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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16829 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27068/24 del R.G.A.C.C. e vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Silvana Dell'Aversano Orabona e Lorella Lucia, giusta procura ad litem in calce all'atto di opposizione ed elettivamente domiciliato preso il loro studio. OPPONENTE contro già denominata , in persona Controparte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, P.IVA e per essa la P.IVA_1 mandataria con rappresentanza Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5061/2024 emesso dall'Intestato Tribunale in data 19.04.2024 nella causa NRG 9324/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.984,63, oltre interessi e spese di procedura, in favore di e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
CP_
(d'ora in avanti anche ) Controparte_2
Detto credito derivava dal mancato pagamento delle rate di due contratti, e precisamente un contratto multiconto con finanziamento a termine e linea di credito ad uso rotativo stipulato con in data 7 novembre 2006 e un CP_3 contratto di finanziamento al consumo stipulato con in data 7 Parte_2 maggio 2007, pervenuti all'odierna opposta in virtù di un contratto di cessione in blocco di crediti notiziato in Gazzetta Ufficiale.
Con l'opposizione spiegata il lamentava in via pregiudiziale di rito Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
Latina, quale foro del consumatore ex art. 63 del D. Lgs 6.9.2005 n. 206, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria e la carenza di prova del credito, la prescrizione del credito ingiunto e la vessatorietà delle clausole contrattuali, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione. CP_
L'opposta non si costituiva in giudizio nei termini di cui all'art. 166 c.p.c.,
e in data 24.11. 2024, questo giudice, nel proprio decreto di fissazione udienza ex art. 171 bis c.p.c., ne dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza, tenutasi in data 3 febbraio 2025, la causa, senza istruttoria, non sollecitata dall'opponente, veniva rinviata per la decisione all'udienza del
20 giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
In data 6 maggio 2025 si costituiva in giudizio l'opposta per contestare nel merito le avverse doglianze e aderire, in via pregiudiziale e in rito, all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, chiedendo la compensazione delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente opposizione l'opponente ha lamentato in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Latina, foro di residenza dello stesso, qui invocato anche quale foro del consumatore e foro competente rispetto al luogo dove l'obbligazione era sorta.
Con comparsa del 6 maggio 2025, la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, ha aderito alla eccezione di Controparte_2 incompetenza territoriale sollevata, concordando sulla competenza in favore del Tribunale di Latina, foro del consumatore ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo.
Detta eccezione pregiudiziale di incompetenza, formulata dall'opponente nella prima difesa e, segnatamente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 13.6.2024, anche in conseguenza dell'adesione della parte opposta, è idonea, ai sensi dell'art. 279 comma 2 c.p.c, a definire il giudizio.
2 Riguardando la presente causa un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va anche osservato che, dalla adesione al Foro ritenuto competente, nella fattispecie Latina, discende l'incompetenza della Autorità adita in monitorio e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non si applica la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 38 c.p.c. secondo cui quando le altre parti costituite aderiscono all'indicazione del Giudice territorialmente competente “… la competenza del Giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mese dalla cancellazione del ruolo”.
Per consolidata giurisprudenza, al contrario, “ nel caso di incompetenza (per valore, materia, territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il
Giudice del relativo procedimento di opposizione nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione deve dichiarare sia
l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sia la nullità del decreto ingiuntivo e, inoltre, deve revocare quest'ultimo fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (ex pluris Cass. Civile sez. lavoro 21.5.2007 n.
11748).
In tale principale e preminente questione in rito resta assorbita ogni qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni, domande, eccezioni e deduzioni sollevate dalle parti.
La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca impongono, infine, una pronuncia con sentenza volta da un lato a dichiarare l'incompetenza del giudice adito e dall'altro a revocare il provvedimento opposto, regolando le spese di lite del processo davanti a sé.
Quanto al governo delle spese le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro
23.984,63) e della pronuncia in rito con l'applicazione dei minimi tariffari dell'indicato scaglione per le sole fasi effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
3 revoca la declaratoria di contumacia della e per essa, Controparte_1 quale mandataria, costituitasi nel presente giudizio Controparte_2 con comparsa del 6 maggio 2025;
dichiara per le ragioni esposte in parte motiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Latina innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di mesi 3 dalla comunicazione della presente decisione;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 5061/2024 emesso dall'Intestato Tribunale in data 19.04.2024 nella causa NRG 9324/2024, che per l'effetto revoca;
dichiara per le ragioni di cui in motivazione l'assorbimento nella pronuncia di rito di ogni altra questione sollevata dalle parti;
condanna e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_2 Parte_1
che liquida, con clausola di distrazione in favore dei procuratori
[...] costituiti dichiaratesi antistatari, in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge e rimborso delle spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, nella misura indicata nella nota compensi allegata alle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 18.6. 2025. di euro 145,
50.
