Sentenza 16 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2020, n. 10081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10081 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da OM LA, nato a [...] il [...] UE ON NT ME, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 28-04-2017 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere TO Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paola Filippi che ha concluso per l'annullamento con rinvio in riferimento all'aggravante contestata al capo a); rigetto nel resto per LA OM;
per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante con riferimento al capo b) ed inammissibilità per il resto per ME DO NT OD;
uditi per i ricorrenti gli avvocati Filippo Dinacci ed Armando Veneto nonché Nicola Caricaterra, quale sostituto processuale dell'avvocato Fabio Spaziani, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria ha riformato, per quanto qui interessa, la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale della medesima città nei confronti di LA DO e di ME DO NT RI, rideterminando la pena, quanto al primo, previa esclusione per il capo a) dell'aggravante di cui all'articolo 7 della legge n. 203 del 1991, e di quella di cui al comma 3 dell'articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni diciassette, mesi nove e giorni dieci di reclusione e, quanto alla seconda, rideterminando la pena, previa esclusione per il capo d) dell'aggravante di cui al comma 3 dell'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione. A LA OM era stato contestato - unitamente a BR UR, AB AR, TO AN HI (le cui posizioni sono state separatamente giudicate nel giudizio di cassazione) ed altri - il reato di cui all'articolo 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 (capo a) per essersi associati tra loro e con una pluralità di soggetti sudamericani (non identificati), al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di importazione, codetenzione, trasporto e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. TO HI in qualità di promotore, organizzatore e finanziatore, OM nella qualità di finanziatore e gli altri in qualità di partecipi. In Natile di Careri ed altrove, condotta permanente dal 31 dicembre 2011 e fino al marzo 2014; con le aggravanti della natura transnazionale del reato, del numero di persone superiore a dieci (quest'ultima aggravante è stata poi esclusa dalla Corte d'appello). Al ricorrente era stato poi contestato - anche in concorso con PA CO, VO KO, RA NA e PE DU NE ed unitamente ad NT PI, e TO AN HI (questi ultimi giudicati separatamente nel giudizio di cassazione) - il reato di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 4 L. n. 146 del 2006 (capo I) per avere CO, HI e OM acquistato lo stupefacente presso l'organizzazione brasiliana, il MA e il NE aver fornito lo stupefacente, PI (d'intesa con CO e HI) aver partecipato alle trattative con il OM, KO, fiduciario di OM incaricato di assistere allo stivaggio dello stupefacente in Brasile all'interno del vettore navale, e per aver detenuto - al fine di assicurare il trasporto preordinato alla importazione Italia - un ingente quantitativo di stupefacente (108 kg di cocaina), reperito in Brasile nella disponibilità dei corrieri Gomes RI Aparecido e OT NE AV rispettivamente staffetta e conducente il veicolo nel quale era trasportato lo stupefacente da caricare in un vettore navale. Con le aggravanti dell'ingente quantità e della natura transnazionale del reato. Nella provincia di Reggio Calabria e in Brasile il 26 aprile 2013 (data del sequestro in Barra Velha, Santa Caterina). A ME DO NT RI - unitamente a RI de TI ST, ST IG EI, AE JH, RO WI RI, CE CI UR (separatamente giudicati nel giudizio di cassazione), è stato invece contestato - quali partecipi - il reato di cui all'articolo 74 commi 1, 2 e 3 .d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 4 L. n. 146 del 2006 ( capo D) per essersi associati tra loro e con DA AM AN (separatamente giudicato), AE BS (separatamente giudicato), AN CU e con una pluralità di soggetti sudamericani allo stato non identificati, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti d'intermediazione, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente dei tipo cocaina in quantità ingenti, da trasportarsi dal Sud America in Europa. Alla ST tale reato era stato contestato nella qualità di promotore, organizzatore e finanziatore e agli altri nella qualità di partecipi. Fatto aggravato dalla natura transnazionale del reato e dal numero di persone superiore a dieci (quest'ultima aggravante è stata poi esclusa dalla Corte d'appello). In Reggio Calabria, Brasile e altrove condotta perdurante, accertato dal 15 marzo 2013 al 24 maggio 2013. 2. I ricorrenti, tramite i rispettivi difensori di fiducia, affidano l'impugnazione ai seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. LA OM affida il ricorso a sette motivi.
2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per difetto di giurisdizione del giudice italiano e vizio di motivazione in relazione all'articolo 6 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettere a) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che era stata eccepita l'incompetenza del giudice italiano, risultando per tabulas che il delitto contestato ex articolo 73 d.P.R. 309 del 1990 di cui al capo I), ritenuto più grave di quello contestato al capo A), era stato commesso interamente all'estero. La Corte di appello aveva respinto l'eccezione sul rilievo che una frazione significativa dell'azione (la fase programmatica) era avvenuta in Italia, richiamando alcuni arresti giurisprudenziali dai quali tuttavia non aveva fatto, ad avviso del ricorrente, buon governo, pur avendo riconosciuto all'incontro del 30 marzo 2013 (l'unico asseritannente attribuito al OM) il valore di incontro programmatico laddove, invece, nulla autorizzava a ritenere che la ragione dell'incontro fosse quella di portare a conclusione un affare già concordato;
ovvero che l'incontro fosse avvenuto per definire la modalità di finanziamento dell'importazione della droga. Sennonché occorreva che l'azione si ponesse in un contesto di preordinazione così da poter divenire frammento di attività illecita, tant'è che la giurisprudenza di legittimità assegna solo agli atti preordinati il valore fondante ritenuto dall'articolo 6 del codice penale in tema di giurisdizione. Osserva il ricorrente che, nel caso specifico, risulterebbe dimostrato che quell'incontro, il cui contesto la sentenza ricostruisce in termini di mera probabilità, certamente non fu un incontro di programmazione, con la conseguenza che, in presenza di un proposito generico e privo di specificità, non era possibile radicare la giurisdizione italiana.
2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale processuale, la violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dibattimentale e al travisamento della prova (articolo 606, comma 1, lettere c), d) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che la Corte di appello aveva del tutto disatteso la richiesta di rinnovazione dibattimentale per ascoltare il Prof. Arrigo Palumbo, consulente della difesa, audizione che avrebbe dovuto apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente. In tale direzione si muoveva pertanto la richiesta di audizione del Prof. Palumbo, teste che, a parere della difesa, avrebbe potuto spiegare nel dettaglio, sotto il profilo meramente tecnico, l'erroneità e/o l'incompletezza dei dati intercettivi su cui poggiava l'intera indagine e di conseguenza la impugnata sentenza. Sicché, nel caso di specie, era fondata la prospettiva che l'audizione di uno dei massimi esperti italiani di telecomunicazioni telematiche avrebbe consentito di eliminare ogni dubbio circa la formazione, la genuinità e la valenza tecnica delle intercettazioni telematiche delle comunicazioni "pin to pin" come sviluppata dalla BlackBerry. Dunque, si trattava di una testimonianza decisiva a giustificare un diverso epilogo decisionale in favore del LA DO;
e ad inficiare gli elementi relativi alla riconducibilità al ricorrente delle intercettazioni ad esso attribuite, testimonianza alla quale la Corte territoriale non ha dato ingresso con apodittica argomentazione ed incorrendo pertanto nei vizi denunciati.o- 2.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale nonché per vizio di motivazione in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche per mancato espletamento della rogatoria internazionale nonché per carenza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze relative sia alla corretta acquisizione che alla formazione e alla completezza del dato telematico (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale.
2.1.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione agli articoli 546 e 192 del codice di procedura penale con riferimento all'articolo 73 d.P.R. 309 del 1990 afferente al capo I) della rubrica (articolo 606 comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Sostiene che la incertezza circa la compiuta individuazione dagli apparati B&B riverbera effetti rilevanti in ordine alla individuazione del OM, quale concorrente del delitto di spaccio di sostanza stupefacente. La identificazione di LA OM, come la persona utilizzatrice dell'apparecchio telefonico Blackberry con codice PIN 265580DD e nickname UL e che si sarebbe incontrata il 18 aprile 2013 ad Amsterdam con PA CO, con il quale sarebbero intercorsi, prima e dopo l'incontro predetto, una serie di messaggi in chat Blackberry, è desunta dalla individuazione solo del PIN (non del codice IMEI ed IMSI). Né alla assenza del dato tecnico soccorreva altro dato, di qualsiasi origine che potesse condurre alla attribuzione in via certa e tale da superare il ragionevole dubbio che il soggetto interessato all'episodio di importazione contestato al capo "I" della rubrica fosse proprio il OM. La sentenza impugnata avrebbe allora confermato il concorso del ricorrente nel reato di tentata importazione (di cui al capo I della rubrica) riprendendo pedissequamente la ricostruzione dei fatti esplicitata dal Giudice di primo grado e senza tenere conto dei rilievi difensivi ed incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato.
2.1.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione con specifico riferimento al reato associativo contestato al capo A) della rubrica (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 192 e 546 stesso codice). Sostiene che la Corte d'appello ha ritenuto dimostrata l'appartenenza del OM al sodalizio criminoso di cui al capo A) della rubrica, quale finanziatore, specificando che egli sarebbe "il garante del canale calabrese di approvvigionamento della cocaina importata (e spacciata) dal sodalizio per questo capace di garantire alla associazione la disponibilità (finanziaria) degli ingenti quantitativi di cocaina necessari ad accrescere l'attività, su un piano paritario rispetto a quello apicale di CO e GH [...]", ricostruendo, in termini di mera ipotesi, affidata peraltro alla esclusiva idea che ne avrebbe avuto il LC, di un eventuale, possibile (e quindi del tutto incerto ed indimostrato) ausilio da parte del OM nell'affare da realizzare. Osserva il ricorrente come, in tal modo, si delinei una condotta attribuita al OM che mal si concilia con quella dell'intraneo ad associazione criminale, sul fondamentale rilievo che, per potersi integrare la condotta di partecipe ad associazione ex articolo 74 d.P.R. 309 del 1990, occorre che il soggetto assuma in concreto un ruolo funzionale e stabile all'associazione e alle sue dinamiche operative;
e che esprima in concreto la volontà di farne parte, ponendo in essere una condotta incondizionatamente rivolta a perseguire il fine proprio della consorteria, per un tempo illimitato. Nel caso di specie, l'oggetto delle comunicazioni, a tutto concedere, atterrebbe solo all'importazione di singole "partite" di sostanza stupefacente, con la conseguenza che non vi sarebbero argomenti che attengano all'associazione. In altri termini, l'acquisto della sostanza da parte dell'imputato OM, o di chiunque sia il soggetto che la sentenza ritiene essere OM, è chiaramente effettuato per sé e non per l'associazione cui si assume egli faccia parte. Emergendo tale dato in modo inequivoco proprio dagli estratti di intercettazione telematiche, riportate nel ricorso, e del tutto disattese dai Giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, la sentenza impugnata, avendo ignorato le predette e decisive risultanze, sarebbe incorsa nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.
