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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 699/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MU EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1456/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240051583385000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 18 aprile 2025; non costituita l'Agenzia delle Entrate – CO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 17 febbraio 2025 all'Agenzia delle Entrate – CO (in sigla: AdER) ed all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 19 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 100 2024 00515833 85000, notificatale il 19 dicembre 2024 e scaturita da un controllo della dichiarazione dei redditi per l'annualità 2021. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 1.498,09 euro, l'odierna ricorrente ha evidenziato che, dopo aver ricevuto la previa comunicazione bonaria il 16 luglio 2024 ed aver fornito taluni chiarimenti il 16 settembre di quel medesimo anno, due giorni dopo le era pervenuta una nuova comunicazione, con conferma delle irregolarità già contestatele;
e che quindi, in riferimento a tale nuova comunicazione, due giorni dopo aveva chiesto una rateazione del conseguente debito d'imposta, per poi pagare il 17 ottobre 2024 la prima rata delle venti rate previste e, in tempo utile, anche la seconda rata.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento della cartella impugnata o, in via subordinata, il suo ricalcolo in virtù dei suddetti pagamenti rateali.
2. Con deduzioni depositate il 18 aprile 2025 si è costituita l'Agenzia, evidenziando che la totale infondatezza dei chiarimenti resi dalla Ricorrente_1 riguardo alla comunicazione bonaria lasciavano decorrere dalla data in cui quest'ultima era stata notificata il termine di trenta giorni entro cui poter invocare una rateazione del debito d'imposta; e che, quindi, il travalicamento di quel termine consentiva soltanto di scomputare dal debito stesso le rate pagate in virtù di quell'indebita rateazione: con conseguente sgravio parziale disposto dall'Agenzia stessa il 13 febbraio 2025.
3. Con memoria prodotta il 16 gennaio 2026 la Ricorrente_1 ha sottolineato la scusabilità dell'errore in cui era incorsa e, comunque, l'ulteriore pagamento di tre rate del debito in questione.
4. Senza che si fosse costituita l'AdER, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va osservato come la Ricorrente_1 confermi che la comunicazione bonaria le è pervenuta nella data del 16 luglio 2024 indicata nella cartella di pagamento impugnata.
Invece dagli allegati al ricorso si desume che, il 18 settembre di quello stesso anno, le è pervenuta non già una nuova e, in ipotesi, diversa comunicazione bonaria;
bensì una mera risposta negativa dell'Agenzia ai chiarimenti che, due giorni prima, lei aveva fornito tramite il canale CIVIS.
Infine, sempre da quei medesimi allegati, si evince che, riguardo al debito recato dall'unica comunicazione bonaria pervenuta alla Ricorrente_1, il 15 ottobre 2024 costei ha elaborato un piano rateale, tramite il sito Internet dell'Agenzia: però falsamente indicando nel 17 del mese precedente la data di ricezione della comunicazione stessa;
e, due giorni dopo quell'elaborazione, ha pagato la prima delle venti rate previste da quel medesimo piano.
6. Orbene, all'epoca, il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n° 462/1997 sanciva che “l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente … provvede a pagare le somme dovute …, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione …” bonaria in argomento “… ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente …”. Tuttavia si è già visto come, nel caso di specie, tali chiarimenti avessero indotto l'Agenzia non già ad una revisione della comunicazione bonaria, bensì ad una mera conferma informale di quest'ultima: con la conseguenza che permaneva al 16 luglio 2024 il dies a quo del predetto termine di trenta giorni, di cui peraltro il comma 17 dell'art.
7-quater del D.L. n° 193/2016 prevedeva la sospensione nell'arco temporale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.
Perciò, dovendosi concretamente applicare tale sospensione nel periodo feriale, il termine di cui al predetto art. 2 veniva a scadere il 19 settembre 2024.
7. Inoltre l'art.
3-bis di quel medesimo decreto legislativo n° 462/1997 consentiva, al comma 1, di versare le somme in questione “… in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”; e soggiungeva, al comma 2, che “l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione” contemplata dall'art. 2 di quel medesimo decreto.
