Art. 13. Assegni di riversibilita'
Gli assegni di riversibilita' posti a carico del Fondo sociale secondo quanto disposto dal precedente articolo 11 e quelli da liquidare per decessi successivi al 31 dicembre 1975 sono regolati dalle norme che disciplinano le pensioni ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Gli assegni di riversibilita' di cui al primo comma non possono essere complessivamente ne' inferiori alla misura indicata nei primi due commi del precedente articolo 12 ne superiori all'intero ammontare dell'assegno vitalizio diretto.
Non e' dovuta in nessun caso, al coniuge ed ai figli superstiti, l'indennita' prevista dall' articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli assegni di riversibilita' posti a carico del Fondo sociale secondo quanto disposto dal precedente articolo 11 e quelli da liquidare per decessi successivi al 31 dicembre 1975 sono regolati dalle norme che disciplinano le pensioni ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Gli assegni di riversibilita' di cui al primo comma non possono essere complessivamente ne' inferiori alla misura indicata nei primi due commi del precedente articolo 12 ne superiori all'intero ammontare dell'assegno vitalizio diretto.
Non e' dovuta in nessun caso, al coniuge ed ai figli superstiti, l'indennita' prevista dall' articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni.