(artt. 24 e 111 Cost.), deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni neceSArie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita (Cass. S.U. sent. nr.4909/2016).
1. - Con il primo motivo di gravame l'appellante denunzia l'omeSA e/o carente motivazione della sentenza di primo grado, deducendo che il Tribunale si sarebbe limitato all'acritica condivisione delle risultanze della CT “senza per nulla entrare nel merito delle stesse quantomeno sotto il profilo squisitamente giuridico”.
In particolare, viene censurata la sentenza laddove il primo giudice, senza rappresentare il percorso logico-deduttivo sotteso alla decisione e senza richiamare i principi giuridici e la normativa afferente ai criteri di calcolo aDOati dal CT DO.SA , ne ha condiviso Persona_1 pienamente il risultato, giungendo a ritenere la nullità delle clausole che indicano costi inveritieri e la sostituzione alle stesse dei tassi BOT.
L'appellante evidenzia, inoltre, la carenza motivazionale anche con riferimento alla ritenuta non pertinenza, ai fini del decidere, delle osservazioni formulate dal CTP della AN prof.
, rispetto alle quali la CT della DO.SA avrebbe omesso di replicare Per_2 Per_1 adeguatamente, pur attenendo le stesse a significativi aspetti, quali: - la confusione tra TAEG e
TEG risultante dalle operazioni peritali;
- l'inserimento delle spese assicurative nel calcolo del
TEG; - la trasparenza e buona fede bancaria.
Nel dettaglio, deduce che il Tribunale nulla avrebbe argomentato in merito ai seguenti punti evidenziati dal CTP della banca opposta:
1.a) sia il tasso di interesse nominale (TAN) previsto nel contratto di finanziamento per il periodo di ammortamento pari al 7,99 % in misura fiSA, sia il TAEG/ISC (indicatore sintetico del costo) pari al 8,81 %, sarebbero inferiori al tasso soglia usura rilevato da AN d'Italia per pagina 5 di 10 il periodo in discorso per le operazioni classificate come “CREDITI PERSONALI” non finalizzati;
1.b) parimenti non si riscontrerebbe alcun superamento del tasso soglia per il TEG, risultante dal piano di ammortamento determinato secondo le ipotesi prospettate in contratto, sia con riferimento ad ogni rata pagata, sia con riferimento al pagamento di eventuali maggiorazioni dovute a ritardati pagamenti della rata;
1.c) anche il piano di ammortamento relativo al rimborso del prestito, su cui è stato fondato il
D.I. opposto, sarebbe stato correttamente elaborato sulla base del tasso nominale del 5,95%, così come indicato in contratto e senza alcuna violazione delle norme antiusura, né della disciplina in tema di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale.
Sotto tale aspetto l'appellante si duole che il primo giudice non abbia valorizzato la circostanza che il contratto di finanziamento de quo è stato stipulato attraverso un format contrattuale europeo, denominato “Secci”, la cui adozione garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni in materia di trasparenza indicate dalla U.E.
La censura è infondata.
Ritiene la Corte che non ricorra nella fattispecie la lamentata carente e/o omeSA motivazione, avendo il Tribunale congruamente motivato la sua decisione, sulla scorta dei rilievi del consulente. Peraltro, quand'anche questa Corte avesse rilevato l'assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata (e non è il caso), avrebbe solo l'obbligo di decidere nel merito perché il vizio di carenza di motivazione non rientra tra quelli taSAtivamente indicati dagli art. 353 e 354 c.p.c. (Cass. 1992/6243). D'altra parte non va dimenticato che la decisione appellata rimane assorbita da quella emeSA dal giudice del gravame, il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione delle parti, ancorché nell'ambito delle questioni sottoposte con i motivi di impugnazione.
Tanto premesso, rileva la Corte che, come noto, ove il giudicante ritiene convincenti le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio e vi aderisce, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali poSA desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (ex multis Cass. civ., n.
19475/2005). Nella fattispecie in esame va altresì considerato che il CT ha risposto in modo esauriente alle osservazioni del CTP della parte opposta, odierna appellante.
Orbene, richiamando le risultanze della CT, in quanto coerenti ed esenti da vizi logici o di metodo, il Tribunale ha ritenuto che il TAEG pattuito in contratto (pari all'8,81%) fosse stato pagina 6 di 10 erroneamente indicato, in quanto non si era tenuto conto del premio assicurativo obbligatorio, con conseguente necessità di procedere al ricalcolo dello stesso e dell'intero rapporto contrattuale mediante l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB.
Ed invero, il TAEG rappresenta un indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo scopo di rendere eDOo il cliente del costo effettivo totale del credito, prima di accedervi.
Ciò premesso, occorre chiarire che il premio e le spese relative al contratto di assicurazione, stipulato unitamente al contratto di finanziamento, devono essere considerati al fine della determinazione del TAEG, giusto il disposto della norma di cui al secondo comma dell'art. 121 T.U.B., secondo cui “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito,
o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Nella relazione di consulenza depositata in primo grado, a firma della DO.SA , si Per_1 legge quanto segue: “Si rileva che il Taeg corrisponde a quello indicato nel contratto nel caso in cui tra le spese iniziali non si comprendono le spese di assicurazione per l'importo complessivo di € 2.607,00” (pag. 20 CT).
Il CT, pertanto, ha chiarito che il TAEG esposto nel contratto sottoscritto dalle parti corrisponde a quello effettivamente applicato (pari all'8.81%) nel caso in cui non si tenga conto del premio assicurativo, precisando che il TAEG comprensivo delle spese di assicurazione è pari a 11,378%, che risulta inferiore alla soglia prevista per la categoria di
“crediti personali” dal D.M. 27 giugno 2011.
Le conclusioni del CT, condivise anche da questa Corte e da cui non v'è motivo di discostarsi, forniscono adeguata risposta alle osservazioni dei CTP.
Orbene, la Corte ritiene che nel calcolo del TAEG vadano incluse le spese assicurative.
Invero, il modulo di adesione al contratto di assicurazione è stato sottoscritto contestualmente alla richiesta di finanziamento (ossia in data 23.05.2013), venendosi quindi a delineare un'operazione contrattuale unitaria in cui, per accedere al finanziamento, il consumatore sopporta anche i costi dell'assicurazione, con la conseguenza che tali costi costituiscono, unitamente agli interessi corrispettivi, il costo del finanziamento.
Ne consegue che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il contratto di credito al consumo sottoscritto tra le parti del giudizio è connotato da una clausola che reca erronea indicazione, per difetto, del TAEG, con conseguente sussistenza del profilo di nullità parziale rilevato in sentenza. pagina 7 di 10 La circostanza, evidenziata dalla banca, che il TAEG, così come il TAN e il TAG, non supererebbe comunque il tasso soglia vigente, è ininfluente e non sposta i termini della questione, dal momento che la sussistenza di una discrasia, in termini peggiorativi, tra il
TAEG indicato in contratto e quello effettivo derivante dalla corretta considerazione di tutti i costi correlati all'erogazione del credito, comporta di per sé la nullità della relativa clausola.
In conclusione, l'applicazione del TAEG più elevato rispetto a quello indicato nella scrittura privata del 23.05.2013, trattandosi di credito al consumo, conduce alla neceSAria applicazione della norma di cui al settimo comma dell'art. 125 bis T.U.B., con la conseguenza che il consumatore è obbligato alla sola corresponsione degli interessi secondo il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB, ossia in misura pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, deve dunque ritenersi che la decisione impugnata sia esente dalle censure mosse e meriti conferma.
2. - Con il secondo motivo di appello subordinatamente al mancato Parte_1 accoglimento del motivo sub “1”, reputa erronea la condanna alle spese del giudizio alla luce dell'effettivo riconoscimento, seppur nel minore importo accertato in sentenza, del credito in suo favore e alla luce della soccombenza sostanziale degli opponenti.
La censura è fondata.
