Ordinanza cautelare 5 maggio 2022
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03874/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Quarto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. -OMISSIS- del 12.01.2022 emesso in data 12.01.2022 notificato in data 15.01.2022 al -OMISSIS- , con il quale il Questore della Provincia di Pavia ha decretato il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 13.07.2016;
- di ogni altro atto consequenziale, presupposto, inerente od altrimenti connesso, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. CC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso in data 10 ottobre 2025.
L’atto, nondimeno, non essendo stato previamente notificato, non integra una rituale rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., non ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati.
Tuttavia, tale atto costituisce una manifestazione di volontà incompatibile con quella di coltivare il giudizio, concretando, anzi, esempio paradigmatico del venir meno dell’interesse al ricorso.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a..
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
ST NC, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
CC PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC PA | ST NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.