Articolo 1 della Legge 15 marzo 1956, n. 154
Articolo 2
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14 aprile 1956
Art. 1.
L'Ente morale istituito con regio decreto 10 maggio 1908, n. 199 , che con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 aprile 1947, n. 1880 , e' stato denominato "Istituto italiano per l'Africa", ha la funzione di Centro nazionale di documentazione e divulgazione dell'attivita' africanista italiana, di osservazione, studio, ricerche e propulsione per un'idonea partecipazione alla vita, ai problemi ed al processo di evoluzione del Continente africano, di espansione e potenziamento dei rapporti economici, culturali e di amicizia e collaborazione italo-africana, nel quadro dell'azione governativa ed in armonia con l'attivita' di istituti, enti ed accademie che perseguono finalita' analoghe.
In relazione con i fini ad esso assegnati ed in esecuzione dell' art. 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , sono inoltre devolute all'Istituto le iniziative e le attivita' in materia scientifica e culturale, gia' di spettanza del soppresso Ministero dell'Africa italiana.
Entrata in vigore il 14 aprile 1956