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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/12/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa LI NG LA RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1597 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: determinazione quote pensione di reversibilità,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
CI AR, presso il cui studio in Telese Terme, c.so Trieste, 70, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Marcella Cataldi,
Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione dal prof. avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
e , Email_2
rappresentata e difesa, come da procura in calce alla memoria di Controparte_3 costituzione, dall'avv. Daniela Stranges, presso il cui studio in Benevento, via Marmorale, 10, elettivamente domicilia,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025 la ricorrente, premesso di essere l'ex coniuge di Per_1
, giusta sentenza di divorzio del Tribunale di Benevento n. 1032 del 20 giugno 2002, di
[...] essere stata titolare di assegno divorzile e di non avere contratto, dopo il decesso del , Per_1 avvenuto il 18/10/2024, nuove nozze, ha convenuto in giudizio l' e la CP_1 [...]
a favore dei Ragionieri e Periti commerciali (di seguito, anche ) Controparte_2 CP_4 al fine di far determinare – accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, co. 2, della l.
1 898/1970 – le quote di ripartizione delle pensioni di reversibilità e spettanti a lei e CP_1 CP_4 alla sig.ra quali ex moglie e moglie superstite del de cuius, a partire dalla Controparte_3 data del decesso, con ordine agli enti previdenziali di adeguarsi a tale ripartizione per il futuro e di pagare gli arretrati maturati e maturandi.
L' si è ritualmente costituito, rappresentando che la pensione di reversibilità ammontava a € CP_1
658,32 lordi, che a seguito di domanda della coniuge superstite aveva erogato la pensione di reversibilità, trattenendo cautelarmente un importo di € 258,00 pari a quello dell'assegno divorzile goduto dall'ex coniuge, la quale però non aveva presentato alcuna domanda, e che si dichiarava disposto a pagare nella percentuale lorda stabilita dal Tribunale a ciascuna delle due richiedenti, purché anche la ricorrente presentasse domanda amministrativa;
spese come per legge.
Si è altresì costituita la , chiedendo di “accertare e dichiarare se le sig.re e CP_4 Pt_1 sono in possesso dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della pensione di CP_3 reversibilità ex artt. 26 e ss. del Regolamento della Previdenza, e, in caso positivo, , accertare e dichiarare in quali quote la dovrà corrispondere la pensione di reversibilità alla sig.ra CP_4
in qualità di “coniuge superstite” ed alla sig.ra in Controparte_3 Parte_1 qualità di “coniuge superstite divorziata”, del defunto rag. ex art. 29, primo Persona_1 comma, lett. b, del Regolamento della Previdenza. Con ogni conseguente provvedimento anche per quanto attiene a spese, competenze ed onorari del giudizio”. La faceva, in particolare, CP_2 presente che il rag. era titolare di una pensione di vecchiaia, avente decorrenza Persona_1
1° dicembre 2011, liquidata in via definitiva con delibera del 2014, per un ammontare annuo lordo di € 18.494,06, e che sia la sig.ra sia la sig.ra avevano compilato, in data CP_3 Pt_1
30/10/2024, domanda per ottenere la pensione di reversibilità, ma che in presenza del concorso di più aventi diritto, ai sensi del Regolamento della previdenza, le quote di ripartizione dovevano essere individuate dal giudice, sicché non aveva erogato alcuna somma.
Nel processo interveniva altresì, volontariamente, seconda moglie del Controparte_3
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-in via preliminare riconoscere la Per_1 sussistenza di legittimazione passiva in capo alla sig.ra ad intervenire nel presente CP_3 giudizio quale litisconsorte necessario e di conseguenza disporre l'integrazione del contraddittorio;
- accertare ed attribuire le rispettive quote di ripartizione delle pensioni di reversibilità e CNPR spettanti sia all'istante che alla ricorrente, rispettivamente moglie CP_1 superstite ed ex moglie del de cuius. Attribuendo: - all'istante, in qualità di coniuge superstite, una quota complessiva delle due pensioni di reversibilità preponderante, allo scopo di evitare che quest'ultima sia privata di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il de cuius le aveva assicurato in vita, tenendo conto anche degli enunciati altri criteri”; con vittoria delle spese, da attribuirsi al procuratore antistatario. La ha, in particolare, evidenziato che CP_3 la determinazione delle quote doveva tener conto, oltre che della durata dei rispettivi matrimoni, di: durata della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite;
ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato;
condizioni economiche del coniuge superstite;
contributo dato da ciascun coniuge durante il matrimonio.