2.1.6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale processuale nonché il vizio di motivazione in ordine all'aggravante della transnazionalità (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Osserva che dalle risultanze probatorie non si evince mai e in alcun modo quale sia il diverso gruppo criminale organizzato, la cui azione di sostegno alle diverse associazioni coinvolte nel processo giustificherebbe la corretta applicazione della contestata aggravante. Ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità il gruppo criminale organizzato si identifica in un insieme di persone legate da rapporti stabili che abbia costituito un'organizzazione autonoma, anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non occasionale o estemporanea e impegnata in attività criminali in più di uno Stato.Esso, inoltre, può prestare il suo contributo alla commissione di un reato associativo ma solo a condizione che non ricorrano elementi di immedesimazione tra le due strutture criminose. Deve trattarsi, dunque, di un soggetto "altro" rispetto alle entità associative a cui darebbe il proprio apporto, laddove, nella sentenza impugnata, non vi sarebbe prova alcuna di questa necessaria e imprescindibile alterità.
2.1.7. Con il settimo motivo il ricorrente denunzia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena con specifico riferimento al diniego della concessione delle attenuanti generiche (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale. Sostiene che la Corte d'appello ha fatto leva su una pretesa posizione dinamica del ricorrente quale espressione di una scelta di vita, ossia in rapporto di affari collaudato, destinato .a produrre effetti devastanti, senza tenere conto, tuttavia, dell'episodicità dei contatti e della inconsistenza di una stabilità di rapporti, con la conseguenza che il corretto inquadramento storico e cronologico delle azioni confliggono con l'asserzione della Corte d'appello, censurata non solo per la illogicità ma anche per il difetto di esposizione delle ragioni per le quali si ritiene il ricorrente, del tutto incensurato, non meritevole della concessione delle rivendicate attenuanti generiche.
2.2. ME ON NT RI articola quattro motivi di ricorso.
2.2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli articoli 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 546, comma 1, lettera e), e 533, comma 1, del codice di procedura penale, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale). Premette che la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla statuizione di responsabilità per l'unica fattispecie di reato alla ricorrente contestata si, fonda su una motivazione carente, illogica e contraddittoria, che risulta smentita dalle emergenze processuali. Sostiene che le è stata contestata l'appartenenza all'associazione criminosa finalizzata al narcotraffico di cui al capo D) dell'imputazione, senza che la Corte territoriale abbia tratto le dovute e logiche conseguenze, relativamente alla posizione della ricorrente, dalle stesse premesse che ha svolto in ordine alla configurabilità del reato associativo. In particolare, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare circa (a) il difetto della necessaria consapevolezza in capo alla donna di operare quale aderente ad un'organizzazione criminale e nel precipuo interesse della stessa;
(b) l'assenza di un ruolo ben definito o di compiti a lei affidati nella realizzazione del programma criminoso;
(c) il mancato coinvolgimento in una pluralità di episodi che avessero consentito di denotare la sicura appartenenza alla struttura associativa, trattandosi di elementi decisivi che la difesa aveva puntualmente evidenziato, tanto da ottenerne la scarcerazione immediata con l'annullamento dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza. Precisa che, secondo la stessa ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, pedissequamente riprodotta nella sentenza impugnata, l'unico episodio in cui la RI sarebbe coinvolta sarebbe avvenuto in data 13 maggio 2013, quando ella accompagnò RO AM RI — suo diretto superiore nell'agenzia di money transfer londinese — al bar caffè "Vittorio Emanuele" di Reggio Calabria. Osserva che la mera presenza della RI al seguito del RI non autorizzava, in assenza di precise condotte negative ascritte all'imputata, di ritenerla partecipe del sodalizio criminale. Era infatti il RI — che la ricorrente si era limitata ad accompagnare — a ricevere direttamente dalla ST una busta di carta di medie dimensioni, di cui, per altro, non risultava essere stato accertato l'effettivo contenuto, con la conseguenza che la Corte d'appello avrebbe arbitrariamente assimilato le posizioni della RI e del RI, ritenendo «comprovato l'inserimento pieno ed attivo» di entrambi nell'organizzazione facente capo alla ST. Nel pervenire a tale conclusione i Giudici di merito avrebbero inoltre travisato le risultanze processuali perché, nonostante l'esito negativo della perquisizione eseguita sulla ricorrente, essi hanno asserito che una somma di denaro — il cui importo non risulta neppure indicato dagli operanti — sarebbe stata rinvenuta all'interno dei bagagli del RI e della RI. Del tutto inverosimile sarebbe poi la spiegazione fornita dai Giudicanti in merito all'omessa annotazione dell'importo asseritamente rinvenuto nella disponibilità dei due imputati che, se rilevante, sicuramente sarebbe stato certificato, essendo sufficiente osservare, dal punto di vista logico, che un'ingente somma di denaro, occultata in vari mazzi di banconote, avrebbe senz'altro destato l'attenzione degli operanti, sia pure impegnati nella ricerca di sostanza stupefacente. Né la redazione della nota di polizia giudiziaria a distanza di sette mesi dal controllo avrebbe potuto giustificare una simile dimenticanza. Osserva inoltre la ricorrente come alcun rilievo sia stato attribuito alla diversa e più favorevole ricostruzione accolta dal Tribunale del Riesame che, su richiesta dalla ricorrente, aveva annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, disponendone la scarcerazione immediata, con motivazione ampiamente riportata con il motivo di ricorso. I Giudici di merito avrebbero pertanto ignorato o, comunque, travisato le risultanze favorevoli alla ricorrente, quali: (1) le dichiarazioni rese dalla donna in sede di interrogatorio di garanzia;
(2) la versione dei fatti fornita dalla ST al Pubblico Ministero all'esito della conclusione delle indagini preliminari;
(3) il reale motivo della presenza dell'imputata al seguito del Suino in occasione dell'incontro con la "directora" a Reggio Calabria del 13 maggio 2013; (4) il verbale negativo di ispezione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della ricorrente;
(5) il contenuto delle comunicazioni intercorse con UR. L'impugnata sentenza non avrebbe poi tenuto debito conto dei rapporti lavorativi tra la ST, da un lato, e gli imputati RI, RI e UR, dall'altro; della natura perfettamente lecita dell'attività di money transfer svolta dall'agenzia londinese facente capo alla "directora"; del mancato apporto di un contributo funzionale all'esistenza della contestata associazione a delinquere da parte della ricorrente, con la conseguenza che sarebbe l'intero complesso motivazionale dell'impugnata sentenza a rivelare un'impostazione preconcetta, fondata su un'inammissibile valutazione d'insieme delle posizioni processuali dei singoli coimputati del reato associativo di cui al capo D) della rubrica.
2.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento agli articoli 4 della legge n.146 del 2006 e 533, comma 1, del codice di procedura penale nonché la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale). Osserva, ricollegandosi anche al precedente motivo, come la Corte di Appello abbia espresso una valutazione comune e indifferenziata per tutti gli imputati, senza distinguere le singole posizioni processuali. In realtà, le risultanze in atti non consentivano di parificare siffatte posizioni, neanche sotto lo specifico profilo della contestata circostanza aggravante della transnazionalità. Quanto alla RI, la condotta partecipativa a lei contestata non trovava adeguati riscontri in atti, specie alla luce della lettura alternativa fornita dalla difesa e condivisa dal Tribunale della Libertà. Una lettura che G.U.P. e Corte territoriale avrebbero immotivatamente disatteso. In sostanza, non vi era prova in capo alla RI né di un fattivo apporto funzionale alla struttura associativa di cui al capo D) della rubrica, né tantomeno della coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma criminoso in modo stabile e permanente, trattandosi di una semplice impiegata dell'agenzia di money transfer londinese facente capo alla ST, e coinvolta, a sua insaputa, in un'ipotetica associazione a delinquere dedita al narcotraffico. La ricorrente non poteva perciò essere a conoscenza degli eventuali propositi criminali che si celavano dietro le figure dei suoi datori di lavoro. Tali aspetti sarebbero stati tutti ignorati dalla Corte di appello, anche in relazione alla contestata aggravante speciale di cui all'articolo 4 della legge n.146 del 2006. Diversamente, la Corte territoriale avrebbe senz'altro escluso l'applicazione della circostanza aggravante, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite alla luce dei quali il gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più Stati, è caratterizzato dai seguenti elementi: a) dalla stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) da un minimo di organizzazione;
c) dalla non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) dalla costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio, finanziario o di un altro vantaggio materiale. Elementi, tutti, non ravvisabili, ad avviso della ricorrente, nel caso di specie, ove si consideri che la stessa figura in una sola occasione, al seguito del RI, nell'ambito di un regolare rapporto di lavoro.
