TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/09/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Rg. n. 1278/2024
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 12.09.2025
Esaminati gli atti e i documenti di causa, nonchè le note di udienza depositate dalle parti, con le quali confermano le conclusioni e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione, il GOT si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.06 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2024 pendente tra
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe De Meo C.F._1
giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia
Via Goceano, 12
CONTRO
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
Londra n° 44 ( , rappresentato e difeso dall' Avv. Gerardo C.F._2
Giacu giusta procura in atti presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Tempio Pausania, Corso G. Matteotti n. 51
*****************
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio nanti l'intestato Tribunale il convenuto indicato in epigrafe, affinchè venisse accertato e dichiarato che l'attore è l'unico proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno ubicato nell'agro di Olbia, distinto al Catasto Terreni al
Foglio 28 e mappale 137, (R.D. € 1.95 e R.A. € 1.46), confinante con Via del
Nuraghe, proprietà , Eredi Pinna e con terreno di Persona_1 CP_2
[...] [...]
chiedeva, inoltre, che venisse ordinata al competente Conservatore dei
[...]
Pubblici Registri la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità, nonché la condanna del convenuto in caso di opposizione al pagamento delle spese ed onorari di lite.
Asseriva l'attore di aver utilizzato il suddetto terreno da oltre vent'anni - avendolo acquistato dal defunto genitore del convenuto - come fosse proprietario.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale aderiva alla domanda, confermando il possesso ultraventennale, da parte dell'attore, dell'immobile oggetto di causa.
La causa, istruita con prova documentale e interrogatorio formale del convenuto, all'udienza del 12.09.2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies.
********************
La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione del terreno oggetto del presente giudizio merita di essere accolta.
E' infatti emerso che il predetto immobile - per conferma della stessa parte convenuta - è stato materialmente posseduto dall'attore, in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica per oltre vent'anni.
Al riguardo va rilevato che, a tenore dell'art. 115 cpc 1° c. “il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti….nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Va ricordato, inoltre, che la
Cassazione ha più volte ribadito la necessità per la parte convenuta di prendere specifica posizione sui fatti allegati dalla parte attrice a fondamento della propria domanda, tanto da giungere a considerare come pacifici tra le parti, e non più oggetto di prova, i fatti non specificamente contestati dal convenuto.
Alla luce delle predette considerazioni, l'assoluta mancanza di contestazione da parte del convenuto - il quale ha addirittura confermato i fatti posti a fondamento della domanda attorea in sede di interrogatorio formale - consente di ritenere processualmente provati i medesimi, ovvero il possesso ultraventennale da parte dell'attore, con conseguente acquisto del bene per usucapione.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436) e che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444); infine, che l'elemento psicologico del possesso ad
“usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa - che ai sensi dell'art. 1141
c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sella cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – non è esclusa dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che
l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. Civ. 7757 del 05.04.2011).
Ciò posto si osserva come il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dall'attore può dirsi dimostrato all'esito delle risultanze processuali.
In ragione dei fatti sopra esposti ben possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda di usucapione, avendo l'attrice posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità. Le spese del giudizio, in mancanza di opposizione, devono ritenersi compensate tra le parti.
La sentenza è per legge soggetta a trascrizione.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
1,( ) unico proprietario, per intervenuta usucapione, C.F._1
dell'immobile sito in Olbia, confinante con Via del Nuraghe, con proprietà
, con proprietà Eredi Pinna, con proprietà Persona_1 CP_2
censito al Catasto Terreni al foglio n. 28, Mappale n. 137 (R.D. € 1.95 e
[...]
R.A. € 1.46) della consistenza di mq 1.888;
- manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione della sentenza;
- spese del giudizio compensate tra le parti.
Tempio Pausania 12/09/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 12.09.2025
Esaminati gli atti e i documenti di causa, nonchè le note di udienza depositate dalle parti, con le quali confermano le conclusioni e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione, il GOT si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.06 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2024 pendente tra
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe De Meo C.F._1
giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia
Via Goceano, 12
CONTRO
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
Londra n° 44 ( , rappresentato e difeso dall' Avv. Gerardo C.F._2
Giacu giusta procura in atti presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Tempio Pausania, Corso G. Matteotti n. 51
*****************
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio nanti l'intestato Tribunale il convenuto indicato in epigrafe, affinchè venisse accertato e dichiarato che l'attore è l'unico proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno ubicato nell'agro di Olbia, distinto al Catasto Terreni al
Foglio 28 e mappale 137, (R.D. € 1.95 e R.A. € 1.46), confinante con Via del
Nuraghe, proprietà , Eredi Pinna e con terreno di Persona_1 CP_2
[...] [...]
chiedeva, inoltre, che venisse ordinata al competente Conservatore dei
[...]
Pubblici Registri la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità, nonché la condanna del convenuto in caso di opposizione al pagamento delle spese ed onorari di lite.
Asseriva l'attore di aver utilizzato il suddetto terreno da oltre vent'anni - avendolo acquistato dal defunto genitore del convenuto - come fosse proprietario.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale aderiva alla domanda, confermando il possesso ultraventennale, da parte dell'attore, dell'immobile oggetto di causa.
La causa, istruita con prova documentale e interrogatorio formale del convenuto, all'udienza del 12.09.2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies.
********************
La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione del terreno oggetto del presente giudizio merita di essere accolta.
E' infatti emerso che il predetto immobile - per conferma della stessa parte convenuta - è stato materialmente posseduto dall'attore, in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica per oltre vent'anni.
Al riguardo va rilevato che, a tenore dell'art. 115 cpc 1° c. “il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti….nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Va ricordato, inoltre, che la
Cassazione ha più volte ribadito la necessità per la parte convenuta di prendere specifica posizione sui fatti allegati dalla parte attrice a fondamento della propria domanda, tanto da giungere a considerare come pacifici tra le parti, e non più oggetto di prova, i fatti non specificamente contestati dal convenuto.
Alla luce delle predette considerazioni, l'assoluta mancanza di contestazione da parte del convenuto - il quale ha addirittura confermato i fatti posti a fondamento della domanda attorea in sede di interrogatorio formale - consente di ritenere processualmente provati i medesimi, ovvero il possesso ultraventennale da parte dell'attore, con conseguente acquisto del bene per usucapione.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436) e che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444); infine, che l'elemento psicologico del possesso ad
“usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa - che ai sensi dell'art. 1141
c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sella cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – non è esclusa dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che
l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. Civ. 7757 del 05.04.2011).
Ciò posto si osserva come il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dall'attore può dirsi dimostrato all'esito delle risultanze processuali.
In ragione dei fatti sopra esposti ben possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda di usucapione, avendo l'attrice posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità. Le spese del giudizio, in mancanza di opposizione, devono ritenersi compensate tra le parti.
La sentenza è per legge soggetta a trascrizione.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
1,( ) unico proprietario, per intervenuta usucapione, C.F._1
dell'immobile sito in Olbia, confinante con Via del Nuraghe, con proprietà
, con proprietà Eredi Pinna, con proprietà Persona_1 CP_2
censito al Catasto Terreni al foglio n. 28, Mappale n. 137 (R.D. € 1.95 e
[...]
R.A. € 1.46) della consistenza di mq 1.888;
- manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione della sentenza;
- spese del giudizio compensate tra le parti.
Tempio Pausania 12/09/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona