TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.1288/2023 R.G., chiamata all'udienza del 28/4/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. B. Lorusso Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, con mandato in atti, dall'avv. F. Stolfa e dall'avv. A. Stolfa
Resistente
Oggetto: Impugnativa di licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/1/2023, la ricorrente come in epigrafe indicata - premesso di essere stata assunta dalla società convenuta, giusta contratto di lavoro a tempo indeterminato del 16/6/2017 - esponeva che, con nota datata 27/6/2022, parte datoriale le contestava una condotta disciplinarmente rilevante, ai sensi dell'art. 7 l. n.
300/70, per aver utilizzato abusivamente ed illegittimamente il congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. n. 151/2011 nelle seguenti giornate: 6/6/2022; 7/6/2022; 8/6/2022;
11/6/2022; 12/6/2022; 13/6/2022; 14/6/2022; 15/6/2022; 16/6/2022; 17/6/2022;
18/6/2022. In particolare, lamentava che la società datrice di lavoro aveva contestato che l'assistita della lavoratrice non conviveva con la e che, nel corso del sopra Pt_1
indicato arco temporale, la ricorrente si era recata unicamente in tre occasioni presso l'abitazione dell'assistita e per un lasso di tempo molto ristretto, essendo, per converso, impegnata in altre attività; rappresentava, altresì, che la resistente la aveva sospesa cautelarmente dalla prestazione lavorativa, invitandola a rendere giustificazioni entro 5 giorni.
Nonostante le giustificazioni rese con atto datato 5/7/2022, alla ricorrente veniva irrogato il licenziamento per giusta causa con lettera datata 12/7/2022, impugnato con nota del 3/8/2022.
La lavoratrice eccepiva la tardività della contestazione disciplinare e la violazione dei principi di immediatezza e tempestività, di correttezza e buona fede;
la insussistenza della giusta causa di licenziamento;
la sproporzione del provvedimento espulsivo;
invocava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ A. dichiarare nullo, inefficace e comunque illegittimo il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa comminato da in danno della SI.ra con comunicazione del CP_1 Parte_1
12.7.2022, impugnato a mezzo PEC del 4.8.2022, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché carente di giusta causa;
B. per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, co.2, D.lgs. 23/2015, annullare il predetto licenziamento, e disporre la reintegrazione della SI.ra nel posto di lavoro alle Pt_1
dipendenze di , con condanna di essa – in persona del legale CP_1 CP_1
rapp.te p.t. – al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (retribuzione di riferimento € 3.171,54 lordi pari ad € 2.689,10 netti, sulla base dell'ultima busta paga consegnata dalla parte datoriale a luglio 2021, prima dell'inizio del congedo straordinario);
C. in via subordinata, ai sensi dell'art. 3, co.1., D.lgs. 23/2015, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con condanna di – in CP_1
persona del legale rapp.te p.t. – al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio determinata tra un minimo di sei mesi ed un massimo di trentasei mensilità;
D. in via ulteriormente subordinata, dichiarare inefficace, nullo e comunque illegittimo
l'impugnato licenziamento poiché intimato in violazione del principio di tempestività e
Pag. 2 di 26 immediatezza della contestazione disciplinare e/o degli oneri di corretta e buona fede, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod.civ;
E. per l'effetto, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 23/2015, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, con condanna di – in CP_1
persona del legale rapp.te p.t. – al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria determinata tra un minimo di due e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio;
F. in via ulteriormente gradata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data del Co licenziamento e condannare Società convenuta, in persona del proprio legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante dell'indennità risarcitoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1,4 e 9 D.lgs. 23/2015 pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero quell'altra he sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 183 del 22.07.2022;
G. sempre e comunque con il favore delle competenze professionali, con distrazione”.
Si costituiva in giudizio la società resistente che eccepiva preliminarmente la inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966; nel merito, insisteva nella legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, ritenendo accertata la sussistenza dei fatti contestati, sulla scorta delle risultanze del rapporto investigativo eseguito dalla che avevano escluso la convivenza Controparte_3
della ricorrente con la madre disabile nell'arco temporale oggetto degli appostamenti effettuati dagli investigatori nel periodo intercorrente tra il 6/6/2022 ed il 18/6/2022 e lo svolgimento, da parte della lavoratrice, di attività del tutto estranee a quelle assistenziali, avendo la ricorrente incontrato la madre solamente in tre occasioni nel predetto arco temporale;
invocava il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione, come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è infondato e va disatteso.
Pag. 3 di 26 In merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 6
l.n. 604/1966, sollevata da parte resistente, essa deve ritenersi infondata.
Ed invero, va osservato che, all'udienza datata 22/5/2023, parte ricorrente ha evidenziato che il deposito del ricorso è avvenuto in data 31/1/2023 e non già in data
1/2/2023, come erroneamente ritenuto da parte resistente, deducendo che quest'ultima data era quella in cui la cancelleria aveva effettuato l'apertura della PEC datata
31/1/2023; allegava documentazione a sostegno.
Ne discende che, alla stregua della citata documentazione che attesta l'avvenuto deposito in data 31/1/2023 e da verifiche di cancelleria, l'eccezione di inammissibilità va disattesa.
Del pari infondata deve ritenersi l'eccezione di tardività della lettera di contestazione sollevata dalla parte ricorrente, con conseguente violazione del principio di immediatezza e del diritto di difesa, posto a presidio del procedimento disciplinare.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il principio dell'immediatezza della contestazione, di cui all'art. 7, commi 3 e 4, l. n. 300 del 1970, è volto ad assicurare al lavoratore incolpato un diritto di difesa effettivo, in modo da consentirgli di allestire il materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, nel caso di ritardo della contestazione, mira a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – “in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata” (Cass. n. 16227/2013).
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare - volto a bilanciare l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini, da un lato, ed il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, dall'altro - deve intendersi in senso relativo, essendo dunque “compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, allorché l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero la complessità della struttura organizzativa dell'impresa sia suscettibile di far ritardare il provvedimento di recesso,
Pag. 4 di 26 restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo” (cfr. Cass. n. 12337 del 2016 e, da ultimo, Corte appello Roma sez. lav., 25/02/2021, n. 771 secondo cui “La tempestività della contestazione dell'illecito disciplinare al lavoratore deve essere valutata considerando non il momento in cui l'illecito viene commesso, bensì quello in cui diviene noto al datore di lavoro nella sua esistenza fattuale;
occorre, inoltre, tenere presente, ai fini di valutare la tempestività della contestazione anche le dimensioni dell'impresa, la complessità degli accertamenti da svolgere, il numero e la tipologia degli illeciti, così che non deve farsi riferimento al mero lasso di tempo trascorso, ma occorre considerare anche gli altri elementi sopraindicati”).
Inoltre, appare opportuno richiamare ulteriori principi più volte affermati dalla Suprema
Corte, secondo i quali l'immediatezza della contestazione, la cui “ratio” riflette l'eSIenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, va intesa in senso relativo ed obbliga il datore di lavoro a portare a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena gli stessi gli appaiano ragionevolmente sussistenti, non consentendo di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, non va sottaciuto che il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini che è tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale;
la relativa valutazione del giudice di merito è poi insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. Cass. n. 10239/2019).
Ancora, sul punto, si è affermato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso in senso relativo, specie nell'ipotesi in cui l'accertamento e la conseguente valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale più ampio oppure quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso;
in tali ipotesi, dunque, il citato principio è compatibile con il trascorrere di un intervallo di tempo, più o meno lungo, restando in ogni caso riservata
Pag. 5 di 26 al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto possono giustificare o meno il ritardo in questione (cfr. Cass. civ. sez. lav. 15/6/2016 n.
12337, Cass. civ. sez. lav. 17 marzo 2017 n. 6991; Cass. 17/09/2013, n. 21203; Cass. civ. sez. lav. 21/12/2010 n. 25856).
Dunque, bisogna tenere conto del momento di effettiva conoscenza datoriale dell'inadempimento contestato al dipendente e, se non è consentito dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di avere la assoluta certezza dei fatti, tuttavia, nel momento in cui la contestazione viene elevata, essa deve essere sufficientemente precisa e dettagliata, così da consentire al lavoratore di difendersi adeguatamente. Ne consegue che il requisito della tempestività va bilanciato con quello della specificità che deve, del pari, essere rispettato (cfr. Cass. n. 16598 del 2019).
Di conseguenza, l'eccessività dello “spatium deliberandi” per adottare il provvedimento sanzionatorio, assume rilievo allorché il diritto di difesa possa esser compromesso, per perdita delle fonti di prova o per incidenza del datore di lavoro sulle stesse, avvalendosi del suo potere.
Nessuno di tali pregiudizi risulta essersi verificato nel caso di specie.
Ed invero, è appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'ultimo giorno oggetto di contestazione disciplinare si colloca in data
18/6/2022, mentre la lettera di contestazione viene inviata dalla datrice di lavoro in data
27/6/2022, vale a dire a distanza di appena 9 giorni dall'ultimo episodio contestato, tenuto conto del tempo occorrente per la redazione del report investigativo e per la valutazione degli episodi in esso riportati.
Inoltre, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, non è dato ravvisare alcuna possibile violazione del diritto di difesa, posto che la lavoratrice si è vista contestare condotte che risalivano a soli 20 giorni prima, essendo il primo episodio datato
6/6/2022, nel pieno rispetto del principio di tempestività.
Del resto, è appena il caso di osservare che il diritto di difesa di parte ricorrente in alcun modo possa ritenersi compromesso, alla stregua dell'ampio e ben articolato ricorso proposto dalla lavoratrice.
Nel merito, giova prendere le mosse dal contenuto della lettera di licenziamento disciplinare per giusta causa datata 12/7/2022 (cfr. all. n. 3 memoria): “In data
Pag. 6 di 26 27.06.2022, a seguito di controlli da noi effettuati, le contestavamo un utilizzo improprio e illecito del congedo da lei richiesto ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, per assistere la SI.ra , famigliare con disabilità grave. Persona_1
In ben dieci giorni di osservazione, abbiamo notato che, contrariamente a quanto previsto per legge per poter usufruire del congedo straordinario, l'assistita non è Sua convivente e la S.V. si è recata dalla stessa in sole tre occasioni e sempre per poco tempo. Invece, è apparsa sempre impegnata in altre attività.
Come già rilevato nella lettera di contestazione, di tali fatti l'azienda possiede ampie prove documentali e testimoniali. Rispetto ad essi lei non ha fornito alcuna giustificazione, limitandosi, nella lettera inviataci tramite il suo legale il 5 luglio 2022,
a contestare genericamente gli addebiti (sostanzialmente negando l'evidenza), giungendo persino a sostenere non essere necessaria la sua convivenza con l'assistita nonché a formulare varie minacce di varie azioni e denunce per presunte violazioni della privacy sua e dei suoi familiari.
Tale atteggiamento aggressivo e totalmente privo di spirito collaborativo, dimostra ancora di più quale sia il suo atteggiamento verso il suo datore di lavoro e con quale spirito lei pensa di poter espletare la sua prestazione lavorativa. Lei sa benissimo di aver commesso una grave scorrettezza verso l' e verso gli enti previdenziali Pt_2
competenti eppure, invece di giustificarsi, sostiene tesi assurde, aggredisce e minaccia.
La convivenza con l'assistita è non solo requisito essenziale per usufruire del congedo ex art. 42, comma 5, d.lgs.151/2001 (espressamente previsto dal testo della legge nonché confermati in varie pronunce della Cassazione della Coste Costituzionale) ma è stato da lei espressamente dichiarato nell'istanza presentata per fruire di tale provvidenza. Ed è davvero incredibile che lei ora possa pensare di sostenere il contrario.
A ciò si aggiunga che, secondo orientamenti consolidatissimi della giurisprudenza,
l'assistenza di cui al predetto congedo deve assidua e continuativa, requisiti che, nel caso di specie, sono mancati del tutto, come emerge chiaramente dalle indagini da noi svolte e di cui le è stato fornito resoconto puntuale nella lettera di contestazione.
Irrilevanti e pretestuose appaiono infine le sue doglianze relative al fatto che tali indagini abbiano coinvolto altri suoi familiari in quanto esser hanno avuto ad oggetto
Pag. 7 di 26 esclusivamente le sue attività durante le quali lei si è talvolta accompagnata ad altre persone.
