CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR LA LA SE MI RA FF - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 23/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di XXXXXXX udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di Luigi Birritteri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXX, in data 23/4/2025, rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX condannato per i reati di cui agli artt. 572, 609-bis e 609-ter,n.
5-quater cod. pen., di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, iniziata solo nel gXXXXio 2025, per la ritenuta mancanza del periodo di osservazione intramuraria di almeno un anno.
2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX denunciando la violazione di legge rispetto al fatto che il Tribunale abbia fondato la propria decisione sulla base di un errore contenuto nel dispositivo della sentenza in esecuzione che, erroneamente, non avrebbe considerato la prevalenza dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen. rispetto all’aggravante di cui all’art. 609-ter, primo comma, n.
5-quater, cod. pen., come invece previsto in motivazione. È stato prodotto il provvedimento di correzione del dispositivo con l’annotazione in sentenza della prevalenza dell’attenuante. Con un secondo motivo, si denuncia il vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di acquisizione della documentazione e delle conclusioni rassegnate dall’ufficio sanitario della Questura di XXXX relative alla sorveglianza psicologica cui è stato sottoposto il XXXXXX a seguito delle querele sporte dalla moglie. Con successiva memoria sono state ribadite le ragioni a sostegno del primo motivo di ricorso.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di un rigetto.
2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella parte iniziale della Penale Sent. Sez. 1 Num. 1063 Anno 2026 Presidente: DE MA GI Relatore: FI VI Data Udienza: 30/09/2025 sua requisitoria, l’elemento dirimente su cui si fonda il provvedimento impugnato è che il ricorrente è stato condannato per artt. 609-bis e 609-ter, primo comma, n.
5-quater cod. pen., fattispecie rientranti nell’art.
4-bis, comma 1-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), come modificato dalla legge 23 aprile 2009, n. 38; pertanto, per accedere alle misure alternative alla detenzione è necessario almeno un anno di osservazione intramuraria. La giurisprudenza di questa Corte ha già trattato più volte la questione dedotta in ricorso, con il primo motivo, affermando che “l’osservazione scientifica collegiale per la durata di un anno, costituente, ex art.
4-bis, comma primo-quater, Ord. pen., presupposto per l’applicazione di misure alternative alla detenzione in favore dei soggetti condannati per il delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., è necessaria anche nel caso in cui al condannato sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen.” (Sez. 1, n. 39985 del 09/04/2019, Rv. 277487; Sez. 1, n. 42309 del 11/11/2010, Rv. 249025; Sez. 1, n. 30497 del 03/06/2010, Rv. 248579; Sez. 1, n. 20896 del 13/05/2010, Rv. 247464). Si è, infatti, rilevato che la disposizione prevista dall’art.
4-bis, comma 1-quater, ord. pen., individua in premessa le ipotesi per le quali è richiesta l’osservazione scientifica della personalità mediante il richiamo specifico, per quel che qui rileva, ai “delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies del codice penale”; limita, invece, nella seconda parte l’ipotesi di esclusione al solo “delitto previsto dall’art. 609-bis” ove per esso risulti “applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata”. Si è, quindi, affermato che il tenore letterale della norma manifesta chiaramente l’intento del legislatore di circoscrivere alla sola ipotesi dell’art. 609-bis cod. pen. il trattamento più favorevole. Secondo tale giurisprudenza, alla quale si intende dare continuità, non è, pertanto, possibile superare in via interpretativa l’ostacolo costituito dal tenore letterale dell’art.
4-bis, comma 1- quater, ord. pen.; di conseguenza, nel caso di reato di violenza sessuale aggravato dall’art. 609-ter, sebbene sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della “minore gravità”, non opera l’esenzione dal periodo di osservazione prevista dall’ultima parte del citato art.
4-bis, comma 1-quater.
3. Il provvedimento impugnato, quindi, pur errando nel non aver riconosciuto esistente l’attenuante della minore gravità (effettivamente riconosciuta e annotata in calce alla sentenza a seguito della procedura di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.) non è affetto dai vizi denunciati poiché corretto nella decisione che risulta essere in linea con il dettato normativo così come interpretato da questa Corte. La base fattuale della conclusione è rilevabile dall’esame letterale del contenuto del provvedimento impugnato, la cui portata è riconosciuta, come detto, dallo stesso ricorrente ed è stata ricordata dalla requisitoria del P.G. che ha, in tal modo, consentito, peraltro, la possibilità di sviluppo del contraddittorio sul tema. A ciò consegue anche l’infondatezza del secondo motivo che lamenta una mancata acquisizione documentale la cui possibile utilità non consente comunque di far mutare la prevalenza della norma che presuppone almeno un anno di osservazione intramuraria che è alla base della decisione del Tribunale di sorveglianza.
