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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15/01/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1955/2023 R.G. e vertente
TRA
C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.10.1957 e residente in Falcone (ME) P.zza Marconi n. 17, elettivamente domiciliata in Patti via XX Settembre n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Condipodero Marchetta
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/06/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 28/12/2020 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere lo status di invalidità civile al 100%, in subordine al 74%, con il relativo diritto alla pensione di inabilità; di essere stata sottoposta a visita medica da parte dalla competente Commissione in data 01/06/2021, la quale la riconosceva: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L.118/71 e art.9 D.L.
509/88). Percentuale 60%. Data decorrenza: 28/12/2020”; che pertanto aveva depositato in data 21/06/2021 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. nominato, Dott. , aveva accertato le Persona_1 seguenti patologie: “CARDIOPATIA IPERTENSIVA-ISCHEMICA VALVOLARE
IN II^-III^ CLASEE NYHA. DIABETE MELLITO TIPO 2 COMPLICATO IN
TRATTAMENTO CON ANTIDIABETICI ORALI E REGIME DIETETICO.
SINDROME DISVENTILATORIA DI TIPO OSTRUTTIVO DI GRADO MEDIO
IN Pz AFFETTA DA BRONCHITE CRONICA ASMATIFORME E ALLERGIA A
INALANTI”, attribuendo un grado invalidante finale complessivo del 85% a decorrere dal giorno 01/12/2022, non riconoscendo il diritto alla prestazione richiesta.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura pari al 100% con diritto alla pensione di inabilità civile sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento di CP_1
spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 30/11/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
2 All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile (giudizio iscritto al n. 2264/2021 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 85%
(ottantacinque per cento). Veniva dunque assegnato termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso e art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede di essere ritenuta invalida nella misura del 100%.
La domanda non può trovare accoglimento.
Valga infatti osservare che ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato come strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le
3 contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ciò, invero, è stato anche ribadito dalla giurisprudenza secondo cui in tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché- in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma- è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (vedi Cass n. 12332 del 2015).
Nel caso che occupa, parte ricorrente censura la consulenza tecnica d'ufficio in maniera assolutamente generica, limitandosi a riportare le patologie delle quali è affetto e affermando sic et simpliciter che le stesse sarebbero idonee a giustificare il riconoscimento della pensione di inabilità.
Invero il ctu ha ritenuto, con esauriente motivazione, la non sussistenza nella perizianda delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile al
100% con il conseguente diritto alla pensione di inabilità civile. Il giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della vista medico-legale - non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso. Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata, nè parte ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente;
il mero disaccordo con le conclusioni del CTU non costituisce motivo valido per la sua contestazione. La valutazione tecnica effettuata dal CTU, essendo basata su criteri scientifici e metodologici accettabili, deve essere ritenuta corretta, salvo che non emergano
4 evidenze di manifesta illogicità o errori materiali. Le conclusioni cui giunge il
CTU, dunque, sono coerenti con l'esame obiettivo da esso condotto e la documentazione medica esaminata.
Il consulente medico, dunque, ha adeguatamente valutato la portata e l'incidenza funzionale del quadro morboso da cui è affetto parte ricorrente, senza sottostimare alcuna delle patologie ed infermità riscontrate.
Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 15/06/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che parte ricorrente è persona invalida nella misura del 85% a decorrere dal giorno 01/12/2022;
- Rigetta il ricorso;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica in fase di ATP, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Patti, 15/01/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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