Per tutti questi motivi, attesa la gravità dell'inadempimento, del fatto che nel corso del procedimento disciplinare lei non ha fornito elementi che consentano di fare affidamento in futuro sulla corretta esecuzione da parte sua del rapporto di lavoro
(anzi, semmai, ce ne ha forniti di segno opposto), non possiamo non constatare
l'evidente improseguibilità del suo rapporto di lavoro anche in considerazione della evidente lesione del vincolo fiduciario in esso insito.
Con la presente, pertanto, le intimiamo il licenziamento per giusta causa che determina la cessazione immediata del rapporto di lavoro con decorrenza giuridica ed economica dal momento della ricezione della contestazione disciplinare”.
In merito alla lettera di contestazione disciplinare datata 27/6/2022 (cfr. all. n. 1 ricorso), si osserva che nella stessa è dato leggere: “Premesso che la S.V. ha chiesto ed ottenuto dall' di usufruire di un periodo di congedo straordinario (dal 16/01/2022 CP_4
al 17/10/2022), per assistere la SI.ra , dalle verifiche effettuate è Persona_1
emerso quanto segue:
Il giorno 06.06.2022 la S.V. usciva di casa intorno alle 09:02 per recarsi all' “Empire
Sport Center” sito in Altamura alla Via Palestro n. 60, da cui usciva alle ore 10:30 per recarsi a casa sua, usciva nuovamente alle ore 11:34 per recarsi a fare delle commissioni e rientrava alle ore 12:42, usciva nuovamente alle ore 13:46 per recarsi presso la scuola sita in Altamura alla Via Monopoli e poi rientrare;
Il giorno 07.06.2022 usciva di casa alle ore 8:13 accompagnata da un minore e si recava presso la scuola sita in Altamura alla Via Monopoli. Subito dopo si recava presso il centro estetico “Pretty Woman” in Via Romagna, d cui usciva poso dopo per recarsi a fare la spesa. Intorno alle ore 10:49, accompagnata da una donna, Sua madre, si recava presso il negozio “Smile” da cui usciva intorno alle ore 11.32.
Successivamente si recava, unitamente alla predetta donna, presso il supermercato
Eurospin. Al termine della spesa, all'incirca alle ore 12:10, la S.V. accompagnava Sua madre presso l'abitazione sita in Via Monopoli n. 5 e rientrava a casa sua. Alle ore
13:37 circa si recava per pochi minuti presso l'abitazione di sua madre, andava a prendere Suo figlio a casa e rientrava nella sua abitazione. Intorno alle ore 15:55
Pag. 8 di 26 usciva di casa a piedi con suo figlio, lo lasciava a scuola e si recava presso il salone di parrucchiere My Fio;
Il giorno 08.06.2022 la S.V. usciva di casa dalle ore 10:55 circa in compagnia di sui figlio e dopo aver effettuato una commissione, rientrava per pochi minuti in casa da cui ripartiva alle ore 11:15 per andare all'aeroporto di Bari-Palese, alle ore 15:31 rientrava a casa in compagnia di un uomo e del bambino. Qui si tratteneva almeno fino alle ore 19:00;
Il giorno 11.06.2022 usciva di casa alle ore 8:48 e raggiungeva il centro estetico
“Pretty Woman”, da cui usciva alle ore 9:30 per rientrare nella propria abitazione da cii usciva alle ore 16:32 in compagnia di suo figlio e suo marito per raggiungere il
Parco Commerciale Casamassima. Alle ore 20:30 circa raggiungeva il centro commerciale Santa Caterina a Bari e rientrava pressoi la Sua abitazione alle ore
22:30;
Il giorno 12.06.2022 alle ore 12:40 circa l'assistita viene notata presso l'abitazione di
Via Monopoli, alle ore 17:56 Lei, unitamente a suo marito e suo figlio si recava presso il centro Commerciale Santa Caterina a Bari dove si tratteneva per tutta la serata e rientrava alle ore 21.14 presso la Sua abitazione;
Il giorno 13.06.20222 la S.V. usciva di casa alle ore 9:00 per recarsi presso la palestra
“Empire State Center”, rientrava a casa alle ore 10:15 e usciva nuovamente alle ore
16:25 per recarsi presso il centro estetico di Via Romagna. Alle ore 17:53 ritornava senza l'assistita, si recava ad un supermercato e rientrava nella sua abitazione, senza più uscire;
Il giorno 14.06.2022, l'assistita raggiungeva la Sua abitazione alle ore 10:31 per uscirne alle ore 11:13 e reinetrare nella sua abitazione di Via Monopoli. La S.V. usciva di casa alle ore 17:27 per raggiungere il negozio Smile senza mai recarsi presso
l'abitazione dell'assistita;
Il giorno 15.06.2022 la S.V. usciva di casa alle ore 9:00 circa per recarsi presso il centro estetico, rientrava alle ore 10:48 circa e subito dopo usciva in compagnia di suo marito e di suo figlio. L'assistita veniva notata per ben tre volte nel corso della Pa giornata affacciata al balcone dell'abitazione di Via Monopoli, nel frattempo la , rientrava alle ore 12:00 per uscire nuovamente alle ore 15:09 e rientrare alle ore
Pag. 9 di 26 21:20;
Il giorno 16.06.2022 la S.V., usciva di casa con la sua famiglia per rimanere fuori tutta la giornata. La SI.ra in più occasioni veniva notata affacciata al balcone di _1
casa sua;
Il giorno 17.06.2022 l'assistita veniva notata più volte da sola, Lei la raggiungeva solo intorno alle ore 19:00 per accompagnarla a fare la spesa al supermercato Dok di Via
Quasimodo, poi la riaccompagna a casa e alle ore 20:25 rientra nella sua abitazione;
Il giorno 18.06.2022 la S.V. usciva di casa alle ore 9:00 per recarsi all' “Empire Sport
Center” da cui usciva alla ore 10:10 per tornare a casa. Durante tutta la giornata la
S.V. non si recava all'abitazione della sua assistita che veniva notata in diverse occasioni affacciata al balcone”.
Tanto premesso, per quel che rileva ai fini della controversia oggetto del presente giudizio, è pacifico che, con nota datata 11/2/2022, l' accoglieva la richiesta di CP_4
congedo, avanzata dalla ricorrente, al fine di assistere il familiare con disabilità grave ex art. 42, comma 5, d lgs. n. 151/2001 nell'arco del periodo dal 16/1/2022 al 17/10/2022
(cfr. all. n. 8 memoria).
E' altrettanto pacifico che parte datoriale, per il tramite della Modulo s.r.l. (società che gestisce i servizi di tutte le società del , incaricò la Parte_4 [...]
di verificare se la lavoratrice facesse un uso corretto dei congedi CP_3
straordinari di cui era stata resa beneficiaria e che la predetta agenzia investigativa, espletato l'incarico ricevuto, redigeva il rapporto informativo (cfr. all. n. 4 memoria) che abbracciava un periodo investigativo di n. 11 giorni, segnatamente dal 6/6/2022 al
18/6/2022, periodo in cui la ricorrente fruiva del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d. lgs. n. 151/2001.
Orbene, dalla suddetta relazione emerge che, nel corso dei suddetti 11 giorni, la ricorrente ha incontrato l'assistita, SI.ra madre della ricorrente, Persona_1
solamente nelle date del 7/6/2022; del 13/6/2022 e del 17/6/2022. In particolare, in data
7/6/2022 la ricorrente, dopo aver accompagnato il figlio a scuola e fatto la spesa, è stata vista andare a prelevare la madre dalla abitazione di quest'ultima, recandosi in sua compagnia a fare delle compere per un arco temporale di circa un'ora e mezza (dalle
11,00 alle 12,20 circa); in data 13/6/2022, la ricorrente è stata vista uscire di casa solo
Pag. 10 di 26 per recarsi in palestra e nel pomeriggio, dopo essersi recata presso un centro estetico, ha prelevato sua madre dall'abitazione di quest'ultima sita in Via Monopoli per accompagnarla in un altro luogo e ha fatto rientro nella propria abitazione senza l'assistita. Infine, in data 17/6/2022, mentre la ricorrente è stata vista permanere nella propria abitazione, l'assistita è stata rilevata presso la propria abitazione sin dalla mattina (ore 10,25); nel pomeriggio, la ricorrente si è recata presso l'abitazione della propria assistita intorno alle 18,56, l'ha accompagnata a fare la spesa e successivamente l'ha riaccompagnata presso la propria abitazione, facendo rientro da sola nella propria abitazione.
Tanto premesso, è evidentemente emerso, a seguito della condotta indagine investigativa, che la assistita non conviveva con la caregiver e che, nel corso degli 11 giorni di indagine investigativa, la ricorrente abbia svolto, come affermato dalla stessa lavoratrice, attività che rientrano nel vivere quotidiano di qualunque persona in misura di gran lunga prevalente rispetto allo svolgimento di attività di tipo assistenziale, che si
è limitata a n. 3 giorni su 11 e per un ristretto lasso temporale.
Così ricostruiti i fatti oggetto del presente giudizio, posto che il licenziamento è stato irrogato per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., in ragione dell'indebito, illegittimo e reiterato abuso del diritto ad usufruire dei congedi parentali di cui all'art. 42, co.5
d.lgs. n. 151/2001, opportuna appare una preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento, anche alla luce dei plurimi interventi della Corte Costituzionale sull'istituto dei congedi parentali (da ultimo, Corte Cost. n. 232 del 2018).
Per l'assistenza a persona disabile il legislatore prevede l'istituto del congedo straordinario, circoscritto ad ipotesi tassative e contraddistinto da presupposti rigorosi.
Il congedo spetta solo per l'assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa in presenza di una minorazione, “singola o plurima”, che “abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" (L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3).
Il legislatore predetermina i limiti temporali del congedo che “non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco
Pag. 11 di 26 della vita lavorativa” (D. Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 bis) e definisce la misura del trattamento economico spettante al lavoratore.
Il congedo straordinario è retribuito con “un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento” e si configura come un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, coperto da contribuzione figurativa;
l'onere economico non resta totalmente a carico del datore di lavoro, in particolare di quello privato, il quale a sua volta lo deduce dagli oneri previdenziali. Il legislatore ha inteso, dunque, farsi carico della situazione della persona in stato di bisogno, predisponendo anche i necessari mezzi economici, attraverso il riconoscimento di un diritto al congedo in capo ad un suo congiunto il quale ne fruirà a beneficio dell'assistito e nell'interesse generale. Il congedo straordinario è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell'erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti (v. Corte Cost. n.
203 del 2013).
Quest'ultima pronuncia del Giudice delle leggi sottolinea poi come il congedo straordinario di cui si discute, benché fosse originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave e sia tuttora inserito in un testo normativo dedicato alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità (come recita il titolo del D.Lgs. n. 151 del 2001), ha assunto una portata più ampia. La progressiva estensione del complesso dei soggetti aventi titolo a richiedere il congedo, operata proprio dal giudice delle leggi, ne ha dilatato l'ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, per ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili e, ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli.
Sul versante soggettivo, infatti, il legislatore stabilisce che il congedo straordinario non possa essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (D. lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 bis, terzo periodo) e delinea una precisa gerarchia dei beneficiari (art. 42, comma 5). Il congedo spetta, in primo luogo, al coniuge convivente, che è legittimato a goderne “entro sessanta giorni della richiesta”. In caso di mancanza, di decesso o di patologie invalidanti del coniuge convivente, subentrano
“il padre o la madre anche adottivi”. La mancanza, il decesso o le patologie invalidanti
Pag. 12 di 26 dei genitori conferiscono ad uno dei figli conviventi il diritto di richiedere il congedo straordinario che è poi riconosciuto in favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi quando anche i figli conviventi manchino, siano deceduti o soffrano di patologie invalidanti.
Con la sentenza n. 203/2013, già citata, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d. lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, nella parte in cui non annoverava tra i beneficiari del congedo straordinario anche i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione censurata.
La medesima Corte, con la sentenza n. 232/2018, ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale del D. Lgs. n. 151/2001, art. 42, comma 5, nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario ivi previsto e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.
Solo ai diversi fini del godimento dei permessi di cui alla l. n. 104 del 1992, art. 33, il legislatore, dopo aver eliminato il requisito della convivenza (L. n. 53 del 2000, art. 19), ha anche eliminato i requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell'assistenza prestata al disabile (L. n. 183 del 2010, art. 24, comma 1, successivamente modificato D.Lgs. n. 119 del 2011, ex art. 6).
