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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
D'ONOFRIO GI, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1490/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 06961191217
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101392-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101392-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101392-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4219/2025 depositato il
06/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento N. TF7030101392/2023 PER L'ANNO 2017 notificato in data 15/09/2023 dall'Agenzia delle Entrate di Caserta del valore di euro 10.311.073,27 ove si contesta l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con riferimento ai costi relativi ai rapporti commerciali intrattenuti con la società Società_1 per un totale di euro 5.358.863,00 ed, altresì, l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti con riferimento ai costi relativi ai rapporti commerciali intrattenuti con la società Società_2 per un totale di euro 3.383.053,36. . L'Ufficio contestava all'Ricorrente_1 srl di aver indebitamente assolto l'IVA tramite “inversione contabile” (cd. “reverse charge”) riconducibile ad acquisti di beni documentati da fatture oggettivamente inesistenti .Il ricorrente ha dedotto che la Guardia di Finanza avrebbe accertato come la società Società_1 fosse una società cartiera, il cui amministratore restituiva gli importi dei bonifici ricevuti dai clienti, al netto di una piccola percentuale economica che tratteneva. Per quanto concerne, invece, la società Società_2, l'avviso di accertamento impugnato si basa su di una attività della Agenzia delle Entrate di Pavia, i cui verificatori avrebbero constatato la natura di cartiera relativamente alla predetta società. Assunta l'opportunità della sospensione del procedimento tributario in pendenza del processo penale, nel merito contesta la fondatezza degli elementi indiziari sui quali si fonda l'atto di contestazione, facendo valere l'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria, mentre al contribuente spetta dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, fornendo una prova che vada oltre la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Nel caso di specie, ha dedotto che dagli avvisi non si evince che Società_1 e la Società_2 non possano, in alcun modo, aver consegnato il rottame ad Ricorrente_1 quanto, piuttosto, che le fornitrici abbiano intrattenuto rapporti con alcuni fornitori che risulterebbero inaffidabili, sulla base di attività di indagine effettuate dalla GdF di Capua. Ha, poi, lamentato che mai sono stati verificati, nel caso di Società_1, i trasporti ed i documenti accompagnatori della merce, concernenti le fatture oggetto di contestazione. Inoltre, non risulta provato che le somme corrisposte alla ricorrente siano state restituite alla ricorrente . La società contesta, ancora, che gli indizi raccolti dalla G.D.
F. sono relativi soltanto all'anno 2018 e, pertanto, con un meccanismo neanche presuntivo ma soltanto logico induttivo si ritiene che la Società_1 sia stata una “cartiera” anche negli anni precedenti, ovvero 2015 e 2016 e 2017. Inoltre, ha dedotto che la Società_1 aveva conseguito tutte le autorizzazioni degli enti statali per l'esercizio dell'attività e, pertanto, era sottoposta ai controlli degli stessi, aveva, inoltre, un capannone industriale adibito a deposito dei rottami ferrosi, godeva di affidamenti bancari, aveva mezzi strumentali per l'esercizio dell'attività, circostanze che dimostrano come la società si sia adoperata attivamente e in buona fede per verificare che l'intera filiera produttiva del materiale acquistato da Società_1 assolvesse a tutti i requisiti richiesti per il corretto esercizio dell'attività di commercio di rottame ferroso e non ferroso. Incoerenti, poi, sono ritenute le contestazioni dei rapporti con la società Società_2 in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Ha contestato la ritenuta inesistenza delle operazioni, deducendo che gli acquisti di merce effettuati dai predetti fornitori sono corredati da documenti contabili e fiscali che ne attestano la veridicità, ossia oltre che dalla fattura, da d.d.t. o FIR (Formulari identificativi dei
Rifiuti) a seconda della tipologia di materiale acquistato, controllo radiometrico della qualità della merce in entrata, dal bonifico bancario effettuato in favore del fornitore;
inoltre, la merce in entrata viene nella maggior parte dei casi lavorata (trattata) e trasformata da rifiuto in Banca_1 (materia prima secondaria) per poi essere rivenduta ai propri clienti. Tutti i predetti documenti non sono mai stati visionati e/o valutati dalla GdF che, assumendo la natura di “cartiera” della Società_1, hanno ritenuto l'inesistenza tout court delle operazioni. Posto che le contestazioni per operazioni inesistenti possono essere superate dimostrando la sussistenza e la reale movimentazione della merce, nonché il suo pagamento e l'eventuale rivendita, l'esame incrociato tra le fatture d'acquisto ricevute dai propri fornitori e le fatture emesse dalla Ricorrente_1 in sede di successiva rivendita consente appunto di sconfessare la tesi erariale di mera cartolarità delle operazioni, dimostrando l'effettiva movimentazione della merce nell'acquisto e nella rivendita;
ha, dunque, contestato che l'attività di verifica fiscale è stata parziale poiché sono stati controllati solo gli acquisti effettuati da
Società_1 e Lbm, mentre alcun accertamento è stato effettuato circa le vendite svolte dalla Ricorrente_1 srl e negli anni interessati dalla contestazione e con riferimento alla merce acquistata dalle predette società. Ha infine concluso per l'annullamento dell'atto impugnato. Si è costituita l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, deducendo che l'utilizzo, da parte della ricorrente di fatture sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti è stato constatato dal PVC redatto dalla GdF nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria di Caserta . In particolare, era accertato l'utilizzo, da parte della ricorrente sia di fatture soggettivamente che oggettivamente inesistenti;
queste ultime erano emesse dalla Società_1
Srl, rispetto alla quale è stata individuata una articolata frode di natura fiscale negli anni dal 2014 al 2018, costituendo “società di comodo”, creata con l'obiettivo di porre in essere una frode di natura fiscale, finalizzata ad evadere le imposte mediante l'utilizzo di società “cartiere” e permettendo di conseguire a società terze effettivamente esistenti vantaggi illeciti. A sua volta , la soc. Società_2 SRL - Società_3, costituita il 12/10/2015, cessata il 03/07/2017 e cancellata dal Registro delle Imprese il 06/02/2018, priva di una sua struttura organizzativa, di personale dipendente, di attrezzatture e impianti idonei allo svolgimento dell'attività dichiarata, totalmente inadempiente agli obblighi fiscali negli anni di formale esistenza, sempre con l'intento di procurare a terzi indebiti vantaggi, si è connotata, come “evasore totale”, per quanto è emerso dagli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione, che la D.P. di Pavia le ha notificati per gli anni 2016 e 2017.
In forza di queste e di altre considerazioni trascritte nei propedeutici atti istruttori, le operazioni intercorse tra la soc. Ricorrente_1 srl e le socc. Società_1 srl e Società_2 SRL sono state considerate
“operazioni oggettivamente inesistenti” e il loro costo (rispettivamente €. 5.358.345,30 e €. 3.383.053,36, per un totale di 8.741.399,30) non è stato ammesso in deduzione, ai fini ires e irap, in forza dell'art. 109, commi 1 e 5, del T.U.I.R. 22.12.1986 n. 917 e la relativa iva (€.1.178.835,97 ed €. 744.271,74, complessiva
€. 1.923.108,00), già ricondotta al regime del “reverse charge”, è stata interamente recuperata in quanto non detraibile in base alle previsioni dell'art. 19 del DPR 633/72. L'Ufficio ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha, poi, depositato memorie integrative, in cui ha dedotto, in particolare, che nell'ambito delle impugnazioni delle misure cautelari
è stato accertato che al Società_1 un minimo di attività l'ha posta in essere nel corso degli anni, non essendo del tutto inesistente, proprio con riferimento all'annualità oggetto dell'accertamento a carico della Ricorrente_1 srl;
inoltre, ha aggiunto che la Società_1 depositava regolarmente i bilanci ed era considerata affidabile anche per il sistema bancario. La Corte ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Dalla lettura degli atti di causa emerge l'accertamento dell'utilizzo da parte della ricorrente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, quali quelle emesse dalla Società_1 e di società2 . Quanto alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_1, l'accertamento risulta fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, che ne forniscono, dunque, a pieno titolo la prova. Quanto alla natura di società cartiera della Società_1 o, comunque, dell'emissione da parte della stessa nei confronti della ricorrente di fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti assai significativa è, in primo luogo, la circostanza per cui dagli atti dell'istruttoria risulta la diversità tra l'importo complessivo delle fatture emesse dalla Società_1