Preliminarmente, va rilevato che nella presente controversia sono contraddittori necessari tanto gli enti erogatori, quanto la coniuge superstite (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 22/05/2020,
2 n. 9493). Il ricorso introduttivo indica quali resistenti soltanto e . Tuttavia, esso è CP_1 CP_4 stato pacificamente notificato anche alla sig.ra in tempo utile per la costituzione in CP_3 giudizio, poi regolarmente avvenuta. Deve, pertanto, ritenersi che non vi siano vizi nell'instaurazione del contraddittorio, dovendosi qualificare la come parte CP_3 resistente rispetto alla domanda proposta.
L'art. 9 della l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 13 della l. 6 marzo 1987, n. 74, prevede che “in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5”.
La norma citata, pertanto, condiziona espressamente il diritto a percepire la pensione di reversibilità del coniuge divorziato alla titolarità di assegno ai sensi dell'art. 5 e alle circostanze che non si sia risposato e che la data di inizio del rapporto assicurativo del pensionato sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Analoghe previsioni sono trasfuse negli artt. 27 e ss. del Regolamento della previdenza della
, in vigore dal 1° gennaio 2013 (doc. 4 ), ove si prevede, in particolare, che la CP_4 CP_4 pensione di reversibilità e la pensione indiretta spettano “al coniuge superstite anche se separato legalmente. Se al coniuge superstite separato era stata addebitata dal giudice, a richiesta dell'altro coniuge, la responsabilità della separazione, il diritto alla pensione permane solo se il coniuge superstite risulta titolare, al momento del decesso del coniuge, di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto” e “al coniuge superstite divorziato se lo stesso, alla data del decesso, è titolare di assegno di divorzio e non si è risposato e se il rapporto assicurativo del coniuge deceduto è iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” (art. 27); che il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge che contrae nuovo matrimonio (art. 28); che al coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile, la pensione spetta in misura del 60%, e, in caso di concorso con gli altri superstiti, nei limiti stabiliti dal giudice ed entro l'ammontare della quota complessivamente spettante al nucleo superstite (art. 29).
Nella fattispecie, è documentato, e comunque pacifico, che con sentenza n. 1032 del 20 giugno
2002 il Tribunale di Benevento abbia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 7/01/1974 da e con riconoscimento in Persona_1 Parte_1 favore di quest'ultima di un assegno divorzile di € 258,00 mensili.
La ricorrente non ha contratto nuove nozze dopo il divorzio da (v. certificazione Persona_1 anagrafica di stato civile depositata il 22/10/2025).
3 In data 19/03/2003 il ha invece contratto un nuovo matrimonio con Per_1 Controparte_3 che è durato fino alla sua morte (8/10/2024). Successivamente, la non è passata a CP_3 nuove nozze.
È pacifico in causa che il rag. , al momento del decesso, fosse titolare di trattamenti Per_1 pensionistici sia a carico dell' , sia a carico della , e che in entrambi i casi il rapporto CP_1 CP_4 assicurativo sia insorto anteriormente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con Pt_1
Risulta, infine, dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso che anche la ricorrente ha presentato all' , in data 18/10/2024, domanda di pensione di reversibilità. CP_1
Tanto la sig.ra quanto la sig.ra hanno, pertanto, diritto a una quota delle Pt_1 CP_3 pensioni di reversibilità del defunto . Persona_1
Venendo alla ripartizione delle quote, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 159 del 12/01/1998, ritenne che, al fine della determinazione della quota da attribuirsi al coniuge divorziato (o, più puntualmente, della ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato), non potessero essere utilizzati criteri diversi da quello della “durata del rapporto”, ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione tra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge;
con la precisazione che per “rapporto matrimoniale” deve intendersi la durata legale del matrimonio, senza che assuma rilevanza, in pregiudizio del coniuge divorziato, l'eventuale cessazione della convivenza matrimoniale avanti la pronuncia di divorzio. La prevalente giurisprudenza successiva, tuttavia, ha affermato che il criterio aritmetico, nel contesto normativo, anche a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 419 del 1999, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente e in base a un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, e il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del 10/01/2001).
Si è così consolidato il principio secondo il quale “In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale (nonché tenuto conto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 4 novembre 1999, n. 419), la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti patrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e fra questi, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898/1970, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti
4 coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2471 del 19/02/2003, Sez. 1, Sentenza n.
4868 del 07/03/2006).
In epoca più recente, la giurisprudenza è giunta ad affermare che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass., 26 febbraio 2020, n.
5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).
I criteri equitativi, alla luce dell'art. 5, l. 898/70, sono dunque quelli dell'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e delle condizioni economiche dei due aventi diritto, oltre che della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. Ord. n. 16602/2017; Ord.
n. 8263/2020), fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. n. 2092/2007), di confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale (Cass. 21 giugno 2012, n. 10391), o individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, in mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass., Ord., 13/11/2020, n. 25656).
In conclusione, “il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice e deve tenere conto (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;
non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass., 30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14383/2021).
Applicando al caso di specie tali principi si osserva innanzitutto che la durata del matrimonio fra e è stata di circa 28 anni e mezzo, mentre quella del matrimonio con Per_1 Pt_1 CP_3
è stata di circa 21 anni e mezzo.
5 La sig.ra ha però dedotto di aver convissuto con il , in maniera continuativa, CP_3 Per_1 dall'anno 1993, presso l'abitazione sita in Benevento al viale Mario Rotili villetta B/2, oggi n. civico 150.
La circostanza è rimasta del tutto incontestata da parte della sig.ra sebbene nel rito del Pt_1 lavoro l'attore abbia “l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio,
l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5166 del
17/02/2023).
Dalle risultanze anagrafiche, la risulta immigrata a Benevento all'indirizzo indicato CP_3
a marzo del 1995, e il ricorso per lo scioglimento del matrimonio risale al 13 Controparte_5 maggio 1999, dal che si desume, tenuto conto della normativa all'epoca vigente, che la separazione era formalmente intervenuta almeno tre anni prima (1996 circa).
Ancora, si rileva che la godeva di un assegno divorzile di € 258,00 e che nulla ha dedotto Pt_1
e documentato in ordine alla propria situazione reddituale e patrimoniale. Il versamento del contributo unificato attesta comunque il possesso, a livello di nucleo familiare, di un reddito di oltre € 38.514,03, e nella domanda di pensione alla lei stessa ha dichiarato di aver percepito CP_4 nel 2023 un reddito di € 26.402,00. Del tutto incontestata è poi rimasta l'asserzione della resistente secondo la quale la sarebbe titolare di pensione di vecchiaia quale ex dipendente Pt_1 comunale. Viceversa, non ha dichiarato alcun reddito né per il 2022 né per il 2023 CP_3
(v. modelli PF 2023 e 2024).
Dal punto di vista reddituale emerge quindi una situazione di inferiorità economica della resistente rispetto alla ricorrente, che lascia presumere che il suo sostentamento poggiasse in maniera determinante sugli introiti del marito, con il quale condivideva l'abitazione; ciò non vale invece per la ricorrente, rispetto al cui reddito dichiarato per il 2023 l'assegno divorzile incideva per poco più del 10%.
Occorre inoltre tener conto di una convivenza prematrimoniale fra e di 8 Per_1 CP_3 anni (dal 1995/96), che vanno a portare la durata effettiva del vincolo con a poco più di Pt_1 vent'anni.