Tale specifica disciplina non è applicabile al diverso istituto del congedo straordinario per il quale non solo è prevista la necessità della convivenza ma anche, conformemente al dettato prescritto dalla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, che si realizzi “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” in favore del disabile (cfr. Cass. civ., sez. lav., 19/7/2019, (ud. 14/5/2019, dep. 19/07/2019), n.19580).
In tal senso, la Corte costituzionale (sent. n. 232/2018 cit.) non solo ha valorizzato la convivenza, che “non si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico, ma esprime, nella quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita, una relazione
Pag. 13 di 26 di affetto e di cura”, ma, al fine di estendere la possibilità di fruire del congedo straordinario al figlio originariamente non convivente, lo obbliga, ove gli sia concesso il beneficio, ad “instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa”: quindi necessità di un'assistenza permanente e continuativa che realizzi, nella quotidiana condivisione dei bisogni, una costante relazione di affetto e di cura. A tale riguardo, inoltre, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito: “Questa Corte ha poi affermato, in tema di congedo straordinario del D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 42, comma 5, che
l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali eSIenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale” (Cass. n. 19580/2019;
Cass. n. 29062 del 2017).
Nondimeno, la Suprema Corte ha precisato che soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente (ancora Cass. n. 19580/2019 cit.), principi di diritto affermati in tali decisioni di legittimità, sono stati ulteriormente confermati in Cass., sez. lav., 19.6.2020, n. 12032 e da Cass. Civ., sez. lav., 12/01/2024, (ud.
25/10/2023, dep. 12/01/2024), n.1343.
Sulla scorta del principio di diritto suindicato, rileva il Giudicante che elemento peculiare caratterizzante il beneficio in esame è che il soggetto che chiede di fruire del congedo in questione viva insieme alla persona disabile da assistere, in quanto è questo il requisito che permette la prestazione di un'assistenza assidua e continuativa al portatore di handicap e che legittima la fruizione del suddetto congedo;
a tale riguardo, si richiama la circolare del 18/2/2010 n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, secondo cui la convivenza può riconoscersi anche nelle ipotesi in cui “sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi”; di tal che, deve
Pag. 14 di 26 concludersi che il requisito può dirsi soddisfatto quando risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.
Tanto premesso, va rilevato che, in subiecta materia, è stata ammessa la verifica delle modalità dell'esercizio del diritto potestativo nel suo momento funzionale, per mezzo di accertamenti probatori, consentiti dall'ordinamento, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore nell'ambito sia del rapporto negoziale che del rapporto assistenziale: tale verifica trova giustificazione, sul piano sistematico, nella considerazione che anche la titolarità di un diritto potestativo non determina mera discrezionalità e arbitrio nell'esercizio di esso e non esclude la sindacabilità e il controllo degli atti - mediante i quali la prerogativa viene esercitata - da parte del giudice.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, mentre la documentazione versata in atti (nota di accoglimento della domanda all. n. 8 ricorso) attesta che la lavoratrice CP_4
e sua madre, fossero residenti in [...], le Persona_1
indagini investigative, consistenti in pedinamenti ed appostamenti, poste in essere dalla società nei confronti della propria dipendente, nel periodo intercorrente tra il 6/6/2022 e il 18/6/2022, al fine di controllare la regolarità della fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 42, co. 5 D. lgs. n. 151/2001, consentono di escludere ragionevolmente la convivenza della ricorrente con sua madre nell'immobile sito in Altamura, via Santeramo n. 140 e di ritenere, per converso, che la lavoratrice dimorasse in quello di Altamura, alla Via Santeramo, n. 140 mentre la madre in quello di Altamura, alla Via Monopoli, n. 5, in ragione delle risultanze degli appostamenti eseguiti - documentati con relativi reperti fotografici - in ben 11 giorni.
In particolare, tale convincimento si fonda, come detto, sulla relazione investigativa versata in atti (cfr. all. n. 4 memoria) nonché sulle testimonianze rese, nel corso dell'istruttoria, da e , incaricati entrambi dalla “ Testimone_1 Testimone_2 [...]
di verificare la domiciliazione della ricorrente nonché i luoghi Controparte_3
frequentati dalla stessa;
i testimoni hanno confermato di aver partecipato agli appostamenti indicati nelle posizioni da n. 12 a n. 26 della memoria di costituzione – nella quale è integralmente trascritto il contenuto del rapporto investigativo- di aver supervisionato e partecipato alla stesura della citata relazione.
Pag. 15 di 26 In particolare, il teste dipendente della escusso Tes_2 Controparte_5 all'udienza del 26/2/2024, ha dichiarato: “ A D.R. Premetto di essere dipendente della
con mansioni di collaboratore investigativo sin dal 2016 Controparte_5 se mal non ricordo” A D.R. “Confermo la circostanza sub 12 della memoria che mi viene letta;
preciso che ho personalmente condotto l'investigazione in danno della SI.ra per i primi tre giorni, ovvero 6/7/8 giugno 2022; A D.R. “Quanto Parte_1
alla circostanza sub 13 della memoria, la confermo, precisando nuovamente di aver condotto verifiche di persona per n.
1-3 giorni, come già detto. L'investigazione si è svolta negli orari indicati nel report, quale doc. 4 del fascicolo di parte convenuta, che mi viene mostrato”; A D.R. “Confermo la circostanza sub 14 della memoria, precisando che ho partecipato alla redazione dell'intero report (11 giorni di indagine), non potendolo sottoscrivere, in quanto la firma compete al titolare;
CP_5
preciso che il SI. non ha partecipato all'indagine; A D.R. Confermo CP_5 integralmente la circostanza sub 16 della memoria che mi viene letta”; A D.R. Quanto alla circostanza sub 15, ho potuto constatare personalmente che la SI.ra non _1
risiedeva insieme alla SI.ra ; preciso che le abitazioni della SI.ra e della Pt_1 Pt_1
SI.ra distano pochissimo, circa 150/200 mt.; tanto che nei giorni successivi, fu _1 impiegato un unico operatore per attenzionare entrambe le abitazioni”; A D.R. Ho verificato che non abitava insieme alla SI.ra perché l'assistita non _1 Pt_1 dormiva con l'assistenza, cioè non dormiva in via Santeramo in Colle, n. 140, bensì in via Monopoli n.5, come da report che visiono;
A D.R. Ho potuto, nei giorni di mia osservazione, notare che si trovava in casa senza la SI.ra e si _1 Pt_1
affacciava al balcone per innaffiare i fiori e stendere la biancheria;
non so se in casa ci fosse qualcun altro oltre la , sicuramente non c'era la ”; A D.R. “ _1 Pt_1
Confermo integralmente la circostanza sub 17 della memoria, come indicato anche nel report che consulto”; A D.R. “Confermo integralmente la circostanza sub 18 della memoria, come indicato nel report che consulto”; A D.R. “Quanto alle circostanze sub
18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25 e 26, ho già risposto in quanto le confermo solo per aver partecipato alla redazione del report investigativo, ma non per aver personalmente rilevato i fatti oggetto di indagine”; A D.R. Ci tengo a precisare che i primi giorni di indagine (6/7/8 giugno 2022) sono stati da me condotti unitamente al SI. Tes_1
Pag. 16 di 26 . Gli ulteriori giorni di indagine sono stati condotti unicamente dal SI. Tes_1
”. Testimone_1
Il teste collega del ha riferito: “A D.R. Sulla circostanza sub Testimone_1 Tes_2
12, la confermo. Non conosco però la Modulo s.r.l.; A D.R. Sulla circostanza sub 13, confermo che abbiamo osservato la SInora e sua madre Parte_1 _1
per n.11 o 12 giorni a giugno 2022. Ho personalmente eseguito
[...]
l'investigazione insieme al SI. , ma preciso che quest'ultimo è stato con Testimone_2
me solo i primi 3 o 4 giorni, mentre successivamente ho condotto da solo
l'investigazione. L'attività solitamente iniziava alle ore 06:00 o alle 06:30 e si protraeva ininterrottamente fino alle 22 o 23” A D.R. “Preciso che l'osservazione veniva fatta personalmente, con l'ausilio di foto e video. A D.R. Confermo la circostanza sub 14, ma preciso che non ho personalmente redatto il report, che è stato materialmente scritto da;
quest'ultimo, quanto ai giorni in cui non era Testimone_2
presente, ha redatto il report sotto mia indicazione. non ha partecipato CP_5
alla redazione. A D.R. Confermo la circostanza sub 15. In particolare, abbiamo potuto notare che l'assistita, SI.ra , non conviveva insieme alla SI. ra , ma _1 Pt_1 viveva in un altro appartamento a circa 10 metri di distanza dall'abitazione della
”. A D.R. “Confermo integralmente il contenuto del report investigativo che mi Pt_1
viene mostrato e, quindi, tutte le circostanze da 16 a 26 della comparsa, in quanto fatti da me personalmente osservati”. A D.R. “Confermo che abbiamo potuto osservare contemporaneamente la presenza sia della ricorrente che della sua assistita _1
presso le rispettive abitazioni in quanto, come detto, distiamo un centinaio di metri circa. Preciso che la mia osservazione avveniva nei pressi dell'abitazione della SInora
, avendo quindi visuale sull'abitazione della ”. _1 Pt_1
Le dichiarazioni rese dai testi indotti da parte resistenti sono particolarmente specifiche, avendo i testi riferito circostanze concrete, tutte suffragate da allegati fotografici acquisiti in atti.
Né possono valere a scalfire la ricostruzione dei fatti quale emerge dal compendio probatorio acquisito in atti, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 Tes_4
rispettivamente marito e cognata della ricorrente.
[...]
Pag. 17 di 26 Il marito della ricorrente ha dichiarato quanto segue: “A D.R. Confermo la circostanza sub 15) del ricorso, in quanto mia suocera veniva a vivere presso la Persona_1 nostra abitazione;
” A D.R. confermo la circostanza sub 16) del ricorso;
preciso che accompagnavo la SI.ra a casa sua a seconda delle si richieste. Costei ci _1
chiedeva di passare qualche ora nel suo appartamento. A D.R. Tra casa nostra e la casa della ci sono circa 100 mt di distanza, ma comunque la accompagnavamo _1 noi”; A D.R. confermo la circostanza sub 17) del ricorso, avendo già risposto;
” A D.R.
Confermo la circostanza sub 18) in quanto tutt'oggi mia moglie si occupa in via esclusiva delle eSIenze di mia suocera, percettrice di indennità di accompagnamento”;
A D.R. “ a domanda preciso che nel periodo in contestazione ero presente in casa, in quanto sono un marittimo e lavoro a periodo, imbarcandomi ove richiesto”.
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla sorella del marito della ricorrente,
che ha riferito: “A D.R. Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_4
quanto in ragione delle patologie di mia cognata per circa 5/10 giorni al mese di mi sono recata presso casa sua per fare le pulizie ed aiutarla col bambino e se capitava on la madre”; A D.R. “ confermo la circostanza sub 13) e 14)”; A D.R. non so dire quando poiché non lo ricordo ma so che , madre di , si Persona_1 Parte_1 trasferì presso l'abitazione di costei”; A D.R. Confermo la circostanza sub 16) in quanto la SI.ra insisteva per tornare a casa propria anche perché la presenza _1 del figlio minore della , talvolta le arrecava disturbo”. Pt_1
Le dichiarazioni rese dai testi indotti da parte ricorrente, oltre che provenire da soggetti legati da un vincolo di parentela con la lavoratrice, risultano generiche ed inattendibili;
ed invero, quanto alle dichiarazioni rese dal marito della si osserva che il teste Pt_1
non ha saputo precisare né la frequenza con la quale la chiedeva di recarsi nella _1
propria abitazione né per quanto tempo la stessa vi permanesse;
del pari, le dichiarazioni rese dalla cognata della ricorrente rimangono imprecisate dal punto di vista temporale, atteso che la teste non è stata in grado di collocare temporalmente il trasferimento della presso l'abitazione della ricorrente. _1
Le deposizioni dei testi indotti da parte ricorrente sono infarcite di riferimenti imprecisi e vaghi di date e di episodi che di certo non li qualificano positivamente, specie se si
Pag. 18 di 26 tenga a mente che al marito ed alla cognata della ricorrente, in quanto legati da vincoli parentali, doveva rigorosamente chiedersi maggiore puntualità e analiticità.