e l'importo di quelle, invece, utilizzate dalla ricorrente;
invero, dall'atto di accertamento risulta che, nell'ambito delle attività di verifica fiscale a carico della Società_1, è emerso che questa ha emesso fatture nei confronti della Abrametal percomplessivi € 14.152.692,20, dal 2014 al 2018, mentre Ricorrente_1 ha utilizzato fatture della Società_1 per le medesime annualità per € 13.408.901,50, come meglio indicato nell'elencazione di cui al PVC riportato nelle controdeduzioni. Ad ulteriore riprova dell'inesistenza delle operazioni, è stato accertato che la Società_1 ha ricevuto dalla Ricorrente_1 pagamenti per complessivi € 9.621.882,80, dal 2014 al 2018, poi prelavati in contanti o girati a fornitori di quest'ultima.Specificamente, poi, per l'anno 2018, oggetto dell'atto qui impugnato, la ricorrente ha ricevuto dalla Società_1 Srl e contabilizzato nell'ambito dei componenti negativi di reddito fatture per euro 3.022.919,10; di contro, dalle indagini di natura finanziaria, è stato constatato che la Società_1
Srl ha ricevuto dalla Ricorrente_1 Srl pagamenti per 1.414.245,90 (cfr. in pvc ). Infine, la ricorrente non ha contestato in alcun modo in questa sede la circostanza riscontrata dall'Ufficio della accertata restituzione di quanto corrisposto alla Società_1 in contanti o mediante pagamenti ai fornitori della Ricorrente_1. Ebbene, l'esame complessivo di tali elementi consente di ritenere raggiunta la prova della natura fittizia dellefatture emesse dalla Società_1. Di contro, non può dirsi raggiunta la prova contraria a carico della Ricorrente_1, atteso che le allegazioni e gli elementi probatori offerti dalla stessa non sono idonei a tal fine. Invero, in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere. Tale prova, ai sensi degli artt.39, comma 1, lett.d), e 40 del D.P.R. 29 settembre 1973
n.600, e 54 comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, potrà essere fornita anche mediante presunzioni, nel qual caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,
a norma dell'art.2697, comma 2, c.c. (cfr. CTP Napoli, sez. XIV, 28/05/2020, n. 3726); dunque,
l'Amministrazione Finanziaria può dimostrare la fittizietà delle operazioni mediante l'utilizzo di presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti, spettando al contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, senza che sia a tal fine sufficiente dimostrare e produrre la regolarità delle annotazioni contabili, che possono comunque nascondere una condotta fraudolenta (cfr. CTP Milano, sez. XIII,
04/11/2019, n.4571), né, a tal proposito, appare dirimente dimostrare che il soggetto ponente in essere le operazioni soggette a contestazione sia un soggetto effettivamente esistente, in quanto tale circostanza non esclude l'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture (cft. CTP Milano, sez. VIII, 25/06/2019, n.2912).
Sulla scorta di tali principi, dunque, l'onere probatorio a carico del contribuente non può dirsi soddisfatto, in quanto a fronte delle concordanti emergenze processuali su esposte - in ordine alla diversità dell'importo delle fatture emesse e di quelle utilizzate dal contribuente, nonché alla non coincidenza tra l'importo delle fatture e dei pagamenti riscontrati (circostanza non contestata specificamente in ricorso) e alla non contestazione della circostanza dell'avvenuta restituzione degli importi dei pagamenti – irrilevanti appaiono le circostanze allegate dal contribuente, in particolare in ordine all'esistenza di protocolli riguardanti le verifiche dei clienti e dei fornitori e all'omessa valutazione del volume delle vendite in confronto all'importo degli acquisti, riscontro che la stessa ricorrente avrebbe potuto effettuare a riprova della esistenza delle operazioni, mentre è rimasto allo stato di mera allegazione, senza indicazione nemmeno dei rispettivi volumi annui. Né appare dirimente la circostanza che la Società_1 abbia effettivamente svolto una qualche attività d'impresa e fosse in regola con il deposito dei bilanci, atteso che nella fattispecie si contesta l'inesistenza delle specifiche operazioni poste in essere con la ricorrente e non l'esistenza stessa della società. Analogamente, in applicazione dei medesimi principi su riportati, l'accertamento appare legittimo anche con riferimento alle fatture