Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 20/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.
ricorso numero di registro generale 1189 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Passaniti e Antonio Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA Sardegna - Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Serra e Maristella Firinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari:
- del provvedimento firmato in data 15 ottobre 2025 da EA Sardegna avente ad oggetto: “ Comunicazione chiusura del procedimento. Iscrizione in RD, Domanda Unica dal 2005 al 2024, Ditta: -OMISSIS- ” (EA DE - -OMISSIS-), notificato a mezzo PEC in data 16 ottobre 2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. SI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- impugna il provvedimento in epigrafe indicato, con cui EA Sardegna richiede la restituzione di Euro 420.650,46 relativi alle domande uniche ivi indicate, erogati nell’ambito del regime di aiuti previsto per il sostegno dell’attività agricola svolta in Muravera e Castiadas. La richiesta di restituzione muove, in estrema sintesi, dall’assunto secondo cui il ricorrente, per ottenere i benefici economici, avrebbe inserito nel fascicolo dell’impresa terreni senza l’autorizzazione dei comproprietari e senza titolo di conduzione.
Il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla normativa di riferimento, costituita dal Reg. (CE) 1306/2013 e dal Reg. (UE) 2116/2021, ed è sottratto a qualsiasi valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento, con vittoria delle spese e previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, lamentando:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 - violazione del procedimento amministrativo - omessa valutazione di un fatto decisivo - assoluta carenza di istruttoria;
2) eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta - difetto, mancanza di motivazione in ordine alla presunta mancata conoscenza da parte dei comproprietari dell’inserimento dei terreni aventi protocollo -OMISSIS- e -OMISSIS- nel fascicolo aziendale;
3) inapplicabilità e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nonché dell’art. 54 del Reg. (UE) 1306/2013.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che, dopo avere eccepito il difetto di giurisdizione, ne ha chiesto il rigetto nel merito, con vittoria delle spese.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60, c.p.a. e il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione (cfr. Cass., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. un., 4 aprile 2021, n. 9840; Cass., Sez. un., 11 aprile 2023, n. 9634; Cass., Sez. un., 6 luglio 2023, n. 19160).
In ordine alla controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ( cfr. Cass., Sez. un., 4 gennaio 2023, n. 146; Cass., Sez. un., 21 giugno 2023, n. 17757) ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 9927/2024).
Come indicato dall’amministrazione resistente a pagina 4 dell’atto di costituzione depositato il 12 gennaio 2026, nel caso di specie il beneficio è riconosciuto non a seguito di “ procedura di selezione ” (come sembrerebbe invece nel caso esaminato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 9927/2024), ma a seguito di attività di mero riscontro dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento con procedura informatica automatizzata, sicché, applicando le richiamate coordinate ermeneutiche, eventuali contestazioni concernenti la mancata attribuzione del contributo spetterebbero al giudice ordinario, venendo in rilievo una situazione giuridica di diritto soggettivo.
Nello specifico caso in esame, l’impugnato provvedimento, da un lato, è motivato in relazione alla sussistenza di una causa ostativa direttamente discendente dalla legge all’ottenimento del beneficio economico (ossia la mancata autorizzazione dei comproprietari e la non legittima conduzione dei terreni), e, dall’altro lato, incide su un provvedimento di primo grado anch’esso rigidamente vincolato, risultando perciò assente qualsivoglia discrezionalità dell'amministrazione. La controversia in esame rientra, quindi, nelle ipotesi sopra descritte di spettanza della giurisdizione al giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi.
Sotto altro profilo, osserva il Collegio che dagli atti versati in giudizio emerge che il signor -OMISSIS- ha correttamente incardinato presso il giudice ordinario una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria depositata il 13 gennaio 2026, i lamentati vizi procedimentali non incidono sulla giurisdizione, che non muta a seconda dell’invalidità denunziata, in quanto si determina sulla base della situazione soggettiva conformata dal provvedimento amministrativo, che, nel caso in esame, è di diritto soggettivo.
In conclusione deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e la giurisdizione del giudice ordinario.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il Tribunale civile di Oristano, ove l’amministrazione resistente ha la propria sede legale, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a..
Compensa le spese di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
SI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SI | IT RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.