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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, RE
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1492/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Societa' Sportiva Dilettantistica - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 447101250008820381 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 447101250008820381 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di pagamento n. 447101250008820381 del 4 settembre 2025, con cui è stato richiesto il pagamento della TARI per le annualità 2020 e 2021 in relazione agli impianti sportivi “PalaMaiata” e “Palasport”, senza l'applicazione della riduzione del 30% prevista dall'art. 40 del Regolamento TARI comunale per le utenze non domestiche ad uso stagionale o non continuativo.
La società contribuente censurava l'errata applicazione della aliquota pur a fronte di copiosa documentazione depositata legittimante la riduzione sufferita.
Si costituiva in giudizio il concessionario ET che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso va accolto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni della società ricorrente e dal tenore delle difese spiegate.
La pretesa impositiva, infatti, appare illegittima per violazione dell'art. 40 del Regolamento TARI del
Comune di Vibo Valentia, rubricato “Riduzioni/Esenzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”. Tale norma prevede una riduzione del 30% della tariffa a condizione che “- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi”.
Orbene, nel caso di specie, si è infatti ampiamente documentato come l'utilizzo delle tribune degli impianti serventi le attività agonistiche della società sportiva, peraltro unica porzione rilevante ai fini impositivi, è stato limitato alle sole gare casalinghe (circa 25 eventi l'anno), per un numero di giorni ben inferiore alla soglia di 183 giorni annui prevista dal Regolamento.
Tanto si afferma sulla base di documentazione allegata e prodotta dalla ricorrente e ricevuta dall'Ente impositore. La Società_1, peraltro, ha altresì provato – senza contestazione – di aver richiesto tale riduzione in sede di dichiarazione originaria TARI per entrambi gli impianti.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla SO.G.E.T., a sostegno della pretesa, per annualità diverse da quelle in considerazione, appaiono del tutto inconferenti.
A parte la sussistenza di precedenti favorevoli alla ricorrente, si rileva che, la sentenza n. 309/2025 di questa Corte, oltre a riguardare immobili del tutto differenti da quelli oggetto del presente contenzioso, si fonda su un presupposto fattuale opposto, ossia la mancanza delle dichiarazioni di stagionalità.
Nel giudizio odierno, al contrario, tale prova è stata ritualmente e tempestivamente presentata. Stessa cosa è a dirsi per la sentenza n. 505/2025, dal momento che in quel caso, il rigetto in primo grado è dipeso dalla sola mancata produzione in giudizio delle ricevute di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, non già da altre questioni di merito. Sicché, riguardata l'odierna documentazione, anche tale precedente si appalesa del tutto diverso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 24.11.2025 dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti della società ET spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 24.11.2025 e depositato in data 02.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 250,00 per spese vive ed euro
2.750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 19.02.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Domenico
Guarascio dott. Luigi Barrella
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, RE
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1492/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Societa' Sportiva Dilettantistica - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 447101250008820381 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 447101250008820381 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di pagamento n. 447101250008820381 del 4 settembre 2025, con cui è stato richiesto il pagamento della TARI per le annualità 2020 e 2021 in relazione agli impianti sportivi “PalaMaiata” e “Palasport”, senza l'applicazione della riduzione del 30% prevista dall'art. 40 del Regolamento TARI comunale per le utenze non domestiche ad uso stagionale o non continuativo.
La società contribuente censurava l'errata applicazione della aliquota pur a fronte di copiosa documentazione depositata legittimante la riduzione sufferita.
Si costituiva in giudizio il concessionario ET che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso va accolto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni della società ricorrente e dal tenore delle difese spiegate.
La pretesa impositiva, infatti, appare illegittima per violazione dell'art. 40 del Regolamento TARI del
Comune di Vibo Valentia, rubricato “Riduzioni/Esenzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”. Tale norma prevede una riduzione del 30% della tariffa a condizione che “- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi”.
Orbene, nel caso di specie, si è infatti ampiamente documentato come l'utilizzo delle tribune degli impianti serventi le attività agonistiche della società sportiva, peraltro unica porzione rilevante ai fini impositivi, è stato limitato alle sole gare casalinghe (circa 25 eventi l'anno), per un numero di giorni ben inferiore alla soglia di 183 giorni annui prevista dal Regolamento.
Tanto si afferma sulla base di documentazione allegata e prodotta dalla ricorrente e ricevuta dall'Ente impositore. La Società_1, peraltro, ha altresì provato – senza contestazione – di aver richiesto tale riduzione in sede di dichiarazione originaria TARI per entrambi gli impianti.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla SO.G.E.T., a sostegno della pretesa, per annualità diverse da quelle in considerazione, appaiono del tutto inconferenti.
A parte la sussistenza di precedenti favorevoli alla ricorrente, si rileva che, la sentenza n. 309/2025 di questa Corte, oltre a riguardare immobili del tutto differenti da quelli oggetto del presente contenzioso, si fonda su un presupposto fattuale opposto, ossia la mancanza delle dichiarazioni di stagionalità.
Nel giudizio odierno, al contrario, tale prova è stata ritualmente e tempestivamente presentata. Stessa cosa è a dirsi per la sentenza n. 505/2025, dal momento che in quel caso, il rigetto in primo grado è dipeso dalla sola mancata produzione in giudizio delle ricevute di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, non già da altre questioni di merito. Sicché, riguardata l'odierna documentazione, anche tale precedente si appalesa del tutto diverso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 24.11.2025 dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti della società ET spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 24.11.2025 e depositato in data 02.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 250,00 per spese vive ed euro
2.750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 19.02.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Domenico
Guarascio dott. Luigi Barrella