inesistenti emesse dalla società2. Invero, l'esame complessivo delle circostanze esposte nell'atto impugnato conferma l'inesistenza di detta società, che non risulta aver presentato dichiarazioni fiscali, senza avere unità lavorative alle dipendenze , non ha utenze ( energia. acqua e gas ) intestate, senza che il legale rappresentante Nominativo_1 fosse in possesso di alcuna documentazione amministrativa della società. Secondo la ricostruzione resa da quest'ultimo alla Gdf la società era stata ceduta ad in cittadino bulgaro tale Nominativo_2 senza alcun corrispettivo in suo favore. La la sede legale della società era in Bulgaria, mentre in Italia il capannone adibito a deposito come luogo di esercizio;
aveva conoscenza della Ricorrente_1 SRL ed il suo rappresentante legale e che i trasporti erano avvenuti a cura della stessa Ricorrente_1 SRL;
che i fornitori della società erano occasionali ed al momento del ritiro dei rottami si provvedeva al pagamento sul posto in contanti e senza emissione di documento fiscale;
ha dichiarato di non ricordare l'ammontare delle vendite. L'Agenzia ha effettuato, altresì, un'ulteriore attività di controllo di coerenza esterna, attraverso l'attività della cooperazione internazionale da cui è emerso che: - non è stato rintracciato qualsiasi altro rappresentante della società bulgara all'indirizzo registrato;
non sono presenti dati che la società abbia svolto attività economica per il periodo in cui risultava registrata;
non ha presentato dichiarazioni e bilanci annuali;
non sono presenti dati di contabilità tenuta e nessun dispositivo fiscale è stato registrato e nel contempo non sono stati registrati contratti di lavoro.Dall'esame complessivo di tali circostanze relative ai rapporti commerciali intercorsi nell'annualità d'imposta 2018 tra la Ricorrente_1 Srl e la società2 può concludersi che le stesse confermano l'inesistenza e l'inoperatività della società, quali, in particolare, emergono dalle dichiarazioni del rappresentante legale della LBM circa l'assenza di scritture contabili, di bilanci e dichiarazioni fiscali, l'assenza di utenze e lavoratori dipendenti;
tale conclusione è suffragata dagli esiti dell'attività di cooperazione amministrativa internazionale, che confermano l'inesistenza della società all'estero e l'inoperatività interritorio bulgaro. Infine, infondato è il ricorso quanto alla contestazione della mancata consapevolezza della frode, a fronte delle emergenze probatorie di cui sopra, il contribuente ha esposto alcun argomento idoneo a dimostrare la propria buona fede, ossia di non partecipare e/o di non conoscere il disegno criminoso architettato dalla cedente, relativamente alle operazioni;
nè può dirsi esistente il suddetto stato soggettivo relativamente ai rapporti intercorsi tra la ricorrente e la Società_1, data la natura di operazioni oggettivamente inesistenti descritte nelle fatture contestate, quale emerge dagli elementi su riportati, riguardanti, in particolare, le discordanze esistenti già a livello contabile tra le fatturazioni e i relativi pagamenti. Del resto, si ritiene pacificamente, in materia di operazioni inesistenti, che il contribuente per dimostrare la propria non colpevolezza nell'ambito di una operazione in frode IVA, deve provare la propria buona fede, ovverosia deve fornire prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (cfr.
Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez. XVII, 04/04/2023, n.1959). Inoltre, come correttamente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di Iva, il regime sanzionatorio più favorevole, sancito dalla parte finale dell'art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997, per le operazioni inesistenti soggette al regime contabile del "reverse charge", introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 158 del 2015, attiene esclusivamente alle operazioni che siano anche astrattamente esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, e a quelle che, pur imponibili, siano state realizzate in buona fede, ma non anche alle operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti, qualora ne sia stato provato l'elemento psicologico, atteso che per esse non è consentita la neutralizzazione dell'Iva a credito e di quella a debito prevista dalla richiamata prima parte della medesima disposizione, in quanto prive dei requisiti sostanziali necessari per la relativa detraibilità, in coerenza con quanto chiarito da CGUE, sentenza 11 novembre 2021, C-281/20, in causa società3 c/o GE (cfr. Cass. civ., SS. UU., 20/07/2022, n.22727).
