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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/07/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2025/2021 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attore
con il patrocinio dell'avv. RASO NATALIZIA,
contro
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), C.F._3 Controparte_3
( ), in qualità di eredi di C.F._4 Persona_1
convenuti
con il patrocinio dell'avv. TUSCANO ANTONINO DOMENICO.
*
Conclusioni per : Parte_1
pagina 1 di 29 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa respinta: 1) accertare e dichiarare la
responsabilità in solido dei convenuti, per i danni biologici
e patrimoniali, subiti e subendi dal geom. Parte_1
“iure proprio e iure ereditatis”, relativamente all'articolo
diffamatorio, intitolato “Pietà per un derelitto”, pubblicato
in forma cartacea il 09 e il 16 gennaio 2011 e online il
10/01/2011 (tuttora visibile indirizzi web:
https://larivieraonline.com/pietà-un-derelitto,
https://larivieraonline.com/piet%C3%A0-un-derelitto), dal
periodico settimanale “La Riviera” attuale “Riviera”, con
sede a Siderno in Corso (RC) della Repubblica, a firma di
pseudonimo dell'allora Direttore Controparte_4
Responsabile Prof. quantificati in Euro Persona_1
128.000,00, salvo errori e omissioni ovvero, nella diversa
somma che il Giudice adito riterrà di giustizia, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza
dalla data di pubblicazione dell'articolo, fino all'effettivo
soddisfo; 2) accertare e dichiarare la responsabilità in
solido dei convenuti, per i danni biologici e patrimoniali,
subiti e subendi dal geom. “iure proprio e iure Parte_1
ereditatis”, relativamente all'articolo diffamatorio,
intitolato “Pietà per un derelitto”, pubblicato in forma
cartacea il 09 e il 16 gennaio 2011 e online il 10/01/2011
pagina 2 di 29 (tuttora visibile indirizzi web:
https://larivieraonline.com/pietà-un-derelitto,
https://larivieraonline.com/piet%C3%A0-un-derelitto), dal
periodico settimanale “La Riviera” attuale “Riviera”, con
sede a Siderno in Corso (RC) della Repubblica, a firma di
pseudonimo dell'allora Direttore Controparte_4
Responsabile Prof. quantificati in una somma Persona_1
a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del
danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno
risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena
pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può
aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato
in favore del danneggiato;
3) Conseguentemente, condannare i
convenuti al pagamento pro quota (ex Art. 752 c.c.), in
favore del geom. di tutti i danni biologici e Parte_1
patrimoniali, “iure proprio e iure ereditatis”, quantificati
complessivamente in Euro: 65.000,00 ovvero, nella diversa
somma, che sarà accertata in corso di causa, anche in via
equitativa, oltre agli interessi legali dalla mora al saldo
per come specificato in premessa;
4) ordinare la trascrizione
della pronuncianda sentenza di condanna, presso la
conservatoria dei registri immobiliari e sugli organi di
informazione e stampa cartacei, radiofonici, televisivi e
telematici, di larga diffusione;
5) ordinare la
pagina 3 di 29 cancellazione, l'oscurazione e/o l'occultamento da ogni sito
web dell'articolo diffamatorio, intitolato “Pietà per un
derelitto”, pubblicato in forma online il 10/01/2011 (tuttora
visibile indirizzi web: https://larivieraonline.com/pietà-un-
derelitto, https://larivieraonline.com/piet%C3%A0-un-
derelitto), dal periodico settimanale “La Riviera” attuale
“Riviera”, con sede a Siderno in Corso (RC) della Repubblica,
a firma di pseudonimo dell'allora Controparte_4
Direttore Responsabile Prof. 6) ordinare la Persona_1
provvisoria esecutorietà della pronuncianda sentenza;
7) con
vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
Conclusioni per e Controparte_1 CP_2 [...]
CP_3
“in via preliminare, voglia l'on.le Tribunale adito,
contrariis reiectis, dichiarare improcedibile la domanda
risarcitoria avanzata dal sig. per omessa Parte_1
conclusione della procedura di mediazione obbligatoria
prevista quale condizione di procedibilità; in via
preliminare, voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis
reiectis, dichiarare improcedibile la domanda risarcitoria
avanzata dal sig. per evidente frazionamento Parte_1
pagina 4 di 29 processuale di una pluralità di domande, scaturenti tutte dal
medesimo evento e suscettibili di un possibile giudicato
unitario, in quanto non è rinvenibile un interesse
dell'attore oggettivamente valutabile ad una tutela
processuale frazionata;
nel merito, voglia l'on.le Tribunale
adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda avanzata dal
sig. perché infondata in fatto e in diritto e Parte_1
non suffragata da sufficiente corredo probatorio. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2021 Pt_1
, premettendo che:
[...]
- in data 9.1.2011 e 16.1.2011 in forma cartacea, e in data 10.1.2011 in formato on-line, il settimanale periodico “Riviera” (già “La Riviera”) pubblicava l'articolo dal titolo “Pietà per un derelitto”;
- nell'articolo venivano utilizzate espressioni dispregiative nei confronti dell'attore, in particolare:
“nella condotta di farfallone, Parte_1
vanaglorioso, mitomane, segnato nella sua vita da un
padre alcolizzato, c'è il fatto materiale
dell'attraversamento della porta del Pelle […] si deve
pagina 5 di 29 aver pietà di questo derelitto”, con pubblicazione della foto del;
Pt_1
- dalle indagini svolte dalla P.G. veniva identificato l'autore dell'articolo, firmato con lo pseudonimo
“ , nella persona di Persona_2 Persona_1
all'epoca anche direttore della testata giornalistica;
- il sporgeva querela, a seguito della quale aveva Pt_1
inizio, dinnanzi al Tribunale di Locri, il procedimento penale n. 99/2012 R.G.N.R. – 279/2013 R.G.DIB. a carico di in qualità di editore, e del Controparte_5
defunto in qualità di direttore Persona_1
responsabile pro tempore del periodico settimanale
“Riviera”;
- a conclusione del procedimento penale, in data
15.7.2016, veniva emessa la sentenza n. 761/2016
deposita nella medesima data e divenuta irrevocabile l'11.9.2016;
- la sentenza n. 761/2016 sanciva che “l'avvenuto decesso
dell'imputato in corso di giudizio, non Persona_1
esime il giudice dall'effettuare una preliminare
valutazione dei fatti al fine di verificare l'esistenza
di elementi tali da consentire una decisione più
favorevole al reo rispetto al proscioglimento per morte
dello stesso […]” (pagina 4); “dall'esame degli atti di
pagina 6 di 29 causa […] non emerge la prova dell'evidente innocenza di
non sussistendo elementi che inducano ad Persona_1
un proscioglimento nel merito” (pagina 7);
- il decesso dell'autore dell'articolo, pur determinando l'estinzione del reato, non faceva venir meno il diritto del danneggiato al ristoro dei danni patiti dal destinatario dell'articolo diffamatorio (biologici,
morali, all'immagine e patrimoniali);
- con raccomandata a/r del 13.4.2017, il notificava Pt_1
agli odierni convenuti formale diffida al fine di ottenere il ristoro dei danni subito, richiesta rimasta priva di riscontro;
- il 7.7.2017, l'attore di sottoponeva a visita medica presso l'Azienda Sanitaria della provincia di Reggio
Calabria - Regione Calabria – Dipartimento di Salute
mentale, ove gli veniva diagnosticato un “Disturbo
Depressivo Reattivo. Il paziente riferisce umore
depresso, ansia, difficoltà a dormire, assenza,
diminuzione dell'attenzione e dell'appetito”;
- il 14.4.2020 veniva avviato il tentativo di mediazione,
conclusosi con verbale negativo il 30.6.2020;
citava in giudizio gli eredi di (deceduto il Persona_1
19.8.2013) ed individuati in Controparte_1 CP_2
e , e chiedeva: Controparte_3
pagina 7 di 29 − il risarcimento dei danni patrimoniali;
− il risarcimento dei danni non patrimoniali (ivi compreso il danno biologico);
− la cancellazione da ogni sito web dell'articolo dal titolo “Pietà per un derelitto”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2021 si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
in qualità di eredi di Controparte_3 Per_1
, eccependo:
[...]