Se dunque non è possibile obliterare del tutto il criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni, che applicato in maniera secca indurrebbe ad assegnare una quota maggiore alla vanno Pt_1 però applicati i dovuti correttivi per tener conto sia del fatto che fra e vi è CP_3 Per_1 stato un lungo periodo di convivenza prematrimoniale, sia dell'esigenza – connessa alla finalità solidaristica della pensione di reversibilità – di evitare che la sia privata dei mezzi CP_3 indispensabili a mantenere il tenore di vita che il marito le aveva assicurato in vita. La appare, infatti, dover confidare in maniera maggiore rispetto alla sulla CP_3 Pt_1 pensione di reversibilità per assicurarsi il mantenimento del tenore di vita coniugale, anche considerato che al momento del decesso la era separata da ormai più di venticinque anni Pt_1
e aveva continuato a percepire un assegno divorzile di € 258,00.
6 Tali considerazioni inducono a ritenere equo determinare nella misura del 35% la quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente e del 65% quella spettante alla resistente, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato.
Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. 22259/2013).
Va, conseguentemente, dichiarato il diritto di di percepire il 35% e il Parte_1 diritto di di percepire il 65% della pensione di reversibilità sulle pensioni Controparte_3
a carico dell' e della di cui era titolare il defunto , con decorrenza CP_1 CP_4 Persona_1 dall'1/11/2024, con conseguente ordine ai resistenti di provvedere al pagamento della prestazione comprensiva dei ratei arretrati.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della natura della causa e della necessità della stessa, per compensare integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di di percepire il 35% e il diritto di Parte_1 di percepire il 65% della pensione di reversibilità sulle pensioni a Controparte_3 carico dell' e della di cui era titolare il defunto , con CP_1 CP_4 Persona_1 decorrenza dall'1/11/2024;
2) per l'effetto, ordina all' e alla di provvedere al pagamento in favore di quanto CP_1 CP_4 dovuto alle aventi diritto, compresi i ratei arretrati;
3) compensa integralmente le spese fra le parti.
Benevento, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
LI NG LA RI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa LI NG LA RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1597 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: determinazione quote pensione di reversibilità,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
CI AR, presso il cui studio in Telese Terme, c.so Trieste, 70, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Marcella Cataldi,
Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione dal prof. avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
e , Email_2
rappresentata e difesa, come da procura in calce alla memoria di Controparte_3 costituzione, dall'avv. Daniela Stranges, presso il cui studio in Benevento, via Marmorale, 10, elettivamente domicilia,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025 la ricorrente, premesso di essere l'ex coniuge di Per_1
, giusta sentenza di divorzio del Tribunale di Benevento n. 1032 del 20 giugno 2002, di
[...] essere stata titolare di assegno divorzile e di non avere contratto, dopo il decesso del , Per_1 avvenuto il 18/10/2024, nuove nozze, ha convenuto in giudizio l' e la CP_1 [...]
a favore dei Ragionieri e Periti commerciali (di seguito, anche ) Controparte_2 CP_4 al fine di far determinare – accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, co. 2, della l.
1 898/1970 – le quote di ripartizione delle pensioni di reversibilità e spettanti a lei e CP_1 CP_4 alla sig.ra quali ex moglie e moglie superstite del de cuius, a partire dalla Controparte_3 data del decesso, con ordine agli enti previdenziali di adeguarsi a tale ripartizione per il futuro e di pagare gli arretrati maturati e maturandi.
L' si è ritualmente costituito, rappresentando che la pensione di reversibilità ammontava a € CP_1
658,32 lordi, che a seguito di domanda della coniuge superstite aveva erogato la pensione di reversibilità, trattenendo cautelarmente un importo di € 258,00 pari a quello dell'assegno divorzile goduto dall'ex coniuge, la quale però non aveva presentato alcuna domanda, e che si dichiarava disposto a pagare nella percentuale lorda stabilita dal Tribunale a ciascuna delle due richiedenti, purché anche la ricorrente presentasse domanda amministrativa;
spese come per legge.