In definitiva, dunque, il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Caserta che liquida in euro 8.084,00 per compensi, oltre oneri di legge. Caserta, li 3 ottobre 2025
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
D'ONOFRIO GI, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1490/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 06961191217
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101392-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101392-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101392-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4219/2025 depositato il
06/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento N. TF7030101392/2023 PER L'ANNO 2017 notificato in data 15/09/2023 dall'Agenzia delle Entrate di Caserta del valore di euro 10.311.073,27 ove si contesta l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con riferimento ai costi relativi ai rapporti commerciali intrattenuti con la società Società_1 per un totale di euro 5.358.863,00 ed, altresì, l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti con riferimento ai costi relativi ai rapporti commerciali intrattenuti con la società Società_2 per un totale di euro 3.383.053,36. . L'Ufficio contestava all'Ricorrente_1 srl di aver indebitamente assolto l'IVA tramite “inversione contabile” (cd. “reverse charge”) riconducibile ad acquisti di beni documentati da fatture oggettivamente inesistenti .Il ricorrente ha dedotto che la Guardia di Finanza avrebbe accertato come la società Società_1 fosse una società cartiera, il cui amministratore restituiva gli importi dei bonifici ricevuti dai clienti, al netto di una piccola percentuale economica che tratteneva. Per quanto concerne, invece, la società Società_2, l'avviso di accertamento impugnato si basa su di una attività della Agenzia delle Entrate di Pavia, i cui verificatori avrebbero constatato la natura di cartiera relativamente alla predetta società. Assunta l'opportunità della sospensione del procedimento tributario in pendenza del processo penale, nel merito contesta la fondatezza degli elementi indiziari sui quali si fonda l'atto di contestazione, facendo valere l'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria, mentre al contribuente spetta dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, fornendo una prova che vada oltre la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Nel caso di specie, ha dedotto che dagli avvisi non si evince che Società_1 e la Società_2 non possano, in alcun modo, aver consegnato il rottame ad Ricorrente_1 quanto, piuttosto, che le fornitrici abbiano intrattenuto rapporti con alcuni fornitori che risulterebbero inaffidabili, sulla base di attività di indagine effettuate dalla GdF di Capua. Ha, poi, lamentato che mai sono stati verificati, nel caso di Società_1, i trasporti ed i documenti accompagnatori della merce, concernenti le fatture oggetto di contestazione. Inoltre, non risulta provato che le somme corrisposte alla ricorrente siano state restituite alla ricorrente . La società contesta, ancora, che gli indizi raccolti dalla G.D.
F. sono relativi soltanto all'anno 2018 e, pertanto, con un meccanismo neanche presuntivo ma soltanto logico induttivo si ritiene che la Società_1 sia stata una “cartiera” anche negli anni precedenti, ovvero 2015 e 2016 e 2017. Inoltre, ha dedotto che la Società_1 aveva conseguito tutte le autorizzazioni degli enti statali per l'esercizio dell'attività e, pertanto, era sottoposta ai controlli degli stessi, aveva, inoltre, un capannone industriale adibito a deposito dei rottami ferrosi, godeva di affidamenti bancari, aveva mezzi strumentali per l'esercizio dell'attività, circostanze che dimostrano come la società si sia adoperata attivamente e in buona fede per verificare che l'intera filiera produttiva del materiale acquistato da Società_1 assolvesse a tutti i requisiti richiesti per il corretto esercizio dell'attività di commercio di rottame ferroso e non ferroso. Incoerenti, poi, sono ritenute le contestazioni dei rapporti con la società Società_2 in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Ha contestato la ritenuta inesistenza delle operazioni, deducendo che gli acquisti di merce effettuati dai predetti fornitori sono corredati da documenti contabili e fiscali che ne attestano la veridicità, ossia oltre che dalla fattura, da d.d.t. o FIR (Formulari identificativi dei
Rifiuti) a seconda della tipologia di materiale acquistato, controllo radiometrico della qualità della merce in entrata, dal bonifico bancario effettuato in favore del fornitore;