2.2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla violazione degli articoli 132,133 e 62-bis del codice penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che la Corte d'appello avrebbe del tutto tralasciato la censura inerente la dosimetria della pena per errato calcolo, nulla statuendo sul punto. Era stato infatti rilevato come il primo giudice, partendo da una pena base di anni dieci, ed in riferimento alle contestate aggravanti, non avesse specificato l'aumento relativo all'aggravante speciale, mentre aveva indicato l'aumento per l'aggravante comune, per giungere ad una condanna ad anni tredici e mesi sei di reclusione, giungendo dapprima, alla pena finale di anni nove di reclusione, per poi infliggere inspiegabilmente una pena totale di anni nove e mesi quattro di reclusione, con ciò contravvenendo al calcolo formulato in precedenza. Inoltre, anche sotto il profilo sanzionatorio, la ricorrente è stata arbitrariamente assimilata a coimputati di ben altro spessore, quali il EI, il SO, il RI e lo UR, con la conseguenza che, nell'esercizio del potere discrezionale, non si sarebbe tenuto conto sia della gravità del reato che della capacità a delinquere del colpevole. Nella fattispecie, i Giudici di merito si sarebbero chiaramente discostati dal richiamato disposto normativo, omettendo di valutare la specifica posizione processuale della ricorrente perché, nel determinare la pena, avrebbero ignorato: (1) il contributo irrilevante e marginale eventualmente apportato dalla ricorrente all'associazione a delinquere di cui al capo D) della rubrica;
(2) lo stato di incensuratezza e la giovane età dell'imputata; (3) la condotta e lo stile di vita della donna;
(4) l'atteggiamento collaborativo, onesto e leale sempre serbato dalla ricorrente. Nulla, infine, avrebbe sancito la Corte territoriale in merito all'omesso riconoscimento alla RI'delle invocate attenuanti generiche.
2.2.4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articoli 28, 32, 229 e 235 del codice penale, 85 ed 86 del d.p.r. n.309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene come sia carente, illogica e contraddittoria la motivazione addotta dalla Corte territoriale a sostegno della confermata applicazione nei confronti della ricorrente della misura di sicurezza della libertà vigilata, delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e di quella legale, delle sanzioni del divieto di espatrio, del ritiro della patente di guida e dell'espulsione ed allontanamento dal territorio dello Stato. Quanto alla libertà vigilata, afferma che i Giudici del merito avrebbero omesso di accertare la pericolosità sociale della ricorrente. Del tutto immotivata sarebbe poi l'applicazione del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, ove si consideri che tali sanzioni rientrano nel potere discrezionale del giudice. Errata deve invece ritenersi, ad avviso della ricorrente, l'applicazione nei suoi confronti dell'espulsione ed allontanamento dal territorio dello Stato sul rilievo che, a norma degli articoli 235 del codice penale ed 86, d.P.R. n.309 del 1990, la sanzione si applica ai soli stranieri o cittadini appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione europea. Viceversa, la ricorrente, brasiliana per nascita, aveva acquisito la cittadinanza italiana, disponendo di regolare passaporto.
3. LA DO ha presentato, in data 19 aprile 2019, motivi aggiunti in relazione ai motivi di ricorso in precedenza illustrati relativi al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e all'insussistenza del reato associativo ritenuto nei confronti del ricorrente. Ha successivamente prodotto, in data 28 ottobre 2019, una memoria difensiva sviluppando le tematiche relative tanto all'insussistenza, in ordine alla posizione del ricorrente, della qualità di partecipe, quanto all'insussistenza anche / del ruolo di asserito finanziatore, evidenziando, in via subordinata, come la / / condotta tenuta possa al più qualificarsi in quella di un concorrente esterno avuto riguardo al fatto che, per stessa ammissione della sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dato linfa alla consorteria con riferimento ad una specifica importazione (quindi non alla complessiva attività della presunta associazione) ed egli era intervenuto solo dopo che la consorteria aveva subito delle battute di arresto, ossia dei sequestri di stupefacente intervenuti il 23 ottobre 2012 ed il 27 28 gennaio 2013 e che, quindi, prima di quel momento di "fibrillazione", il medesimo non aveva mai avuto a che fare con la presunta associazione. Si aggiunge come la sentenza impugnata su tali aspetti decisivi sia anche affetta dal vizio di motivazione reiteratamente segnalato con i motivi di ricorso. Il ricorrente ha infine depositato altra memoria difensiva datata 5 novembre 2019 all'esito delle conosciute motivazioni della sentenza di legittimità che aveva definito le posizioni nel procedimento principale dal quale quella del OM era stata stralciata, argomentando su aspetti che attengono al ruolo, tra l'altro incerto, attribuito al ricorrente, alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità e da quella della transnazionalità ed insistendo nell'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO \P^ 1. Il ricorso di LA OM è fondato, limitatamente al sesto motivo, e va respinto nel resto. Il ricorso di ME ON NT RI è fondato, limitatamente al secondo ed al quarto motivo, e va rigettato nel resto.
2. Quanto al ricorso OM, la Corte territoriale, nel riepilogare gli approdi cui era giunto il giudice di primo grado, ha ricordato come il ricorrente fosse stato condannato per aver fatto parte, quale finanziatore, di una delle associazioni finalizzate a commettere una pluralità di delitti di importazione e traffico internazionale di sostanza stupefacente (capo A) nonché di importazione (in concorso con CO, HI, VO KO e NT PI) di un ingente quantitativo di cocaina pari a 108 kg acquistato dall'organizzazione brasiliana costituita da MA RA AY, stupefacente che veniva reperito in Brasile nella disponibilità dei corrieri Gomes RI Aparecido e OT NE AV rispettivamente staffetta e conducente il veicolo nel quale era stata trasportata la droga da caricare in un vettore navale. In un primo momento, il finanziamento per le spedizioni delle partite di droga dal Sudamerica era ad esclusivo appannaggio del gruppo calabrese. Tuttavia le ripetute battute di arresto subite dalla consorteria, a GI RO e AL, spinsero i capi (CO e HI) a coinvolgere, in qualità di co- finanziatori, altri soggetti, tra i quali LA OM che si avvaleva di un proprio emissario, VO KO, giunto in Brasile per curare la trattativa con il fornitore AY (capo I dell'imputazione). Secondo i giudici di merito le risultanze probatorie erano ampiamente dimostrative della partecipazione di OM al sodalizio contestato al capo A): egli difatti si manteneva in costante contatto (sia telefonico che di persona) con i membri dell'organizzazione, tanto direttamente che per interposta persona, con CO e HI che incontrava di persona in più occasioni ovvero con AY tramite emissari (quale KO) o lo stesso CO che faceva da intermediario, nel contesto delle trattative finalizzate alle importazioni di cocaina, ora definendo i dettagli della fornitura ovvero del trasporto, ora provvedendo al pagamento del prezzo dello stupefacente. Da ciò il fondamentale rilievo in forza del quale le modalità di coinvolgimento del OM nelle attività di acquisto di stupefacente imbastite dall'organizzazione sub A) avevano chiaramente rivelato una volontà non occasionale di adesione da parte del medesimo al contesto associativo, con coscienza e volontà di farne parte e contribuire al suo sviluppo. In tale direzione, i giudici di merito avevano valorizzato il tenore delle \\-ti`^ intercettazioni in atti e la convergenza delle stesse, per inferire il dato, definito inoppugnabile, che tra i calabresi, i fornitori sudamericani, il OM ed i propri emissari vi fosse un rapporto niente affatto estemporaneo e collegato a dati episodici, ma stabile e funzionale al commercio di droga, culminato nell'acquisto di 108 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina reperita in Brasile, di cui al capo I). Ai rilievi formulati, rispetto a tale ricostruzione, con i motivi di appello, la Corte distrettuale ha puntualmente risposto con le motivazioni che saranno di seguito sinteticamente riportate in relazione ai singoli motivi di ricorso.
2.1. Quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione, i Giudici territoriali, con logica ed adeguata motivazione, hanno osservato, in punto di fatto, come il 30 marzo 2013 LA OM, compiendo atti oggettivamente preordinati all'acquisto ed alla detenzione della sostanza stupefacente, si fosse incontrato a Reggio Calabria con CO per dare corpo alle trattative inerenti l'importazione della droga. E' stato poi ritenuto che LA DO e PA CO già si conoscessero da tempo tanto che il OM aveva fissato l'appuntamento (il 30 ed il 31 marzo 2013) a Reggio Calabria presso una gelateria conosciuta da entrambi, circostanza fortemente sintomatica in ordine alle pregresse conoscenze tra i predetti.Il ricorrente obietta che l'incontro, cui la Corte territoriale assegna una funzione preparatoria e programmatica per l'approvvigionamento della droga, fosse in realtà del tutto neutro e decisamente incerto quanto al contenuto di esso, che sarebbe risultato del tutto sconosciuto al corredo processuale di riferimento. Sennonché la censura, nel sottoporre alla cognizione della Corte un dato fattuale che i Giudici di merito hanno ricostruito e spiegato con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, si traduce in una doglianza che è insuscettibile di essere sindacata in sede di giudizio di legittimità. E' il caso di ricordare che, per l'applicabilità del principio di territorialità, di cui all'articolo 6 del codice penale, è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione anche minima, purché preordinata - secondo una valutazione "ex post" - al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso. Ne consegue che, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l'accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all'importazione e all'occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all'acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all'estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia (Sez. 4, n. 7204 del 22/05/1997, Franzoni, Rv. 208534 - 01). In altri termini, la giurisdizione italiana va affermata quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259486 - 01). Dal testo della sentenza impugnata emerge che le ripetute battute di arresto subite dal gruppo calabrese, spinsero i capi (CO e HI), che non avevano più sufficiente finanza per sovvenzionare le spedizioni, a coinvolgere, in qualità di co-finanziatori, altri soggetti, tra i quali LA OM, che era risultato in costante contatto (sia telefonico che di persona) con i membri dell'organizzazione, tanto direttamente che per interposta persona, cosicché l'incontro con il CO - indipendentemente dal fatto che altro soggetto (PI), pur presente, sapesse o meno della causale dell'incontro stesso - aveva, come sarà anche più chiaro in seguito quando verrà scrutinata la posizione del ricorrente nel contesto associativo, l'unica e logica spiegazione di attività preparatoria e programmatica all'importazione della droga perché di ciò si occupava il LC e il OM era la persona individuata per il perseguimento dello scopo illecito. Argomento decisivo in tal senso è stato tratto dal fatto che, dopo l'incontro durato circa un'ora, CO informò HI dell'avvenuto incontro con OM ("ho parlato con il monteneg e mi diceva che lui è pronto con la sua amica"), frase logicamente interpretata dai Giudici di merito, unitamente agli altri dati che saranno di seguito evidenziati, nel senso che il OM era pronto con il denaro e si era dichiarato disponibile all'acquisto. Per il principio di territorialità della legge penale, accolto dal nostro ordinamento all'articolo 6, comma secondo, del codice penale, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce si sia ivi realizzata soltanto in parte. A questo proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che tale regola va intesa nel senso che il reato si considera commesso in Italia anche quando sia stato posto in essere anche uno solo degli atti del processo criminoso essenziali per la configurabilità del reato medesimo, cosicché essa deve intendersi in senso naturalistico, cioè come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato. Ne consegue che è sufficiente che un frammento del complessivo iter delittuoso si sia verificato in Italia per radicare la potestà punitiva dello Stato. In particolare, in tema di traffico illegale di stupefacenti, se l'apprestamento di mezzi finanziari o di documenti di viaggio (passaporto, biglietti di aereo) o l'individuazione dei corrieri o contatti organizzativi anche tra taluni dei complici si sono verificati in territorio italiano, la fattispecie criminosa è da considerarsi realizzata in Italia, anche se l'evento giuridico si è realizzato all'estero. Né rileva che tali atti siano definibili come semplici atti preparatori. I meri atti preparatori sono penalmente irrilevanti allorché il reato non sia configurabile neppure a livello di tentativo, ma entrano a far parte dell'azione, come sopra definita, quando il reato è stato poi realizzato (Sez. 6, n. 784 del 24/11/1995, dep. 1996, Sara, Rv. 204117; Sez. 1, n. 2640 del 07/12/1995, dep. 1996, D'Agostino, Rv. 204359) Ne consegue che, nel novero di tali atti, considerati sotto l'aspetto naturalistico, vale a dire come frammenti di un'azione più ampia preordinata al raggiungimento di un determinato obiettivo, rientrano, come nella specie, anche le trattative e gli accordi stipulati in Italia per l'importazione nel territorio nazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. In questi casi, infatti, il criterio discretivo per l'accertamento della frazione della condotta realizzata nel territorio dello Stato, necessario per determinare la giurisdizione penale italiana, deve fondarsi sulla regola di giudizio facente leva sul principio della prognosi postuma ex post ed in concreto, da effettuarsi considerando unitariamente la parte di azione commessa in Italia rispetto al reato poi concretamente verificatosi all'estero.A questa verifica, non si sono sottratti i Giudici territoriali i quali hanno attributo rilevanza causale alla condotta che è stata realizzata dal ricorrente, il quale pone soltanto in dubbio, su basi fattuali e meramente assertive (perciò inammissibili) la realizzazione della condotta stessa nel territorio nazionale, così come invece adeguatamente e logicamente accertata dai Giudici di merito. In motivo di ricorso non è pertanto fondato.
