Art. 3.
La corresponsione dei contributi e dei sussidi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato tecnico composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal Direttore generale della pesca e del demanio marittimo e da cinque esperti nominati dal Ministro per la marina mercantile.
Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.
La corresponsione dei contributi e dei sussidi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato tecnico composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal Direttore generale della pesca e del demanio marittimo e da cinque esperti nominati dal Ministro per la marina mercantile.
Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.