Decreto 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 15/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
N. R.G. N.C. 819 / 2025 Volontaria Giurisdizione
DECRETO
Nel procedimento di volontaria giurisdizione sopra epigrafato avente ad oggetto:
Ricorso ex lege 24/03/2001 n. 89 (cd. Legge Pinto) e successive modifiche
PROMOSSO DA
C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti DI ROSA MASSIMO e
CACCHIONE ALESSANDRO, presso cui è domiciliata come in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
CF: Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Visto il ricorso depositato dall'istante in data 10.02.2025, con cui ha richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico di DE CO di ON PA
(fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 25/2012 pubblicata il 02.05.2012), nell'ambito della quale è stata ammessa allo stato passivo fallimentare per €
Che il presente ricorso è ammissibile in quanto il decreto di chiusura della procedura fallimentare è del 14.07.2024 (comunicato ai creditori il 22.07.2024), per cui lo stesso è stato depositato entro il termine semestrale per la proposizione della domanda di equo indennizzo;
rilevato che la procedura fallimentare si è dunque protratta per la ricorrente oltre il termine massimo di sette anni di ragionevole durata del processo, così aumentato rispetto a quello di sei anni di cui all'art. 2 comma 2 bis Legge 89/2001, in considerazione della particolare complessità di tale fallimento caratterizzato, tra l'altro, da un rilevantissimo numero di creditori ammessi al passivo e di complessi procedimenti intra fallimentari (cfr. sul punto, Cass. civ. n.
1286/2024);
che la durata della procedura fallimentare va dunque per essa computata in anni 12 (dies a quo: data di presentazione dell'istanza di ammissione al passivo;
dies ad quem: data del decreto di chiusura della procedura fallimentare);
Che pertanto, detratto il termine di sette anni di ragionevole durata del processo, il periodo indennizzabile di irragionevole durata è pari ad anni 05;
che, considerato l'ammontare del credito dell'istante ammesso al passivo, l'oggetto del procedimento, la complessità ed ampiezza del
Fallimento in oggetto, la natura e tipologia del credito, il comportamento delle parti e dell'autorità giudiziaria durante il procedimento, gli interessi coinvolti, ed il relativo esito, ai sensi dell'art. 2 bis comma 2 Legge 89/2001, appare equo ex art. 2056
c.c. riconoscere a titolo di danno non patrimoniale alla ricorrente la somma annua di € 450,00 per ogni anno di ritardo eccedente la ragionevole durata del procedimento, per cui l'indennizzo dovuto è di complessivi € 2.250,00 (€ 450,00 x 05 anni).
rilevato che le spese del presente procedimento debbano essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM
147/2022, sulla base dell'importo medio previsto in tabella per i procedimenti monitori, cui il presente può essere a tal fine equiparato, tenuto conto del valore della causa in base all'ammontare della condanna (scaglione sino ad € 5.200,00);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al pagamento,
[...] CP_2
senza dilazione, in favore della ricorrente Parte_1
della somma di € 2.250,00, oltre interessi legali dalla data di deposito del presente ricorso al soddisfo;
b) Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 500,00, di cui €
473,00 per compenso professionale ed € 27,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei difensori avv.ti Massimo Di Rosa e Alessandro Cacchione dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 14/02/2025
Il Consigliere designato dott. Paolo Mariani