Come ha avuto modo di chiarire la CaSAzione, con orientamento dal quale non vi è motivo per discostarsi nel caso in esame, “Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) Rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali (in termini, ex plurimis, CaSAzione ordinanza n.4860/2024).
Nella fattispecie in esame il contenzioso è scaturito dal mancato pagamento delle nr.120 rate del finanziamento da parte dell'opponente, il quale ultimo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, pur chiedendo la rideterminazione dei rapporti dare-avere, ha riconosciuto di aver versato solo le prime 43 rate di ammortamento, senza tuttavia offrire l'importo dovuto, così costringendo la banca opposta a proseguire nel contenzioso al fine di disporre di un titolo esecutivo. Il primo giudice ha peraltro deciso l'opposizione, sulla base della ragione più liquida, accogliendo il motivo di opposizione sub lettera “c”, ma risultano, quand'anche in via pagina 8 di 10 implicita, rigettati tutti gli ulteriori motivi di opposizione (veds. atto di opposizione motivi sub lettera “a” e “b”).
In tale contesto, attesa l'apprezzabile riduzione del credito della banca, chiesto con il decreto ingiuntivo in euro 21.796,41 e riconosciuto nell'appellata sentenza in euro 10.968, reputa questa Corte che le spese del primo grado del giudizio debbano essere interamente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio ed anche della presenza di contrasti in giurisprudenza in ordine alle questioni esaminate. Anche le spese della CT espletata in primo grado vanno in via definitiva poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Da ciò consegue il diritto della appellante di ripetere le somme eventualmente già CP_3 corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza;
3. - Atteso l'accoglimento del secondo motivo di appello e l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legitimatio ad causam sollevata dall'appellata in sede di comparsa conclusionale, anche spese e compensi del presente grado del giudizio vanno interamente compensate tra le parti costituite. Le spese processuali vanno invece dichiarate irripetibili nei confronti della parte rimasta contumace.
3.bis - Nella comparsa di costituzione l'Avv.to S. Conte si è dichiarata antistataria;
la steSA richiesta di distrazione delle spese è stata reiterata nella comparsa conclusionale del
13.06.2025. Lo stesso difensore, tuttavia, in data 30 maggio 2025 ha depositato delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ammissione della al gratuito patrocinio sulla CP_1 base di istanza depositata il 24/4/2025.
Trattasi all'evidenza di richieste contraddittorie, in relazione alle quali la CaSAzione, dopo alcuni contrasti giurisprudenziali, ha stabilito la prevalenza dell'ammissione al gratuito patrocinio rispetto alla possibilità per l'avvocato di chiedere la distrazione delle spese al giudice, non potendo in tal modo il difensore porre nel nulla il diritto della parte al P.S.T.. La
S.C. ha in particolare affermato che, in presenza di un provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, l'eventuale richiesta di distrazione delle spese deve ritenersi priva di effetto
(Cass. SS.UU. sentenza n.1009/2014).
Con separato decreto verranno pertanto liquidati i compensi a carico dell'Erario e in favore del difensore della per l'attività espletata dopo il 24 aprile 2025. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, in parziale accoglimento dell'appello proposto da n persona di , dirigente in servizio Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 presso la Direzione Generale, con atto di citazione notificato il 03.01.2023 nei confronti di e avverso la sentenza n. 2948, emeSA dal Controparte_1 CP_2
Tribunale di Lecce il 21.10.2022 e pubblicata in pari data, così provvede:
1. In riforma dei capi nr. “3” e “4” dell'appellata sentenza, come corretti con decreto del
Tribunale del 2/12/2022, dichiara spese e compensi del giudizio di primo grado interamente compensati tra le parti;
pone le spese della CT espletata in primo grado in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, con conseguente diritto della CP_3 appellante di ripetere le somme eventualmente già corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. dichiara spese e compensi del presente grado del giudizio interamente compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti della parte rimasta contumace.
Così deciso in Lecce, il 4 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.SA Anna Rita Pasca
pagina 10 di 10