Così deciso in Roma il 1° dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27068/24 del R.G.A.C.C. e vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Silvana Dell'Aversano Orabona e Lorella Lucia, giusta procura ad litem in calce all'atto di opposizione ed elettivamente domiciliato preso il loro studio. OPPONENTE contro già denominata , in persona Controparte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, P.IVA e per essa la P.IVA_1 mandataria con rappresentanza Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5061/2024 emesso dall'Intestato Tribunale in data 19.04.2024 nella causa NRG 9324/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.984,63, oltre interessi e spese di procedura, in favore di e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
CP_
(d'ora in avanti anche ) Controparte_2
Detto credito derivava dal mancato pagamento delle rate di due contratti, e precisamente un contratto multiconto con finanziamento a termine e linea di credito ad uso rotativo stipulato con in data 7 novembre 2006 e un CP_3 contratto di finanziamento al consumo stipulato con in data 7 Parte_2 maggio 2007, pervenuti all'odierna opposta in virtù di un contratto di cessione in blocco di crediti notiziato in Gazzetta Ufficiale.
Con l'opposizione spiegata il lamentava in via pregiudiziale di rito Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
Latina, quale foro del consumatore ex art. 63 del D. Lgs 6.9.2005 n. 206, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria e la carenza di prova del credito, la prescrizione del credito ingiunto e la vessatorietà delle clausole contrattuali, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione. CP_
L'opposta non si costituiva in giudizio nei termini di cui all'art. 166 c.p.c.,
e in data 24.11. 2024, questo giudice, nel proprio decreto di fissazione udienza ex art. 171 bis c.p.c., ne dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza, tenutasi in data 3 febbraio 2025, la causa, senza istruttoria, non sollecitata dall'opponente, veniva rinviata per la decisione all'udienza del
20 giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
In data 6 maggio 2025 si costituiva in giudizio l'opposta per contestare nel merito le avverse doglianze e aderire, in via pregiudiziale e in rito, all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, chiedendo la compensazione delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente opposizione l'opponente ha lamentato in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Latina, foro di residenza dello stesso, qui invocato anche quale foro del consumatore e foro competente rispetto al luogo dove l'obbligazione era sorta.
Con comparsa del 6 maggio 2025, la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, ha aderito alla eccezione di Controparte_2 incompetenza territoriale sollevata, concordando sulla competenza in favore del Tribunale di Latina, foro del consumatore ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo.
Detta eccezione pregiudiziale di incompetenza, formulata dall'opponente nella prima difesa e, segnatamente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 13.6.2024, anche in conseguenza dell'adesione della parte opposta, è idonea, ai sensi dell'art. 279 comma 2 c.p.c, a definire il giudizio.
2 Riguardando la presente causa un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va anche osservato che, dalla adesione al Foro ritenuto competente, nella fattispecie Latina, discende l'incompetenza della Autorità adita in monitorio e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non si applica la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 38 c.p.c. secondo cui quando le altre parti costituite aderiscono all'indicazione del Giudice territorialmente competente “… la competenza del Giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mese dalla cancellazione del ruolo”.
Per consolidata giurisprudenza, al contrario, “ nel caso di incompetenza (per valore, materia, territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il
Giudice del relativo procedimento di opposizione nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione deve dichiarare sia
l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sia la nullità del decreto ingiuntivo e, inoltre, deve revocare quest'ultimo fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (ex pluris Cass. Civile sez. lavoro 21.5.2007 n.
11748).
In tale principale e preminente questione in rito resta assorbita ogni qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni, domande, eccezioni e deduzioni sollevate dalle parti.
La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca impongono, infine, una pronuncia con sentenza volta da un lato a dichiarare l'incompetenza del giudice adito e dall'altro a revocare il provvedimento opposto, regolando le spese di lite del processo davanti a sé.
Quanto al governo delle spese le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro
23.984,63) e della pronuncia in rito con l'applicazione dei minimi tariffari dell'indicato scaglione per le sole fasi effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
3 revoca la declaratoria di contumacia della e per essa, Controparte_1 quale mandataria, costituitasi nel presente giudizio Controparte_2 con comparsa del 6 maggio 2025;
dichiara per le ragioni esposte in parte motiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Latina innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di mesi 3 dalla comunicazione della presente decisione;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 5061/2024 emesso dall'Intestato Tribunale in data 19.04.2024 nella causa NRG 9324/2024, che per l'effetto revoca;
dichiara per le ragioni di cui in motivazione l'assorbimento nella pronuncia di rito di ogni altra questione sollevata dalle parti;
condanna e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_2 Parte_1
che liquida, con clausola di distrazione in favore dei procuratori
[...] costituiti dichiaratesi antistatari, in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge e rimborso delle spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, nella misura indicata nella nota compensi allegata alle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 18.6. 2025. di euro 145,
50.
Così deciso in Roma il 1° dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
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