inoltre, la merce in entrata viene nella maggior parte dei casi lavorata (trattata) e trasformata da rifiuto in Banca_1 (materia prima secondaria) per poi essere rivenduta ai propri clienti. Tutti i predetti documenti non sono mai stati visionati e/o valutati dalla GdF che, assumendo la natura di “cartiera” della Società_1, hanno ritenuto l'inesistenza tout court delle operazioni. Posto che le contestazioni per operazioni inesistenti possono essere superate dimostrando la sussistenza e la reale movimentazione della merce, nonché il suo pagamento e l'eventuale rivendita, l'esame incrociato tra le fatture d'acquisto ricevute dai propri fornitori e le fatture emesse dalla Ricorrente_1 in sede di successiva rivendita consente appunto di sconfessare la tesi erariale di mera cartolarità delle operazioni, dimostrando l'effettiva movimentazione della merce nell'acquisto e nella rivendita;
ha, dunque, contestato che l'attività di verifica fiscale è stata parziale poiché sono stati controllati solo gli acquisti effettuati da
Società_1 e Lbm, mentre alcun accertamento è stato effettuato circa le vendite svolte dalla Ricorrente_1 srl e negli anni interessati dalla contestazione e con riferimento alla merce acquistata dalle predette società. Ha infine concluso per l'annullamento dell'atto impugnato. Si è costituita l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, deducendo che l'utilizzo, da parte della ricorrente di fatture sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti è stato constatato dal PVC redatto dalla GdF nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria di Caserta . In particolare, era accertato l'utilizzo, da parte della ricorrente sia di fatture soggettivamente che oggettivamente inesistenti;
queste ultime erano emesse dalla Società_1
Srl, rispetto alla quale è stata individuata una articolata frode di natura fiscale negli anni dal 2014 al 2018, costituendo “società di comodo”, creata con l'obiettivo di porre in essere una frode di natura fiscale, finalizzata ad evadere le imposte mediante l'utilizzo di società “cartiere” e permettendo di conseguire a società terze effettivamente esistenti vantaggi illeciti. A sua volta , la soc. Società_2 SRL - Società_3, costituita il 12/10/2015, cessata il 03/07/2017 e cancellata dal Registro delle Imprese il 06/02/2018, priva di una sua struttura organizzativa, di personale dipendente, di attrezzatture e impianti idonei allo svolgimento dell'attività dichiarata, totalmente inadempiente agli obblighi fiscali negli anni di formale esistenza, sempre con l'intento di procurare a terzi indebiti vantaggi, si è connotata, come “evasore totale”, per quanto è emerso dagli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione, che la D.P. di Pavia le ha notificati per gli anni 2016 e 2017.
In forza di queste e di altre considerazioni trascritte nei propedeutici atti istruttori, le operazioni intercorse tra la soc. Ricorrente_1 srl e le socc. Società_1 srl e Società_2 SRL sono state considerate
“operazioni oggettivamente inesistenti” e il loro costo (rispettivamente €. 5.358.345,30 e €. 3.383.053,36, per un totale di 8.741.399,30) non è stato ammesso in deduzione, ai fini ires e irap, in forza dell'art. 109, commi 1 e 5, del T.U.I.R. 22.12.1986 n. 917 e la relativa iva (€.1.178.835,97 ed €. 744.271,74, complessiva
€. 1.923.108,00), già ricondotta al regime del “reverse charge”, è stata interamente recuperata in quanto non detraibile in base alle previsioni dell'art. 19 del DPR 633/72. L'Ufficio ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha, poi, depositato memorie integrative, in cui ha dedotto, in particolare, che nell'ambito delle impugnazioni delle misure cautelari
è stato accertato che al Società_1 un minimo di attività l'ha posta in essere nel corso degli anni, non essendo del tutto inesistente, proprio con riferimento all'annualità oggetto dell'accertamento a carico della Ricorrente_1 srl;
inoltre, ha aggiunto che la Società_1 depositava regolarmente i bilanci ed era considerata affidabile anche per il sistema bancario. La Corte ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Dalla lettura degli atti di causa emerge l'accertamento dell'utilizzo da parte della ricorrente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, quali quelle emesse dalla Società_1 e di società2 . Quanto alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_1, l'accertamento risulta fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, che ne forniscono, dunque, a pieno titolo la prova. Quanto alla natura di società cartiera della Società_1 o, comunque, dell'emissione da parte della stessa nei confronti della ricorrente di fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti assai significativa è, in primo luogo, la circostanza per cui dagli atti dell'istruttoria risulta la diversità tra l'importo complessivo delle fatture emesse dalla Società_1