Quindi, ribadito che la comunicazione bonaria era stata integralmente confermata dall'Agenzia nonostante i chiarimenti prospettati dalla Ricorrente_1, almeno la prima rata dell'eventuale rateazione del debito scaturente dalla comunicazione stessa andava pagata entro il testé evidenziato termine del 19 settembre 2024.
8. Peraltro, di tutte le ipotesi fin qui descritte così come della sospensione del termine di trenta giorni, poteva trarsi nitida contezza grazie alla sezione “modalità e termini di versamento” della comunicazione bonaria, laddove era chiarito che:
- “le somme dovute devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione”;
- “in alternativa al versamento in unica soluzione, le somme dovute possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo”;
- “per usufruire del pagamento rateale è sempre necessario effettuare il versamento della prima rata entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione”;
- “se l'ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, occorre versare l'intero importo residuo o la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della nuova comunicazione”.
9. Né giova alla Ricorrente_1 la novella di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n° 108/2024: in virtù della quale il predetto termine di trenta giorni è stato innalzato a sessanta, ai fini del pagamento tanto in unica soluzione quanto rateale. Infatti il comma 7 di quel medesimo art. 3 dichiara applicabile tale novella esclusivamente “… alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025”.
10. Conclusivamente, dovendosi confermare la legittimità dell'iscrizione a ruolo scaturita dalla comunicazione bonaria in argomento e della conseguente cartella qui impugnata, esulano dal presente giudizio i successivi pagamenti eseguiti dalla Ricorrente_1 in virtù della rateazione a cui tardivamente lei è addivenuta: fermo restando che ovviamente quei pagamenti, a partire da quello effettuato il 17 ottobre 2024, vanno ascritti dall'Agenzia a scomputo di quanto dovuto in relazione alla cartella stessa.
11. Nonostante la totale infondatezza della domanda attorea, la volontà conciliativa manifestata dall'odierna ricorrente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra quest'ultima e l'Agenzia. Mentre l'omessa costituzione dell'AdER esime dal provvedere riguardo a quelle medesime spese fra di essa e la Ricorrente_1 (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente le spese di lite fra la Ricorrente_1 e l'Agenzia delle Entrate;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite fra l'Agenzia delle Entrate - CO e la
Panariello.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(UG ME)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MU EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1456/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240051583385000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 18 aprile 2025; non costituita l'Agenzia delle Entrate – CO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 17 febbraio 2025 all'Agenzia delle Entrate – CO (in sigla: AdER) ed all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 19 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 100 2024 00515833 85000, notificatale il 19 dicembre 2024 e scaturita da un controllo della dichiarazione dei redditi per l'annualità 2021. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 1.498,09 euro, l'odierna ricorrente ha evidenziato che, dopo aver ricevuto la previa comunicazione bonaria il 16 luglio 2024 ed aver fornito taluni chiarimenti il 16 settembre di quel medesimo anno, due giorni dopo le era pervenuta una nuova comunicazione, con conferma delle irregolarità già contestatele;
e che quindi, in riferimento a tale nuova comunicazione, due giorni dopo aveva chiesto una rateazione del conseguente debito d'imposta, per poi pagare il 17 ottobre 2024 la prima rata delle venti rate previste e, in tempo utile, anche la seconda rata.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento della cartella impugnata o, in via subordinata, il suo ricalcolo in virtù dei suddetti pagamenti rateali.
2. Con deduzioni depositate il 18 aprile 2025 si è costituita l'Agenzia, evidenziando che la totale infondatezza dei chiarimenti resi dalla Ricorrente_1 riguardo alla comunicazione bonaria lasciavano decorrere dalla data in cui quest'ultima era stata notificata il termine di trenta giorni entro cui poter invocare una rateazione del debito d'imposta; e che, quindi, il travalicamento di quel termine consentiva soltanto di scomputare dal debito stesso le rate pagate in virtù di quell'indebita rateazione: con conseguente sgravio parziale disposto dall'Agenzia stessa il 13 febbraio 2025.
3. Con memoria prodotta il 16 gennaio 2026 la Ricorrente_1 ha sottolineato la scusabilità dell'errore in cui era incorsa e, comunque, l'ulteriore pagamento di tre rate del debito in questione.
4. Senza che si fosse costituita l'AdER, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va osservato come la Ricorrente_1 confermi che la comunicazione bonaria le è pervenuta nella data del 16 luglio 2024 indicata nella cartella di pagamento impugnata.