− l'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria;
− l'improcedibilità della domanda per frazionamento processuale di situazioni giuridiche scaturenti dal medesimo rapporto;
− la mancata prova del nesso di causalità tra la pubblicazione dell'articolo e i danni lamentati;
− l'infondatezza della domanda attorea in quanto il contenuto dell'articolo faceva riferimento alla storia personale del al fine di far comprendere al Pt_1
lettore l'abnormità del provvedimento giudiziario che lo aveva riguardato;
− l'erronea quantificazione del danno lamentato;
e chiedevano il rigetto delle domande attoree.
pagina 8 di 29 Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza dell'11.1.2022, la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU.
Precisate le conclusioni all'udienza del 20.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Contenuto dell'articolo – lesione dell'onore e
della reputazione
È oramai consolidata una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., sicché deve oggi ritenersi risarcibile ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona (Corte
Cost. 233/2003), poiché “nel vigente assetto
dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la
Costituzione - che, all'art. 2 Cost., riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale
deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni
ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non
esaurendosi esso nel danno morale soggettivo” (Cass.
8827/2003).
In un'ottica di equo bilanciamento tra tutela della vittima e tolleranza imposta dalla convivenza sociale, ai fini della pagina 9 di 29 risarcibilità del danno non patrimoniale da ingiustizia costituzionalmente qualificata è necessaria l'integrazione dei presupposti della gravità dell'offesa (quale incisione del diritto oltre una determinata soglia minima) e della serietà del pregiudizio (quale lesione che superi un certo limite di offensività), da accertarsi sulla base della coscienza sociale in un determinato momento storico (S.U.
26975/2008).
Quanto al danno da diffamazione, la dignità, la reputazione e l'immagine dell'individuo sono considerati diritti inviolabili della persona, dunque valori di rilievo costituzionale che trovano il loro fondamento normativo nella clausola generale di cui all'art. 2 Cost.
Rappresenta orientamento giurisprudenziale prevalente sul punto, quello secondo cui “poiché l'onore e la reputazione
costituiscono diritti della persona costituzionalmente
garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa
a domandare il ristoro del danno non patrimoniale,
quand'anche il fatto illecito non integri gli estremi di
alcun reato” (cfr., tra le altre, Cass. 25157/2008; Cass.
22190/2009; 25423/2014).
In altre parole, la dignità, la reputazione e l'immagine,
personale e professionale, dell'individuo costituendo diritti inviolabili della persona, e dunque valori di rilievo pagina 10 di 29 costituzionale, vanno garantiti sempre, di talché la loro lesione legittima la persona offesa a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale anche quando il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato.
Ne deriva che il vaglio demandato al Tribunale nella presente sede, riguardando profili di natura risarcitoria del danno non patrimoniale, prescinde dall'accertamento relativo all'eventuale integrazione di fattispecie delittuose ed attiene unicamente alla verifica dei presupposti della tutela aquiliana, integrati nella fattispecie in analisi:
- dalla lesione dell'onore e della reputazione dell'attore;
- dalla sussistenza delle conseguenze lesive sul piano morale causalmente riconducibili alle condotte lesive.
Con riferimento al primo presupposto, l'indagine si risolve nel vaglio di integrazione dell'esimente del diritto di cronaca ovvero in quello di critica giornalistica.
In primo luogo, per stabilire se uno scritto giornalistico abbia o meno contenuto diffamatorio non è sufficiente limitarsi alla sola analisi testuale del corpo dello scritto:
è invece necessario considerare tutti gli ulteriori elementi dello scritto pubblicato come ad esempio i titoli,
l'occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche - che formano il contesto della comunicazione e che pagina 11 di 29 possono arricchirla di significati ulteriori, anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione.
È noto che per valutare il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità
della esimente del diritto di cronaca è, sotto il profilo formale, la continenza del narrato, mentre, dal punto di vista sostanziale, i fatti devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva (Corte appello Bologna sez.
II, 09/07/2024, n. 1494).
In altri termini, non è sufficiente che la notizia divulgata corrisponda al vero: è necessario anche che la narrazione dei fatti avvenga con misura, restando circoscritta a quanto strettamente necessario per la corretta e funzionale trasmissione dell'informazione.
In particolare va accertato che le espressioni usate non si traducano in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo, ma rimangano circoscritte nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto.
Entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere caratterizzata da forte asprezza (Cass. n.
3047/13/12/2010; n. 32668 del 08/06/2018).
pagina 12 di 29 Tali principi valgono anche per la stampa on-line, in quanto assimilata al giornale tradizionale (Cass. S.U. 23469/2016).
*
Ciò premesso, le espressioni impiegate nell'articolo per descrivere la vicenda, pur a prescindere dalla veridicità dei fatti riportati, travalicano i limiti del fatto sostanziale oggetto di narrazione, introducendo giudizi di valore, toni allusivi o elementi non necessari alla comprensione dell'accaduto.
Tali modalità espressive eccedono il perimetro della continenza comunicativa richiesta dal diritto di cronaca e risultano idonee a ledere l'onore e la reputazione dell'attore, compromettendone ingiustamente l'immagine pubblica.
Ed invero, l'articolo pubblicato in forma cartacea il
9.1.2011 e il 16.1.2011 e on-line il 10.1.2011, sin dal titolo, “Pietà per un derelitto”, evidenzia in modo inequivoco il carattere denigratorio dello scritto.
Il tono diffamatorio emerge ancora più chiaramente dal contenuto dell'occhiello ove il viene definito Pt_1
“farfallone, vanaglorioso, mitomane, segnato nella sua vita
da un padre alcolizzato”.
pagina 13 di 29 Si tratta di un giudizio di natura psicologizzante che, lungi dal riferire dati obiettivi, attribuisce all'interessato tratti di personalità ridicoli e disfunzionali.
Gli epiteti utilizzati travalicano ampiamente il fatto oggetto di cronaca, configurandosi come vere e proprie etichette diffamatorie.
Il corpo dell'articolo, poi, costituisce un caso emblematico di diffamazione camuffata da commiserazione, in cui l'apparente intento pietoso dell'articolo viene disatteso da un linguaggio e da costruzioni narrative che travalicano chiaramente i limiti della continenza espressiva, producendo un effetto lesivo per la reputazione del soggetto.
Va osservato in tal senso l'esordio in cui l'autore definisce
“pesce piccolo, piccolissimo”, aggiungendo che Parte_1
“si può dire a buona ragione con il persona di CP_6
nessuno, persona che non ha neppure un padrone né un
padrino”.
Il riferimento manzoniano, qui impiegato in modo distorto,
viene utilizzato per ridurre l'interessato a una figura insignificante, priva di qualsiasi rilievo o identità
personale e sociale, in un quadro chiaramente degradante.
Proseguendo, viene evocata la figura materna con accenti fortemente patetici: “Sventurata e ammalata, non sembra che
si sia resa ancora pienamente conto di quello è accaduto al
pagina 14 di 29 figlio e in deserta solitudine, tra i singhiozzi, Per_3
“Sono venuti a casa. Mi hanno rubato mio figlio”.