4. Per l’infondatezza dei motivi, come da considerazioni appena espresse, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VI FI GI DE MA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di Luigi Birritteri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXX, in data 23/4/2025, rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX condannato per i reati di cui agli artt. 572, 609-bis e 609-ter,n.
5-quater cod. pen., di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, iniziata solo nel gXXXXio 2025, per la ritenuta mancanza del periodo di osservazione intramuraria di almeno un anno.
2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX denunciando la violazione di legge rispetto al fatto che il Tribunale abbia fondato la propria decisione sulla base di un errore contenuto nel dispositivo della sentenza in esecuzione che, erroneamente, non avrebbe considerato la prevalenza dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen. rispetto all’aggravante di cui all’art. 609-ter, primo comma, n.
5-quater, cod. pen., come invece previsto in motivazione. È stato prodotto il provvedimento di correzione del dispositivo con l’annotazione in sentenza della prevalenza dell’attenuante. Con un secondo motivo, si denuncia il vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di acquisizione della documentazione e delle conclusioni rassegnate dall’ufficio sanitario della Questura di XXXX relative alla sorveglianza psicologica cui è stato sottoposto il XXXXXX a seguito delle querele sporte dalla moglie. Con successiva memoria sono state ribadite le ragioni a sostegno del primo motivo di ricorso.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di un rigetto.
2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella parte iniziale della Penale Sent. Sez. 1 Num. 1063 Anno 2026 Presidente: DE MA GI Relatore: FI VI Data Udienza: 30/09/2025 sua requisitoria, l’elemento dirimente su cui si fonda il provvedimento impugnato è che il ricorrente è stato condannato per artt. 609-bis e 609-ter, primo comma, n.
5-quater cod. pen., fattispecie rientranti nell’art.
4-bis, comma 1-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), come modificato dalla legge 23 aprile 2009, n. 38; pertanto, per accedere alle misure alternative alla detenzione è necessario almeno un anno di osservazione intramuraria. La giurisprudenza di questa Corte ha già trattato più volte la questione dedotta in ricorso, con il primo motivo, affermando che “l’osservazione scientifica collegiale per la durata di un anno, costituente, ex art.
4-bis, comma primo-quater, Ord. pen., presupposto per l’applicazione di misure alternative alla detenzione in favore dei soggetti condannati per il delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., è necessaria anche nel caso in cui al condannato sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen.” (Sez. 1, n. 39985 del 09/04/2019, Rv. 277487; Sez. 1, n. 42309 del 11/11/2010, Rv. 249025; Sez. 1, n. 30497 del 03/06/2010, Rv. 248579; Sez. 1, n. 20896 del 13/05/2010, Rv. 247464). Si è, infatti, rilevato che la disposizione prevista dall’art.
4-bis, comma 1-quater, ord. pen., individua in premessa le ipotesi per le quali è richiesta l’osservazione scientifica della personalità mediante il richiamo specifico, per quel che qui rileva, ai “delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies del codice penale”; limita, invece, nella seconda parte l’ipotesi di esclusione al solo “delitto previsto dall’art. 609-bis” ove per esso risulti “applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata”. Si è, quindi, affermato che il tenore letterale della norma manifesta chiaramente l’intento del legislatore di circoscrivere alla sola ipotesi dell’art. 609-bis cod. pen. il trattamento più favorevole. Secondo tale giurisprudenza, alla quale si intende dare continuità, non è, pertanto, possibile superare in via interpretativa l’ostacolo costituito dal tenore letterale dell’art.
4-bis, comma 1- quater, ord. pen.; di conseguenza, nel caso di reato di violenza sessuale aggravato dall’art. 609-ter, sebbene sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della “minore gravità”, non opera l’esenzione dal periodo di osservazione prevista dall’ultima parte del citato art.
4-bis, comma 1-quater.
3. Il provvedimento impugnato, quindi, pur errando nel non aver riconosciuto esistente l’attenuante della minore gravità (effettivamente riconosciuta e annotata in calce alla sentenza a seguito della procedura di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.) non è affetto dai vizi denunciati poiché corretto nella decisione che risulta essere in linea con il dettato normativo così come interpretato da questa Corte. La base fattuale della conclusione è rilevabile dall’esame letterale del contenuto del provvedimento impugnato, la cui portata è riconosciuta, come detto, dallo stesso ricorrente ed è stata ricordata dalla requisitoria del P.G. che ha, in tal modo, consentito, peraltro, la possibilità di sviluppo del contraddittorio sul tema. A ciò consegue anche l’infondatezza del secondo motivo che lamenta una mancata acquisizione documentale la cui possibile utilità non consente comunque di far mutare la prevalenza della norma che presuppone almeno un anno di osservazione intramuraria che è alla base della decisione del Tribunale di sorveglianza.
4. Per l’infondatezza dei motivi, come da considerazioni appena espresse, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VI FI GI DE MA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3