Si è altresì costituita la , chiedendo di “accertare e dichiarare se le sig.re e CP_4 Pt_1 sono in possesso dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della pensione di CP_3 reversibilità ex artt. 26 e ss. del Regolamento della Previdenza, e, in caso positivo, , accertare e dichiarare in quali quote la dovrà corrispondere la pensione di reversibilità alla sig.ra CP_4
in qualità di “coniuge superstite” ed alla sig.ra in Controparte_3 Parte_1 qualità di “coniuge superstite divorziata”, del defunto rag. ex art. 29, primo Persona_1 comma, lett. b, del Regolamento della Previdenza. Con ogni conseguente provvedimento anche per quanto attiene a spese, competenze ed onorari del giudizio”. La faceva, in particolare, CP_2 presente che il rag. era titolare di una pensione di vecchiaia, avente decorrenza Persona_1
1° dicembre 2011, liquidata in via definitiva con delibera del 2014, per un ammontare annuo lordo di € 18.494,06, e che sia la sig.ra sia la sig.ra avevano compilato, in data CP_3 Pt_1
30/10/2024, domanda per ottenere la pensione di reversibilità, ma che in presenza del concorso di più aventi diritto, ai sensi del Regolamento della previdenza, le quote di ripartizione dovevano essere individuate dal giudice, sicché non aveva erogato alcuna somma.
Nel processo interveniva altresì, volontariamente, seconda moglie del Controparte_3
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-in via preliminare riconoscere la Per_1 sussistenza di legittimazione passiva in capo alla sig.ra ad intervenire nel presente CP_3 giudizio quale litisconsorte necessario e di conseguenza disporre l'integrazione del contraddittorio;
- accertare ed attribuire le rispettive quote di ripartizione delle pensioni di reversibilità e CNPR spettanti sia all'istante che alla ricorrente, rispettivamente moglie CP_1 superstite ed ex moglie del de cuius. Attribuendo: - all'istante, in qualità di coniuge superstite, una quota complessiva delle due pensioni di reversibilità preponderante, allo scopo di evitare che quest'ultima sia privata di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il de cuius le aveva assicurato in vita, tenendo conto anche degli enunciati altri criteri”; con vittoria delle spese, da attribuirsi al procuratore antistatario. La ha, in particolare, evidenziato che CP_3 la determinazione delle quote doveva tener conto, oltre che della durata dei rispettivi matrimoni, di: durata della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite;
ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato;
condizioni economiche del coniuge superstite;
contributo dato da ciascun coniuge durante il matrimonio.
Preliminarmente, va rilevato che nella presente controversia sono contraddittori necessari tanto gli enti erogatori, quanto la coniuge superstite (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 22/05/2020,
2 n. 9493). Il ricorso introduttivo indica quali resistenti soltanto e . Tuttavia, esso è CP_1 CP_4 stato pacificamente notificato anche alla sig.ra in tempo utile per la costituzione in CP_3 giudizio, poi regolarmente avvenuta. Deve, pertanto, ritenersi che non vi siano vizi nell'instaurazione del contraddittorio, dovendosi qualificare la come parte CP_3 resistente rispetto alla domanda proposta.
L'art. 9 della l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 13 della l. 6 marzo 1987, n. 74, prevede che “in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5”.
La norma citata, pertanto, condiziona espressamente il diritto a percepire la pensione di reversibilità del coniuge divorziato alla titolarità di assegno ai sensi dell'art. 5 e alle circostanze che non si sia risposato e che la data di inizio del rapporto assicurativo del pensionato sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Analoghe previsioni sono trasfuse negli artt. 27 e ss. del Regolamento della previdenza della
, in vigore dal 1° gennaio 2013 (doc. 4 ), ove si prevede, in particolare, che la CP_4 CP_4 pensione di reversibilità e la pensione indiretta spettano “al coniuge superstite anche se separato legalmente. Se al coniuge superstite separato era stata addebitata dal giudice, a richiesta dell'altro coniuge, la responsabilità della separazione, il diritto alla pensione permane solo se il coniuge superstite risulta titolare, al momento del decesso del coniuge, di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto” e “al coniuge superstite divorziato se lo stesso, alla data del decesso, è titolare di assegno di divorzio e non si è risposato e se il rapporto assicurativo del coniuge deceduto è iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” (art. 27); che il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge che contrae nuovo matrimonio (art. 28); che al coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile, la pensione spetta in misura del 60%, e, in caso di concorso con gli altri superstiti, nei limiti stabiliti dal giudice ed entro l'ammontare della quota complessivamente spettante al nucleo superstite (art. 29).