Il ricorso a questa rappresentazione, dai toni fortemente melodrammatici, finisce per spettacolarizzare la dimensione familiare e privata dell'indagato, con un coinvolgimento emotivo sproporzionato rispetto all'esigenza di cronaca e privo di reale pertinenza informativa.
Altro passaggio problematico è rappresentato dalla frase,
lapidaria e ambigua, “Meno male. Sto a vedere”, riferita al tentato suicidio di in carcere. Pt_1
L'espressione, solo in apparenza neutra, si presta a un'interpretazione cinica, lasciando intendere un atteggiamento di distacco, se non addirittura di compiacimento, rispetto alla tragedia personale dell'indagato.
Il tono adottato risulta pertanto gravemente inopportuno.
Ancora, in riferimento all'attività politica di Pt_1
l'autore afferma che questi “ha cercato da più tempo una
rivalsa nel campo politico”, per poi aggiungere che è stato
“bastonato più volte”, ovvero sempre “sconfitto e con
pochissimi voti”.
L'uso di termini colloquiali e caricaturali – come “rivalsa”,
“bastonato”, “mazzata” – imprime al testo una coloritura sarcastica e derisoria, che sottolinea con toni di scherno il pagina 15 di 29 fallimento politico dell'interessato, ben oltre quanto richiesto da una narrazione oggettiva dei fatti.
Infine, il brano si chiude con un'affermazione che merita particolare attenzione: “Una motivazione la si trova. O già
c'è: l'incompatibilità con il regime carcerario. A meno di
non ritenere che detta incompatibilità sia esclusiva delle
persone ricche, difese dai principi del foro”.
Formalmente, la frase parrebbe ispirata a un'intenzione equitativa, evidenziando il rischio di disparità di trattamento tra imputati con diversa estrazione sociale e disponibilità difensiva.
Tuttavia, per come è costruita retoricamente e per la collocazione all'interno di un testo fortemente connotato sul piano emotivo e narrativo, essa assume una valenza ambigua.
Da un lato, infatti, sembra auspicare un riconoscimento dell'incompatibilità carceraria come presupposto per misure meno afflittive, dall'altro, tuttavia, tale riconoscimento non viene fondato su un principio di parità di trattamento in senso pieno, ma piuttosto suggerito come espediente possibile, quasi residuale, o come atto di pietà dovuto alla condizione marginale dell'interessato.
In questo modo, il tema delle garanzie processuali e delle misure alternative viene introdotto non attraverso una valorizzazione della pari dignità dell'indagato rispetto ad pagina 16 di 29 altri soggetti in posizione analoga, bensì come eccezione tollerata, o come atto compassionevole da estendere anche a chi, privo di risorse e tutela qualificata, si trovi comunque in condizioni psicofisiche incompatibili con il regime carcerario.
L'esito comunicativo che ne deriva è che, nel tentativo dichiarato di contrastare una disparità, il discorso finisce per ribadirla in modo implicito: non affermando che l'indagato ha diritto a tutele, ma che, pur nella sua inadeguatezza, può beneficiarne anche lui — rafforzando così,
indirettamente, l'immagine dell'interessato come figura subalterna e priva di piena cittadinanza giudiziaria.
Il risultato è una rappresentazione finale che, più che compassionevole, si rivela profondamente umiliante.
Ne deriva un quadro complessivo in cui il tono dell'articolo si caratterizza per un'ambiguità di fondo: sotto una parvenza di compassione (si veda il titolo “Pietà per un derelitto”),
il testo finisce per negare al soggetto narrato una reale dignità personale, riducendolo a una figura marginale, quasi priva di spessore umano e sociale, non meritevole neppure di essere considerata un autentico colpevole.
Il messaggio che se ne ricava, in via implicita ma chiara, è
che l'interessato non possa aver fatto parte di un'organizzazione mafiosa non già per la sua integrità
pagina 17 di 29 morale, bensì per la sua inadeguatezza personale: sarebbe,
cioè, troppo fragile, inconsistente o fallito per rivestire un ruolo in un contesto criminale strutturato.
Un'impostazione che, lungi dal riabilitarlo, finisce per comprometterne ulteriormente l'onore e la reputazione,
traducendosi, sul piano contenutistico, in almeno tre profili problematici:
- una rappresentazione indiretta e polarizzata, in cui il riferimento al sodalizio mafioso appare riservato a soggetti dotati di spessore, struttura e capacità
criminale, mentre l'attore viene descritto come radicalmente inadeguato, persino incapace di poter far parte di un simile contesto. L'effetto che ne scaturisce
è paradossale: anziché rafforzare la presunzione d'innocenza, la narrazione accentua l'irrilevanza personale e sociale del soggetto;
- una forma di “assoluzione” che non si fonda su elementi di merito (quali l'assenza di dolo, la buona fede, o l'estraneità ai fatti), bensì su una sorta di svilimento esistenziale: non perché l'attore non avrebbe commesso il fatto, ma perché non sarebbe neppure in grado di commetterlo;
- un'estensione del giudizio denigratorio alla sfera personale e familiare dell'interessato, con un richiamo pagina 18 di 29 a vicende biografiche (la condizione del padre, la malattia della madre) esposte con toni enfatici,
drammatici e talora caricaturali, che travalicano i limiti della pertinenza informativa e assumono una connotazione umiliante.
Ne deriva la lesione dell'onore e della reputazione dell'attore da parte dell'autore dell'articolo in questione.
*
2. Danno non patrimoniale da lesione dell'onore e
della reputazione - quantificazione
Alla luce del contenuto dell'articolo esaminato e delle modalità con cui è stato diffuso, deve ritenersi fondata la domanda risarcitoria attorea, quantomeno con riferimento al danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione, da liquidarsi in via equitativa e presuntiva.
Sul punto va opinato che se da un lato anche il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali non coincide con la lesione dell'interesse stesso (ovvero non è in re
ipsa), dall'altro è consentito, per ritenerlo provato, il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni semplici
(Cass. 907/2018, Cass. 9385/2018).
Ed invero attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche pagina 19 di 29 l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (S. U. 26972/2008; S.U. 6572/2006, Cass.
13546/2006).
Nel caso di specie, l'articolo presenta numerose espressioni denigratorie che, pur sotto l'apparenza di un tono narrativo compassionevole, veicolano un'immagine del soggetto come figura marginale, inadeguata, fallita, non solo nella sfera giudiziaria ma anche nella dimensione personale, familiare e sociale.
Le ripetute insinuazioni sul suo fallimento politico, le etichette psicologiche (“mitomane”, “farfallone”,
“vanaglorioso”), il riferimento umiliante alla condizione familiare, la narrazione ironica del tentato suicidio, e infine l'ambiguità dell'appello a una “pietà giudiziaria”,
travalicano il diritto di cronaca e si pongono in contrasto con i limiti della continenza espressiva.
Quanto al mezzo di diffusione, si evidenzia che l'articolo è
stato pubblicato non solo sulla stampa locale a diffusione cartacea — mezzo ancora fortemente radicato nei contesti provinciali — ma anche sul sito web del quotidiano, con possibilità di consultazione illimitata e permanente, e dunque potenziale lettura ben oltre il bacino locale originario.
pagina 20 di 29 Ne deriva un incremento oggettivo del potenziale lesivo, che si riverbera sulla durata e sull'estensione dell'offesa,
rendendola più duratura nel tempo e meno circoscrivibile sul piano territoriale.
Tali elementi, nel loro insieme, integrano un quadro presuntivo tale da far ragionevolmente ritenere che l'interessato abbia subito una compromissione dell'immagine pubblica e del decoro personale, meritevole di ristoro in via equitativa, anche in assenza di una prova specifica di danno patrimoniale o di riscontri oggettivi diretti (perdite economiche, ecc…), non necessari in ipotesi di lesione di beni della personalità.