2.2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso OM, essendo tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono infondati. La Corte d'appello, nel rigettare la richiesta avanzata dal ricorrente di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame del consulente tecnico di parte, ha evidenziato come le censure difensive si arrestassero a mera constatazione, senza alcun rilievo in ordine alla decisività della invocata rinnovazione dell'istruttoria, con la conseguenza che, alla luce della disamina degli elementi analizzati dal primo giudice, la richiesta non appariva in alcun modo necessaria e neppure decisiva non comprendendosi quali circostanze, tramite la rinnovazione degli accertamenti peritali, avrebbero potuto incidere sulla decisione, modificando l'efficacia del ragionamento. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (ex multis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). La Corte d'appello ha pertanto ritenuto completo ed esauriente il quadro probatorio acquisito in ordine all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite mediante l'attività di messa in chiaro di messaggi critpati (nella specie scambiati mediante sistema Blackberry), effettuata dalla PG delegata attraverso la nomina, anche senza particolari formalità, di ausiliari tecnici ed il ricorso alla spontanea collaborazione da parte del produttore del sistema operativo in ordine all'algoritmo necessario per la decifrazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai compatta nel ritenere che è legittima l'acquisizione di contenuti di attività di messaggistica (nella specie, effettuata con sistema "Blackberry") mediante intercettazione operata ai sensi dell'articolo 266 e ss. del codice di procedura penale, poiché le "chat", anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, in motiv.; Sez. 3, n. 5818 del 10/11/2015, dep. 2016, Agresta, Rv. 266267 - 01; Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015, Guarnera, Rv. 265615 - 01).Per questa via - in un caso di specie, analogo a quello oggetto del presente procedimento, in cui la captazione è avvenuta con un "seryer" della società canadese che garantisce il servizio di dati telematici relativi a comunicazioni avvenute tra gli indagati, attraverso apparecchi "Blackberry" con il sistema c.d. "pin to pin", poi trasmessi in originale dalla sede italiana del gestore direttamente sulla memoria informatica centralizzata degli uffici della Procura della Repubblica, dove sono stati letti, registrati e verbalizzati - si è sviluppato l'orientamento in forza del quale sono state ritenute utilizzabili, senza necessità di rogatoria, gli esiti di intercettazioni di comunicazioni in "chat" protette tramite il servizio c.d. "pin to pin" gestito tramite "seryer" collocato in territorio estero, ma i cui dati siano stati registrati nel territorio nazionale, per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica (Sez. 6, n. 1342 del 04/11/2015, dep. 2016, Brandimarte, Rv. 267184 - 01), ribadendosi che, in tema di intercettazioni telefoniche, l'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema Blackberry, non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia, a nulla rilevando che per "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla 01/4-\ collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, in motiv.; Sez. 4, n. 46968 del 05/04/2017, Monteleone, non mass.; Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, Fortugno, Rv. 266983 - 01). La Corte d'appello ha dunque tenuto conto degli approdi cui è pervenuta in questa specifica materia la giurisprudenza di legittimità sottolineando come, nel caso di specie, le operazioni di intercettazione fossero avvenute in territorio italiano, tramite la registrazione dei dati nella memoria informatica centralizzata (server) installata nei locali della Procura di Reggio Calabria. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha poi dato atto come le operazioni di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale siano avvenute mediante la registrazione dei dati telematici, riguardanti i messaggi scambiati tra' i telefoni BlackBerry degli imputati con il sistema cd. "pin to pin", trasmessi in originale dalla società "RIM" avente sede in Italia direttamente sul server dell'ufficio della Procura, ove sono stati letti, registrati e verbalizzati.
2.3. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente contesta la sua identificazione e quindi il suo coinvolgimento nel reato fine (e, in pratica, nel reato associativo), è inammissibile. Con adeguata motivazione, priva di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, incensurabile in sede di giudizio di legittimità, la Corte d'appello - quanto alla identificazione del OM nel "monteneg", in LA o in UL, per come emerso dalle intercettazioni - ha evidenziato come, dopo i sequestri eseguiti a GI RO (sequestro di 118 kg di cocaina il 23 ottobre 2012) e AL (sequestro di 100 kg di cocaina durante la notte tra il 27 gennaio ed il 28 gennaio 2013), PA CO avesse subito cercato di coinvolgere nuovi soci investitori negli illeciti affari trattati. In tale ottica, i Giudici territoriali hanno valorizzato le preoccupazioni "imprenditoriali" del CO che aveva la necessità di porre riparo alle perdite subite in conseguenza dei sequestri dei carichi, coinvolgendo nel traffico illecito un "TE", ossia un soggetto finanziatore, in grado di coadiuvarlo nell'acquisto di ingenti partite di stupefacenti. La ricerca del soggetto finanziatore si concretizzò tant'è che, in data 25 marzo 2013, TO HI, che si trovava ancora in Brasile quale emissario del gruppo, riferì a CO che LA voleva parlargli ("vedi che ti cercava LA") e il giorno successivo fu lo stesso LA a contattare CO, per comunicargli che sarebbe giunto in Calabria il giorno 28 marzo 2013: i due si diedero appuntamento allo stesso posto, in una location (il "gelato") precedentemente utilizzata ("dove ci siamo già visti"); circostanza che denotava, di per sé, una sicura pregressa conoscenza e frequentazione fra i conversanti. L'incontro, che fu rinviato di due giorni, avvenne il 30 marzo 2013, quando LA annunciò che alle ore 16 sarebbe giunto alla gelateria. Alle 13,40 CO riferì a HI (che era ancora in Brasile alla ricerca di droga di buona qualità: "sn alla ricerca della spisa, quella che ho visto io nn e buona"), di essere diretto all'incontro con il TE ("ci sentiamo dopo perché sto andando a vedere il monteng"). Tale ultima circostanza ha logicamente indotto la Corte territoriale a ritenere - dal contenuto delle chat - che LA e il "TE" fossero la stessa persona perché il dato era offerto dalle dichiarazioni di CO il quale rendeva edotto HI che LA, alias il TE, era coinvolto nell'affare. Intanto, dai servizi di polizia giudiziaria, emergeva che, alle ore 16 del 30 marzo 2013, nei pressi della gelateria Cesare di Reggio Calabria, già in passato prescelta come luogo di riservati incontri, vennero notati (e fotografati) PA CO, giunto in compagnia di altro soggetto, poi identificato (sulla base di comparazione fotografica con il cartellino di identità) in NT PI, ed un altro soggetto (LA) che li aveva raggiunti e che era stato notato in attesa, nei pressi della gelateria, prima dell'arrivo dei calabresi. I tre discussero per circa un'ora; al termine dell'incontro LA raggiunse il vicino Grand Hotel Excelsior, dove, da un controllo della polizia giudiziaria, risultava alloggiato proprio LA OM, nato a [...], soggetto di nazionalità montenegrina così riscontrando ciò che già era emerso dal tenore delle chat intercettate. Il maggior riscontro, tuttavia, venne offerto (v. §2.1. del considerato in diritto) da PA CO che ragguagliò HI sull'avvenuto incontro con OM ("ho parlat con il montneg e mi diceva che lui è pronto con la sua amica") e cioè che quest'ultimo era pronto con il danaro, tanto che si era dichiarato disponibile ad arrivare in Brasile;