Nella fattispecie, è documentato, e comunque pacifico, che con sentenza n. 1032 del 20 giugno
2002 il Tribunale di Benevento abbia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 7/01/1974 da e con riconoscimento in Persona_1 Parte_1 favore di quest'ultima di un assegno divorzile di € 258,00 mensili.
La ricorrente non ha contratto nuove nozze dopo il divorzio da (v. certificazione Persona_1 anagrafica di stato civile depositata il 22/10/2025).
3 In data 19/03/2003 il ha invece contratto un nuovo matrimonio con Per_1 Controparte_3 che è durato fino alla sua morte (8/10/2024). Successivamente, la non è passata a CP_3 nuove nozze.
È pacifico in causa che il rag. , al momento del decesso, fosse titolare di trattamenti Per_1 pensionistici sia a carico dell' , sia a carico della , e che in entrambi i casi il rapporto CP_1 CP_4 assicurativo sia insorto anteriormente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con Pt_1
Risulta, infine, dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso che anche la ricorrente ha presentato all' , in data 18/10/2024, domanda di pensione di reversibilità. CP_1
Tanto la sig.ra quanto la sig.ra hanno, pertanto, diritto a una quota delle Pt_1 CP_3 pensioni di reversibilità del defunto . Persona_1
Venendo alla ripartizione delle quote, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 159 del 12/01/1998, ritenne che, al fine della determinazione della quota da attribuirsi al coniuge divorziato (o, più puntualmente, della ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato), non potessero essere utilizzati criteri diversi da quello della “durata del rapporto”, ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione tra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge;
con la precisazione che per “rapporto matrimoniale” deve intendersi la durata legale del matrimonio, senza che assuma rilevanza, in pregiudizio del coniuge divorziato, l'eventuale cessazione della convivenza matrimoniale avanti la pronuncia di divorzio. La prevalente giurisprudenza successiva, tuttavia, ha affermato che il criterio aritmetico, nel contesto normativo, anche a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 419 del 1999, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente e in base a un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, e il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del 10/01/2001).
Si è così consolidato il principio secondo il quale “In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale (nonché tenuto conto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 4 novembre 1999, n. 419), la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti patrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e fra questi, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898/1970, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti
4 coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2471 del 19/02/2003, Sez. 1, Sentenza n.
4868 del 07/03/2006).
In epoca più recente, la giurisprudenza è giunta ad affermare che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass., 26 febbraio 2020, n.
5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).
I criteri equitativi, alla luce dell'art. 5, l. 898/70, sono dunque quelli dell'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e delle condizioni economiche dei due aventi diritto, oltre che della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. Ord. n. 16602/2017; Ord.
n. 8263/2020), fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. n. 2092/2007), di confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale (Cass. 21 giugno 2012, n. 10391), o individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, in mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass., Ord., 13/11/2020, n. 25656).
In conclusione, “il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice e deve tenere conto (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;
non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass., 30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14383/2021).
Applicando al caso di specie tali principi si osserva innanzitutto che la durata del matrimonio fra e è stata di circa 28 anni e mezzo, mentre quella del matrimonio con Per_1 Pt_1 CP_3
è stata di circa 21 anni e mezzo.
5 La sig.ra ha però dedotto di aver convissuto con il , in maniera continuativa, CP_3 Per_1 dall'anno 1993, presso l'abitazione sita in Benevento al viale Mario Rotili villetta B/2, oggi n. civico 150.
