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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 604 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. ), Pt_1 P.IVA_1
con l'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO e GALEANO MANLIO;
ricorrente contro
(c.f. ) contumace;
CP_1 C.F._1
resistente avente ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Pt_1
Inpdai - Enpals, etc. le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza con cui questo
Tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c. proposto dall' per contestare le conclusioni Pt_1
Pagina 1 di 3 raggiunte dal c.t.u. nella fase precedente, che aveva ritenuto CP_1
invalido al 77% secondo i parametri relativi all'invalidità civile,
[...]
laddove oggetto di valutazione doveva essere il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità.
è rimasto contumace. CP_1
*
Avendo la Corte di Cassazione ritenuto che il ricorso a seguito di dissenso proposto dall' era in realtà tempestivo (cfr. ordinanza Pt_1
prodotta dall' ), esso deve essere oggi esaminato nel merito. Pt_1
Il sig. Voi, con il ricorso originario, aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 l.
222/1984 (cfr. ricorso prodotto dall ). Pt_1
Il c.t.u. nominato in quella fase ha svolto le proprie valutazioni richiamando il d.m.
5.2.1992 che riguarda l'invalidità civile (cfr. le premesse al decreto stesso).
Per tale ragione è stata disposta nuova c.t.u.
Il consulente, valutata la documentazione e visitato il sig. Voi, ha così concluso: “la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini NON è ridotta in modo permanete a meno di un terzo dalla data della visita di revisione del 25.07.2016”. Tali conclusioni non sono state contestate.
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese vanno poste a carico del sig. Voi per il principio di soccombenza. Giova evidenziare che nelle conclusioni del ricorso originario, l'odierno resistente aveva dichiarato “ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. […] si dichiara che il valore della prestazione dedotta in giudizio […] è quantificabile in € 16.500,00 circa”; ed aveva poi reso dichiarazione reddituale ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del
Pagina 2 di 3 contributo unificato. Pertanto, nonostante il richiamo all'art. 152 disp. att. c.p.c., non si rinviene la dichiarazione prevista da tale disposizione per l'esenzione dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza. Per lo stesso motivo le spese di c.t.u. vanno poste a carico del sig. Voi. La liquidazione comprende le due fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. già svoltesi, il giudizio di cassazione e quest'ultima fase di rinvio.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara che non soffre di una riduzione della capacità CP_1
lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
- condanna a rifondere all' le spese di lite, liquidate in CP_1 Pt_1
€ 4800 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%;
- pone le spese di c.t.u. a carico di CP_1
23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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