TO HI chiese quanto tempo avrebbe impiegato per far arrivare il "fammi ridere" (ossia il danaro), ma CO aggiunse che lo avrebbe rivisto dopo 15 giorni al "bar sport" ("Mi vedo io con lui fra due settimane li al bar sport"). Dopo l'incontro del 30 marzo 2013, in cui CO e OM (TE o LA) avevano posto le basi della trattativa concordando di vedersi al bar sport dopo quindici giorni, CO (il 17 aprile 2013) — usando il nuovo PIN 200804E1 con il nickname ER — avvertì OM, ossia il TE (alias UL), che l'indomani si sarebbero visti ad Amsterdam ("domani alle 18 più o meno sono ad Amsterdam"), dandogli appuntamento ("ti aspetto allo sport"). Nel contempo, CO avvisò il fornitore brasiliano (AY) che stava per incontrare ad Amsterdam OM, essendo questi pronto a concludere l'affare ("se vogliamo fare il lavoro, lui è pronto. Io mi vedrò ad Amsterdam con lui"). Allo stesso modo CO notiziò HI: "domani mi incontro con il monten e definiamo tutto". L'interpretazione delle captazioni ha pertanto consentito di affermare che il "monteneg(rino)", LA e UL si identificassero nella stessa persona ovvero in LA OM e ciò alla luce delle indicazioni offerte dai protagonisti della vicenda, primo tra tutti PA CO che aveva aggiornato in tempo reale TO AN HI dei suoi movimenti e degli incontri che si sarebbero verificati. E ciò a prescindere dalla circostanza se CO e DO si fossero o meno incontrati ad Amsterdam, essendo invece rilevante che il primo contattò il fornitore AY per confermare l'avvenuta definizione dell'affare e l'immediata disponibilità dello slavo a finanziare la spedizione ("contattami che sono con il mio amico e vuole comprarti gli inviti"); alla richiesta sul quantitativo di droga occorrente ("quanti inviti vuole l'amico") CO commissionò "50 inviti per la festa di compleanno ovvero 50 chili di cocaina". Successivamente, il 21 aprile 2013, CO confermò a OM che la sua richiesta era stata inoltrata ai fornitori brasiliani ("ho parlato col mio amico e ci siamo messi d'accordo per risolvere il tuo problema"); lo incaricò quindi di mandare l'indomani, alle due del pomeriggio, un suo emissario con i soldi all'ingresso di un non meglio precisato ristorante Mc ONalds ("chiama al tuo amico e digli che lunedi alle due del pomeriggio si faccia trovare all'ingresso del mc donalds").Il 22 aprile 2013 AY confermò al CO che la droga era pronta per partire. Il fornitore attendeva solo di ricevere la controprestazione in denaro. Successivamente si apprese che OM non aveva inviato, come promesso, la somma di denaro pattuita;
per tale motivo CO lo incalzò, paventandogli il pagamento di una penale, ed i due si accordarono nel senso che tra il 24 e il 25 aprile 2013 il danaro sarebbe stato mandato con un emissario, di nome AR, in Brasile. Come previsto, avvenne l'incontro tra AY e l'emissario di LA OM, tale AR, con una frenetica attività di mediazione del CO esercitata utilizzando i suoi due PIN UL e ER. La Polizia brasiliana provvide a monitorare, presso il bar "Chaplin", in Balneairo Camboriu, l'incontro tra AY e l'emissario di LA OM, identificato in VO KO, che, secondo le informazioni in possesso della polizia straniera, era membro dell'equipaggio di una nave mercantile ed avrebbe dovuto seguire di persona l'imbarco dello stupefacente destinato a CO e a OM. In data 26 aprile 2013, in Barra Velha, Santa Caterina, venne rinvenuto dalla polizia brasiliana un furgone pick-up, con a bordo 108 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, la sostanza stupefacente era occultata in un doppiofondo ricavato dal paraurti posteriore di un Honda/Crv, condotta da tale OT NE AV. L'esito della vicenda trovò una perfetta corrispondenza nelle emergenze investigative di carattere captativo. In tale data, AY fu costretto a comunicare al CO di avere avuto un problema con gli "inviti", ossia con la droga, di non avere notizie da circa tre ore del motorista che stava arrivando a destinazione ("sembra che abbiamo avuto un problema per strada con gli inviti ... sono tre ore che non sappiamo nulla del motorista, stava già arrivando ... mancavano 40 km a destinazione"). CO, quindi, gli chiese di non dire nulla a AR, perché non voleva allarmare OM;
in realtà AY riferì di aver già avvisato AR ("ho già parlato con AR;
l'incidente a 30 km dall'arrivo"). AY mandò a CO via chat i dettagli sul mezzo (pickup azzurro hond) e il nome dei motorista (NE), in termini perfettamente sovrapponibili alle circostanze emerse nel corso dell'intervenuto sequestro dei 108 kg. di cocaina occultati nel paraurti posteriore di un Honda/Crv, condotto da tale Cotrirrì NE AV. Nell'immediatezza CO comunicò la "caduta degli inviti" a HI, fornendogli anche i dati del corriere e dell'auto utilizzata dallo stesso. CO, su esortazione di HI, comunicò a OM l'esito negativo dell'affare.Tutti i predetti elementi, come risulta dal testo della sentenza impugnata, sono stati univocamente ritenuti dimostrativi del coinvolgimento Dell'episodio dell'importazione di 108 kg. di cocaina, sequestrati in Brasile il 26 aprile 2013, di cui al capo I) della imputazione, di una serie di soggetti, tra cui AY (il fornitore brasiliano), PA CO e TO HI, gli acquirenti e destinatari finali della droga, LA DO, il nuovo finanziatore nonché acquirente in ragione della metà del carico con i calabresi, VO KO, l'emissario di OM in Brasile per definire i dettagli della spedizione. Gli elementi inerenti la sussistenza di un solido quadro probatorio - diretto a corroborare la configurabilità del delitto-fine e la configurabilità dell'associazione per delinquere con la partecipazione organica del OM, quale finanziatore - sono stati desunti: - dall'uso di accorgimenti volti ad eludere eventuali indagini nei confronti degli associati, quali: il ricorso a false generalità; l'uso di posti pubblici di telefonia;
il continuo cambio di schede telefoniche;
l'utilizzo di un linguaggio convenzionale;
l'uso di conversazioni attraverso chat con telefoni blackberry e l'utilizzo di pin in codice (attraverso addizione o sottrazione dei numeri); l'abitudine di non parlare mai all'interno di autovetture allo scopo di non consentire l'utile esito di intercettazioni ambientali, l'intenzione di procedere all'acquisto di disturbatori di frequenza (jammer) ed il loro possesso al fine di non consentire ogni sorta di captazione;
- l'uso di nomi, anche qui convenzionali (pseudonimi soprannomi e nickname) in modo da rendere difficile l'identificazione dei partecipanti alle conversazioni;
- l'uso di termini (festa; inviti;
sorella; invitazioni) per definire la merce trattata, termini che non trovavano alcun riscontro nelle attività effettivamente svolte dagli associati;
senza che alcuno avesse peraltro giustificato le ragioni dell'utilizzazione di un simile linguaggio, n in cui si faceva riferimento al denaro utilizzato per il traffico e convenzionalmente denominato "fammi ridere"; - dal compimento, da parte di CO e di TO AN HI di viaggi in Sudamerica (Perù e Brasile) seguendo percorsi del tutto atipici (sia europei che extra-europei) con aggravio notevole di risorse fisiche ed economiche;
- dall'utilizzazione di autovetture intestate a soggetti diversi al fine di eludere le investigazioni;
- dalle continue riunioni in diverse località (Napoli-Reggio Calabria- Amsterdam-Barcellona-Roma- Brasile) per le attività di consegna del denaro e per le attività inerenti il perfezionamento dei finanziamenti propedeutici agli acquisti nonché del controllo inerente lo stivaggio dello stupefacente e ciò a riprova dell'esistenza di più gruppi operativi ed organizzati;
- dei viaggi finalizzati per le finalità sopra ricordate;
dei soggiorni dello HI in Brasile per lunghi periodi;
degli spostamenti di PA CO da un continente all'altro (Italia-Sudamerica) e da un Paese all'altro (Italia-Spagna- Olanda) e da una città all'altra (Reggio Calabria-Torino-Roma-Napoli); dai conferimenti in denaro e dalle altre voci di spesa che avevano comportato uscite di notevolissima entità giustificabili solo nella prospettiva di ingenti profitti. Al cospetto di una tale ricostruzione, cui sono pervenuti, con doppia e conforme decisone, i giudici di merito, il ricorrente fonda le censure su una differente ed alternativa lettura degli atti processuali, parcellizzando gli elementi processuali e formulando rilievi estranei al perimetro cognitivo nel quale si innesta il controllo di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione censure con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all'interno del quale non è possibile innestare censure che implicano la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dal giudice di merito. Infatti, come più volte affermato dalla Corte regolatrice, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocull", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ne consegue come l'apparato logico della decisione impugnata risulti corredato da una motivazione adeguata e priva di manifesti vizi di illogicità cosicché il motivo di ricorso, tralasciando di considerare dati probatoriamente rilevanti enunciati nella sentenza impugnata e neppure specificamente confrontandosi con essi, si connota per essere, oltre che manifestamente infondato, anche, per diversi aspetti, aspecifico.