Ma, soprattutto, le deposizioni surrichiamate non giovano alla causa della lavoratrice, perché non rimettono al Giudice la prova cui miravano e, cioè, che, nel corso dell'intero periodo attenzionato – dal 6/6/2022 al 18/6/2022 – e fatto oggetto di contestazione, la avesse prestato assistenza alla madre, onorando così il dovere che incombeva su Pt_1
di lei una volta ottenuto il riconoscimento del diritto di fruire del congedo straordinario.
Ed invero, a fronte della prova offerta dal datore di lavoro a mezzo della relazione investigativa e dei testi, piena, ferma, documentata e fotografata, nel collocare in tutti quei giorni la ricorrente nella sua abitazione di Via Santeramo, n. 140 e la madre in via
Monopoli, n. 5, sì che la prima non era fisicamente nelle condizioni di assistere la seconda e neppure si attivava per esserlo, se non in sporadiche e circoscritte occasioni documentate dal report acquisito in atti, i testi indotti da parte ricorrente avrebbero dovuto dire qualcosa di molto più preciso per contrastare la ricostruzione datoriale che appare suffragata da un corposo report fotografico.
Inoltre, non è di poco momento la circostanza che la cognata non sia mai stata vista dagli investigatori entrare o uscire dall'abitazione di Via Santeramo, n. 140 e tanto risulta davvero strano se comparato con la quotidianità e continuatività degli appostamenti.
Inoltre, nessuno dei testi ha riferito in merito all'organizzazione familiare necessaria per accudire il soggetto portatore di handicap;
sotto tale ultimo profilo, è notorio che la cura di un disabile non può essere rimessa al caso;
per essere effettivamente e seriamente approntata, abbisogna di una preventiva organizzazione, di cui non vi è traccia nella prospettazione della ricorrente: non una parola sul punto.
Nondimeno, va, altresì, evidenziato che parte ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione né in sede di ricorso introduttivo del giudizio né in corso di causa in merito agli specifici episodi riportati nelle suddette posizioni della memoria di costituzione, limitandosi a evidenziare che essi rientrano nell'agire quotidiano di qualsiasi persona ordinaria. In particolare, in merito alla frequentazione, nel corso dei giorni oggetto di osservazione, della palestra per lo svolgimento di attività sportiva, la lavoratrice ha dedotto che essa rappresenta attività necessaria ed indispensabile per la
Pag. 19 di 26 propria salute in ragione di un quadro biopatologico documentato (cfr. all.n. 9 ricorso); del pari, l'accompagnamento del figlio minore a scuola, la frequentazione di un centro estetico e l'essersi recata presso il supermercato per fare la spesa costituiscono atti quotidiani della vita di ciascun individuo.
Per converso, è convincimento del Tribunale che, sulla scorta degli elementi emersi nel corso del giudizio, risulta inequivocabilmente non solo che, nei giorni suindicati, la ricorrente non ha pernottato presso l'abitazione ove viveva la madre disabile ma che ha avuto con la stessa contatti del tutto fugaci che, proprio perché reiterati nel tempo, delineano un vero e proprio modus operandi della dipendente che appare inconciliabile con “un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale”. Ne discende che deve concludersi che, dalle prove orali e documentali, non è emersa né la prova della coabitazione della figlia con la genitrice disabile né tantomeno quella della continuativa assistenza incompatibile con la prestazione lavorativa della Pt_1
In particolare, sotto il primo e pregnante profilo della convivenza della ricorrente con la madre portatrice di handicap grave, è emerso inequivocabilmente, non solo che non vi fosse una convivenza della lavoratrice con la madre, sia pure limitatamente ad una fascia oraria della giornata, ma, come pure già evidenziato, che la beneficiaria del congedo straordinario nel periodo considerato aveva la sua dimora effettiva presso l'abitazione sita in Altamura, alla Via Santeramo n. 14, mentre la madre aveva la sua dimora in Altamura, alla Via Monopoli, n. 5; inoltre, è stato, altresì, accertato che, in diversi giorni oggetto di osservazione, ella non si recava affatto a casa della madre ed in altri giorni e in minor numero (solo tre) vi si tratteneva per pochi minuti (cfr. dichiarazioni testimoniali di ed e dossier all n. 4 memoria), senza che sia Tes_2 Tes_1
stato allegato, prima che dimostrato, secondo quanto già visto, che nei periodi restanti si prodigasse altrimenti nell'assistere in senso globale la stretta congiunta disabile.
Né degna di pregio giuridico si reputa la critica mossa dalla ricorrente all'accertamento investigativo espletato dall'agenzia incaricata dalla Modulo s.r.l. - società che gestisce tutti i servizi del gruppo di cui fa parte la resistente- e ritenuto illegittimo, in Pt_4
quanto riguardante un'attività svolta in palese violazione della privacy della ricorrente e della sua famiglia (soprattutto della madre, e del figlio). Persona_1
Pag. 20 di 26 Ed invero, si rileva che gli accertamenti disposti dalla società non hanno mai riguardato la prestazione lavorativa della quanto, invece, il comportamento illecito da Pt_1 quest'ultima tenuto, in costanza di sospensione del rapporto di lavoro, attesa la fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 4, d. lgs. n. 151/01.
In diritto, la condotta datoriale è conforme ai canoni di legge e di giurisprudenza in merito ai controlli sull'attività dei lavoratori.
Tra le tante, giova richiamare la sentenza n. 4984 del 4/3/2014 della Suprema Corte che ha così statuito: “Il controllo demandato dal datore di lavoro ad un'agenzia investigativa, finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio da parte di un dipendente dei permessi l 104/92, art. 3 non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicché esso non può ritenersi precluso, ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori”.
In ordine alla portata delle disposizioni di cui all'art. 2 e 3 Statuto dei lavoratori, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che esse delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela dei propri interessi e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa
(art. 3), ma non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale un'agenzia investigativa) diversa dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.
Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate o di un'agenzia investigativa non possa riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né
l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione (cfr. in tali termini, Cass. 7/6/2003, n. 9167).
Pag. 21 di 26 Tale principio è stato ribadito ulteriormente;
si è affermato che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'eSIenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass 14 febbraio 2011, n. 3590). Né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore di opera tenuto a operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (Cass. 10 luglio 2009 n 16196, Cass. 11.6.18 n 15094, Cass.
18.7.2017 n 17723, Cass.
4.9.2018 n 21621) (cfr. in termini, Corte d'Appello di Bari, sezione Lavoro, n. 27 del 12/1/2021).
Sempre sotto il profilo istruttorio, ritiene il Tribunale di dover ribadire la piena utilizzabilità della documentazione fotografica prodotta dalla resistente.
La stessa, infatti, è stata solo genericamente contestata dall'odierna ricorrente, di talché della stessa non è in alcun modo preclusa l'utilizzabilità. Giova, infatti, ricordare che il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
La stessa ricorrente, in sede di interrogatorio formale reso in data 4/12/2023, ha dichiarato: “A D.R. Quanto alle foto contenute nel rapporto investigativo che mi vengono mostrate quale doc. 4) del fascicolo di posso dire di Controparte_1
riconoscermi ritratta in alcune delle foto stesse, ma non ho la capacità di collocarle temporalmente e/o in un luogo preciso non essendovi chiari riferimenti. A D.R.
“Quanto alle foto ritraenti una SI.ra anziana, ad esempio alle pagg. da 22 a 26 del rapporto investigativo, ci tengo a precisare che trattasi di mia madre , Persona_1
cui prestavo (e presto) assistenza. Costei era sempre con me, anche nelle incombenze quotidiane di vita, quali ad esempio, fare la spesa…”.
Pag. 22 di 26 Con maggior impegno esplicativo, come osservato dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905, in ordine alla specificità della contestazione della copia fotostatica, con considerazioni ampiamente calzanti con il caso in esame) «…scopo degli atti processuali è, in senso lato, lo stesso del processo: allocare gli interessi in conflitto;
scopo in senso stretto degli atti processuali è delimitare l'oggetto del contendere.
Un atto processuale non può consistere in una vuota declamazione, perché deve servire
a far conoscere alla controparte prima, ed al giudice poi, quali temi facciano parte del dibattito processuale e quali no.
La comparsa di costituzione e risposta, in particolare, deve consentire al giudice di stabilire quali siano i fatti che occorrerà accertare, perché contestati;
e quali invece non sarà necessario accertare, perché non contestati (tali principi, pacifici, hanno formato tutti l'oggetto della fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
761 del 23/01/2002, Rv. 551789). Mentre dunque l'atto di citazione ha lo scopo di delimitare l'oggetto della pronuncia da parte del giudice, la comparsa di risposta ha
l'altrettanto fondamentale scopo di contribuire a delimitare l'oggetto del cognoscere …
Affinché questo scopo possa essere raggiunto, è necessario che negli atti processuali si parli ore rotundo, ovvero “concisamente e in ordine”, come si esprime l'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, il quale sebbene dedicato ai criteri di redazione delle sentenze è comunque espressione d'un principio generale. Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno.
Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset…».
Tale principio è stato affermato con riferimento alle modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento e può estendersi agevolmente per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte.
Peraltro, il disconoscimento in discorso non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, atteso che, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità
Pag. 23 di 26 all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ora, nel caso in esame, la contestazione della produzione video è priva di quel carattere di specificità e non si è concretata nell'allegazione di alcuna circostanza alternativa ed incompatibile con quanto nelle immagini ripreso, di talché delle stesse può farsi pieno uso.
Infine, ma non da ultimo, irrilevante, ai fini che rilevano in questa sede, è l'intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico della ricorrente, in ragione del rapporto di pressochè totale autonomia tra processo penale e processo civile (ex plurimis, Cass.
n. 12141/2000; Cass. n. 5530/2003).
Va, inoltre, giudicata proporzionale la sanzione irrogata alla reiterata condotta posta in essere dalla lavoratrice, in quanto l'insussistenza di un rapporto di reale convivenza tra la beneficiaria del congedo e la madre invalida è un comportamento contrario ai valori dell'ordinamento, come desumibile dalla coscienza sociale in quanto la lavoratrice che indebitamente fruisce del congedo straordinario, ha scaricato il costo di tali diverse attività sull'ente previdenziale, anche relativamente agli oneri contributivi, quindi sull'intera collettività, costringendo ingiustamente la datrice di lavoro ad organizzare diversamente il proprio lavoro. Sicché rileva la condotta contraria alla buona fede, o comunque lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di lavoro che, in presenza di un abuso del diritto di congedo, si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa della dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell'affidamento da lui riposto nella stessa, mentre rileva l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico (Cass. n. 16207 del 2008; successiva conf. Cass. n. 509 del 2018). In coerenza con la ratio del beneficio,
l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'eSIenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per eSIenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di eSIenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela.
Pag. 24 di 26 Tanto è sufficiente per ritenere la sussistenza di una giusta causa del licenziamento.
Nessuna sanzione, se non l'espulsione dal contesto lavorativo, poteva essere adottata, essendo più che eloquente il tradimento patito dal comportamento della sua dipendente,
a cagione del quale si trovò a fare a meno di un'entità lavorativa e, di conseguenza, dovette attivarsi, con buona probabilità, per trovare nuovi assetti organizzativi (senza contare gli oneri economici comunque sostenuti per l'attività investigativa).
Ma vi è di più.
Si configura anche una lesione di altri interessi oltre quelli datoriali, atteso che la ricorrente, utilizzando il periodo del congedo straordinario per dedicarsi ad attività diverse da quella assistenziale per cui il beneficio le era stato concesso, ha scaricato sull'ente previdenziale e, quindi, sulla collettività tutta gli oneri contributivi della sua attività.
Restano offesi, anche e in modo non meno importante, quei valori di solidarietà sociale sottesi alla legislazione – cfr. d.lgs 151/2001 - che concede ai lavoratori di assentarsi dal lavoro, conservando il posto e continuando ad essere retribuiti, a condizione che ci si dedichi alla cura di un familiare disabile, valori che in ogni sede meritano di essere protetti e rispettati, perché, a loro volta, sono attenti proprio ai disabili e ai deboli, le cui necessità e bisogni la legislazione richiamata pone al centro e ne persegue tutela proprio valorizzando le risorse del nucleo famiglia.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, allora, deve ritenersi la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, in quanto sorretto da giusta causa, con conseguente rigetto del ricorso.
