CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AU GI, Presidente
MA FABIO, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 756/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbousier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230015095072000 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FERMO n. 05780202400005970000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2025 depositato il
11/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 756/2024) la Ricorrente_1 s.r.l. con sede in Aprilia (LT) ha adito questa corte di giustizia per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata in data 13 febbraio 2024, adottata ai sensi dell'articolo 86, comma 2 del d.p.r. 602 del 1973, in ragione della presupposta cartella esattoriale n. 057202300015095072000, notificata in data 19 maggio 2023 ed emessa a titolo Iva, anno d'imposta 2017, importo di euro 197.757,00.
Avverso la cartella esattoriale la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) nullità per inesistenza del presupposto di cui all'articolo 50, comma 1 del d.p.r. 602 del 1973, essendo stata la comunicazione adottata trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione ai sensi della citata disposizione normativa, con conseguente vita della cartella esattoriale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso, asserendo che la cartella esattoriale innanzi indicata scaturisce dall'attività di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo
54 bis del del d.p.r. 633 del 1972 sul modello Iva per i periodi di imposta 2017 e 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In relazione alla doglianza dedotta dalla società ricorrente occorre rilevare che ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del d.p.r. 602 del 1973 “il concessionario procedere all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento saldo delle disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
Osserva il Collegio emergere dagli atti di causa la circostanza per la quale in relazione alla cartella esattoriale sottesa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo l'odierna ricorrente ha notificato ricorso giurisdizionale in data 18 luglio 2023 il quale però non risulta essere mai stato incardinato presso questa corte di giustizia mediante formale deposito, con conseguente definitività della pretesa erariale cristallizzata nella cartella di pagamento, al netto delle somme oggetto di provvedimento di sgravio, depositato in atti, per la somma di euro 35.530,45. Ne consegue, quindi, che l'impugnativa proposta avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo contestando pretese tributarie divenute definitive per omessa impugnazione della cartella esattoriale sopra indicata, non può trovare certamente accoglimento.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con spese di giudizio poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna alle spese liquidate in euro 1500,00 oltre oneri di legge a favore delle parti costituite.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AU GI, Presidente
MA FABIO, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 756/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbousier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230015095072000 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FERMO n. 05780202400005970000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2025 depositato il
11/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 756/2024) la Ricorrente_1 s.r.l. con sede in Aprilia (LT) ha adito questa corte di giustizia per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata in data 13 febbraio 2024, adottata ai sensi dell'articolo 86, comma 2 del d.p.r. 602 del 1973, in ragione della presupposta cartella esattoriale n. 057202300015095072000, notificata in data 19 maggio 2023 ed emessa a titolo Iva, anno d'imposta 2017, importo di euro 197.757,00.
Avverso la cartella esattoriale la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) nullità per inesistenza del presupposto di cui all'articolo 50, comma 1 del d.p.r. 602 del 1973, essendo stata la comunicazione adottata trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione ai sensi della citata disposizione normativa, con conseguente vita della cartella esattoriale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso, asserendo che la cartella esattoriale innanzi indicata scaturisce dall'attività di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo
54 bis del del d.p.r. 633 del 1972 sul modello Iva per i periodi di imposta 2017 e 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In relazione alla doglianza dedotta dalla società ricorrente occorre rilevare che ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del d.p.r. 602 del 1973 “il concessionario procedere all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento saldo delle disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
Osserva il Collegio emergere dagli atti di causa la circostanza per la quale in relazione alla cartella esattoriale sottesa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo l'odierna ricorrente ha notificato ricorso giurisdizionale in data 18 luglio 2023 il quale però non risulta essere mai stato incardinato presso questa corte di giustizia mediante formale deposito, con conseguente definitività della pretesa erariale cristallizzata nella cartella di pagamento, al netto delle somme oggetto di provvedimento di sgravio, depositato in atti, per la somma di euro 35.530,45. Ne consegue, quindi, che l'impugnativa proposta avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo contestando pretese tributarie divenute definitive per omessa impugnazione della cartella esattoriale sopra indicata, non può trovare certamente accoglimento.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con spese di giudizio poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna alle spese liquidate in euro 1500,00 oltre oneri di legge a favore delle parti costituite.