2.4. Il quinto motivo non è fondato. Al ricorrente è contestato il fatto di aver finanziato l'associazione calabrese finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte d'appello ha fondato il proprio convincimento circa il ruolo (di finanziatore) attribuito al ricorrente, stimando le censure difensive del tutto generiche perché avulse dal compendio probatorio che ha dimostrato come il ricorrente rivestisse il ruolo di garante del canale calabrese di approvvigionamento della cocaina importata (e spacciata) dal sodalizio, per questo capace di garantire all'associazione la disponibilità (finanziaria) degli ingenti quantitativi di cocaina necessari ad accrescerne l'attività, su un piano paritario rispetto a quello apicale rivestito da PA CO e TO AN HI, quali promotori ed organizzatori del sodalizio dedito non solo al mero compito materiale di ricezione a GI RO delle tonnellate di cocaina inviate dal Sudamerica, ma anche di volta in volta all'accorta predisposizione delle modalità di tali ricezioni e soprattutto alla rete di contatti occorrente per assicurare la distribuzione sul territorio dei cospicui quantitativi di droga periodicamente inviata dal Brasile, osservando come la condotta di finanziamento punisca chiunque sovvenga, con erogazione di denaro, un'associazione finalizzata alla consumazione di determinati illeciti in materia di droga, senza distinguere i casi nei quali l'apporto economico serva all'organizzazione della società da quelli in cui esso agevoli l'attività di un'organizzazione già sorta. Il ricorrente - che, nella sostanza, non contesta l'esistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo a) della rubrica - obietta, da un lato, che il suo apporto economico, se anche fosse provato, sarebbe stato finalizzato al perseguimento di interessi speculativi personali e non per il conseguimento di scopi del sodalizio criminale, risultando ciò da alcune conversazioni intercettate dalle quali risulterebbe, secondo il suo assunto, la sporadicità dell'intervento e non una messa a disposizione organica a favore dell'associazione criminale, ed obietta, dall'altro, che proprio la unicità dell'intervento, caratterizzato dal perseguimento di scopi personali, farebbe tutt'al più ritenere configurabile un concorso esterno nell'associazione criminale, posto che, all'atto del conferimento, quest'ultima si sarebbe trovata in uno stato di "fibrillazione", e non una partecipazione organica in essa, nella qualità di finanziatore. In disparte la considerazione che quest'ultimo aspetto della doglianza, che richiederebbe anche accertamenti di fatto preclusi nel giudizio di legittimità e quindi non sarebbe riconducibile a questione attinente alla diversa qualificazione giuridica del fatto, è nuovo perché introdotto dal ricorrente, per la prima volta, con la memoria difensiva depositata in data 28 ottobre 2019, va chiarito che il finanziatore di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti è colui il quale investe capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fatto criminoso e cioè con la consapevolezza di destinare risorse finanziarie nei confronti di un'associazione criminale che stia per sorgere o che sia già, come nel caso in esame, operativa: la norma, infatti, punisce chiunque sovvenga con erogazione di denaro un'associazione finalizzata alla consumazione di determinati illeciti in materia di droga senza distinguere i casi nei quali l'apporto economico serva all'organizzazione della "società" da quelli in cui esso agevoli l'attività di un'associazione già sorta (Sez. 6, n. 17224 del 05/10/1989, Menoncello, Rv. 182784 - 01). Ne consegue che la condotta incriminata non deve necessariamente assumere i caratteri dell'abitualità e dell'organicità, essendo sufficiente anche un solo conferimento purché adeguato rispetto alle esigenze organizzative dell'associazione criminale e consapevolmente destinato ad essa. E' significativo che il fatto tipico (il fatto cioè di finanziare un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti), ex articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non si trovi descritto in talune fattispecie associative (articoli 416 .e 416-bis del codice penale) e sia invece contemplato in altre (articolo 270 -bis del codice penale), come le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico che condividono, con la fattispecie associativa ex articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la medesima ratio, per la quale il finanziamento assurge, di per sé, a partecipazione qualificata, configurabile anche unico actu perficiuntur, in quanto realizza una condizione essenziale per elevare il tasso di pericolosità di tali assetti criminali, facilitandone il perseguimento degli scopi illeciti che ne caratterizzano la specifica ed inammissibile essenza. Resta chiaro che laddove la norma incriminatrice non contempla in maniera esplicita la categoria dei finanziatori, la condotta, ove se ne riscontri la presenza, sarà punibile, in forza del principio di tassatività, nella misura in cui può essere necessariamente sussunta in una delle figure tipiche previste nella norma penale di riferimento e sulla base dei principi che ne disciplinano la configurabilità a titolo, ad esempio, di partecipazione organica o, se del caso, eventuale nel reato associativo. Peraltro, nel caso di specie, proprio la condizione di fibrillazione nella quale versava l'associazione criminale calabrese, a seguito dei sequestri degli ingenti carichi di sostanze stupefacenti e della quale il ricorrente era consapevole, rende pienamente sussunnibile la condotta nella fattispecie incriminatrice, in quanto il singolo atto di finanziamento contribuiva al consolidamento dell'associazione determinandone la persistente e futura operatività, anziché l'estinzione. Non a caso la dottrina ha chiarito che la esplicita previsione nel reato associativo ex articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 della condotta di finanziamento è stata posta per attribuire specifica e più grave rilevanza ad un comportamento che, in determinati contesti criminali, è sociologicamente più ricorrente rispetto ai tradizionali fenomeni associativi ed ha un peso obiettivamente superiore rispetto alla semplice condotta di partecipazione sottolineandosi, tuttavia, come solamente un rigoroso accertamento del dolo sia in grado, particolarmente in ordine alla figura in esame, di condurre a qualificare in modo corretto la condotta, a fronte del diverso significato di contegni accomunati dall'elargizione di denaro o finanziamenti. Nel caso in esame, occorre ribadire che la consapevolezza da parte del ricorrente della operatività dell'associazione destinataria dei capitali impiegati è stata adeguatamente e logicamente desunta dai Giudici di merito dall'ingente quantità del carico, dalla consistenza dell'apporto finanziario e dalle dinamiche fattuali che hanno preceduto il conferimento (incontri; persone di fiducia che si sono recate in Brasile per conto del ricorrente prendendo contatti con le organizzazioni internazionali fornitrici;
cautele adottate per il buon esito dell'investimento). La giurisprudenza di legittimità ha enunciato le medesime coordinate, affermando che finanziatore dell'associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, è colui il quale investe capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso (Sez. 1, n. 6393 del 24/03/1983, Rv. 159856; Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Rv. 186226), ossia colui che - mediante la fornitura di mezzi economici e finanziari - tiene in vita ed alimenta il traffico di stupefacenti posto in essere dagli altri partecipi, contribuendo così, in maniera sostanziale, alla realizzazione dei singoli reati-fine (Sez. 3, n. 32704 del 27/02/2015, Vallin, Rv. 264450 - 01 Sez. 6, n. 36351 del 21/05/2003, Rv. 227365).
2.5. E' inammissibile il settimo motivo nella parte in cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello, condividendo la scelta operata dal primo giudice ha ritenuto come il Tribunale avesse preso in considerazione la gravità della condotta in relazione al delitto fine di cui al capo I) contestualizzandolo ed analizzandolo nella sua proiezione dinamica, quale espressione di una scelta di vita, di un rapporto di affari collaudato, destinato a produrre effetti devastanti, circostanze che sono state ritenute preclusive per la concessione dell'attenuante, avuto anche riguardo alla gravità dei fatti ed alla totale assenza di qualsivoglia rimeditazione e/o resipiscenza. Né il ricorrente - al di là dello stato di incensuratezza che, di per sé, non rileva - ha indicato concreti e validi elementi di segno positivo che i Giudici di merito avrebbero omesso di prendere in considerazione ai fini della concessione delle rivendicate attenuanti. Va ricordato che, nel concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità ma che è correttamente esercitato quando il giudice 25 stesso abbia dato conto, come nel caso in esame, delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro, necessario che egli valuti analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (ex multis, Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570 - 01). Peraltro, nella perdurante costanza dello stato di latitanza del ricorrente, occorre aggiungere che, nell'apprezzamento complessivo dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, ben può il giudice escluderla, in considerazione dello stato di latitanza dell'imputato (Sez. 1, n. 12098 del 05/06/1989, Addis, Rv. 182046 - 01). Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
2.6. E' invece fondato il sesto motivo del ricorso OM ed il secondo motivo del ricorso RI relativamente alla questione circa la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità con riferimento ai rispettivi reati associativi. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto, così espresso dall'Ufficio del massimario della Corte, in forza del quale "la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere" (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255035). Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite Adami hanno sottolineato come nella legge di ratifica non vi fosse completa sovrapposizione tra la nozione di reato transnazionale e la nozione dell'aggravante della transnazionalità. E' stato infatti affermato che, limitandosi ad introdurre una norma meramente definitoria, l'articolo 3 della legge n. 146 del 2006 tipicizza (alle lettere a), b), c) e d) della norma) più fattispecie astratte nel cui ambito è sussunto il "reato transnazionale" ed il cui riconoscimento non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce esclusivamente gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13, mentre la previsione della particolare aggravante è stata modellata su uno soltanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della definizione della transnazionalità, ossia quello di cui alla lettera c), con la conseguenza che l'elemento circostanziale di un reato transnazionale è "ritagliato" dalla definizione anzidetta con operazione selettiva, che per una sola delle ipotesi di transnazionalità - cioè la "implicazione" di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato - ha previsto l'aggravamento di pena.Ne deriva, da un lato, che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, ricorrendo le condizioni indicate nelle lettere a), b) c) e d) dell'articolo 3 legge n. 146 del 2006 (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, cit., Rv. 255038) e, dall'altro, che l'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'articolo 4 stessa legge, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, cit., Rv. 255033). Integrate le predette condizioni, ossia le note descrittive della circostanza tipizzata dall'articolo 4, non è minimamente discutibile l'applicazione dell'aggravante de qua ai "reati non associativi", laddove, per quelli associativi, l'aggravante stessa non può, per ciò solo, essere esclusa ma, per essere ritenuta, occorre che la "commissione" del reato (associativo) sia stata anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, condizione, quest'ultima, che non può essere configurata quando vi sia immedesimazione tra l'associazione per delinquere beneficiaria dell'apporto causale e il gruppo criminale organizzato, che abbia fornito "il suo contributo" alla commissione del reato associativo, la cui dimensione ontologica e giuridica differisce nettamente dal reato monosoggettivo o eventualmente plurisoggettivo, occorrendo dunque che l'ente (ossia il "gruppo") sia "altro" e "diverso" rispetto all'associazione per delinquere. E' necessario perciò che esso fornisca un apporto che si risolva in condotte ab externo agevolative, rafforzative o di mantenimento in vita dell'ente criminale a favore del quale il contributo è prestato, consistendo in ciò il maggiore disvalore penale del fatto che giustifica il carico sanzionatorio portato dalla previsione della circostanza aggravante anche per il reato associativo. Per questa ragione, dovendo esistere due distinte realtà organizzative, le Sezioni Unite Adami, anche ricorrendo al tramite interpretativo ex articolo 61 del codice penale, hanno significativamente espresso il convincimento alla luce del quale, dall'ambito di operatività della circostanza aggravante, deve essere espunta: (a) l'ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso stesso l'associazione per delinquere;
(b) l'ipotesi che l'associazione abbia sue articolazioni periferiche in altri Stati;
(c) l'ipotesi che parte dei sodali della stessa consorteria operino all'estero oppure gli effetti sostanziali dell'attività della stessa consorteria si producano oltre confine. Occorre precisare che le predette circostanze si risolvono in accertamenti di fatto che rientrano nell'orizzonte cognitivo del giudice di merito, la cui verifica, se adeguatamente motivata e priva di vizi di manifesta illogicità, si sottrae al sindacato in sede di giudizio di legittimità. Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di merito si è limitata, senza fornire alcuna giustificazione in proposito ed incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato, ad affermare la diversità tra gruppo criminale organizzato internazionale e le quattro associazioni per delinquere, tra cui quella di cui al capo A) contestata al ricorrente con la previsione dell'aggravante della transnazionalità, composta, peraltro, come si evince dal testo della sentenza impugnata e dalle imputazioni, da alcuni sodali che hanno operato all'estero, sebbene nei loro confronti non si sia proceduto nel presente procedimento. Viceversa, alcun rilievo può essere mosso in relazione alla configurabilità dell'aggravante della transnazionalità quanto ai reati non associativi (ex articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo i) della rubrica) in ordine al quale è indiscutibilmente emerso il contributo fornito per la loro commissione da un gruppo criminale organizzato transnazionale, nel caso di specie brasiliano, tanto che i motivi di ricorso a tale proposito sollevati si connotano per la loro manifesta infondatezza e genericità. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, limitatamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 4 legge n. 146 del 2006 in ordine al reato di cui ai capi A) e D), restando assorbite le doglianze relative al trattamento sanzionatorio il quale dovrà essere necessariamente rivisitato nel caso di esclusione dell'aggravante. Consegue il rigetto nel resto del ricorso di LA OM.