Ciò rende doverosa la liquidazione del relativo danno,
tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ed altresì del turbamento patito dal medesimo a causa del fatto lesivo in oggetto (Cass. 12929/2007).
*
Alla luce di quanto esposto deve allora procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale conseguente all'evento lesivo contestato in forza del disposto dell'art. 2059 c.c. quale conseguenza della lesione di valori costituzionalmente garantiti dall'art. 2 Cost.
Sotto tale profilo, la liquidazione dei danni non patrimoniali, attesa la loro natura, non può che avvenire in pagina 21 di 29 via equitativa, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Cass. 23175/2022, n
48086/2018).
In ordine alla quantificazione del danno, il necessario giudizio equitativo deve essere affidato a criteri oggettivi,
individuabili nella gravità delle offese, nella capacità
offensiva in riferimento alla diffusione degli strumenti utilizzati per la propagazione delle offese stesse e alla loro reiterazione, nella personalità della vittima, tenuto conto della collocazione professionale e sociale della stessa e delle presumibili ricadute negative in tali ambiti.
Sul punto, in caso di diffamazione di tenue gravità, in applicazione delle Tabelle di Milano, va valorizzata:
− limitata/assente notorietà del diffamante;
− tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento;
− minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio;
pagina 22 di 29 − minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria;
− assente risonanza mediatica;
− tenue intensità elemento soggettivo;
− intervento riparatorio/rettifica del convenuto.
Calando i principi testè enunciati al caso che ci occupa, va evidenziato che:
− la pluralità delle condotte lesive, poste in essere in tre diverse occasioni con la pubblicazione dell'articolo diffamatorio, dal titolo “ , Parte_2
pubblicato in forma cartacea il 9 e il 16 gennaio 2011 e online il 10.1.2011;
− l'estensione temporale delle condotte, che hanno avuto inizio nel 2011, anno di pubblicazione dell'articolo, e continuate almeno sino all'instaurazione del presente giudizio nel 2021 (è pacifico che l'articolo era visibile on-line sul web al momento dell'introduzione del presente giudizio);
− la diffusività in formato cartaceo e on-line della testata giornalistica;
− l'assenza di rettifica da parte dell'autore, nel periodo intercorso tra la pubblicazione dell'articolo e il suo decesso;
pagina 23 di 29 − la condotta del diffamato, che non risulta aver amplificato o causato la pubblicità, né provocato l'offesa;
− la rilevanza pubblica bassa/modesta del soggetto: non si tratta di una figura pubblica in senso stretto (non rivestiva cariche elettive), ma aveva una visibilità
locale per aver partecipato a competizioni politiche.
Ciò accresce la possibilità che l'articolo sia stato notato da conoscenti, compaesani, colleghi.
Sulla scorta di tali elementi, tenuto conto della natura oggettivamente denigratoria dell'articolo, dell'effetto moltiplicatore della pubblicazione online, della visibilità
locale dell'interessato e dell'assenza di elementi di provocazione da parte dello stesso, si stima equo quantificare il danno non patrimoniale patito da Pt_1
in euro 8.000,00, già rivalutati alla data odierna,
[...]
oltre agli interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
*
3. Danno biologico e danno patrimoniale
Mentre vanno rigettate le domande dirette ad ottenere il risarcimento del danno biologico e da perdita di poste di natura patrimoniale.
pagina 24 di 29 In ordine ai danni biologici l'esperimento della CTU medico-
legale, le cui conclusioni vengono integralmente recepite in considerazione della correttezza del ragionamento logico svolto, ha consentito di appurare che “non emergono elementi
psicopatologici che possano essere unicamente e direttamente
ricondotti alla pubblicazione dell'articolo contestato. Non
emergono, inoltre, in atti evidenze cliniche che attestino
una condizione, sufficientemente permanente e continuativa di
un'emergenza psicopatologica reattiva legata alla
pubblicazione degli articoli di cui trattasi” (pag. 7 – CTU).
Il consulente dell'ufficio ha quindi concluso che “non è
possibile riconoscere alcun fatto patologico permanente,
lesivo dell'integrità psicofisica del periziando, che possa
essere ricondotto etiologicamente, causalmente o anche solo
concausalmente, ai fatti incriminati” (pag. 9 – CTU).
Ne deriva il rigetto della domanda, atteso il difetto di nesso di causalità tra le patologie e l'evento lesivo.
*
La stessa sorte va riscontrata in ordine al danno patrimoniale lamentato dall'attore, secondo cui la diffusione dell'articolo oggetto di causa avrebbe comportato un danno di natura patrimoniale quantificato in € 78.000,00, producendo a supporto le dichiarazioni dei redditi, in drastico calo, a partire dall'anno 2012 fino al 2021.
pagina 25 di 29 La domanda è infondata.
L'art. 2043 c.c., richiede la sussistenza di un nesso causale tra l'evento (la pubblicazione dell'articolo) e il danno lamentato, pertanto, per affermare il nesso causale è
necessario dimostrare che il danno patrimoniale è stato causato in modo diretto e immediato dalla diffamazione, e non da altre cause concorrenti, richiedendo quindi una prova rigorosa del collegamento tra le affermazioni diffamatorie contenute nell'articolo e le conseguenze economiche subite.
Orbene, nel caso che ci occupa non si intravede la sussistenza di un nesso causale tra l'articolo in questione e i danni patrimoniali lamentati dall'attore, verosimilmente addebitabili ai problemi giudiziari che hanno interessato il
, in particolare il procedimento giudiziario “Reale 3”, Pt_1
che ha portato all'arresto del il 21.12.2010, con Pt_1
pubblicazione della notizia su numerosi media, cartacei e telematici.
Ed invero, dalle allegazioni di parte convenuta (doc. 3 – 4 –
5 – ), si evince la diffusione sugli organi di Parte_3
stampa locale dell'operazione “Reale 3”, operazione che ha avuto un'ampia risonanza in considerazione dei reati ascritti agli indagati, dell'ipotizzato legame con ambienti di criminalità organizzata di stampo mafioso e del coinvolgimento di soggetti politici.
pagina 26 di 29 Ne consegue il rigetto della domanda.
*
Va infine rilevata l'inammissibilità della domanda di condanna alla rimozione dell'articolo, atteso il difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
Ed invero la difesa attorea non ha fornito prova (né, per vero allegato), che i convenuti, od uno di essi, rivestano la carica di direttori responsabili, di editori ovvero di proprietari del periodico, unici soggetti muniti di legittimazione passiva in ordine alla domanda in questione ai sensi degli artt. 8 e 11 l. 47/1948.
*
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione di valore da 5.201 a 26.000 €, stabilito sulla base del noto criterio del decisum, e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene.
Le spese di CTU seguono la soccombenza di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 27 di 29 1. accoglie la domanda di nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
;
[...]
2. accerta e dichiara la natura lesiva dell'onore della reputazione e dell'immagine, personale e professionale,
dell'articolo intitolato “Pietà per un derelitto”,
pubblicato in forma cartacea il 9.1.2011 e il 16.1.2011
e online il 10.01.2011 dal periodico settimanale
“Riviera” già la “Riviera”;
3. condanna e Controparte_1 CP_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in CP_3
favore di della somma di € 8.000,00, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
4. condanna e Controparte_1 CP_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle CP_3
spese di lite, che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA, e dispone che il pagamento venga effettuato nei confronti dell'erario, attesa l'ammissione di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP
, e in
[...] CP_2 Controparte_3
pagina 28 di 29 solido.