La circostanza è rimasta del tutto incontestata da parte della sig.ra sebbene nel rito del Pt_1 lavoro l'attore abbia “l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio,
l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5166 del
17/02/2023).
Dalle risultanze anagrafiche, la risulta immigrata a Benevento all'indirizzo indicato CP_3
a marzo del 1995, e il ricorso per lo scioglimento del matrimonio risale al 13 Controparte_5 maggio 1999, dal che si desume, tenuto conto della normativa all'epoca vigente, che la separazione era formalmente intervenuta almeno tre anni prima (1996 circa).
Ancora, si rileva che la godeva di un assegno divorzile di € 258,00 e che nulla ha dedotto Pt_1
e documentato in ordine alla propria situazione reddituale e patrimoniale. Il versamento del contributo unificato attesta comunque il possesso, a livello di nucleo familiare, di un reddito di oltre € 38.514,03, e nella domanda di pensione alla lei stessa ha dichiarato di aver percepito CP_4 nel 2023 un reddito di € 26.402,00. Del tutto incontestata è poi rimasta l'asserzione della resistente secondo la quale la sarebbe titolare di pensione di vecchiaia quale ex dipendente Pt_1 comunale. Viceversa, non ha dichiarato alcun reddito né per il 2022 né per il 2023 CP_3
(v. modelli PF 2023 e 2024).
Dal punto di vista reddituale emerge quindi una situazione di inferiorità economica della resistente rispetto alla ricorrente, che lascia presumere che il suo sostentamento poggiasse in maniera determinante sugli introiti del marito, con il quale condivideva l'abitazione; ciò non vale invece per la ricorrente, rispetto al cui reddito dichiarato per il 2023 l'assegno divorzile incideva per poco più del 10%.
Occorre inoltre tener conto di una convivenza prematrimoniale fra e di 8 Per_1 CP_3 anni (dal 1995/96), che vanno a portare la durata effettiva del vincolo con a poco più di Pt_1 vent'anni.
Se dunque non è possibile obliterare del tutto il criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni, che applicato in maniera secca indurrebbe ad assegnare una quota maggiore alla vanno Pt_1 però applicati i dovuti correttivi per tener conto sia del fatto che fra e vi è CP_3 Per_1 stato un lungo periodo di convivenza prematrimoniale, sia dell'esigenza – connessa alla finalità solidaristica della pensione di reversibilità – di evitare che la sia privata dei mezzi CP_3 indispensabili a mantenere il tenore di vita che il marito le aveva assicurato in vita. La appare, infatti, dover confidare in maniera maggiore rispetto alla sulla CP_3 Pt_1 pensione di reversibilità per assicurarsi il mantenimento del tenore di vita coniugale, anche considerato che al momento del decesso la era separata da ormai più di venticinque anni Pt_1
e aveva continuato a percepire un assegno divorzile di € 258,00.
6 Tali considerazioni inducono a ritenere equo determinare nella misura del 35% la quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente e del 65% quella spettante alla resistente, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato.
Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. 22259/2013).
Va, conseguentemente, dichiarato il diritto di di percepire il 35% e il Parte_1 diritto di di percepire il 65% della pensione di reversibilità sulle pensioni Controparte_3
a carico dell' e della di cui era titolare il defunto , con decorrenza CP_1 CP_4 Persona_1 dall'1/11/2024, con conseguente ordine ai resistenti di provvedere al pagamento della prestazione comprensiva dei ratei arretrati.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della natura della causa e della necessità della stessa, per compensare integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di di percepire il 35% e il diritto di Parte_1 di percepire il 65% della pensione di reversibilità sulle pensioni a Controparte_3 carico dell' e della di cui era titolare il defunto , con CP_1 CP_4 Persona_1 decorrenza dall'1/11/2024;
2) per l'effetto, ordina all' e alla di provvedere al pagamento in favore di quanto CP_1 CP_4 dovuto alle aventi diritto, compresi i ratei arretrati;
3) compensa integralmente le spese fra le parti.
Benevento, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
LI NG LA RI
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