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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12371 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 70875 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 70875 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Cristoforo Colombo n. 440 presso lo studio degli avv.ti Alessandra Rigo e Riccardo Rigo, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti
ATTRICE
E
con sede in Roma, Viale Controparte_1 Ettore Franceschini n. 109, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale n. , P.IVA_1
R.E.A. RM-390969, P.IVA , pec nella persona del P.IVA_2 Email_1
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore;
- il con sede Controparte_2 in Roma, Via Meucci Ruini n. 3, iscritto al Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale n.
R.E.A. RM-297166 - P.IVA , nella persona del Presidente del C.d.A. e P.IVA_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro-tempore a comparire
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.05.2024, l'attrice concludeva chiedendo la condanna delle convenute al pagamento della somma di € 30.865,65, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 1 e comma 4 maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2021, la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio la e il Controparte_1 [...] deducendo di essere socia della Controparte_2 CP_1
Controparte_1
che con “Contratto di Prenotazione Alloggio” in data 20 giugno 2006 il CP_2 [...]
al quale aderiva la Controparte_2 [...]
si era obbligata ad assegnare alla stessa l'alloggio sito in Roma, Controparte_1
Programma Integrato Trigoria II – Comparto Z4 della superficie complessiva di mq 186,73 e precisamente: Fabbricato Z4-B Edificio D Interno 2 Giardino mq. 155,00, Orto mq. 243,00 per un corrispettivo di assegnazione di € 357.923,78 da versare alla Cooperativa secondo il Piano finanziario dei versamenti riportato nell'articolo 3 del contratto;
che con lettera in data 01.06.2016 la Sig.ra rinunciava al programma e Parte_1 chiedeva la restituzione di quanto versato;
che in data 19.04.2017 il Controparte_2 comunicava alla Sig.ra l'avvenuto rimborso, tramite bonifico
[...] Parte_1 effettuato dal medesimo , di parte della somma per € 136.000,00; CP_2
riconosciuto l'avvenuto versamento dell'importo totale di € 180.865,67, con pec in data 31.07.2019 il proponeva il rimborso del residuo pari ad € 44.865,67 in 9 rate mensili Controparte_2 consecutive da € 4.985,07 a partire dal 30.09.2019;
essendo stati effettuati solo versamenti di modesta entità, con pec in data 03.05.2021 veniva intimato il pagamento della somma residua di € 37.865,67.
alla data del 18.06.2021, corrisposti ulteriori € 3.000,00, il debito residuo risultava di € 34.865,65 che venivano richiesti a mezzo pec;
non essendo stato versato null'altro, la Sig.ra citava in giudizio la Parte_1 [...] ed il Controparte_1 [...] per sentirli condannare in solido al pagamento delle somme Controparte_2 ancora dovute.
Successivamente alla citazione la e il Controparte_1 chiedevano di Controparte_2 transigere la causa ex art. 1965 c.c. e in data 13.09.2022 veniva sottoscritto un accordo transattivo con il quale le convenute si impegnavano a corrispondere alla Sig.ra la somma Parte_1 complessiva di € 36.000,00 (trentaseimila/00) in n. 9 rate mensili a decorrere dal 15.10.2022.
Nell'accordo le parti convenivano espressamente di abbandonare la causa pendente ex art. 309 c.p.c. e la parte attrice si impegnava a non comparire all'udienza fissata per il 19.09.2022; l'articolo 3 prevedeva che “il mancato pagamento anche di una sola rata dell'importo indicato nel precedente art. 2, comporterà la risoluzione automatica del presente accordo e la prosecuzione del giudizio con la richiesta di tutte le somme dovute così come avanzate con l'atto di citazione”.
In data 17.10.2022 veniva effettuato il primo bonifico in favore dell'attrice per l'importo di € 4.000,00.
Successivamente non venivano versate altre somme, per cui – preso atto del mancato pagamento ed essendosi quindi risolto l'accordo – il giudizio veniva proseguito e all'udienza del 12.12.2022 venivano chiesti i termini di cui ex art. 183 6^ comma.
Depositate le memorie ex art. 183 6^ comma c.p.c., rinviata la causa per precisazione conclusioni all'udienza del 20.11.2023, differita e sostituita dal deposito di note scritte al 26.02.2024 e successivamente al 07.05.2024, la causa veniva trattenuta in decisione. -
La società cooperativa ed il convenuti non si costituivano in giudizio. CP_2
OSSERVA IN DIRITTO
Occorre premettere che il giudizio viene deciso collegialmente, in quanto trattasi di questione rientrante nella competenza delle sezione specializzata imprese ai sensi dell'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, vertendosi in tema di rapporti tra il socio e la società cooperativa.