Reggio Calabria, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 29 di 29
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2025/2021 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attore
con il patrocinio dell'avv. RASO NATALIZIA,
contro
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), C.F._3 Controparte_3
( ), in qualità di eredi di C.F._4 Persona_1
convenuti
con il patrocinio dell'avv. TUSCANO ANTONINO DOMENICO.
*
Conclusioni per : Parte_1
pagina 1 di 29 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa respinta: 1) accertare e dichiarare la
responsabilità in solido dei convenuti, per i danni biologici
e patrimoniali, subiti e subendi dal geom. Parte_1
“iure proprio e iure ereditatis”, relativamente all'articolo
diffamatorio, intitolato “Pietà per un derelitto”, pubblicato
in forma cartacea il 09 e il 16 gennaio 2011 e online il
10/01/2011 (tuttora visibile indirizzi web:
https://larivieraonline.com/pietà-un-derelitto,
https://larivieraonline.com/piet%C3%A0-un-derelitto), dal
periodico settimanale “La Riviera” attuale “Riviera”, con
sede a Siderno in Corso (RC) della Repubblica, a firma di
pseudonimo dell'allora Direttore Controparte_4
Responsabile Prof. quantificati in Euro Persona_1
128.000,00, salvo errori e omissioni ovvero, nella diversa
somma che il Giudice adito riterrà di giustizia, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza
dalla data di pubblicazione dell'articolo, fino all'effettivo
soddisfo; 2) accertare e dichiarare la responsabilità in
solido dei convenuti, per i danni biologici e patrimoniali,
subiti e subendi dal geom. “iure proprio e iure Parte_1
ereditatis”, relativamente all'articolo diffamatorio,
intitolato “Pietà per un derelitto”, pubblicato in forma
cartacea il 09 e il 16 gennaio 2011 e online il 10/01/2011
pagina 2 di 29 (tuttora visibile indirizzi web:
https://larivieraonline.com/pietà-un-derelitto,
https://larivieraonline.com/piet%C3%A0-un-derelitto), dal
periodico settimanale “La Riviera” attuale “Riviera”, con
sede a Siderno in Corso (RC) della Repubblica, a firma di
pseudonimo dell'allora Direttore Controparte_4
Responsabile Prof. quantificati in una somma Persona_1
a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del
danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno
risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena
pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può
aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato
in favore del danneggiato;
3) Conseguentemente, condannare i
convenuti al pagamento pro quota (ex Art. 752 c.c.), in
favore del geom. di tutti i danni biologici e Parte_1
patrimoniali, “iure proprio e iure ereditatis”, quantificati
complessivamente in Euro: 65.000,00 ovvero, nella diversa
somma, che sarà accertata in corso di causa, anche in via
equitativa, oltre agli interessi legali dalla mora al saldo
per come specificato in premessa;
4) ordinare la trascrizione
della pronuncianda sentenza di condanna, presso la
conservatoria dei registri immobiliari e sugli organi di
informazione e stampa cartacei, radiofonici, televisivi e
telematici, di larga diffusione;
5) ordinare la
pagina 3 di 29 cancellazione, l'oscurazione e/o l'occultamento da ogni sito
web dell'articolo diffamatorio, intitolato “Pietà per un
derelitto”, pubblicato in forma online il 10/01/2011 (tuttora
visibile indirizzi web: https://larivieraonline.com/pietà-un-
derelitto, https://larivieraonline.com/piet%C3%A0-un-
derelitto), dal periodico settimanale “La Riviera” attuale
“Riviera”, con sede a Siderno in Corso (RC) della Repubblica,
a firma di pseudonimo dell'allora Controparte_4
Direttore Responsabile Prof. 6) ordinare la Persona_1
provvisoria esecutorietà della pronuncianda sentenza;
7) con
vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
Conclusioni per e Controparte_1 CP_2 [...]
CP_3
“in via preliminare, voglia l'on.le Tribunale adito,
contrariis reiectis, dichiarare improcedibile la domanda
risarcitoria avanzata dal sig. per omessa Parte_1
conclusione della procedura di mediazione obbligatoria
prevista quale condizione di procedibilità; in via
preliminare, voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis
reiectis, dichiarare improcedibile la domanda risarcitoria
avanzata dal sig. per evidente frazionamento Parte_1
pagina 4 di 29 processuale di una pluralità di domande, scaturenti tutte dal
medesimo evento e suscettibili di un possibile giudicato
unitario, in quanto non è rinvenibile un interesse
dell'attore oggettivamente valutabile ad una tutela
processuale frazionata;
nel merito, voglia l'on.le Tribunale
adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda avanzata dal
sig. perché infondata in fatto e in diritto e Parte_1
non suffragata da sufficiente corredo probatorio. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2021 Pt_1
, premettendo che:
[...]
- in data 9.1.2011 e 16.1.2011 in forma cartacea, e in data 10.1.2011 in formato on-line, il settimanale periodico “Riviera” (già “La Riviera”) pubblicava l'articolo dal titolo “Pietà per un derelitto”;
- nell'articolo venivano utilizzate espressioni dispregiative nei confronti dell'attore, in particolare:
“nella condotta di farfallone, Parte_1
vanaglorioso, mitomane, segnato nella sua vita da un
padre alcolizzato, c'è il fatto materiale
dell'attraversamento della porta del Pelle […] si deve
pagina 5 di 29 aver pietà di questo derelitto”, con pubblicazione della foto del;
Pt_1
- dalle indagini svolte dalla P.G. veniva identificato l'autore dell'articolo, firmato con lo pseudonimo
“ , nella persona di Persona_2 Persona_1
all'epoca anche direttore della testata giornalistica;
- il sporgeva querela, a seguito della quale aveva Pt_1
inizio, dinnanzi al Tribunale di Locri, il procedimento penale n. 99/2012 R.G.N.R. – 279/2013 R.G.DIB. a carico di in qualità di editore, e del Controparte_5
defunto in qualità di direttore Persona_1
responsabile pro tempore del periodico settimanale
“Riviera”;
- a conclusione del procedimento penale, in data
15.7.2016, veniva emessa la sentenza n. 761/2016
deposita nella medesima data e divenuta irrevocabile l'11.9.2016;
- la sentenza n. 761/2016 sanciva che “l'avvenuto decesso
dell'imputato in corso di giudizio, non Persona_1
esime il giudice dall'effettuare una preliminare
valutazione dei fatti al fine di verificare l'esistenza
di elementi tali da consentire una decisione più
favorevole al reo rispetto al proscioglimento per morte
dello stesso […]” (pagina 4); “dall'esame degli atti di
pagina 6 di 29 causa […] non emerge la prova dell'evidente innocenza di
non sussistendo elementi che inducano ad Persona_1
un proscioglimento nel merito” (pagina 7);
- il decesso dell'autore dell'articolo, pur determinando l'estinzione del reato, non faceva venir meno il diritto del danneggiato al ristoro dei danni patiti dal destinatario dell'articolo diffamatorio (biologici,
morali, all'immagine e patrimoniali);
- con raccomandata a/r del 13.4.2017, il notificava Pt_1
agli odierni convenuti formale diffida al fine di ottenere il ristoro dei danni subito, richiesta rimasta priva di riscontro;
- il 7.7.2017, l'attore di sottoponeva a visita medica presso l'Azienda Sanitaria della provincia di Reggio
Calabria - Regione Calabria – Dipartimento di Salute
mentale, ove gli veniva diagnosticato un “Disturbo
Depressivo Reattivo. Il paziente riferisce umore
depresso, ansia, difficoltà a dormire, assenza,
diminuzione dell'attenzione e dell'appetito”;
- il 14.4.2020 veniva avviato il tentativo di mediazione,
conclusosi con verbale negativo il 30.6.2020;
citava in giudizio gli eredi di (deceduto il Persona_1
19.8.2013) ed individuati in Controparte_1 CP_2
e , e chiedeva: Controparte_3
pagina 7 di 29 − il risarcimento dei danni patrimoniali;
− il risarcimento dei danni non patrimoniali (ivi compreso il danno biologico);
− la cancellazione da ogni sito web dell'articolo dal titolo “Pietà per un derelitto”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2021 si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
in qualità di eredi di Controparte_3 Per_1
, eccependo:
[...]