e l'importo di quelle, invece, utilizzate dalla ricorrente;
invero, dall'atto di accertamento risulta che, nell'ambito delle attività di verifica fiscale a carico della Società_1, è emerso che questa ha emesso fatture nei confronti della Abrametal percomplessivi € 14.152.692,20, dal 2014 al 2018, mentre Ricorrente_1 ha utilizzato fatture della Società_1 per le medesime annualità per € 13.408.901,50, come meglio indicato nell'elencazione di cui al PVC riportato nelle controdeduzioni. Ad ulteriore riprova dell'inesistenza delle operazioni, è stato accertato che la Società_1 ha ricevuto dalla Ricorrente_1 pagamenti per complessivi € 9.621.882,80, dal 2014 al 2018, poi prelavati in contanti o girati a fornitori di quest'ultima.Specificamente, poi, per l'anno 2018, oggetto dell'atto qui impugnato, la ricorrente ha ricevuto dalla Società_1 Srl e contabilizzato nell'ambito dei componenti negativi di reddito fatture per euro 3.022.919,10; di contro, dalle indagini di natura finanziaria, è stato constatato che la Società_1
Srl ha ricevuto dalla Ricorrente_1 Srl pagamenti per 1.414.245,90 (cfr. in pvc ). Infine, la ricorrente non ha contestato in alcun modo in questa sede la circostanza riscontrata dall'Ufficio della accertata restituzione di quanto corrisposto alla Società_1 in contanti o mediante pagamenti ai fornitori della Ricorrente_1. Ebbene, l'esame complessivo di tali elementi consente di ritenere raggiunta la prova della natura fittizia dellefatture emesse dalla Società_1. Di contro, non può dirsi raggiunta la prova contraria a carico della Ricorrente_1, atteso che le allegazioni e gli elementi probatori offerti dalla stessa non sono idonei a tal fine. Invero, in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere. Tale prova, ai sensi degli artt.39, comma 1, lett.d), e 40 del D.P.R. 29 settembre 1973
n.600, e 54 comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, potrà essere fornita anche mediante presunzioni, nel qual caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,
a norma dell'art.2697, comma 2, c.c. (cfr. CTP Napoli, sez. XIV, 28/05/2020, n. 3726); dunque,
l'Amministrazione Finanziaria può dimostrare la fittizietà delle operazioni mediante l'utilizzo di presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti, spettando al contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, senza che sia a tal fine sufficiente dimostrare e produrre la regolarità delle annotazioni contabili, che possono comunque nascondere una condotta fraudolenta (cfr. CTP Milano, sez. XIII,
04/11/2019, n.4571), né, a tal proposito, appare dirimente dimostrare che il soggetto ponente in essere le operazioni soggette a contestazione sia un soggetto effettivamente esistente, in quanto tale circostanza non esclude l'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture (cft. CTP Milano, sez. VIII, 25/06/2019, n.2912).
Sulla scorta di tali principi, dunque, l'onere probatorio a carico del contribuente non può dirsi soddisfatto, in quanto a fronte delle concordanti emergenze processuali su esposte - in ordine alla diversità dell'importo delle fatture emesse e di quelle utilizzate dal contribuente, nonché alla non coincidenza tra l'importo delle fatture e dei pagamenti riscontrati (circostanza non contestata specificamente in ricorso) e alla non contestazione della circostanza dell'avvenuta restituzione degli importi dei pagamenti – irrilevanti appaiono le circostanze allegate dal contribuente, in particolare in ordine all'esistenza di protocolli riguardanti le verifiche dei clienti e dei fornitori e all'omessa valutazione del volume delle vendite in confronto all'importo degli acquisti, riscontro che la stessa ricorrente avrebbe potuto effettuare a riprova della esistenza delle operazioni, mentre è rimasto allo stato di mera allegazione, senza indicazione nemmeno dei rispettivi volumi annui. Né appare dirimente la circostanza che la Società_1 abbia effettivamente svolto una qualche attività d'impresa e fosse in regola con il deposito dei bilanci, atteso che nella fattispecie si contesta l'inesistenza delle specifiche operazioni poste in essere con la ricorrente e non l'esistenza stessa della società. Analogamente, in applicazione dei medesimi principi su riportati, l'accertamento appare legittimo anche con riferimento alle fatture inesistenti emesse dalla società2. Invero, l'esame complessivo delle circostanze esposte nell'atto impugnato conferma l'inesistenza di detta società, che non risulta aver presentato dichiarazioni fiscali, senza avere unità lavorative alle dipendenze , non ha utenze ( energia. acqua e gas ) intestate, senza che il legale rappresentante Nominativo_1 fosse in possesso di alcuna documentazione amministrativa della società. Secondo la ricostruzione resa da quest'ultimo alla Gdf la società era stata ceduta ad in cittadino bulgaro tale Nominativo_2 senza alcun corrispettivo in suo favore. La la sede legale della società era in Bulgaria, mentre in Italia il capannone adibito a deposito come luogo di esercizio;
