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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2920/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
SURIANO MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16703/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500008966000 IMP. SOST. 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500008966000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500008966000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500008966000 TASSA AUTOMOB. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220155318028000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230061919626000 IMP.SOST. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240130552801000 IMP.SOST. 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712024130552801000 IMP.SOST. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240169269307003 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3062/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1, impugnava la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500008966000 – Fascicolo n. 2025/106171 notificata a mezzo posta elettronica il 05/06/2025 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 07120220155318028000 relativa ad IVA per euro 3368,00, oltre interessi e sanzioni per l'anno 2018;
2) n. 07120230061919626000 relativa ad imposta sostitutiva per euro 3.453,00 oltre interessi e sanzioni per l'anno 2019;
3) n. 07120240130552801000 relativa ad imposta sostitutiva per interessi e sanzioni per l'anno 2020;
4) n. 0712024130552801000 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2017 per euro 193,44 oltre interessi e sanzioni;
5) n. 07120240169269307003 relativa ad IRPEF per euro 25.584,00 ed add. reg. per euro 310,00 per l'anno
2005, iscrizione a ruolo ex art. 25 Dpr 602/73.
Eccepisce la prescrizione della pretesa tributaria e la decadenza dall'azione per quanto attiene la cartella relativa al credito di maggiore importo, anno di imposta 2005.
Eccepisce altresì l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato effettuata tramite indirizzo pec del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati, Email_5
Si è costituita la Regione Campania che preliminarmente ha rilevato la tardività del deposito del ricorso atteso il lasso di tempo trascorso tra la data di proposizione del ricorso (04/07/2025) e la data di deposito presso la C.G.T. adita (03/10/2025), ne chiede dichiararsi l'inammissibilità ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546. Nel merito, in relazione al credito di sua competenza, di cui alla cartella
0712024130552801000, relativa al mancato pagamento delle tasse auto 2017, deduce che per la notifica dell'avviso di accertamento n. 734032423166 è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza è stato restituito al mittente in data 30/10/2020, con compiuta giacenza in data 3.2.2021, successivamente è stato notificato avviso di accertamento n. N. 734333475501 il 14.4.2023 sempre con raccomandata A/R. Il tutto sempre all'indirizzo di domicilio fiscale del contribuente in Indirizzo_1,Cercola, Napoli.
Sono restate contumaci IA DE che AD.
All'udienza del 16.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi deIl' art.22, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, e ss. m.i. “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”.
Nel caso che ci occupa il ricorrente non produce in atti le prove delle notifiche del ricorso agli uffici resistenti per cui non è dato conoscere, né verificare, l'effettiva tempestività del deposito del ricorso ed il rispetto del predetto art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546. Già tale circostanza giustifica l'inammissibilità del ricorso proposto.
La Regione costituitasi ha dato prova della tardività del deposito del ricorso rispetto alla data della ricevuta notifica, evidenziando che, a fronte di pec di notifica del 4/7/2025, il ricorso risulta depositato solo in data
3.10.2025 ben oltre quindi il termine stabilito, in modo perentorio, dalla richiamata norma.
All'inammissibilità della domanda consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio nei confronti di Regione
Campania in euro 400,00.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
SURIANO MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16703/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500008966000 IMP. SOST. 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500008966000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500008966000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500008966000 TASSA AUTOMOB. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220155318028000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230061919626000 IMP.SOST. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240130552801000 IMP.SOST. 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712024130552801000 IMP.SOST. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240169269307003 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3062/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1, impugnava la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500008966000 – Fascicolo n. 2025/106171 notificata a mezzo posta elettronica il 05/06/2025 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 07120220155318028000 relativa ad IVA per euro 3368,00, oltre interessi e sanzioni per l'anno 2018;
2) n. 07120230061919626000 relativa ad imposta sostitutiva per euro 3.453,00 oltre interessi e sanzioni per l'anno 2019;
3) n. 07120240130552801000 relativa ad imposta sostitutiva per interessi e sanzioni per l'anno 2020;
4) n. 0712024130552801000 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2017 per euro 193,44 oltre interessi e sanzioni;
5) n. 07120240169269307003 relativa ad IRPEF per euro 25.584,00 ed add. reg. per euro 310,00 per l'anno
2005, iscrizione a ruolo ex art. 25 Dpr 602/73.
Eccepisce la prescrizione della pretesa tributaria e la decadenza dall'azione per quanto attiene la cartella relativa al credito di maggiore importo, anno di imposta 2005.
Eccepisce altresì l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato effettuata tramite indirizzo pec del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati, Email_5
Si è costituita la Regione Campania che preliminarmente ha rilevato la tardività del deposito del ricorso atteso il lasso di tempo trascorso tra la data di proposizione del ricorso (04/07/2025) e la data di deposito presso la C.G.T. adita (03/10/2025), ne chiede dichiararsi l'inammissibilità ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546. Nel merito, in relazione al credito di sua competenza, di cui alla cartella
0712024130552801000, relativa al mancato pagamento delle tasse auto 2017, deduce che per la notifica dell'avviso di accertamento n. 734032423166 è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza è stato restituito al mittente in data 30/10/2020, con compiuta giacenza in data 3.2.2021, successivamente è stato notificato avviso di accertamento n. N. 734333475501 il 14.4.2023 sempre con raccomandata A/R. Il tutto sempre all'indirizzo di domicilio fiscale del contribuente in Indirizzo_1,Cercola, Napoli.
Sono restate contumaci IA DE che AD.
All'udienza del 16.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi deIl' art.22, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, e ss. m.i. “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”.
Nel caso che ci occupa il ricorrente non produce in atti le prove delle notifiche del ricorso agli uffici resistenti per cui non è dato conoscere, né verificare, l'effettiva tempestività del deposito del ricorso ed il rispetto del predetto art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546. Già tale circostanza giustifica l'inammissibilità del ricorso proposto.
La Regione costituitasi ha dato prova della tardività del deposito del ricorso rispetto alla data della ricevuta notifica, evidenziando che, a fronte di pec di notifica del 4/7/2025, il ricorso risulta depositato solo in data
3.10.2025 ben oltre quindi il termine stabilito, in modo perentorio, dalla richiamata norma.
All'inammissibilità della domanda consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio nei confronti di Regione
Campania in euro 400,00.