3. Il ricorso di ME DO NT RI è parzialmente fondato.
3.1. Il primo e la restante parte del secondo motivo (la questione circa la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità è stata in precedenza scrutinata) sono inammissibili. Con essi la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sostenendo di essere stata inconsapevole del collegamento tra le somme trasportate e il narcotraffico.Osserva che la mera presenza al seguito del RI non autorizzava, in assenza di precise condotte negative ascritte all'imputata, di ritenerla partecipe del sodalizio criminale. Ella si era limitata ad accompagnare il RI e a ricevere direttamente dalla ST una busta di carta di medie dimensioni, di cui, per altro, non risultava essere stato accertato l'effettivo contenuto, con la conseguenza che la condotta partecipativa a lei contestata non trovava adeguato riscontro negli atti e peraltro la Corte d'appello avrebbe arbitrariamente assimilato le posizioni della RI a quella del RI. Ricorda come alcun rilievo sia stato attribuito alla diversa e più favorevole ricostruzione accolta dal Tribunale del Riesame che, su sua richiesta, aveva annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. L'impugnata sentenza non avrebbe poi tenuto debito conto dei rapporti lavorativi tra la ST, da un lato, e la RI, dall'altro; della natura perfettamente lecita dell'attività di money transfer svolta dall'agenzia londinese facente capo alla "directora"; del mancato apporto di un contributo funzionale all'esistenza della contestata associazione a delinquere da parte della ricorrente, con la conseguenza che sarebbe l'intero complesso motivazionale dell'impugnata sentenza a rivelare un'impostazione preconcetta. La Corte d'appello ha affermato che il contributo fornito dalla ricorrente (così come quello dei coimputati EI, RI e UR) alla vita dell'associazione criminale fosse consistito in viaggi effettuati in Calabria, per prelevare il denaro ed assicurarne la consegna ai fornitori delle sostanze stupefacenti. Richiamando la posizione della ST e l'imponente quadro probatorio acquisito con riferimento alle complessive condotte valutate alla luce del contenuto delle intercettazioni, la Corte territoriale ha osservato come la donna, in uno con il compagno britannico AE JH, aveva svolto le funzioni di money transfert rivelandosi capace di veicolare ingenti somme di denaro in Sudamerica per il pagamento dei fornitori delle sostanze stupefacenti, all'uopo avvalendosi di una collaudata rete di staffette che costituivano l'essenza della sua qualificata presenza sul mercato. Alla luce delle risultanze processuali la Corte distrettuale ha ritenuto che l'associazione, di cui al capo D) della rubrica, fosse composta da RI De TI ST (la directora del "fammi ridere" ossia del danaro), e dagli altri suoi IC, ossia dai soggetti professionalmente deputati al money pick up, cioè al trasporto con modalità organizzate ed in sicurezza del danaro contante, che i calabresi avevano consegnato in più occasioni per l'acquisto di ingenti partite di stupefacente di matrice sudamericana, fino a destinazione ed il tutto sotto l'abile regia della ST che ne coordinava l'intervento.I "IC" agivano in sinergia tra loro, provvedendo strategicamente a ripartirsi le banconote, facendo in modo che ciascun corriere trasportasse una somma contenuta, tale comunque da non destare sospetti in caso di eventuali controlli ed in ogni caso con l'obiettivo di limitare le perdite per la malaugurata evenienza di sequestro, ed oculatamente provvedevano a raggiungere la destinazione finale ciascuno per conto proprio, in modi e tempi diversi, avendo cura di alloggiare peraltro in strutture alberghiere differenti. La terminologia usata nelle conversazioni captate, le cautele approntate (nei dialoghi e negli spostamenti), gli incontri a Reggio Calabria con CO e HI depotenziano, ad avviso della Corte di merito, ogni tentativo di inquadrare le condotte addebitate nel contesto di una presunta attività lecita di money pick up svolta da RI de TI ST (di cui gli altri imputati del capo D) sarebbero meri dipendenti, regolarmente inquadrati), senza la neppur minima consapevolezza dei traffici di droga sottostanti e la volontà di concorrere in essi, non essendovi alcuna spiegazione lecita al trasporto di danaro in contanti registrato nella presente vicenda processuale, laddove invece un'attività professionale lecita si sarebbe dovuta concretizzare attraverso modalità tracciate e tracciabili (mediante bonifico, giroconto, accredito, assegno, cambiale) per consentire i controlli (in primis antiriciclaggio) da parte delle autorità del settore e degli organi di polizia;
le cautele usate negli spostamenti e negli alloggiamenti, il viaggiare appositamente separati a bordo dello stesso mezzo di trasporto e l'essere alloggiati nella stessa città di proposito in strutture alberghiere diverse, giungendo di persona a Reggio Calabria da altra parte del mondo, nelle numerose occasioni censurate, hanno costituito argomento per consentire alla Corte di merito di ritenere che doveva trattarsi di affari di rilevanti dimensioni che nulla afferivano al riciclaggio di denaro (anche illecito); né ciascuno dei corrieri avrebbe potuto affermare in modo disinvolto che si trattasse di movimentare denaro frutto di mero riciclaggio o, al limite, derivante da evasione fiscale o traffico di armi perché ognuno di loro era al corrente del fatto che quel denaro confluiva ai fornitori brasiliani della droga. In ogni caso, secondo il conforme convincimento espresso dai Giudici di merito, i IC erano perfettamente a conoscenza dei traffici illeciti della ST, tanto che costei provvedeva alla nomina di legali per le loro difese e ciò al fine di allontanare la gestione dello stupefacente ("spisa") dal traffico del denaro ("fammi ridere"). La Corte di merito ha dunque posto in rilievo il modus operandi tipico, particolarmente accorto, dei sodali, del tutto sovrapponibile a quanto riscontrato in Europa: il pagamento avveniva in contanti nelle mani dei corrieri, i quali viaggiavano separati, portando con sé le somme di denaro previamente suddivise;
nell'eventualità in cui i corrieri fossero arrestati con il denaro, essi dovevano immediatamente comunicarlo alla directora (come nella vicenda RI e RI: "ci hanno presi") che si attivava di conseguenza, anche facendo leva sulle ingenti risorse finanziarie e sulle multiformi aderenze di cui poteva disporre in Italia. Quanto al fatto che l'importo del danaro in contanti trasportato dal RI e dalla RI non risultasse dal verbale del controllo della Guardia di Finanza di Roma, la Corte d'appello ha, in proposito, osservato che la GDF aveva indirizzato la perquisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti, tanto è vero che il controllo era avvenuto con il cane "molecolare"; ciò spiega la ragione per la quale non fu prestata attenzione all'esatto ammontare della somma di denaro della quale gli stessi erano stati trovati in possesso, essendo stato comunque annotato nella nota di polizia giudiziaria genericamente che gli imputati avevano "vari mazzi di banconote occultate dentro un paio di jeans", con la conseguenza che tale dato, comunque confermato dalla ST in sede di interrogatorio (nel quale la ricorrente ammise di aver consegnato denaro al RI) doveva ritenersi incontroverso ed in linea con una custodia delle somme attuata con modalità del tutto sospetta. Peraltro, indipendentemente da quale fosse l'esatto importo del danaro, la valutazione complessiva dei dati acquisiti (le conversazioni avvenute al momento del controllo, soprattutto il messaggio inviato da RI a TI ST, nonché quelle successive tra la RI e UR e tra quest'ultimo e la 'ST, le particolari cautele adottate) conduceva a ritenere comprovato l'inserimento pieno ed attivo della ricorrente nell'organizzazione della ST di cui al capo D) della rubrica, essendo l'interpretazione proposta dai Giudici di merito quella più logica e ragionevole, per come desumibile dalle emergenze probatorie. Né rileva, in considerazione della natura incidentale della procedura, che il Tribunale del riesame avesse annullato l'ordinanza custodiale per mancanza dei gravi indizi. In definitiva, secondo il convincimento espresso dalla Corte d'appello, la ricorrente cooperava a rendere operativa una complessa ed articolata struttura che mutuava le sue sembianze esterne trincerandosi dietro ad una rispettabile facciata di società di money transfer. Tale organizzazione aveva notevoli disponibilità economiche ed efficienti strutture, create in modo da realizzare un vincolo associativo stabile e duraturo nel tempo, finalizzato alla programmata commissione di un indeterminato numero di operazioni di trasporto di quantitativi di denaro' verso il Brasile a contropartita di altrettanti quantitativi di stupefacente, il tutto supportato da una struttura organizzativa essenziale, in grado di assicurare abilmente e stabilmente il serrato invio di IC ovvero di corrieri (nel caso in esame, EI, RI, RI e UR) che potessero - in tempo reale - prendere il denaro e portarlo all'estero con un ben preciso e dettagliato programma di viaggio, il tutto con ben precise istruzioni comportamentali e con la previsione di aiuti economici per l'assistenza legale e con valutazioni gestionali di carattere sostanzialmente aziendalistico circa l'andamento delle attività criminose del sodalizio, le cui funzioni esecutive erano svolte dallo SO, al costante seguito della ST. Al cospetto di una così precisa ricostruzione, i motivi di ricorso si traducono, nella sostanza, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda, opzione non consentita nel giudizio di legittimità in quanto, come già sottolineato in precedenza, il vizio di motivazione richiede che il provvedimento impugnato sia manifestamente carente di giustificazione, non potendosi opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice. di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di AN, Rv. 205621). In definitiva, l'apparato logico della decisione impugnata è corredato da una motivazione adeguata e priva di manifesti vizi di illogicità ed i motivi di ricorso, tralasciando di considerare dati probatoriamente rilevanti enunciati nella sentenza impugnata e neppure sempre confrontandosi specificamente con essi, si connotano per