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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/11/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LANCIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. GE DI GIROLAMO Presidente Dr. AS CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 130/2025 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 30.10.2025 e vertente
TRA
n. a Solinger (Germania) il 05.04.1964, C.F. Parte_1
, difeso dall'Avv. Concetta Di Risio C.F._1
ricorrente
C/
n. a Lanciano il 04.01.1967, C.F. , CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Elisabetta Merlino resistente
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
L'Avv. Concetta Di Risio per conclude: “Voglia l'On.le Parte_1
Tribunale adito pronunciare la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi coniugi e con ordine Parte_1 CP_1 di annotazione della sentenza al anciano e compensare le spese legali in caso di adesione della convenuta alla domanda”. L'Avv. Elisabetta Merlino per conclude: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contraria richiesta, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'effetto porre a carico del sig.
il versamento in favore della sig.ra di un assegno Parte_1 CP_1
1.000,00 rivalutabile annualmen i indici ISTAT;
porre a carico del sig. le spese straordinarie della sigr.a Parte_1 CP_1 per intero, o in via sub 0% a carico del sig. Parte_1 spese e competenze legali del giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025, il ricorrente sig. Parte_1
ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto in Lanciano, il giorno 16 ottobre 1993, con la sig.ra . Il CP_1 ricorrente ha esposto che dall'unione matrimoniale nascevano due figlie e che, dopo oltre 25 anni, tra i coniugi é intervenuta separazione giudiziale pronunciata da questo Tribunale con sentenza del 8.2.2023 che ha disposto: 1) l'assegnazione della casa coniugale sita in Lanciano, Villa Andreoli 200/A a per abitarvi CP_1 unitamente alle figlie;
2) il contributo per il mantenimento della moglie CP_1
per € 400,00 (ritenuta congrua dalla Corte d'Appello a seguito di reclamo); 3)
[...]
l'obbligo a carico di dell'integrale mantenimento delle figlie Parte_1 maggiorenni non autosufficienti e il contributo del 70% alle spese straordinarie di cui al Protocollo sottoscritto da questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano;
4) l'obbligo a carico di di contribuire nella CP_1 misura del 30% alle predette spese straordinarie. Il ricorrente ha lamentato che, rispetto all'epoca della separazione, le sue condizioni economiche dopo il pensionamento del 2023 hanno subito un peggioramento (la pensione mensile è di circa 2.360, oltre alla decurtazione dell'affitto per il residence, rispetto ai 3.500 del vecchio stipendio) e che oggi non sussiste disparità economica tale da giustificare il versamento di un assegno all'ex coniuge da ritenersi, quindi, indipendente economicamente. Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta aderendo alla domanda sullo status e chiedendo in riconvenzionale un assegno divorzile di € 1.000,00 e la contribuzione del alle spese straordinarie Parte_1 per l'abitazione coniugale. La convenuta ha dedotto che, per il benessere familiare orientato alla crescita del percorso lavorativo del coniuge, in quanto maggiormente redditizio, e all'accudimento delle figlie, ha effettuato rinunce lavorative sotto il profilo dell'accrescimento professionale ed economico (all'epoca del matrimonio lavorava a tempo indeterminato e full time ma nel 1999, con la nascita della seconda figlia, d'accordo col coniuge si dimetteva per accudire le figlie, qualche anno dopo cercava nuovamente occupazione e veniva assunta a tempo pieno e indeterminato come capo cassiera in un supermercato, ma sempre per l'accudimento delle figlie e per facilitare gli avanzamenti di carriera del marito, chiedeva il part time e veniva demansionata a cassiera); chiedeva, pertanto, che dette rinunce, unitamente alla garanzia spettante al coniuge economicamente più debole, fossero considerate per determinare l'assegno divorzile (citando la ormai consolidata giurisprudenza sulla natura perequativo - compensativa e assistenziale dell'assegno).
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, non essendovi prove orali da assumere, veniva rinviata per la discussione e la decisione a trattazione scritta al 30 ottobre 2025 con termini 473 bis n. 28.