− l'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria;
− l'improcedibilità della domanda per frazionamento processuale di situazioni giuridiche scaturenti dal medesimo rapporto;
− la mancata prova del nesso di causalità tra la pubblicazione dell'articolo e i danni lamentati;
− l'infondatezza della domanda attorea in quanto il contenuto dell'articolo faceva riferimento alla storia personale del al fine di far comprendere al Pt_1
lettore l'abnormità del provvedimento giudiziario che lo aveva riguardato;
− l'erronea quantificazione del danno lamentato;
e chiedevano il rigetto delle domande attoree.
pagina 8 di 29 Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza dell'11.1.2022, la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU.
Precisate le conclusioni all'udienza del 20.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Contenuto dell'articolo – lesione dell'onore e
della reputazione
È oramai consolidata una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., sicché deve oggi ritenersi risarcibile ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona (Corte
Cost. 233/2003), poiché “nel vigente assetto
dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la
Costituzione - che, all'art. 2 Cost., riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale
deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni
ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non
esaurendosi esso nel danno morale soggettivo” (Cass.
8827/2003).
In un'ottica di equo bilanciamento tra tutela della vittima e tolleranza imposta dalla convivenza sociale, ai fini della pagina 9 di 29 risarcibilità del danno non patrimoniale da ingiustizia costituzionalmente qualificata è necessaria l'integrazione dei presupposti della gravità dell'offesa (quale incisione del diritto oltre una determinata soglia minima) e della serietà del pregiudizio (quale lesione che superi un certo limite di offensività), da accertarsi sulla base della coscienza sociale in un determinato momento storico (S.U.
26975/2008).
Quanto al danno da diffamazione, la dignità, la reputazione e l'immagine dell'individuo sono considerati diritti inviolabili della persona, dunque valori di rilievo costituzionale che trovano il loro fondamento normativo nella clausola generale di cui all'art. 2 Cost.
Rappresenta orientamento giurisprudenziale prevalente sul punto, quello secondo cui “poiché l'onore e la reputazione
costituiscono diritti della persona costituzionalmente
garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa
a domandare il ristoro del danno non patrimoniale,
quand'anche il fatto illecito non integri gli estremi di
alcun reato” (cfr., tra le altre, Cass. 25157/2008; Cass.
22190/2009; 25423/2014).
In altre parole, la dignità, la reputazione e l'immagine,
personale e professionale, dell'individuo costituendo diritti inviolabili della persona, e dunque valori di rilievo pagina 10 di 29 costituzionale, vanno garantiti sempre, di talché la loro lesione legittima la persona offesa a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale anche quando il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato.
Ne deriva che il vaglio demandato al Tribunale nella presente sede, riguardando profili di natura risarcitoria del danno non patrimoniale, prescinde dall'accertamento relativo all'eventuale integrazione di fattispecie delittuose ed attiene unicamente alla verifica dei presupposti della tutela aquiliana, integrati nella fattispecie in analisi:
- dalla lesione dell'onore e della reputazione dell'attore;
- dalla sussistenza delle conseguenze lesive sul piano morale causalmente riconducibili alle condotte lesive.
Con riferimento al primo presupposto, l'indagine si risolve nel vaglio di integrazione dell'esimente del diritto di cronaca ovvero in quello di critica giornalistica.
In primo luogo, per stabilire se uno scritto giornalistico abbia o meno contenuto diffamatorio non è sufficiente limitarsi alla sola analisi testuale del corpo dello scritto:
è invece necessario considerare tutti gli ulteriori elementi dello scritto pubblicato come ad esempio i titoli,
l'occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche - che formano il contesto della comunicazione e che pagina 11 di 29 possono arricchirla di significati ulteriori, anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione.
È noto che per valutare il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità
della esimente del diritto di cronaca è, sotto il profilo formale, la continenza del narrato, mentre, dal punto di vista sostanziale, i fatti devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva (Corte appello Bologna sez.
II, 09/07/2024, n. 1494).
In altri termini, non è sufficiente che la notizia divulgata corrisponda al vero: è necessario anche che la narrazione dei fatti avvenga con misura, restando circoscritta a quanto strettamente necessario per la corretta e funzionale trasmissione dell'informazione.
In particolare va accertato che le espressioni usate non si traducano in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo, ma rimangano circoscritte nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto.
Entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere caratterizzata da forte asprezza (Cass. n.
3047/13/12/2010; n. 32668 del 08/06/2018).
pagina 12 di 29 Tali principi valgono anche per la stampa on-line, in quanto assimilata al giornale tradizionale (Cass. S.U. 23469/2016).
*
Ciò premesso, le espressioni impiegate nell'articolo per descrivere la vicenda, pur a prescindere dalla veridicità dei fatti riportati, travalicano i limiti del fatto sostanziale oggetto di narrazione, introducendo giudizi di valore, toni allusivi o elementi non necessari alla comprensione dell'accaduto.
Tali modalità espressive eccedono il perimetro della continenza comunicativa richiesta dal diritto di cronaca e risultano idonee a ledere l'onore e la reputazione dell'attore, compromettendone ingiustamente l'immagine pubblica.
Ed invero, l'articolo pubblicato in forma cartacea il
9.1.2011 e il 16.1.2011 e on-line il 10.1.2011, sin dal titolo, “Pietà per un derelitto”, evidenzia in modo inequivoco il carattere denigratorio dello scritto.
Il tono diffamatorio emerge ancora più chiaramente dal contenuto dell'occhiello ove il viene definito Pt_1
“farfallone, vanaglorioso, mitomane, segnato nella sua vita
da un padre alcolizzato”.
pagina 13 di 29 Si tratta di un giudizio di natura psicologizzante che, lungi dal riferire dati obiettivi, attribuisce all'interessato tratti di personalità ridicoli e disfunzionali.
Gli epiteti utilizzati travalicano ampiamente il fatto oggetto di cronaca, configurandosi come vere e proprie etichette diffamatorie.
Il corpo dell'articolo, poi, costituisce un caso emblematico di diffamazione camuffata da commiserazione, in cui l'apparente intento pietoso dell'articolo viene disatteso da un linguaggio e da costruzioni narrative che travalicano chiaramente i limiti della continenza espressiva, producendo un effetto lesivo per la reputazione del soggetto.
Va osservato in tal senso l'esordio in cui l'autore definisce
“pesce piccolo, piccolissimo”, aggiungendo che Parte_1
“si può dire a buona ragione con il persona di CP_6
nessuno, persona che non ha neppure un padrone né un
padrino”.
Il riferimento manzoniano, qui impiegato in modo distorto,
viene utilizzato per ridurre l'interessato a una figura insignificante, priva di qualsiasi rilievo o identità
personale e sociale, in un quadro chiaramente degradante.
Proseguendo, viene evocata la figura materna con accenti fortemente patetici: “Sventurata e ammalata, non sembra che
si sia resa ancora pienamente conto di quello è accaduto al
pagina 14 di 29 figlio e in deserta solitudine, tra i singhiozzi, Per_3
“Sono venuti a casa. Mi hanno rubato mio figlio”.