Nel merito la domanda proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
Ed invero, nella presente sede, l'attrice ha chiesto condannarsi la cooperativa convenuta alla restituzione delle somme anticipate per la costruzione dell'alloggio, in conseguenza del diritto di recesso legittimamente esercitato.
Orbene, giova ricordare che il perseguimento dello scopo mutualistico è elemento caratterizzante le società cooperative. Il cooperatore, infatti, ha diritto –in quanto socio- a conseguire i vantaggi mutualistici ed, al tempo stesso, è tenuto a contribuire affinchè tali vantaggi possano essere erogati dalla cooperativa. Ciò consegue al fatto che, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo pone in essere due tipi di rapporti: quello mutualistico (che ha riflessi sul piano patrimoniale) e quello sociale (che attribuisce al socio dei poteri all'interno dell'organizzazione).
Ne consegue che devono tenersi distinti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto sociale da quelli derivanti dal rapporto mutualistico, ma non può non evidenziarsi che i due rapporti sono connessi tra di loro. Sicchè, la cessazione del rapporto sociale comporta anche la cessazione del rapporto mutualistico, il quale, tuttavia, può cessare solo qualora la cooperativa abbia realizzato lo scopo mutualistico in favore di tutti i soci, in adempimento del principio di parità di trattamento.
^^^^^^
2 – Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che l'attrice sia receduta dalla cooperativa prima della assegnazione dell'alloggio prenotato e che tale recesso sia stato accettato dalla cooperativa.
Peraltro, lo Statuto della cooperativa non pone alcuna condizione sospensiva al diritto del socio recedente di ottenere la restituzione delle somme anticipate per la costruzione dell'alloggio.
Ne consegue che il socio recedente ha diritto alla restituzione dell'intera somma anticipata in conto di costruzione, dovendosi condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale nelle cooperative aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto. (Cfr. Cass. Civ. 7 marzo 2008, n. 6197).
Dalla documentazione in atti, del resto, si evince come tale diritto di credito non è contestato dalle società convenute, così come non costituisce oggetto di controversia l'ammontare delle somme spettanti all'attrice in restituzione.
Dalla documentazione prodotta risulta invero che in data 19.04.2017 il
[...] comunicava alla Sig.ra Controparte_2 Parte_1
l'avvenuto rimborso, tramite bonifico effettuato dal medesimo , di parte della somma CP_2 versata per l'importo di € 136.000,00 (all. 5);
- che con pec in data 08.10.2018 la Sig.ra sollecitava il rimborso della somma Parte_1 residua versata pari ad € 45.000,00 (all. 6);
- che, non essendo stato effettuato alcun versamento, la Sig.ra conferiva incarico Parte_1 all'Avv. Giampaolo Fantozzi di agire per il recupero delle somme;
- che con lettera in data 20.12.2018 (all. 7), l'Avv. Fantozzi richiedeva la restituzione della somma di € 45.000,00, maggiorata degli interessi di mora e di € 500,00 per l'intervento;
- che con pec in data 31.07.2019 (all. 8) il riconoscendo il credito si impegnava Controparte_2
a restituire la somma di € 44.865,67 in n. “9 rate mensili consecutive da € 4.985,07 a partire dal 30.09.2019 fino al soddisfo”; - che il rimaneva Controparte_2 inadempiente, provvedendo a versare solo importi esigui;
che pertanto, con lettera del 18.06.2021 (all. 10), si richiedeva la residua somma di € 34.865,65, dichiarando la disponibilità ad una breve rateizzazione nel pagamento;
considerato il bonifico di € 4.000,00 effettuato in corso di causa, al pagamento in favore della parte attrice Sig.ra della somma di € 30.865,65, oltre interessi di mora ai sensi Parte_1 dell'art. 1284 c.c. comma 1 e comma 4 maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
^^^^^^
4 - In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, le società convenute devono essere condannate al pagamento della somma di € 30.865,65, a titolo di restituzione degli importi ricevuti, oltre interessi legali dalla data in cui il recesso è divenuto efficace sino al saldo.
Le convenute, rimaste soccombenti, devono essere condannate alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese legali relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna
[...]
ed il Controparte_1 [...] al pagamento della somma di € 30.865,65, oltre Controparte_2 interessi legali dalla domanda;
b) CONDANNA le convenute alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese legali del presente giudizio che liquida in € 4.835,00 per compensi ed € 250,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.9.2025
Dispone l'iscrizione, a cura della cancelleria, del fascicolo nel ruolo della sezione specializzata imprese.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Flora Mazzaro Dr. Giuseppe Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 70875 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Cristoforo Colombo n. 440 presso lo studio degli avv.ti Alessandra Rigo e Riccardo Rigo, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti
ATTRICE
E
con sede in Roma, Viale Controparte_1 Ettore Franceschini n. 109, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale n. , P.IVA_1
R.E.A. RM-390969, P.IVA , pec nella persona del P.IVA_2 Email_1
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore;
- il con sede Controparte_2 in Roma, Via Meucci Ruini n. 3, iscritto al Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale n.