Preliminarmente, va osservato che ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 3, numero 2, lettera b) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, e, segnatamente, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal giorno della comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale per la separazione, per il tempo previsto dalla legge, quindi, considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare, deve emettersi la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni, alla luce dei documenti versati in atti e delle reciproche richieste delle parti, deve essere sicuramente confermata l'assegnazione della casa coniugale a , proprietaria esclusiva dell'immobile e in quanto tale CP_1 tenuta anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria, pertanto la domanda di contribuzione alle spese straordinarie a carico del non può essere Parte_1 accolta, vieppiù che la retribuzione mensile della stante l'indipendenza CP_1 economica delle figlie, è interamente ed esclusivamente utilizzabile per le esigenze personali e abitative della stessa. Tra l'altro si evidenzia che l'immobile, edificato su un terreno donato alla dalla madre, è stato realizzato in costanza di CP_1 matrimonio con l'apporto economico del . Parte_1
Resta invece un ulteriore e più approfondito esame della domanda riconvenzionale della resistente per l'assegno divorzile, già oggetto dell'ordinanza di accoglimento del 29.5.2025 per l'importo di € 500,00.
Con riferimento alla richiesta, avanzata dalla dell'assegno divorzile il CP_1
Collegio osserva che l'art. 5, sesto comma, L. 898/1970 definisce i presupposti dell'assegno divorzile stabilendo che il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non aveva i mezzi adeguati o comunque non poteva procurarseli per ragioni oggettive;
per costante giurisprudenza, dunque, il presupposto per concedere l'assegno di mantenimento era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Tale costante orientamento è stato rivoluzionato dalla sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 della Cassazione, la Prima Sezione della Cassazione Civile ha infatti ritenuto superato, nell'ambito dei mutamenti economico-sociali intervenuti, il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, secondo la Suprema Corte per valutare il diritto (o meno) all'assegno di divorzio (valutazione basata sul principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi), andava individuato un "parametro diverso" cioè il "raggiungimento dell'indipendenza economica" del coniuge richiedente. La Cassazione ha individuato tre principali indici di valutazione di tale indipendenza: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di una casa di abitazione. La Corte si spinge oltre e, fermo il principio della "solidarietà economica" nei confronti dell'ex coniuge in quanto "persona" economicamente più debole, afferma anche la necessità di adeguare il parametro dell'autosufficienza alle caratteristiche soggettive del coniuge richiedente l'assegno, alla sua "specifica individualità", tanto che con la storica sentenza a SS.UU. afferma che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970; ciò richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto». La Corte ha precisato anche che «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi». Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie risulta che la è sempre stata occupata ma vi è CP_1 chiaramente una posizione economica del nettamente migliore, Parte_1 pertanto considerata l'unione quasi trentennale e il contributo della resistente nell'accudimento dei membri della famiglia (atteso il rilevante impegno lavorativo del ricorrente), e quindi indirettamente nella formazione del reddito, va accolta la sua richiesta di assegno divorzile, peraltro nei limiti sanciti dalla decisione della Corte d'Appello di l'Aquila con ordinanza del 3.10.2025 (ossia nella misura di euro 350 mensili); ne consegue che le somme versate in più dal in Parte_1 esecuzione dell'ordinanza del 29.5.2025 dovranno essere oggetto di ripetizione ad opera della resistente, o comunque conguagliate con gli importi che il ricorrente dovrà versare in futuro alla convenuta.
L'adesione della convenuta alla domanda sullo status e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale (rigettata sul punto della contribuzione alle spese straordinarie dell'immobile), nonché la natura delle questioni trattate, induce a ritenere di poter operare la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 130/2025 RG, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di Parte_1
e , contratto in Lanciano il 16.10.1993 ed ordina
[...] CP_1
l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (anno 1993 numero 136 parte II serie A);
- Assegna la casa coniugale, sita in Lanciano Villa Andreoli n. 200/A
- Dispone che versi , a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile la somma mensile di euro 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Dichiara il diritto di alla ripetizione delle somme Parte_1 versate in eccesso rispetto alla predetta somma in esecuzione dell'ordinanza del 29.5.2025
- Dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento
Così deciso in Lanciano il 5.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AS SA GE Di RO