Il ricorso a questa rappresentazione, dai toni fortemente melodrammatici, finisce per spettacolarizzare la dimensione familiare e privata dell'indagato, con un coinvolgimento emotivo sproporzionato rispetto all'esigenza di cronaca e privo di reale pertinenza informativa.
Altro passaggio problematico è rappresentato dalla frase,
lapidaria e ambigua, “Meno male. Sto a vedere”, riferita al tentato suicidio di in carcere. Pt_1
L'espressione, solo in apparenza neutra, si presta a un'interpretazione cinica, lasciando intendere un atteggiamento di distacco, se non addirittura di compiacimento, rispetto alla tragedia personale dell'indagato.
Il tono adottato risulta pertanto gravemente inopportuno.
Ancora, in riferimento all'attività politica di Pt_1
l'autore afferma che questi “ha cercato da più tempo una
rivalsa nel campo politico”, per poi aggiungere che è stato
“bastonato più volte”, ovvero sempre “sconfitto e con
pochissimi voti”.
L'uso di termini colloquiali e caricaturali – come “rivalsa”,
“bastonato”, “mazzata” – imprime al testo una coloritura sarcastica e derisoria, che sottolinea con toni di scherno il pagina 15 di 29 fallimento politico dell'interessato, ben oltre quanto richiesto da una narrazione oggettiva dei fatti.
Infine, il brano si chiude con un'affermazione che merita particolare attenzione: “Una motivazione la si trova. O già
c'è: l'incompatibilità con il regime carcerario. A meno di
non ritenere che detta incompatibilità sia esclusiva delle
persone ricche, difese dai principi del foro”.
Formalmente, la frase parrebbe ispirata a un'intenzione equitativa, evidenziando il rischio di disparità di trattamento tra imputati con diversa estrazione sociale e disponibilità difensiva.
Tuttavia, per come è costruita retoricamente e per la collocazione all'interno di un testo fortemente connotato sul piano emotivo e narrativo, essa assume una valenza ambigua.
Da un lato, infatti, sembra auspicare un riconoscimento dell'incompatibilità carceraria come presupposto per misure meno afflittive, dall'altro, tuttavia, tale riconoscimento non viene fondato su un principio di parità di trattamento in senso pieno, ma piuttosto suggerito come espediente possibile, quasi residuale, o come atto di pietà dovuto alla condizione marginale dell'interessato.
In questo modo, il tema delle garanzie processuali e delle misure alternative viene introdotto non attraverso una valorizzazione della pari dignità dell'indagato rispetto ad pagina 16 di 29 altri soggetti in posizione analoga, bensì come eccezione tollerata, o come atto compassionevole da estendere anche a chi, privo di risorse e tutela qualificata, si trovi comunque in condizioni psicofisiche incompatibili con il regime carcerario.
L'esito comunicativo che ne deriva è che, nel tentativo dichiarato di contrastare una disparità, il discorso finisce per ribadirla in modo implicito: non affermando che l'indagato ha diritto a tutele, ma che, pur nella sua inadeguatezza, può beneficiarne anche lui — rafforzando così,
indirettamente, l'immagine dell'interessato come figura subalterna e priva di piena cittadinanza giudiziaria.
Il risultato è una rappresentazione finale che, più che compassionevole, si rivela profondamente umiliante.
Ne deriva un quadro complessivo in cui il tono dell'articolo si caratterizza per un'ambiguità di fondo: sotto una parvenza di compassione (si veda il titolo “Pietà per un derelitto”),
il testo finisce per negare al soggetto narrato una reale dignità personale, riducendolo a una figura marginale, quasi priva di spessore umano e sociale, non meritevole neppure di essere considerata un autentico colpevole.
Il messaggio che se ne ricava, in via implicita ma chiara, è
che l'interessato non possa aver fatto parte di un'organizzazione mafiosa non già per la sua integrità
pagina 17 di 29 morale, bensì per la sua inadeguatezza personale: sarebbe,
cioè, troppo fragile, inconsistente o fallito per rivestire un ruolo in un contesto criminale strutturato.
Un'impostazione che, lungi dal riabilitarlo, finisce per comprometterne ulteriormente l'onore e la reputazione,
traducendosi, sul piano contenutistico, in almeno tre profili problematici:
- una rappresentazione indiretta e polarizzata, in cui il riferimento al sodalizio mafioso appare riservato a soggetti dotati di spessore, struttura e capacità
criminale, mentre l'attore viene descritto come radicalmente inadeguato, persino incapace di poter far parte di un simile contesto. L'effetto che ne scaturisce
è paradossale: anziché rafforzare la presunzione d'innocenza, la narrazione accentua l'irrilevanza personale e sociale del soggetto;
- una forma di “assoluzione” che non si fonda su elementi di merito (quali l'assenza di dolo, la buona fede, o l'estraneità ai fatti), bensì su una sorta di svilimento esistenziale: non perché l'attore non avrebbe commesso il fatto, ma perché non sarebbe neppure in grado di commetterlo;
- un'estensione del giudizio denigratorio alla sfera personale e familiare dell'interessato, con un richiamo pagina 18 di 29 a vicende biografiche (la condizione del padre, la malattia della madre) esposte con toni enfatici,
drammatici e talora caricaturali, che travalicano i limiti della pertinenza informativa e assumono una connotazione umiliante.
Ne deriva la lesione dell'onore e della reputazione dell'attore da parte dell'autore dell'articolo in questione.
*
2. Danno non patrimoniale da lesione dell'onore e
della reputazione - quantificazione
Alla luce del contenuto dell'articolo esaminato e delle modalità con cui è stato diffuso, deve ritenersi fondata la domanda risarcitoria attorea, quantomeno con riferimento al danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione, da liquidarsi in via equitativa e presuntiva.
Sul punto va opinato che se da un lato anche il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali non coincide con la lesione dell'interesse stesso (ovvero non è in re
ipsa), dall'altro è consentito, per ritenerlo provato, il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni semplici
(Cass. 907/2018, Cass. 9385/2018).
Ed invero attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche pagina 19 di 29 l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (S. U. 26972/2008; S.U. 6572/2006, Cass.
13546/2006).
Nel caso di specie, l'articolo presenta numerose espressioni denigratorie che, pur sotto l'apparenza di un tono narrativo compassionevole, veicolano un'immagine del soggetto come figura marginale, inadeguata, fallita, non solo nella sfera giudiziaria ma anche nella dimensione personale, familiare e sociale.
Le ripetute insinuazioni sul suo fallimento politico, le etichette psicologiche (“mitomane”, “farfallone”,
“vanaglorioso”), il riferimento umiliante alla condizione familiare, la narrazione ironica del tentato suicidio, e infine l'ambiguità dell'appello a una “pietà giudiziaria”,
travalicano il diritto di cronaca e si pongono in contrasto con i limiti della continenza espressiva.
Quanto al mezzo di diffusione, si evidenzia che l'articolo è
stato pubblicato non solo sulla stampa locale a diffusione cartacea — mezzo ancora fortemente radicato nei contesti provinciali — ma anche sul sito web del quotidiano, con possibilità di consultazione illimitata e permanente, e dunque potenziale lettura ben oltre il bacino locale originario.
pagina 20 di 29 Ne deriva un incremento oggettivo del potenziale lesivo, che si riverbera sulla durata e sull'estensione dell'offesa,
rendendola più duratura nel tempo e meno circoscrivibile sul piano territoriale.
Tali elementi, nel loro insieme, integrano un quadro presuntivo tale da far ragionevolmente ritenere che l'interessato abbia subito una compromissione dell'immagine pubblica e del decoro personale, meritevole di ristoro in via equitativa, anche in assenza di una prova specifica di danno patrimoniale o di riscontri oggettivi diretti (perdite economiche, ecc…), non necessari in ipotesi di lesione di beni della personalità.