R.E.A. RM-297166 - P.IVA , nella persona del Presidente del C.d.A. e P.IVA_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro-tempore a comparire
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.05.2024, l'attrice concludeva chiedendo la condanna delle convenute al pagamento della somma di € 30.865,65, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 1 e comma 4 maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2021, la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio la e il Controparte_1 [...] deducendo di essere socia della Controparte_2 CP_1
Controparte_1
che con “Contratto di Prenotazione Alloggio” in data 20 giugno 2006 il CP_2 [...]
al quale aderiva la Controparte_2 [...]
si era obbligata ad assegnare alla stessa l'alloggio sito in Roma, Controparte_1
Programma Integrato Trigoria II – Comparto Z4 della superficie complessiva di mq 186,73 e precisamente: Fabbricato Z4-B Edificio D Interno 2 Giardino mq. 155,00, Orto mq. 243,00 per un corrispettivo di assegnazione di € 357.923,78 da versare alla Cooperativa secondo il Piano finanziario dei versamenti riportato nell'articolo 3 del contratto;
che con lettera in data 01.06.2016 la Sig.ra rinunciava al programma e Parte_1 chiedeva la restituzione di quanto versato;
che in data 19.04.2017 il Controparte_2 comunicava alla Sig.ra l'avvenuto rimborso, tramite bonifico
[...] Parte_1 effettuato dal medesimo , di parte della somma per € 136.000,00; CP_2
riconosciuto l'avvenuto versamento dell'importo totale di € 180.865,67, con pec in data 31.07.2019 il proponeva il rimborso del residuo pari ad € 44.865,67 in 9 rate mensili Controparte_2 consecutive da € 4.985,07 a partire dal 30.09.2019;
essendo stati effettuati solo versamenti di modesta entità, con pec in data 03.05.2021 veniva intimato il pagamento della somma residua di € 37.865,67.
alla data del 18.06.2021, corrisposti ulteriori € 3.000,00, il debito residuo risultava di € 34.865,65 che venivano richiesti a mezzo pec;
non essendo stato versato null'altro, la Sig.ra citava in giudizio la Parte_1 [...] ed il Controparte_1 [...] per sentirli condannare in solido al pagamento delle somme Controparte_2 ancora dovute.
Successivamente alla citazione la e il Controparte_1 chiedevano di Controparte_2 transigere la causa ex art. 1965 c.c. e in data 13.09.2022 veniva sottoscritto un accordo transattivo con il quale le convenute si impegnavano a corrispondere alla Sig.ra la somma Parte_1 complessiva di € 36.000,00 (trentaseimila/00) in n. 9 rate mensili a decorrere dal 15.10.2022.
Nell'accordo le parti convenivano espressamente di abbandonare la causa pendente ex art. 309 c.p.c. e la parte attrice si impegnava a non comparire all'udienza fissata per il 19.09.2022; l'articolo 3 prevedeva che “il mancato pagamento anche di una sola rata dell'importo indicato nel precedente art. 2, comporterà la risoluzione automatica del presente accordo e la prosecuzione del giudizio con la richiesta di tutte le somme dovute così come avanzate con l'atto di citazione”.
In data 17.10.2022 veniva effettuato il primo bonifico in favore dell'attrice per l'importo di € 4.000,00.
Successivamente non venivano versate altre somme, per cui – preso atto del mancato pagamento ed essendosi quindi risolto l'accordo – il giudizio veniva proseguito e all'udienza del 12.12.2022 venivano chiesti i termini di cui ex art. 183 6^ comma.
Depositate le memorie ex art. 183 6^ comma c.p.c., rinviata la causa per precisazione conclusioni all'udienza del 20.11.2023, differita e sostituita dal deposito di note scritte al 26.02.2024 e successivamente al 07.05.2024, la causa veniva trattenuta in decisione. -
La società cooperativa ed il convenuti non si costituivano in giudizio. CP_2
OSSERVA IN DIRITTO
Occorre premettere che il giudizio viene deciso collegialmente, in quanto trattasi di questione rientrante nella competenza delle sezione specializzata imprese ai sensi dell'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, vertendosi in tema di rapporti tra il socio e la società cooperativa.
