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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US ME GI - Presidente
IN BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2726/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Balsamo Angelo) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. MAGLIARISI ROSARIO) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 26.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 13.12.2024, chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 4.08.1998, a Palma di Montechiaro, con;
Controparte_1 che quest'ultima, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio;
che, in data 7 novembre 2025, i coniugi hanno depositato istanza di trasformazione del rito chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palma di Montechiaro con la sig.ra nata a [...] il Controparte_1
02.02.1976 CF: , presso l'Ufficio dello Stato Civile di Licata C.F._1 nel registro dell'anno 1998 Parte II Serie B n.50;
2. Non fare luogo all'assegnazione della casa coniugale sita in Licata Via Matilde
Serao n.6, con i mobili che l'arredano, in quanto di proprietà esclusiva del sig. che ivi vi abita unitamente ai figli maggiorenni figli Parte_1
e ; Persona_1 Persona_2
3. il sig. verserà alla sig.ra , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 5 co. 8 L. 890/1970 e successive modifiche ed integrazioni, in un'unica soluzione una tantum l'assegno divorzile nel seguente modo:
- mediante corresponsione una tantum della somma complessiva di € 120.000,00 (euro centoventimila/00), di cui € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario ed € 115.000,000,00
a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a alla Controparte_1
pronuncia della sentenza che definisce il presente giudizio;
- mediante cessione e trasferimento, con il presente atto e con la sentenza che definisce il giudizio, da parte del alla del Parte_1 Controparte_1
50% indiviso sopra l'immobile fabbricato per civile abitazione con accesso dalla via pubblica sito in Licata Contrada Lavanghe – Monserrato snc composto da n 9 vani catastali al piano terra, con area libera soprastante e con annesso e circostante terreno di pertinenza di corte;
in NCEU del Comune di Licata fo. 118, mappale 141 sub 3 (generato dalla fusione dei mappali 141 sub 1 e 141 sub 2); detto immobile si compone di sei vani, una cucina, due bagni, e due ripostigli: il tutot confinante con proprietà eredi con proprietà e con la mulattiera (oggi strada Per_3 Per_4
percorribile); pervenuto ai sig.ri e giusto Parte_1 Controparte_1 rogito notarile dell'08.07.2015, a ministero di Notar di Licata, Persona_5 rep. n. 35619, racc. n. 17363, registrato il 07.08.2015 al n. 3111; valore dichiarato nel rogito allegato € 210.000,00.
- le parti dichiarano che le planimetrie allegate all'atto di compravendita allegato sono conformi allo stato di fatto dell'immobile;
- le parti dichiarano che l'immobile in questione è stato edificato in assenza di concessione edilizia e che per lo stesso è stata rilasciata dal Comune di Licata
Concessione edilizia in sanatoria n. 61/S del 27 maggio 2015 e che successivamente a tale data non sono state appartate allo stesso modifiche per le quali sarebbe necessario richiedere licenza, concessione o altra autorizzazione edilizia;
- le parti dichiarano che il bene immobile di cui al punto è libero e franco da vincoli, ipoteche, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli;
In conseguenza della cessione di cui ante, la signora diviene piena ed CP_1 esclusiva proprietaria dell'immobile dianzi descritti. In ogni caso il signor Pt_1 rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal trasferimento alla signora della quota del bene immobile a questa trasferite e descritta dianzi Pt_1
con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4. nessun mantenimento viene disposto per i figli , Persona_6 Per_1 essendo maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre il padre
[...] provvederà esclusivamente al mantenimento, sino all'indipendenza economica, della figlia maggiorenne, con lui convivente, provvedendo Persona_2 direttamente nei confronti della stessa ai suoi bisogni economici;
5. ordinare alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Agrigento la trascrizione della presente sentenza limitatamente al trasferimento di proprietà con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità;
6. ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento nei registri dello Stato civile del Comune di Palma di Montechiaro”.
che all'udienza del 26.11.2025, le parti hanno parzialmente modificato l'accordo raggiunto dichiarando che “la clausola con cui viene previsto il trasferimento immobiliare avente ad oggetto il fabbricato in C. da Monserrato deve essere intesa quale impegno avente efficacia obbligatoria e che le parti, a seguito della sentenza che verrà pronunciata, si recheranno davanti al Notaio per effettuare il passaggio di proprietà” e hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto.
ritenuto che
la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La cessazione del matrimonio concordatario contratto a Palma di Montechiaro
(AG), il 4.08.1998 da , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del Comune di Licata al n. 50, parte II, Serie B, anno 1998.