aveva conoscenza della Ricorrente_1 SRL ed il suo rappresentante legale e che i trasporti erano avvenuti a cura della stessa Ricorrente_1 SRL;
che i fornitori della società erano occasionali ed al momento del ritiro dei rottami si provvedeva al pagamento sul posto in contanti e senza emissione di documento fiscale;
ha dichiarato di non ricordare l'ammontare delle vendite. L'Agenzia ha effettuato, altresì, un'ulteriore attività di controllo di coerenza esterna, attraverso l'attività della cooperazione internazionale da cui è emerso che: - non è stato rintracciato qualsiasi altro rappresentante della società bulgara all'indirizzo registrato;
non sono presenti dati che la società abbia svolto attività economica per il periodo in cui risultava registrata;
non ha presentato dichiarazioni e bilanci annuali;
non sono presenti dati di contabilità tenuta e nessun dispositivo fiscale è stato registrato e nel contempo non sono stati registrati contratti di lavoro.Dall'esame complessivo di tali circostanze relative ai rapporti commerciali intercorsi nell'annualità d'imposta 2018 tra la Ricorrente_1 Srl e la società2 può concludersi che le stesse confermano l'inesistenza e l'inoperatività della società, quali, in particolare, emergono dalle dichiarazioni del rappresentante legale della LBM circa l'assenza di scritture contabili, di bilanci e dichiarazioni fiscali, l'assenza di utenze e lavoratori dipendenti;
tale conclusione è suffragata dagli esiti dell'attività di cooperazione amministrativa internazionale, che confermano l'inesistenza della società all'estero e l'inoperatività interritorio bulgaro. Infine, infondato è il ricorso quanto alla contestazione della mancata consapevolezza della frode, a fronte delle emergenze probatorie di cui sopra, il contribuente ha esposto alcun argomento idoneo a dimostrare la propria buona fede, ossia di non partecipare e/o di non conoscere il disegno criminoso architettato dalla cedente, relativamente alle operazioni;
nè può dirsi esistente il suddetto stato soggettivo relativamente ai rapporti intercorsi tra la ricorrente e la Società_1, data la natura di operazioni oggettivamente inesistenti descritte nelle fatture contestate, quale emerge dagli elementi su riportati, riguardanti, in particolare, le discordanze esistenti già a livello contabile tra le fatturazioni e i relativi pagamenti. Del resto, si ritiene pacificamente, in materia di operazioni inesistenti, che il contribuente per dimostrare la propria non colpevolezza nell'ambito di una operazione in frode IVA, deve provare la propria buona fede, ovverosia deve fornire prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (cfr.
Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez. XVII, 04/04/2023, n.1959). Inoltre, come correttamente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di Iva, il regime sanzionatorio più favorevole, sancito dalla parte finale dell'art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997, per le operazioni inesistenti soggette al regime contabile del "reverse charge", introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 158 del 2015, attiene esclusivamente alle operazioni che siano anche astrattamente esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, e a quelle che, pur imponibili, siano state realizzate in buona fede, ma non anche alle operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti, qualora ne sia stato provato l'elemento psicologico, atteso che per esse non è consentita la neutralizzazione dell'Iva a credito e di quella a debito prevista dalla richiamata prima parte della medesima disposizione, in quanto prive dei requisiti sostanziali necessari per la relativa detraibilità, in coerenza con quanto chiarito da CGUE, sentenza 11 novembre 2021, C-281/20, in causa società3 c/o GE (cfr. Cass. civ., SS. UU., 20/07/2022, n.22727).
In definitiva, dunque, il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Caserta che liquida in euro 8.084,00 per compensi, oltre oneri di legge. Caserta, li 3 ottobre 2025