Articolo 11 della Legge 22 aprile 1982, n. 168
Articolo 10
Versione
24 aprile 1982
Art. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 24 aprile 1982
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