Avuto riguardo a quanto convenuto dai coniugi, omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del ricorso da giudiziale in consensuale, come modificata all'udienza del 26.11.2025
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 1.12.2025
L'ESTENSORE
IN BE
IL PRESIDENTE
US ME GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US ME GI - Presidente
IN BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2726/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Balsamo Angelo) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. MAGLIARISI ROSARIO) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 26.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 13.12.2024, chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 4.08.1998, a Palma di Montechiaro, con;
Controparte_1 che quest'ultima, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio;
che, in data 7 novembre 2025, i coniugi hanno depositato istanza di trasformazione del rito chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palma di Montechiaro con la sig.ra nata a [...] il Controparte_1
02.02.1976 CF: , presso l'Ufficio dello Stato Civile di Licata C.F._1 nel registro dell'anno 1998 Parte II Serie B n.50;
2. Non fare luogo all'assegnazione della casa coniugale sita in Licata Via Matilde
Serao n.6, con i mobili che l'arredano, in quanto di proprietà esclusiva del sig. che ivi vi abita unitamente ai figli maggiorenni figli Parte_1
e ; Persona_1 Persona_2
3. il sig. verserà alla sig.ra , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 5 co. 8 L. 890/1970 e successive modifiche ed integrazioni, in un'unica soluzione una tantum l'assegno divorzile nel seguente modo:
- mediante corresponsione una tantum della somma complessiva di € 120.000,00 (euro centoventimila/00), di cui € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario ed € 115.000,000,00
a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a alla Controparte_1
pronuncia della sentenza che definisce il presente giudizio;
- mediante cessione e trasferimento, con il presente atto e con la sentenza che definisce il giudizio, da parte del alla del Parte_1 Controparte_1
50% indiviso sopra l'immobile fabbricato per civile abitazione con accesso dalla via pubblica sito in Licata Contrada Lavanghe – Monserrato snc composto da n 9 vani catastali al piano terra, con area libera soprastante e con annesso e circostante terreno di pertinenza di corte;
in NCEU del Comune di Licata fo. 118, mappale 141 sub 3 (generato dalla fusione dei mappali 141 sub 1 e 141 sub 2); detto immobile si compone di sei vani, una cucina, due bagni, e due ripostigli: il tutot confinante con proprietà eredi con proprietà e con la mulattiera (oggi strada Per_3 Per_4
percorribile); pervenuto ai sig.ri e giusto Parte_1 Controparte_1 rogito notarile dell'08.07.2015, a ministero di Notar di Licata, Persona_5 rep. n. 35619, racc. n. 17363, registrato il 07.08.2015 al n. 3111; valore dichiarato nel rogito allegato € 210.000,00.
- le parti dichiarano che le planimetrie allegate all'atto di compravendita allegato sono conformi allo stato di fatto dell'immobile;
- le parti dichiarano che l'immobile in questione è stato edificato in assenza di concessione edilizia e che per lo stesso è stata rilasciata dal Comune di Licata
Concessione edilizia in sanatoria n. 61/S del 27 maggio 2015 e che successivamente a tale data non sono state appartate allo stesso modifiche per le quali sarebbe necessario richiedere licenza, concessione o altra autorizzazione edilizia;
- le parti dichiarano che il bene immobile di cui al punto è libero e franco da vincoli, ipoteche, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli;
In conseguenza della cessione di cui ante, la signora diviene piena ed CP_1 esclusiva proprietaria dell'immobile dianzi descritti. In ogni caso il signor Pt_1 rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal trasferimento alla signora della quota del bene immobile a questa trasferite e descritta dianzi Pt_1
con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4. nessun mantenimento viene disposto per i figli , Persona_6 Per_1 essendo maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre il padre
[...] provvederà esclusivamente al mantenimento, sino all'indipendenza economica, della figlia maggiorenne, con lui convivente, provvedendo Persona_2 direttamente nei confronti della stessa ai suoi bisogni economici;
5. ordinare alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Agrigento la trascrizione della presente sentenza limitatamente al trasferimento di proprietà con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità;
6. ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento nei registri dello Stato civile del Comune di Palma di Montechiaro”.
che all'udienza del 26.11.2025, le parti hanno parzialmente modificato l'accordo raggiunto dichiarando che “la clausola con cui viene previsto il trasferimento immobiliare avente ad oggetto il fabbricato in C. da Monserrato deve essere intesa quale impegno avente efficacia obbligatoria e che le parti, a seguito della sentenza che verrà pronunciata, si recheranno davanti al Notaio per effettuare il passaggio di proprietà” e hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto.
ritenuto che
la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La cessazione del matrimonio concordatario contratto a Palma di Montechiaro
(AG), il 4.08.1998 da , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del Comune di Licata al n. 50, parte II, Serie B, anno 1998.
Avuto riguardo a quanto convenuto dai coniugi, omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del ricorso da giudiziale in consensuale, come modificata all'udienza del 26.11.2025
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 1.12.2025
L'ESTENSORE
IN BE
IL PRESIDENTE
US ME GI