Ciò rende doverosa la liquidazione del relativo danno,
tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ed altresì del turbamento patito dal medesimo a causa del fatto lesivo in oggetto (Cass. 12929/2007).
*
Alla luce di quanto esposto deve allora procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale conseguente all'evento lesivo contestato in forza del disposto dell'art. 2059 c.c. quale conseguenza della lesione di valori costituzionalmente garantiti dall'art. 2 Cost.
Sotto tale profilo, la liquidazione dei danni non patrimoniali, attesa la loro natura, non può che avvenire in pagina 21 di 29 via equitativa, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Cass. 23175/2022, n
48086/2018).
In ordine alla quantificazione del danno, il necessario giudizio equitativo deve essere affidato a criteri oggettivi,
individuabili nella gravità delle offese, nella capacità
offensiva in riferimento alla diffusione degli strumenti utilizzati per la propagazione delle offese stesse e alla loro reiterazione, nella personalità della vittima, tenuto conto della collocazione professionale e sociale della stessa e delle presumibili ricadute negative in tali ambiti.
Sul punto, in caso di diffamazione di tenue gravità, in applicazione delle Tabelle di Milano, va valorizzata:
− limitata/assente notorietà del diffamante;
− tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento;
− minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio;
pagina 22 di 29 − minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria;
− assente risonanza mediatica;
− tenue intensità elemento soggettivo;
− intervento riparatorio/rettifica del convenuto.
Calando i principi testè enunciati al caso che ci occupa, va evidenziato che:
− la pluralità delle condotte lesive, poste in essere in tre diverse occasioni con la pubblicazione dell'articolo diffamatorio, dal titolo “ , Parte_2
pubblicato in forma cartacea il 9 e il 16 gennaio 2011 e online il 10.1.2011;
− l'estensione temporale delle condotte, che hanno avuto inizio nel 2011, anno di pubblicazione dell'articolo, e continuate almeno sino all'instaurazione del presente giudizio nel 2021 (è pacifico che l'articolo era visibile on-line sul web al momento dell'introduzione del presente giudizio);
− la diffusività in formato cartaceo e on-line della testata giornalistica;
− l'assenza di rettifica da parte dell'autore, nel periodo intercorso tra la pubblicazione dell'articolo e il suo decesso;
pagina 23 di 29 − la condotta del diffamato, che non risulta aver amplificato o causato la pubblicità, né provocato l'offesa;
− la rilevanza pubblica bassa/modesta del soggetto: non si tratta di una figura pubblica in senso stretto (non rivestiva cariche elettive), ma aveva una visibilità
locale per aver partecipato a competizioni politiche.
Ciò accresce la possibilità che l'articolo sia stato notato da conoscenti, compaesani, colleghi.
Sulla scorta di tali elementi, tenuto conto della natura oggettivamente denigratoria dell'articolo, dell'effetto moltiplicatore della pubblicazione online, della visibilità
locale dell'interessato e dell'assenza di elementi di provocazione da parte dello stesso, si stima equo quantificare il danno non patrimoniale patito da Pt_1
in euro 8.000,00, già rivalutati alla data odierna,
[...]
oltre agli interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
*
3. Danno biologico e danno patrimoniale
Mentre vanno rigettate le domande dirette ad ottenere il risarcimento del danno biologico e da perdita di poste di natura patrimoniale.
pagina 24 di 29 In ordine ai danni biologici l'esperimento della CTU medico-
legale, le cui conclusioni vengono integralmente recepite in considerazione della correttezza del ragionamento logico svolto, ha consentito di appurare che “non emergono elementi
psicopatologici che possano essere unicamente e direttamente
ricondotti alla pubblicazione dell'articolo contestato. Non
emergono, inoltre, in atti evidenze cliniche che attestino
una condizione, sufficientemente permanente e continuativa di
un'emergenza psicopatologica reattiva legata alla
pubblicazione degli articoli di cui trattasi” (pag. 7 – CTU).
Il consulente dell'ufficio ha quindi concluso che “non è
possibile riconoscere alcun fatto patologico permanente,
lesivo dell'integrità psicofisica del periziando, che possa
essere ricondotto etiologicamente, causalmente o anche solo
concausalmente, ai fatti incriminati” (pag. 9 – CTU).
Ne deriva il rigetto della domanda, atteso il difetto di nesso di causalità tra le patologie e l'evento lesivo.
*
La stessa sorte va riscontrata in ordine al danno patrimoniale lamentato dall'attore, secondo cui la diffusione dell'articolo oggetto di causa avrebbe comportato un danno di natura patrimoniale quantificato in € 78.000,00, producendo a supporto le dichiarazioni dei redditi, in drastico calo, a partire dall'anno 2012 fino al 2021.
pagina 25 di 29 La domanda è infondata.
L'art. 2043 c.c., richiede la sussistenza di un nesso causale tra l'evento (la pubblicazione dell'articolo) e il danno lamentato, pertanto, per affermare il nesso causale è
necessario dimostrare che il danno patrimoniale è stato causato in modo diretto e immediato dalla diffamazione, e non da altre cause concorrenti, richiedendo quindi una prova rigorosa del collegamento tra le affermazioni diffamatorie contenute nell'articolo e le conseguenze economiche subite.
Orbene, nel caso che ci occupa non si intravede la sussistenza di un nesso causale tra l'articolo in questione e i danni patrimoniali lamentati dall'attore, verosimilmente addebitabili ai problemi giudiziari che hanno interessato il
, in particolare il procedimento giudiziario “Reale 3”, Pt_1
che ha portato all'arresto del il 21.12.2010, con Pt_1
pubblicazione della notizia su numerosi media, cartacei e telematici.
Ed invero, dalle allegazioni di parte convenuta (doc. 3 – 4 –
5 – ), si evince la diffusione sugli organi di Parte_3
stampa locale dell'operazione “Reale 3”, operazione che ha avuto un'ampia risonanza in considerazione dei reati ascritti agli indagati, dell'ipotizzato legame con ambienti di criminalità organizzata di stampo mafioso e del coinvolgimento di soggetti politici.
pagina 26 di 29 Ne consegue il rigetto della domanda.
*
Va infine rilevata l'inammissibilità della domanda di condanna alla rimozione dell'articolo, atteso il difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
Ed invero la difesa attorea non ha fornito prova (né, per vero allegato), che i convenuti, od uno di essi, rivestano la carica di direttori responsabili, di editori ovvero di proprietari del periodico, unici soggetti muniti di legittimazione passiva in ordine alla domanda in questione ai sensi degli artt. 8 e 11 l. 47/1948.
*
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione di valore da 5.201 a 26.000 €, stabilito sulla base del noto criterio del decisum, e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene.
Le spese di CTU seguono la soccombenza di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 27 di 29 1. accoglie la domanda di nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
;
[...]
2. accerta e dichiara la natura lesiva dell'onore della reputazione e dell'immagine, personale e professionale,
dell'articolo intitolato “Pietà per un derelitto”,
pubblicato in forma cartacea il 9.1.2011 e il 16.1.2011
e online il 10.01.2011 dal periodico settimanale
“Riviera” già la “Riviera”;
3. condanna e Controparte_1 CP_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in CP_3
favore di della somma di € 8.000,00, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
4. condanna e Controparte_1 CP_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle CP_3
spese di lite, che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA, e dispone che il pagamento venga effettuato nei confronti dell'erario, attesa l'ammissione di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP
, e in
[...] CP_2 Controparte_3
pagina 28 di 29 solido.
Reggio Calabria, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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