Nel merito la domanda proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
Ed invero, nella presente sede, l'attrice ha chiesto condannarsi la cooperativa convenuta alla restituzione delle somme anticipate per la costruzione dell'alloggio, in conseguenza del diritto di recesso legittimamente esercitato.
Orbene, giova ricordare che il perseguimento dello scopo mutualistico è elemento caratterizzante le società cooperative. Il cooperatore, infatti, ha diritto –in quanto socio- a conseguire i vantaggi mutualistici ed, al tempo stesso, è tenuto a contribuire affinchè tali vantaggi possano essere erogati dalla cooperativa. Ciò consegue al fatto che, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo pone in essere due tipi di rapporti: quello mutualistico (che ha riflessi sul piano patrimoniale) e quello sociale (che attribuisce al socio dei poteri all'interno dell'organizzazione).
Ne consegue che devono tenersi distinti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto sociale da quelli derivanti dal rapporto mutualistico, ma non può non evidenziarsi che i due rapporti sono connessi tra di loro. Sicchè, la cessazione del rapporto sociale comporta anche la cessazione del rapporto mutualistico, il quale, tuttavia, può cessare solo qualora la cooperativa abbia realizzato lo scopo mutualistico in favore di tutti i soci, in adempimento del principio di parità di trattamento.
^^^^^^
2 – Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che l'attrice sia receduta dalla cooperativa prima della assegnazione dell'alloggio prenotato e che tale recesso sia stato accettato dalla cooperativa.
Peraltro, lo Statuto della cooperativa non pone alcuna condizione sospensiva al diritto del socio recedente di ottenere la restituzione delle somme anticipate per la costruzione dell'alloggio.
Ne consegue che il socio recedente ha diritto alla restituzione dell'intera somma anticipata in conto di costruzione, dovendosi condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale nelle cooperative aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto. (Cfr. Cass. Civ. 7 marzo 2008, n. 6197).
Dalla documentazione in atti, del resto, si evince come tale diritto di credito non è contestato dalle società convenute, così come non costituisce oggetto di controversia l'ammontare delle somme spettanti all'attrice in restituzione.
Dalla documentazione prodotta risulta invero che in data 19.04.2017 il
[...] comunicava alla Sig.ra Controparte_2 Parte_1
l'avvenuto rimborso, tramite bonifico effettuato dal medesimo , di parte della somma CP_2 versata per l'importo di € 136.000,00 (all. 5);
- che con pec in data 08.10.2018 la Sig.ra sollecitava il rimborso della somma Parte_1 residua versata pari ad € 45.000,00 (all. 6);
- che, non essendo stato effettuato alcun versamento, la Sig.ra conferiva incarico Parte_1 all'Avv. Giampaolo Fantozzi di agire per il recupero delle somme;
- che con lettera in data 20.12.2018 (all. 7), l'Avv. Fantozzi richiedeva la restituzione della somma di € 45.000,00, maggiorata degli interessi di mora e di € 500,00 per l'intervento;
- che con pec in data 31.07.2019 (all. 8) il riconoscendo il credito si impegnava Controparte_2
a restituire la somma di € 44.865,67 in n. “9 rate mensili consecutive da € 4.985,07 a partire dal 30.09.2019 fino al soddisfo”; - che il rimaneva Controparte_2 inadempiente, provvedendo a versare solo importi esigui;
che pertanto, con lettera del 18.06.2021 (all. 10), si richiedeva la residua somma di € 34.865,65, dichiarando la disponibilità ad una breve rateizzazione nel pagamento;
considerato il bonifico di € 4.000,00 effettuato in corso di causa, al pagamento in favore della parte attrice Sig.ra della somma di € 30.865,65, oltre interessi di mora ai sensi Parte_1 dell'art. 1284 c.c. comma 1 e comma 4 maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
^^^^^^
4 - In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, le società convenute devono essere condannate al pagamento della somma di € 30.865,65, a titolo di restituzione degli importi ricevuti, oltre interessi legali dalla data in cui il recesso è divenuto efficace sino al saldo.
Le convenute, rimaste soccombenti, devono essere condannate alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese legali relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna
[...]
ed il Controparte_1 [...] al pagamento della somma di € 30.865,65, oltre Controparte_2 interessi legali dalla domanda;
b) CONDANNA le convenute alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese legali del presente giudizio che liquida in € 4.835,00 per compensi ed € 250,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.9.2025
Dispone l'iscrizione, a cura della cancelleria, del fascicolo nel ruolo della sezione specializzata imprese.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Flora Mazzaro Dr. Giuseppe Di Salvo