Invece dagli allegati al ricorso si desume che, il 18 settembre di quello stesso anno, le è pervenuta non già una nuova e, in ipotesi, diversa comunicazione bonaria;
bensì una mera risposta negativa dell'Agenzia ai chiarimenti che, due giorni prima, lei aveva fornito tramite il canale CIVIS.
Infine, sempre da quei medesimi allegati, si evince che, riguardo al debito recato dall'unica comunicazione bonaria pervenuta alla Ricorrente_1, il 15 ottobre 2024 costei ha elaborato un piano rateale, tramite il sito Internet dell'Agenzia: però falsamente indicando nel 17 del mese precedente la data di ricezione della comunicazione stessa;
e, due giorni dopo quell'elaborazione, ha pagato la prima delle venti rate previste da quel medesimo piano.
6. Orbene, all'epoca, il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n° 462/1997 sanciva che “l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente … provvede a pagare le somme dovute …, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione …” bonaria in argomento “… ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente …”. Tuttavia si è già visto come, nel caso di specie, tali chiarimenti avessero indotto l'Agenzia non già ad una revisione della comunicazione bonaria, bensì ad una mera conferma informale di quest'ultima: con la conseguenza che permaneva al 16 luglio 2024 il dies a quo del predetto termine di trenta giorni, di cui peraltro il comma 17 dell'art.
7-quater del D.L. n° 193/2016 prevedeva la sospensione nell'arco temporale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.
Perciò, dovendosi concretamente applicare tale sospensione nel periodo feriale, il termine di cui al predetto art. 2 veniva a scadere il 19 settembre 2024.
7. Inoltre l'art.
3-bis di quel medesimo decreto legislativo n° 462/1997 consentiva, al comma 1, di versare le somme in questione “… in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”; e soggiungeva, al comma 2, che “l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione” contemplata dall'art. 2 di quel medesimo decreto.
Quindi, ribadito che la comunicazione bonaria era stata integralmente confermata dall'Agenzia nonostante i chiarimenti prospettati dalla Ricorrente_1, almeno la prima rata dell'eventuale rateazione del debito scaturente dalla comunicazione stessa andava pagata entro il testé evidenziato termine del 19 settembre 2024.
8. Peraltro, di tutte le ipotesi fin qui descritte così come della sospensione del termine di trenta giorni, poteva trarsi nitida contezza grazie alla sezione “modalità e termini di versamento” della comunicazione bonaria, laddove era chiarito che:
- “le somme dovute devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione”;
- “in alternativa al versamento in unica soluzione, le somme dovute possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo”;
- “per usufruire del pagamento rateale è sempre necessario effettuare il versamento della prima rata entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione”;
- “se l'ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, occorre versare l'intero importo residuo o la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della nuova comunicazione”.
9. Né giova alla Ricorrente_1 la novella di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n° 108/2024: in virtù della quale il predetto termine di trenta giorni è stato innalzato a sessanta, ai fini del pagamento tanto in unica soluzione quanto rateale. Infatti il comma 7 di quel medesimo art. 3 dichiara applicabile tale novella esclusivamente “… alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025”.
10. Conclusivamente, dovendosi confermare la legittimità dell'iscrizione a ruolo scaturita dalla comunicazione bonaria in argomento e della conseguente cartella qui impugnata, esulano dal presente giudizio i successivi pagamenti eseguiti dalla Ricorrente_1 in virtù della rateazione a cui tardivamente lei è addivenuta: fermo restando che ovviamente quei pagamenti, a partire da quello effettuato il 17 ottobre 2024, vanno ascritti dall'Agenzia a scomputo di quanto dovuto in relazione alla cartella stessa.
11. Nonostante la totale infondatezza della domanda attorea, la volontà conciliativa manifestata dall'odierna ricorrente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra quest'ultima e l'Agenzia. Mentre l'omessa costituzione dell'AdER esime dal provvedere riguardo a quelle medesime spese fra di essa e la Ricorrente_1 (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente le spese di lite fra la Ricorrente_1 e l'Agenzia delle Entrate;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite fra l'Agenzia delle Entrate - CO e la
Panariello.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(UG ME)