essere, oltre che manifestamente infondati, anche talvolta generici e non consentiti nel giudizio di legittimità. E' il caso infatti di segnalare come la sentenza impugnata abbia correttamente affrontato e risolto, contrariamente a quanto assertivamente denunciato con i motivi di ricorso qui esaminati, le questioni devolute alla Corte territoriale con i motivi di appello. I IC (e, quindi, anche la ricorrente), indicati dalla ST a CO, nel corso delle conversazioni via chat intercettate, erano i ragazzi che sarebbero giunti, come in effetti giunsero, appositamente in loco "per prendere i documenti" (che, nella interpretazione attribuita al linguaggio cifrato adoperato, costituiva espressione che si riferiva inequivocabilmente al denaro destinato all'acquisto delle partite di cocaina). La Corte d'appello, nel valutare le doglianze difensive, ha considerato che l'esistenza di un rapporto di lavoro tra la ST e i IC, dipendenti dell'agenzia di money transfer a Londra, non fornisse un'adeguata spiegazione lecita alla vicenda criminosa puntualmente ricostruita nella sentenza impugnata e concernente il trasferimento del denaro, oggetto anche di sequestri, destinato all'acquisto di una ingente partita di stupefacenti.La sentenza impugnata, dunque, ha congruamente motivato in merito agli elementi probatori emersi nei confronti della ricorrente, senza omettere di confrontarsi con la lettura alternativa proposta dalla difesa, e fondata, sostanzialmente, sulla inconsapevolezza dell'imputata della provenienza e della destinazione illecita del denaro. Al riguardo, è stato lamentato un travisamento dei fatti, sul rilievo che la ricorrente, proprio in ragione del rapporto di lavoro con la ST, non aveva consapevolezza della provenienza e della destinazione illecita del denaro. Va ricordato, in proposito, che, mentre non è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il "travisamento del fatto" (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi esistano o meno (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Ne consegue che la ricorrente, nella misura in cui denuncia un travisamento del fatto da parte del Giudice di merito, sollecita una rilettura del materiale probatorio ed una rivalutazione dello stesso che è preclusa nel giudizio di legittimità. In ogni caso, la sentenza impugnata non ha omesso di confrontarsi con la versione difensiva, mediante una motivazione che, come più volte precisato, appare immune da vizi logici. Invero, alla stregua di comuni e condivise massime di esperienza, l'esistenza di un rapporto di lavoro con la ST non poteva, di per sé, giustificare una raccolta di denaro contante, per importi significativi, operata non già presso la sede operativa dell'agenzia di money transfer, a Londra, bensì in altro Stato;
del resto, a prescindere dall'importo trasportato. Va dunque ricordato che l'attività di dipendente di un money transfer, infatti, non consiste nella raccolta, in qualsiasi parte del mondo, di somme di denaro, peraltro consistenti e in contanti, bensì nella ricezione, presso la sede ove opera l'agenzia, del denaro, per il trasferimento, con i consueti canali bancari o comunque finanziari "tracciabili", ai destinatari del versamento;
pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha escluso che l'esistenza del rapporto di lavoro rendesse di per sé lecita la raccolta ed il trasporto del denaro. Al contrario, proprio le modalità, del tutto eccentriche rispetto ai canali leciti di trasferimento del denaro, ed invece consuete per le operazioni di carattere illecito, comprovavano, secondo i consueti canoni della c.d. prova logica, corroborati da collaudate massime di esperienza, la consapevolezza della provenienza e della destinazione illecita delle somme raccolte e trasportate all'estero, quale segmento di una più ampia operazione illegale di narcotraffico internazionale. I motivi di ricorso invece eludono, sul punto, il dictum della Corte territoriale e, insistendo circa il fatto dell'inconsapevolezza della ricorrente di contribuire con il suo apporto al reato associativo, omettono di considerare che, invece, i Giudici di merito hanno ritenuto pienamente comprovata la consapevolezza da parte della ricorrente di aver condiviso il programma di delinquenza dell'associazione criminale costituita dalla ST e realizzato attraverso la società di money transfer. Alla ricorrente si rimprovera, infatti, la partecipazione al reato associativo e non a reati - fine e, a tal proposito, i Giudici di merito hanno ritenuto ampiamente provata, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, l'adesione della ricorrente al programma di delinquenza, relativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti, dal fatto che tutto il materiale processuale deponeva univocamente ed esclusivamente in tal senso nonché, per le ragioni in precedenza esposte, dal fatto che le modalità accorte ed elusive di ricezione e trasporto delle somme di denaro da trasferire all'estero, senza alcun collegamento con un'attività sociale lecita, comprovassero in pieno la compartecipazione criminosa (necessaria) sussunta nell'ambito dello schema tipico del reato associativo. Perciò, inammissibilmente la ricorrente ha apoditticamente affermato di non essere a conoscenza che il denaro fosse il corrispettivo di transazioni concernenti il traffico di droga. Di conseguenza, una volta che i Giudici di merito, sulla base delle precedenti considerazioni, avevano ritenuto provata la consapevolezza della ricorrente di contribuire, quale corriere, al traffico di sostanze stupefacenti, ella, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, era invece onerata di allegare gli elementi di segno contrario, in suo possesso, che avesse potuto corroborare le sue affermazioni, onere rimasto del tutto inosservato.
3.2. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche alla ricorrente sul rilievo che i reati commessi fossero espressione di una scelta di vita, di un rapporto di affari collaudato, destinato a produrre devastanti effetti. Da ciò, è stato tratto argomento per ritenere che le predette circostanze non consentissero di operare una valutazione in melius della dosimetria della pena, avuto anche riguardo alla gravità dei fatti ed alla totale assenza di qualsivoglia rinneditazione e/o resipiscenza da parte dei ricorrenti. Si tratta di una motivazione che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non distingue, essendo stato utilizzato il medesimo apparato argomentativo, la posizione della ricorrente (e degli altri IC separatamente giudicati) rispetto a quella della ST, capo dell'organizzazione e in contatto con i trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti, rendendo la motivazione del diniego del tutto stereotipata e pertanto mancante. Sotto tale profilo, è il caso di sottolineare che, in presenza di condotte temporalmente limitate, neppure tradottasi nella commissione di reati scopo dell'associazione, il richiamo ad una scelta di vita delinquenziale appare elemento distonico rispetto alle reali responsabilità dell'imputata per il diniego del rivendicato beneficio. Ne consegue che, nei suoi confronti, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto e con assorbimento di ogni ulteriore doglianza in tema determinazione del trattamento sanzionatorio potendo lo stesso essere comunque rideterminato nel caso di eventuale esclusione dell'aggravante della transnazionalità.
3.3. E' fondato anche il quarto motivo di gravame. La Corte d'appello, con motivazione apparente perché impersonale e stereotipata (identica per ciascuno dei cosiddetti "IC"), ha respinto le censure difensive circa l'esclusione o la mitigazione delle pene accessorie "avuto riguardo al grado di pericolosità palesato da ciascuno degli imputati".
3.3.1. Quanto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che, anche dopo l'introduzione dell'articolo 31 della legge n. 633 del 1986 - cha ha abrogato la cd. "pericolosità presunta" di cui al previgente articolo 204 del codice penale ed ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale del condannato - permane la distinzione fra la libertà vigilata facoltativa di cui all'articolo 229 del codice penale e quella obbligatoria prevista dal successivo articolo 230, in quanto, nei casi di misura facoltativa, qualora sia accertata in concreto la pericolosità sociale e la sussistenza degli altri presupposti richiesti, il giudice può comunque escluderne l'applicazione, purché motivi adeguatamente sulle ragioni di tale esclusione, avendo riguardo al grado di pericolosità del singolo e al principio di proporzionalità rispetto al fatto commesso nonché a quelli di presumibile verificazione (Sez. 3, 'n. 33591 del 24/04/2015, D'Aluisio, Rv. 264246). Nel caso in esame la ricorrente fondatamente lamenta che la misura di sicurezza è stata applicata senza alcun accertamento, in concreto, della pericolosità sociale, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata in partequa per nuovo esame sul punto.
3.3.2. Quanto al ritiro della patente di guida ed al divieto di espatrio, va ricordato che, in materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio (articolo 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) hanno natura facoltativa e non obbligatoria, la cui irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice, mancando la quale, come nel caso di specie, la sentenza impugnata va annullata in parte \\-() qua per nuovo esame sul punto.
3.3.3. Quanto all'espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice, prima di procedere all'applicazione della misura di sicurezza de qua, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (ex multis, Sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815 - 01) mancando la quale, come nel caso in esame, la sentenza impugnata va annullata in parte qua per nuova valutazione sul punto. Peraltro la ricorrente allega di aver acquistato la cittadinanza italiana, circostanza che renderebbe non adottabile la misura per mancanza delle condizioni di applicabilità, essendo necessaria la qualifica giuridica soggettiva di straniero per la sua irrogazione.
3.3.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto la sentenza impugnata vada annullata nei confronti di ME DO NT RI limitatamente all'aggravante della transnazionalità contestata al ca