Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1063
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del periodo di osservazione intramuraria

    La Corte Suprema di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza, ritenendo che l'art. 4-bis, comma 1-quater, dell'Ordinamento Penitenziario richieda un anno di osservazione intramuraria anche nel caso in cui sia riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., quando il reato sia aggravato dall'art. 609-ter cod. pen.

  • Rigettato
    Errore materiale nel dispositivo della sentenza

    La Corte ha ritenuto che, sebbene il Tribunale di sorveglianza abbia errato nel non riconoscere l'attenuante della minore gravità (effettivamente riconosciuta e annotata a seguito di correzione), la decisione di rigettare la richiesta di misura alternativa alla detenzione è corretta in linea con il dettato normativo.

  • Rigettato
    Mancata acquisizione di documentazione sanitaria

    La Corte ha ritenuto infondato anche questo motivo, poiché l'eventuale utilità della documentazione non avrebbe potuto mutare la prevalenza della norma che presuppone almeno un anno di osservazione intramuraria, base della decisione del Tribunale di sorveglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1063
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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