Assorbita ogni diversa questione controversa tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 25 di 26 Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_1
diversa eccezione, istanza disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 28/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.1288/2023 R.G., chiamata all'udienza del 28/4/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. B. Lorusso Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, con mandato in atti, dall'avv. F. Stolfa e dall'avv. A. Stolfa
Resistente
Oggetto: Impugnativa di licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/1/2023, la ricorrente come in epigrafe indicata - premesso di essere stata assunta dalla società convenuta, giusta contratto di lavoro a tempo indeterminato del 16/6/2017 - esponeva che, con nota datata 27/6/2022, parte datoriale le contestava una condotta disciplinarmente rilevante, ai sensi dell'art. 7 l. n.
300/70, per aver utilizzato abusivamente ed illegittimamente il congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. n. 151/2011 nelle seguenti giornate: 6/6/2022; 7/6/2022; 8/6/2022;
11/6/2022; 12/6/2022; 13/6/2022; 14/6/2022; 15/6/2022; 16/6/2022; 17/6/2022;
18/6/2022. In particolare, lamentava che la società datrice di lavoro aveva contestato che l'assistita della lavoratrice non conviveva con la e che, nel corso del sopra Pt_1
indicato arco temporale, la ricorrente si era recata unicamente in tre occasioni presso l'abitazione dell'assistita e per un lasso di tempo molto ristretto, essendo, per converso, impegnata in altre attività; rappresentava, altresì, che la resistente la aveva sospesa cautelarmente dalla prestazione lavorativa, invitandola a rendere giustificazioni entro 5 giorni.
Nonostante le giustificazioni rese con atto datato 5/7/2022, alla ricorrente veniva irrogato il licenziamento per giusta causa con lettera datata 12/7/2022, impugnato con nota del 3/8/2022.
La lavoratrice eccepiva la tardività della contestazione disciplinare e la violazione dei principi di immediatezza e tempestività, di correttezza e buona fede;
la insussistenza della giusta causa di licenziamento;
la sproporzione del provvedimento espulsivo;
invocava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ A. dichiarare nullo, inefficace e comunque illegittimo il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa comminato da in danno della SI.ra con comunicazione del CP_1 Parte_1
12.7.2022, impugnato a mezzo PEC del 4.8.2022, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché carente di giusta causa;
B. per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, co.2, D.lgs. 23/2015, annullare il predetto licenziamento, e disporre la reintegrazione della SI.ra nel posto di lavoro alle Pt_1
dipendenze di , con condanna di essa – in persona del legale CP_1 CP_1
rapp.te p.t. – al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (retribuzione di riferimento € 3.171,54 lordi pari ad € 2.689,10 netti, sulla base dell'ultima busta paga consegnata dalla parte datoriale a luglio 2021, prima dell'inizio del congedo straordinario);
C. in via subordinata, ai sensi dell'art. 3, co.1., D.lgs. 23/2015, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con condanna di – in CP_1
persona del legale rapp.te p.t. – al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio determinata tra un minimo di sei mesi ed un massimo di trentasei mensilità;
D. in via ulteriormente subordinata, dichiarare inefficace, nullo e comunque illegittimo
l'impugnato licenziamento poiché intimato in violazione del principio di tempestività e
Pag. 2 di 26 immediatezza della contestazione disciplinare e/o degli oneri di corretta e buona fede, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod.civ;
E. per l'effetto, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 23/2015, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, con condanna di – in CP_1
persona del legale rapp.te p.t. – al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria determinata tra un minimo di due e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio;
F. in via ulteriormente gradata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data del Co licenziamento e condannare Società convenuta, in persona del proprio legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante dell'indennità risarcitoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1,4 e 9 D.lgs. 23/2015 pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero quell'altra he sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 183 del 22.07.2022;
G. sempre e comunque con il favore delle competenze professionali, con distrazione”.
Si costituiva in giudizio la società resistente che eccepiva preliminarmente la inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966; nel merito, insisteva nella legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, ritenendo accertata la sussistenza dei fatti contestati, sulla scorta delle risultanze del rapporto investigativo eseguito dalla che avevano escluso la convivenza Controparte_3
della ricorrente con la madre disabile nell'arco temporale oggetto degli appostamenti effettuati dagli investigatori nel periodo intercorrente tra il 6/6/2022 ed il 18/6/2022 e lo svolgimento, da parte della lavoratrice, di attività del tutto estranee a quelle assistenziali, avendo la ricorrente incontrato la madre solamente in tre occasioni nel predetto arco temporale;
invocava il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione, come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è infondato e va disatteso.
Pag. 3 di 26 In merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 6
l.n. 604/1966, sollevata da parte resistente, essa deve ritenersi infondata.
Ed invero, va osservato che, all'udienza datata 22/5/2023, parte ricorrente ha evidenziato che il deposito del ricorso è avvenuto in data 31/1/2023 e non già in data
1/2/2023, come erroneamente ritenuto da parte resistente, deducendo che quest'ultima data era quella in cui la cancelleria aveva effettuato l'apertura della PEC datata
31/1/2023; allegava documentazione a sostegno.
Ne discende che, alla stregua della citata documentazione che attesta l'avvenuto deposito in data 31/1/2023 e da verifiche di cancelleria, l'eccezione di inammissibilità va disattesa.
Del pari infondata deve ritenersi l'eccezione di tardività della lettera di contestazione sollevata dalla parte ricorrente, con conseguente violazione del principio di immediatezza e del diritto di difesa, posto a presidio del procedimento disciplinare.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il principio dell'immediatezza della contestazione, di cui all'art. 7, commi 3 e 4, l. n. 300 del 1970, è volto ad assicurare al lavoratore incolpato un diritto di difesa effettivo, in modo da consentirgli di allestire il materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, nel caso di ritardo della contestazione, mira a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – “in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata” (Cass. n. 16227/2013).
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare - volto a bilanciare l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini, da un lato, ed il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, dall'altro - deve intendersi in senso relativo, essendo dunque “compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, allorché l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero la complessità della struttura organizzativa dell'impresa sia suscettibile di far ritardare il provvedimento di recesso,
Pag. 4 di 26 restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo” (cfr. Cass. n. 12337 del 2016 e, da ultimo, Corte appello Roma sez. lav., 25/02/2021, n. 771 secondo cui “La tempestività della contestazione dell'illecito disciplinare al lavoratore deve essere valutata considerando non il momento in cui l'illecito viene commesso, bensì quello in cui diviene noto al datore di lavoro nella sua esistenza fattuale;
occorre, inoltre, tenere presente, ai fini di valutare la tempestività della contestazione anche le dimensioni dell'impresa, la complessità degli accertamenti da svolgere, il numero e la tipologia degli illeciti, così che non deve farsi riferimento al mero lasso di tempo trascorso, ma occorre considerare anche gli altri elementi sopraindicati”).
Inoltre, appare opportuno richiamare ulteriori principi più volte affermati dalla Suprema
Corte, secondo i quali l'immediatezza della contestazione, la cui “ratio” riflette l'eSIenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, va intesa in senso relativo ed obbliga il datore di lavoro a portare a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena gli stessi gli appaiano ragionevolmente sussistenti, non consentendo di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, non va sottaciuto che il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini che è tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale;
la relativa valutazione del giudice di merito è poi insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. Cass. n. 10239/2019).
Ancora, sul punto, si è affermato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso in senso relativo, specie nell'ipotesi in cui l'accertamento e la conseguente valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale più ampio oppure quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso;
in tali ipotesi, dunque, il citato principio è compatibile con il trascorrere di un intervallo di tempo, più o meno lungo, restando in ogni caso riservata
Pag. 5 di 26 al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto possono giustificare o meno il ritardo in questione (cfr. Cass. civ. sez. lav. 15/6/2016 n.
12337, Cass. civ. sez. lav. 17 marzo 2017 n. 6991; Cass. 17/09/2013, n. 21203; Cass. civ. sez. lav. 21/12/2010 n. 25856).
Dunque, bisogna tenere conto del momento di effettiva conoscenza datoriale dell'inadempimento contestato al dipendente e, se non è consentito dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di avere la assoluta certezza dei fatti, tuttavia, nel momento in cui la contestazione viene elevata, essa deve essere sufficientemente precisa e dettagliata, così da consentire al lavoratore di difendersi adeguatamente. Ne consegue che il requisito della tempestività va bilanciato con quello della specificità che deve, del pari, essere rispettato (cfr. Cass. n. 16598 del 2019).
Di conseguenza, l'eccessività dello “spatium deliberandi” per adottare il provvedimento sanzionatorio, assume rilievo allorché il diritto di difesa possa esser compromesso, per perdita delle fonti di prova o per incidenza del datore di lavoro sulle stesse, avvalendosi del suo potere.
Nessuno di tali pregiudizi risulta essersi verificato nel caso di specie.
Ed invero, è appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'ultimo giorno oggetto di contestazione disciplinare si colloca in data
18/6/2022, mentre la lettera di contestazione viene inviata dalla datrice di lavoro in data
27/6/2022, vale a dire a distanza di appena 9 giorni dall'ultimo episodio contestato, tenuto conto del tempo occorrente per la redazione del report investigativo e per la valutazione degli episodi in esso riportati.
Inoltre, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, non è dato ravvisare alcuna possibile violazione del diritto di difesa, posto che la lavoratrice si è vista contestare condotte che risalivano a soli 20 giorni prima, essendo il primo episodio datato
6/6/2022, nel pieno rispetto del principio di tempestività.
Del resto, è appena il caso di osservare che il diritto di difesa di parte ricorrente in alcun modo possa ritenersi compromesso, alla stregua dell'ampio e ben articolato ricorso proposto dalla lavoratrice.
Nel merito, giova prendere le mosse dal contenuto della lettera di licenziamento disciplinare per giusta causa datata 12/7/2022 (cfr. all. n. 3 memoria): “In data
Pag. 6 di 26 27.06.2022, a seguito di controlli da noi effettuati, le contestavamo un utilizzo improprio e illecito del congedo da lei richiesto ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, per assistere la SI.ra , famigliare con disabilità grave. Persona_1
In ben dieci giorni di osservazione, abbiamo notato che, contrariamente a quanto previsto per legge per poter usufruire del congedo straordinario, l'assistita non è Sua convivente e la S.V. si è recata dalla stessa in sole tre occasioni e sempre per poco tempo. Invece, è apparsa sempre impegnata in altre attività.
Come già rilevato nella lettera di contestazione, di tali fatti l'azienda possiede ampie prove documentali e testimoniali. Rispetto ad essi lei non ha fornito alcuna giustificazione, limitandosi, nella lettera inviataci tramite il suo legale il 5 luglio 2022,
a contestare genericamente gli addebiti (sostanzialmente negando l'evidenza), giungendo persino a sostenere non essere necessaria la sua convivenza con l'assistita nonché a formulare varie minacce di varie azioni e denunce per presunte violazioni della privacy sua e dei suoi familiari.
Tale atteggiamento aggressivo e totalmente privo di spirito collaborativo, dimostra ancora di più quale sia il suo atteggiamento verso il suo datore di lavoro e con quale spirito lei pensa di poter espletare la sua prestazione lavorativa. Lei sa benissimo di aver commesso una grave scorrettezza verso l' e verso gli enti previdenziali Pt_2
competenti eppure, invece di giustificarsi, sostiene tesi assurde, aggredisce e minaccia.
La convivenza con l'assistita è non solo requisito essenziale per usufruire del congedo ex art. 42, comma 5, d.lgs.151/2001 (espressamente previsto dal testo della legge nonché confermati in varie pronunce della Cassazione della Coste Costituzionale) ma è stato da lei espressamente dichiarato nell'istanza presentata per fruire di tale provvidenza. Ed è davvero incredibile che lei ora possa pensare di sostenere il contrario.
A ciò si aggiunga che, secondo orientamenti consolidatissimi della giurisprudenza,
l'assistenza di cui al predetto congedo deve assidua e continuativa, requisiti che, nel caso di specie, sono mancati del tutto, come emerge chiaramente dalle indagini da noi svolte e di cui le è stato fornito resoconto puntuale nella lettera di contestazione.
Irrilevanti e pretestuose appaiono infine le sue doglianze relative al fatto che tali indagini abbiano coinvolto altri suoi familiari in quanto esser hanno avuto ad oggetto
Pag. 7 di 26 esclusivamente le sue attività durante le quali lei si è talvolta accompagnata ad altre persone.
Per tutti questi motivi, attesa la gravità dell'inadempimento, del fatto che nel corso del procedimento disciplinare lei non ha fornito elementi che consentano di fare affidamento in futuro sulla corretta esecuzione da parte sua del rapporto di lavoro
(anzi, semmai, ce ne ha forniti di segno opposto), non possiamo non constatare
l'evidente improseguibilità del suo rapporto di lavoro anche in considerazione della evidente lesione del vincolo fiduciario in esso insito.
Con la presente, pertanto, le intimiamo il licenziamento per giusta causa che determina la cessazione immediata del rapporto di lavoro con decorrenza giuridica ed economica dal momento della ricezione della contestazione disciplinare”.
In merito alla lettera di contestazione disciplinare datata 27/6/2022 (cfr. all. n. 1 ricorso), si osserva che nella stessa è dato leggere: “Premesso che la S.V. ha chiesto ed ottenuto dall' di usufruire di un periodo di congedo straordinario (dal 16/01/2022 CP_4
al 17/10/2022), per assistere la SI.ra , dalle verifiche effettuate è Persona_1
emerso quanto segue:
Il giorno 06.06.2022 la S.V. usciva di casa intorno alle 09:02 per recarsi all' “Empire
Sport Center” sito in Altamura alla Via Palestro n. 60, da cui usciva alle ore 10:30 per recarsi a casa sua, usciva nuovamente alle ore 11:34 per recarsi a fare delle commissioni e rientrava alle ore 12:42, usciva nuovamente alle ore 13:46 per recarsi presso la scuola sita in Altamura alla Via Monopoli e poi rientrare;
Il giorno 07.06.2022 usciva di casa alle ore 8:13 accompagnata da un minore e si recava presso la scuola sita in Altamura alla Via Monopoli. Subito dopo si recava presso il centro estetico “Pretty Woman” in Via Romagna, d cui usciva poso dopo per recarsi a fare la spesa. Intorno alle ore 10:49, accompagnata da una donna, Sua madre, si recava presso il negozio “Smile” da cui usciva intorno alle ore 11.32.
Successivamente si recava, unitamente alla predetta donna, presso il supermercato
Eurospin. Al termine della spesa, all'incirca alle ore 12:10, la S.V. accompagnava Sua madre presso l'abitazione sita in Via Monopoli n. 5 e rientrava a casa sua. Alle ore
13:37 circa si recava per pochi minuti presso l'abitazione di sua madre, andava a prendere Suo figlio a casa e rientrava nella sua abitazione. Intorno alle ore 15:55
Pag. 8 di 26 usciva di casa a piedi con suo figlio, lo lasciava a scuola e si recava presso il salone di parrucchiere My Fio;
Il giorno 08.06.2022 la S.V. usciva di casa dalle ore 10:55 circa in compagnia di sui figlio e dopo aver effettuato una commissione, rientrava per pochi minuti in casa da cui ripartiva alle ore 11:15 per andare all'aeroporto di Bari-Palese, alle ore 15:31 rientrava a casa in compagnia di un uomo e del bambino. Qui si tratteneva almeno fino alle ore 19:00;
Il giorno 11.06.2022 usciva di casa alle ore 8:48 e raggiungeva il centro estetico
“Pretty Woman”, da cui usciva alle ore 9:30 per rientrare nella propria abitazione da cii usciva alle ore 16:32 in compagnia di suo figlio e suo marito per raggiungere il
Parco Commerciale Casamassima. Alle ore 20:30 circa raggiungeva il centro commerciale Santa Caterina a Bari e rientrava pressoi la Sua abitazione alle ore
22:30;
Il giorno 12.06.2022 alle ore 12:40 circa l'assistita viene notata presso l'abitazione di
Via Monopoli, alle ore 17:56 Lei, unitamente a suo marito e suo figlio si recava presso il centro Commerciale Santa Caterina a Bari dove si tratteneva per tutta la serata e rientrava alle ore 21.14 presso la Sua abitazione;
Il giorno 13.06.20222 la S.V. usciva di casa alle ore 9:00 per recarsi presso la palestra
“Empire State Center”, rientrava a casa alle ore 10:15 e usciva nuovamente alle ore
16:25 per recarsi presso il centro estetico di Via Romagna. Alle ore 17:53 ritornava senza l'assistita, si recava ad un supermercato e rientrava nella sua abitazione, senza più uscire;
Il giorno 14.06.2022, l'assistita raggiungeva la Sua abitazione alle ore 10:31 per uscirne alle ore 11:13 e reinetrare nella sua abitazione di Via Monopoli. La S.V. usciva di casa alle ore 17:27 per raggiungere il negozio Smile senza mai recarsi presso
l'abitazione dell'assistita;
Il giorno 15.06.2022 la S.V. usciva di casa alle ore 9:00 circa per recarsi presso il centro estetico, rientrava alle ore 10:48 circa e subito dopo usciva in compagnia di suo marito e di suo figlio. L'assistita veniva notata per ben tre volte nel corso della Pa giornata affacciata al balcone dell'abitazione di Via Monopoli, nel frattempo la , rientrava alle ore 12:00 per uscire nuovamente alle ore 15:09 e rientrare alle ore
Pag. 9 di 26 21:20;
Il giorno 16.06.2022 la S.V., usciva di casa con la sua famiglia per rimanere fuori tutta la giornata. La SI.ra in più occasioni veniva notata affacciata al balcone di _1
casa sua;
Il giorno 17.06.2022 l'assistita veniva notata più volte da sola, Lei la raggiungeva solo intorno alle ore 19:00 per accompagnarla a fare la spesa al supermercato Dok di Via
Quasimodo, poi la riaccompagna a casa e alle ore 20:25 rientra nella sua abitazione;
Il giorno 18.06.2022 la S.V. usciva di casa alle ore 9:00 per recarsi all' “Empire Sport
Center” da cui usciva alla ore 10:10 per tornare a casa. Durante tutta la giornata la
S.V. non si recava all'abitazione della sua assistita che veniva notata in diverse occasioni affacciata al balcone”.
Tanto premesso, per quel che rileva ai fini della controversia oggetto del presente giudizio, è pacifico che, con nota datata 11/2/2022, l' accoglieva la richiesta di CP_4
congedo, avanzata dalla ricorrente, al fine di assistere il familiare con disabilità grave ex art. 42, comma 5, d lgs. n. 151/2001 nell'arco del periodo dal 16/1/2022 al 17/10/2022
(cfr. all. n. 8 memoria).
E' altrettanto pacifico che parte datoriale, per il tramite della Modulo s.r.l. (società che gestisce i servizi di tutte le società del , incaricò la Parte_4 [...]
di verificare se la lavoratrice facesse un uso corretto dei congedi CP_3
straordinari di cui era stata resa beneficiaria e che la predetta agenzia investigativa, espletato l'incarico ricevuto, redigeva il rapporto informativo (cfr. all. n. 4 memoria) che abbracciava un periodo investigativo di n. 11 giorni, segnatamente dal 6/6/2022 al
18/6/2022, periodo in cui la ricorrente fruiva del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d. lgs. n. 151/2001.
Orbene, dalla suddetta relazione emerge che, nel corso dei suddetti 11 giorni, la ricorrente ha incontrato l'assistita, SI.ra madre della ricorrente, Persona_1
solamente nelle date del 7/6/2022; del 13/6/2022 e del 17/6/2022. In particolare, in data
7/6/2022 la ricorrente, dopo aver accompagnato il figlio a scuola e fatto la spesa, è stata vista andare a prelevare la madre dalla abitazione di quest'ultima, recandosi in sua compagnia a fare delle compere per un arco temporale di circa un'ora e mezza (dalle
11,00 alle 12,20 circa); in data 13/6/2022, la ricorrente è stata vista uscire di casa solo
Pag. 10 di 26 per recarsi in palestra e nel pomeriggio, dopo essersi recata presso un centro estetico, ha prelevato sua madre dall'abitazione di quest'ultima sita in Via Monopoli per accompagnarla in un altro luogo e ha fatto rientro nella propria abitazione senza l'assistita. Infine, in data 17/6/2022, mentre la ricorrente è stata vista permanere nella propria abitazione, l'assistita è stata rilevata presso la propria abitazione sin dalla mattina (ore 10,25); nel pomeriggio, la ricorrente si è recata presso l'abitazione della propria assistita intorno alle 18,56, l'ha accompagnata a fare la spesa e successivamente l'ha riaccompagnata presso la propria abitazione, facendo rientro da sola nella propria abitazione.
Tanto premesso, è evidentemente emerso, a seguito della condotta indagine investigativa, che la assistita non conviveva con la caregiver e che, nel corso degli 11 giorni di indagine investigativa, la ricorrente abbia svolto, come affermato dalla stessa lavoratrice, attività che rientrano nel vivere quotidiano di qualunque persona in misura di gran lunga prevalente rispetto allo svolgimento di attività di tipo assistenziale, che si
è limitata a n. 3 giorni su 11 e per un ristretto lasso temporale.
Così ricostruiti i fatti oggetto del presente giudizio, posto che il licenziamento è stato irrogato per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., in ragione dell'indebito, illegittimo e reiterato abuso del diritto ad usufruire dei congedi parentali di cui all'art. 42, co.5
d.lgs. n. 151/2001, opportuna appare una preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento, anche alla luce dei plurimi interventi della Corte Costituzionale sull'istituto dei congedi parentali (da ultimo, Corte Cost. n. 232 del 2018).
Per l'assistenza a persona disabile il legislatore prevede l'istituto del congedo straordinario, circoscritto ad ipotesi tassative e contraddistinto da presupposti rigorosi.
Il congedo spetta solo per l'assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa in presenza di una minorazione, “singola o plurima”, che “abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" (L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3).
Il legislatore predetermina i limiti temporali del congedo che “non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco
Pag. 11 di 26 della vita lavorativa” (D. Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 bis) e definisce la misura del trattamento economico spettante al lavoratore.
Il congedo straordinario è retribuito con “un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento” e si configura come un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, coperto da contribuzione figurativa;
l'onere economico non resta totalmente a carico del datore di lavoro, in particolare di quello privato, il quale a sua volta lo deduce dagli oneri previdenziali. Il legislatore ha inteso, dunque, farsi carico della situazione della persona in stato di bisogno, predisponendo anche i necessari mezzi economici, attraverso il riconoscimento di un diritto al congedo in capo ad un suo congiunto il quale ne fruirà a beneficio dell'assistito e nell'interesse generale. Il congedo straordinario è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell'erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti (v. Corte Cost. n.
203 del 2013).
Quest'ultima pronuncia del Giudice delle leggi sottolinea poi come il congedo straordinario di cui si discute, benché fosse originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave e sia tuttora inserito in un testo normativo dedicato alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità (come recita il titolo del D.Lgs. n. 151 del 2001), ha assunto una portata più ampia. La progressiva estensione del complesso dei soggetti aventi titolo a richiedere il congedo, operata proprio dal giudice delle leggi, ne ha dilatato l'ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, per ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili e, ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli.
Sul versante soggettivo, infatti, il legislatore stabilisce che il congedo straordinario non possa essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (D. lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 bis, terzo periodo) e delinea una precisa gerarchia dei beneficiari (art. 42, comma 5). Il congedo spetta, in primo luogo, al coniuge convivente, che è legittimato a goderne “entro sessanta giorni della richiesta”. In caso di mancanza, di decesso o di patologie invalidanti del coniuge convivente, subentrano
“il padre o la madre anche adottivi”. La mancanza, il decesso o le patologie invalidanti
Pag. 12 di 26 dei genitori conferiscono ad uno dei figli conviventi il diritto di richiedere il congedo straordinario che è poi riconosciuto in favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi quando anche i figli conviventi manchino, siano deceduti o soffrano di patologie invalidanti.
Con la sentenza n. 203/2013, già citata, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d. lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, nella parte in cui non annoverava tra i beneficiari del congedo straordinario anche i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione censurata.
La medesima Corte, con la sentenza n. 232/2018, ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale del D. Lgs. n. 151/2001, art. 42, comma 5, nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario ivi previsto e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.
Solo ai diversi fini del godimento dei permessi di cui alla l. n. 104 del 1992, art. 33, il legislatore, dopo aver eliminato il requisito della convivenza (L. n. 53 del 2000, art. 19), ha anche eliminato i requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell'assistenza prestata al disabile (L. n. 183 del 2010, art. 24, comma 1, successivamente modificato D.Lgs. n. 119 del 2011, ex art. 6).
Tale specifica disciplina non è applicabile al diverso istituto del congedo straordinario per il quale non solo è prevista la necessità della convivenza ma anche, conformemente al dettato prescritto dalla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, che si realizzi “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” in favore del disabile (cfr. Cass. civ., sez. lav., 19/7/2019, (ud. 14/5/2019, dep. 19/07/2019), n.19580).
In tal senso, la Corte costituzionale (sent. n. 232/2018 cit.) non solo ha valorizzato la convivenza, che “non si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico, ma esprime, nella quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita, una relazione
Pag. 13 di 26 di affetto e di cura”, ma, al fine di estendere la possibilità di fruire del congedo straordinario al figlio originariamente non convivente, lo obbliga, ove gli sia concesso il beneficio, ad “instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa”: quindi necessità di un'assistenza permanente e continuativa che realizzi, nella quotidiana condivisione dei bisogni, una costante relazione di affetto e di cura. A tale riguardo, inoltre, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito: “Questa Corte ha poi affermato, in tema di congedo straordinario del D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 42, comma 5, che
l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali eSIenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale” (Cass. n. 19580/2019;
Cass. n. 29062 del 2017).
Nondimeno, la Suprema Corte ha precisato che soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente (ancora Cass. n. 19580/2019 cit.), principi di diritto affermati in tali decisioni di legittimità, sono stati ulteriormente confermati in Cass., sez. lav., 19.6.2020, n. 12032 e da Cass. Civ., sez. lav., 12/01/2024, (ud.
25/10/2023, dep. 12/01/2024), n.1343.
Sulla scorta del principio di diritto suindicato, rileva il Giudicante che elemento peculiare caratterizzante il beneficio in esame è che il soggetto che chiede di fruire del congedo in questione viva insieme alla persona disabile da assistere, in quanto è questo il requisito che permette la prestazione di un'assistenza assidua e continuativa al portatore di handicap e che legittima la fruizione del suddetto congedo;
a tale riguardo, si richiama la circolare del 18/2/2010 n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, secondo cui la convivenza può riconoscersi anche nelle ipotesi in cui “sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi”; di tal che, deve
Pag. 14 di 26 concludersi che il requisito può dirsi soddisfatto quando risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.
Tanto premesso, va rilevato che, in subiecta materia, è stata ammessa la verifica delle modalità dell'esercizio del diritto potestativo nel suo momento funzionale, per mezzo di accertamenti probatori, consentiti dall'ordinamento, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore nell'ambito sia del rapporto negoziale che del rapporto assistenziale: tale verifica trova giustificazione, sul piano sistematico, nella considerazione che anche la titolarità di un diritto potestativo non determina mera discrezionalità e arbitrio nell'esercizio di esso e non esclude la sindacabilità e il controllo degli atti - mediante i quali la prerogativa viene esercitata - da parte del giudice.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, mentre la documentazione versata in atti (nota di accoglimento della domanda all. n. 8 ricorso) attesta che la lavoratrice CP_4
e sua madre, fossero residenti in [...], le Persona_1
indagini investigative, consistenti in pedinamenti ed appostamenti, poste in essere dalla società nei confronti della propria dipendente, nel periodo intercorrente tra il 6/6/2022 e il 18/6/2022, al fine di controllare la regolarità della fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 42, co. 5 D. lgs. n. 151/2001, consentono di escludere ragionevolmente la convivenza della ricorrente con sua madre nell'immobile sito in Altamura, via Santeramo n. 140 e di ritenere, per converso, che la lavoratrice dimorasse in quello di Altamura, alla Via Santeramo, n. 140 mentre la madre in quello di Altamura, alla Via Monopoli, n. 5, in ragione delle risultanze degli appostamenti eseguiti - documentati con relativi reperti fotografici - in ben 11 giorni.
In particolare, tale convincimento si fonda, come detto, sulla relazione investigativa versata in atti (cfr. all. n. 4 memoria) nonché sulle testimonianze rese, nel corso dell'istruttoria, da e , incaricati entrambi dalla “ Testimone_1 Testimone_2 [...]
di verificare la domiciliazione della ricorrente nonché i luoghi Controparte_3
frequentati dalla stessa;
i testimoni hanno confermato di aver partecipato agli appostamenti indicati nelle posizioni da n. 12 a n. 26 della memoria di costituzione – nella quale è integralmente trascritto il contenuto del rapporto investigativo- di aver supervisionato e partecipato alla stesura della citata relazione.
Pag. 15 di 26 In particolare, il teste dipendente della escusso Tes_2 Controparte_5 all'udienza del 26/2/2024, ha dichiarato: “ A D.R. Premetto di essere dipendente della
con mansioni di collaboratore investigativo sin dal 2016 Controparte_5 se mal non ricordo” A D.R. “Confermo la circostanza sub 12 della memoria che mi viene letta;
preciso che ho personalmente condotto l'investigazione in danno della SI.ra per i primi tre giorni, ovvero 6/7/8 giugno 2022; A D.R. “Quanto Parte_1
alla circostanza sub 13 della memoria, la confermo, precisando nuovamente di aver condotto verifiche di persona per n.
1-3 giorni, come già detto. L'investigazione si è svolta negli orari indicati nel report, quale doc. 4 del fascicolo di parte convenuta, che mi viene mostrato”; A D.R. “Confermo la circostanza sub 14 della memoria, precisando che ho partecipato alla redazione dell'intero report (11 giorni di indagine), non potendolo sottoscrivere, in quanto la firma compete al titolare;
CP_5
preciso che il SI. non ha partecipato all'indagine; A D.R. Confermo CP_5 integralmente la circostanza sub 16 della memoria che mi viene letta”; A D.R. Quanto alla circostanza sub 15, ho potuto constatare personalmente che la SI.ra non _1
risiedeva insieme alla SI.ra ; preciso che le abitazioni della SI.ra e della Pt_1 Pt_1
SI.ra distano pochissimo, circa 150/200 mt.; tanto che nei giorni successivi, fu _1 impiegato un unico operatore per attenzionare entrambe le abitazioni”; A D.R. Ho verificato che non abitava insieme alla SI.ra perché l'assistita non _1 Pt_1 dormiva con l'assistenza, cioè non dormiva in via Santeramo in Colle, n. 140, bensì in via Monopoli n.5, come da report che visiono;
A D.R. Ho potuto, nei giorni di mia osservazione, notare che si trovava in casa senza la SI.ra e si _1 Pt_1
affacciava al balcone per innaffiare i fiori e stendere la biancheria;
non so se in casa ci fosse qualcun altro oltre la , sicuramente non c'era la ”; A D.R. “ _1 Pt_1
Confermo integralmente la circostanza sub 17 della memoria, come indicato anche nel report che consulto”; A D.R. “Confermo integralmente la circostanza sub 18 della memoria, come indicato nel report che consulto”; A D.R. “Quanto alle circostanze sub
18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25 e 26, ho già risposto in quanto le confermo solo per aver partecipato alla redazione del report investigativo, ma non per aver personalmente rilevato i fatti oggetto di indagine”; A D.R. Ci tengo a precisare che i primi giorni di indagine (6/7/8 giugno 2022) sono stati da me condotti unitamente al SI. Tes_1
Pag. 16 di 26 . Gli ulteriori giorni di indagine sono stati condotti unicamente dal SI. Tes_1
”. Testimone_1
Il teste collega del ha riferito: “A D.R. Sulla circostanza sub Testimone_1 Tes_2
12, la confermo. Non conosco però la Modulo s.r.l.; A D.R. Sulla circostanza sub 13, confermo che abbiamo osservato la SInora e sua madre Parte_1 _1
per n.11 o 12 giorni a giugno 2022. Ho personalmente eseguito
[...]
l'investigazione insieme al SI. , ma preciso che quest'ultimo è stato con Testimone_2
me solo i primi 3 o 4 giorni, mentre successivamente ho condotto da solo
l'investigazione. L'attività solitamente iniziava alle ore 06:00 o alle 06:30 e si protraeva ininterrottamente fino alle 22 o 23” A D.R. “Preciso che l'osservazione veniva fatta personalmente, con l'ausilio di foto e video. A D.R. Confermo la circostanza sub 14, ma preciso che non ho personalmente redatto il report, che è stato materialmente scritto da;
quest'ultimo, quanto ai giorni in cui non era Testimone_2
presente, ha redatto il report sotto mia indicazione. non ha partecipato CP_5
alla redazione. A D.R. Confermo la circostanza sub 15. In particolare, abbiamo potuto notare che l'assistita, SI.ra , non conviveva insieme alla SI. ra , ma _1 Pt_1 viveva in un altro appartamento a circa 10 metri di distanza dall'abitazione della
”. A D.R. “Confermo integralmente il contenuto del report investigativo che mi Pt_1
viene mostrato e, quindi, tutte le circostanze da 16 a 26 della comparsa, in quanto fatti da me personalmente osservati”. A D.R. “Confermo che abbiamo potuto osservare contemporaneamente la presenza sia della ricorrente che della sua assistita _1
presso le rispettive abitazioni in quanto, come detto, distiamo un centinaio di metri circa. Preciso che la mia osservazione avveniva nei pressi dell'abitazione della SInora
, avendo quindi visuale sull'abitazione della ”. _1 Pt_1
Le dichiarazioni rese dai testi indotti da parte resistenti sono particolarmente specifiche, avendo i testi riferito circostanze concrete, tutte suffragate da allegati fotografici acquisiti in atti.
Né possono valere a scalfire la ricostruzione dei fatti quale emerge dal compendio probatorio acquisito in atti, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 Tes_4
rispettivamente marito e cognata della ricorrente.
[...]
Pag. 17 di 26 Il marito della ricorrente ha dichiarato quanto segue: “A D.R. Confermo la circostanza sub 15) del ricorso, in quanto mia suocera veniva a vivere presso la Persona_1 nostra abitazione;
” A D.R. confermo la circostanza sub 16) del ricorso;
preciso che accompagnavo la SI.ra a casa sua a seconda delle si richieste. Costei ci _1
chiedeva di passare qualche ora nel suo appartamento. A D.R. Tra casa nostra e la casa della ci sono circa 100 mt di distanza, ma comunque la accompagnavamo _1 noi”; A D.R. confermo la circostanza sub 17) del ricorso, avendo già risposto;
” A D.R.
Confermo la circostanza sub 18) in quanto tutt'oggi mia moglie si occupa in via esclusiva delle eSIenze di mia suocera, percettrice di indennità di accompagnamento”;
A D.R. “ a domanda preciso che nel periodo in contestazione ero presente in casa, in quanto sono un marittimo e lavoro a periodo, imbarcandomi ove richiesto”.
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla sorella del marito della ricorrente,
che ha riferito: “A D.R. Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_4
quanto in ragione delle patologie di mia cognata per circa 5/10 giorni al mese di mi sono recata presso casa sua per fare le pulizie ed aiutarla col bambino e se capitava on la madre”; A D.R. “ confermo la circostanza sub 13) e 14)”; A D.R. non so dire quando poiché non lo ricordo ma so che , madre di , si Persona_1 Parte_1 trasferì presso l'abitazione di costei”; A D.R. Confermo la circostanza sub 16) in quanto la SI.ra insisteva per tornare a casa propria anche perché la presenza _1 del figlio minore della , talvolta le arrecava disturbo”. Pt_1
Le dichiarazioni rese dai testi indotti da parte ricorrente, oltre che provenire da soggetti legati da un vincolo di parentela con la lavoratrice, risultano generiche ed inattendibili;
ed invero, quanto alle dichiarazioni rese dal marito della si osserva che il teste Pt_1
non ha saputo precisare né la frequenza con la quale la chiedeva di recarsi nella _1
propria abitazione né per quanto tempo la stessa vi permanesse;
del pari, le dichiarazioni rese dalla cognata della ricorrente rimangono imprecisate dal punto di vista temporale, atteso che la teste non è stata in grado di collocare temporalmente il trasferimento della presso l'abitazione della ricorrente. _1
Le deposizioni dei testi indotti da parte ricorrente sono infarcite di riferimenti imprecisi e vaghi di date e di episodi che di certo non li qualificano positivamente, specie se si
Pag. 18 di 26 tenga a mente che al marito ed alla cognata della ricorrente, in quanto legati da vincoli parentali, doveva rigorosamente chiedersi maggiore puntualità e analiticità.
Ma, soprattutto, le deposizioni surrichiamate non giovano alla causa della lavoratrice, perché non rimettono al Giudice la prova cui miravano e, cioè, che, nel corso dell'intero periodo attenzionato – dal 6/6/2022 al 18/6/2022 – e fatto oggetto di contestazione, la avesse prestato assistenza alla madre, onorando così il dovere che incombeva su Pt_1
di lei una volta ottenuto il riconoscimento del diritto di fruire del congedo straordinario.
Ed invero, a fronte della prova offerta dal datore di lavoro a mezzo della relazione investigativa e dei testi, piena, ferma, documentata e fotografata, nel collocare in tutti quei giorni la ricorrente nella sua abitazione di Via Santeramo, n. 140 e la madre in via
Monopoli, n. 5, sì che la prima non era fisicamente nelle condizioni di assistere la seconda e neppure si attivava per esserlo, se non in sporadiche e circoscritte occasioni documentate dal report acquisito in atti, i testi indotti da parte ricorrente avrebbero dovuto dire qualcosa di molto più preciso per contrastare la ricostruzione datoriale che appare suffragata da un corposo report fotografico.
Inoltre, non è di poco momento la circostanza che la cognata non sia mai stata vista dagli investigatori entrare o uscire dall'abitazione di Via Santeramo, n. 140 e tanto risulta davvero strano se comparato con la quotidianità e continuatività degli appostamenti.
Inoltre, nessuno dei testi ha riferito in merito all'organizzazione familiare necessaria per accudire il soggetto portatore di handicap;
sotto tale ultimo profilo, è notorio che la cura di un disabile non può essere rimessa al caso;
per essere effettivamente e seriamente approntata, abbisogna di una preventiva organizzazione, di cui non vi è traccia nella prospettazione della ricorrente: non una parola sul punto.
Nondimeno, va, altresì, evidenziato che parte ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione né in sede di ricorso introduttivo del giudizio né in corso di causa in merito agli specifici episodi riportati nelle suddette posizioni della memoria di costituzione, limitandosi a evidenziare che essi rientrano nell'agire quotidiano di qualsiasi persona ordinaria. In particolare, in merito alla frequentazione, nel corso dei giorni oggetto di osservazione, della palestra per lo svolgimento di attività sportiva, la lavoratrice ha dedotto che essa rappresenta attività necessaria ed indispensabile per la
Pag. 19 di 26 propria salute in ragione di un quadro biopatologico documentato (cfr. all.n. 9 ricorso); del pari, l'accompagnamento del figlio minore a scuola, la frequentazione di un centro estetico e l'essersi recata presso il supermercato per fare la spesa costituiscono atti quotidiani della vita di ciascun individuo.
Per converso, è convincimento del Tribunale che, sulla scorta degli elementi emersi nel corso del giudizio, risulta inequivocabilmente non solo che, nei giorni suindicati, la ricorrente non ha pernottato presso l'abitazione ove viveva la madre disabile ma che ha avuto con la stessa contatti del tutto fugaci che, proprio perché reiterati nel tempo, delineano un vero e proprio modus operandi della dipendente che appare inconciliabile con “un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale”. Ne discende che deve concludersi che, dalle prove orali e documentali, non è emersa né la prova della coabitazione della figlia con la genitrice disabile né tantomeno quella della continuativa assistenza incompatibile con la prestazione lavorativa della Pt_1
In particolare, sotto il primo e pregnante profilo della convivenza della ricorrente con la madre portatrice di handicap grave, è emerso inequivocabilmente, non solo che non vi fosse una convivenza della lavoratrice con la madre, sia pure limitatamente ad una fascia oraria della giornata, ma, come pure già evidenziato, che la beneficiaria del congedo straordinario nel periodo considerato aveva la sua dimora effettiva presso l'abitazione sita in Altamura, alla Via Santeramo n. 14, mentre la madre aveva la sua dimora in Altamura, alla Via Monopoli, n. 5; inoltre, è stato, altresì, accertato che, in diversi giorni oggetto di osservazione, ella non si recava affatto a casa della madre ed in altri giorni e in minor numero (solo tre) vi si tratteneva per pochi minuti (cfr. dichiarazioni testimoniali di ed e dossier all n. 4 memoria), senza che sia Tes_2 Tes_1
stato allegato, prima che dimostrato, secondo quanto già visto, che nei periodi restanti si prodigasse altrimenti nell'assistere in senso globale la stretta congiunta disabile.
Né degna di pregio giuridico si reputa la critica mossa dalla ricorrente all'accertamento investigativo espletato dall'agenzia incaricata dalla Modulo s.r.l. - società che gestisce tutti i servizi del gruppo di cui fa parte la resistente- e ritenuto illegittimo, in Pt_4
quanto riguardante un'attività svolta in palese violazione della privacy della ricorrente e della sua famiglia (soprattutto della madre, e del figlio). Persona_1
Pag. 20 di 26 Ed invero, si rileva che gli accertamenti disposti dalla società non hanno mai riguardato la prestazione lavorativa della quanto, invece, il comportamento illecito da Pt_1 quest'ultima tenuto, in costanza di sospensione del rapporto di lavoro, attesa la fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 4, d. lgs. n. 151/01.
In diritto, la condotta datoriale è conforme ai canoni di legge e di giurisprudenza in merito ai controlli sull'attività dei lavoratori.
Tra le tante, giova richiamare la sentenza n. 4984 del 4/3/2014 della Suprema Corte che ha così statuito: “Il controllo demandato dal datore di lavoro ad un'agenzia investigativa, finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio da parte di un dipendente dei permessi l 104/92, art. 3 non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicché esso non può ritenersi precluso, ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori”.
In ordine alla portata delle disposizioni di cui all'art. 2 e 3 Statuto dei lavoratori, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che esse delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela dei propri interessi e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa
(art. 3), ma non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale un'agenzia investigativa) diversa dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.
Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate o di un'agenzia investigativa non possa riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né
l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione (cfr. in tali termini, Cass. 7/6/2003, n. 9167).
Pag. 21 di 26 Tale principio è stato ribadito ulteriormente;
si è affermato che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'eSIenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass 14 febbraio 2011, n. 3590). Né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore di opera tenuto a operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (Cass. 10 luglio 2009 n 16196, Cass. 11.6.18 n 15094, Cass.
18.7.2017 n 17723, Cass.
4.9.2018 n 21621) (cfr. in termini, Corte d'Appello di Bari, sezione Lavoro, n. 27 del 12/1/2021).
Sempre sotto il profilo istruttorio, ritiene il Tribunale di dover ribadire la piena utilizzabilità della documentazione fotografica prodotta dalla resistente.
La stessa, infatti, è stata solo genericamente contestata dall'odierna ricorrente, di talché della stessa non è in alcun modo preclusa l'utilizzabilità. Giova, infatti, ricordare che il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
La stessa ricorrente, in sede di interrogatorio formale reso in data 4/12/2023, ha dichiarato: “A D.R. Quanto alle foto contenute nel rapporto investigativo che mi vengono mostrate quale doc. 4) del fascicolo di posso dire di Controparte_1
riconoscermi ritratta in alcune delle foto stesse, ma non ho la capacità di collocarle temporalmente e/o in un luogo preciso non essendovi chiari riferimenti. A D.R.
“Quanto alle foto ritraenti una SI.ra anziana, ad esempio alle pagg. da 22 a 26 del rapporto investigativo, ci tengo a precisare che trattasi di mia madre , Persona_1
cui prestavo (e presto) assistenza. Costei era sempre con me, anche nelle incombenze quotidiane di vita, quali ad esempio, fare la spesa…”.
Pag. 22 di 26 Con maggior impegno esplicativo, come osservato dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905, in ordine alla specificità della contestazione della copia fotostatica, con considerazioni ampiamente calzanti con il caso in esame) «…scopo degli atti processuali è, in senso lato, lo stesso del processo: allocare gli interessi in conflitto;
scopo in senso stretto degli atti processuali è delimitare l'oggetto del contendere.
Un atto processuale non può consistere in una vuota declamazione, perché deve servire
a far conoscere alla controparte prima, ed al giudice poi, quali temi facciano parte del dibattito processuale e quali no.
La comparsa di costituzione e risposta, in particolare, deve consentire al giudice di stabilire quali siano i fatti che occorrerà accertare, perché contestati;
e quali invece non sarà necessario accertare, perché non contestati (tali principi, pacifici, hanno formato tutti l'oggetto della fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
761 del 23/01/2002, Rv. 551789). Mentre dunque l'atto di citazione ha lo scopo di delimitare l'oggetto della pronuncia da parte del giudice, la comparsa di risposta ha
l'altrettanto fondamentale scopo di contribuire a delimitare l'oggetto del cognoscere …
Affinché questo scopo possa essere raggiunto, è necessario che negli atti processuali si parli ore rotundo, ovvero “concisamente e in ordine”, come si esprime l'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, il quale sebbene dedicato ai criteri di redazione delle sentenze è comunque espressione d'un principio generale. Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno.
Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset…».
Tale principio è stato affermato con riferimento alle modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento e può estendersi agevolmente per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte.
Peraltro, il disconoscimento in discorso non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, atteso che, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità
Pag. 23 di 26 all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ora, nel caso in esame, la contestazione della produzione video è priva di quel carattere di specificità e non si è concretata nell'allegazione di alcuna circostanza alternativa ed incompatibile con quanto nelle immagini ripreso, di talché delle stesse può farsi pieno uso.
Infine, ma non da ultimo, irrilevante, ai fini che rilevano in questa sede, è l'intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico della ricorrente, in ragione del rapporto di pressochè totale autonomia tra processo penale e processo civile (ex plurimis, Cass.
n. 12141/2000; Cass. n. 5530/2003).
Va, inoltre, giudicata proporzionale la sanzione irrogata alla reiterata condotta posta in essere dalla lavoratrice, in quanto l'insussistenza di un rapporto di reale convivenza tra la beneficiaria del congedo e la madre invalida è un comportamento contrario ai valori dell'ordinamento, come desumibile dalla coscienza sociale in quanto la lavoratrice che indebitamente fruisce del congedo straordinario, ha scaricato il costo di tali diverse attività sull'ente previdenziale, anche relativamente agli oneri contributivi, quindi sull'intera collettività, costringendo ingiustamente la datrice di lavoro ad organizzare diversamente il proprio lavoro. Sicché rileva la condotta contraria alla buona fede, o comunque lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di lavoro che, in presenza di un abuso del diritto di congedo, si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa della dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell'affidamento da lui riposto nella stessa, mentre rileva l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico (Cass. n. 16207 del 2008; successiva conf. Cass. n. 509 del 2018). In coerenza con la ratio del beneficio,
l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'eSIenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per eSIenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di eSIenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela.
Pag. 24 di 26 Tanto è sufficiente per ritenere la sussistenza di una giusta causa del licenziamento.
Nessuna sanzione, se non l'espulsione dal contesto lavorativo, poteva essere adottata, essendo più che eloquente il tradimento patito dal comportamento della sua dipendente,
a cagione del quale si trovò a fare a meno di un'entità lavorativa e, di conseguenza, dovette attivarsi, con buona probabilità, per trovare nuovi assetti organizzativi (senza contare gli oneri economici comunque sostenuti per l'attività investigativa).
Ma vi è di più.
Si configura anche una lesione di altri interessi oltre quelli datoriali, atteso che la ricorrente, utilizzando il periodo del congedo straordinario per dedicarsi ad attività diverse da quella assistenziale per cui il beneficio le era stato concesso, ha scaricato sull'ente previdenziale e, quindi, sulla collettività tutta gli oneri contributivi della sua attività.
Restano offesi, anche e in modo non meno importante, quei valori di solidarietà sociale sottesi alla legislazione – cfr. d.lgs 151/2001 - che concede ai lavoratori di assentarsi dal lavoro, conservando il posto e continuando ad essere retribuiti, a condizione che ci si dedichi alla cura di un familiare disabile, valori che in ogni sede meritano di essere protetti e rispettati, perché, a loro volta, sono attenti proprio ai disabili e ai deboli, le cui necessità e bisogni la legislazione richiamata pone al centro e ne persegue tutela proprio valorizzando le risorse del nucleo famiglia.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, allora, deve ritenersi la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, in quanto sorretto da giusta causa, con conseguente rigetto del ricorso.
Assorbita ogni diversa questione controversa tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 25 di 26 Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_1
diversa eccezione, istanza disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 28/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 26 di 26